1. Istruzione pubblica – Abilitazione istruzione secondaria – Tirocini formativi abilitanti (TFA) – Accesso – Concorso pubblico – Commissione valutatrice – Composizione – Atti endoprocedimentali – Tempestiva impugnazione – Onere – Non sussiste
2. Istruzione pubblica – Abilitazione istruzione secondaria – Tirocini formativi abilitanti (TFA) – Accesso – Concorso pubblico – Valutazione   numerica – Formulazione domande – Correlazione

3. Istruzione pubblica – Abilitazione istruzione secondaria – Tirocini formativi abilitanti (TFA) – Accesso – Concorso pubblico Concorso pubblico – Valutazione – Punteggio alfanumerico – Correlazione con parametri predeterminati – Necessità  

1. In tema di procedure concorsuali, l’onere di impugnare tempestivamente gli atti endoprocedimentali sussiste soltanto se sono immediatamente lesivi, tali cioè da determinare l’esclusione dell’aspirante dalla selezione, ipotesi da escludere nel caso dei decreti di nomina delle commissioni valutatrici: la lesività , infatti, si è prodotta per l’assenza di coordinamento della loro attività , tale da garantire uniformità  di valutazione.

2. àˆ fondata la censura della ricorrente che lamenta la sottoposizione ad una terna di tracce argomentative, anzichè a domande a risposta aperta, come previsto dagli atti preparatori della procedura concorsuale, avendo le prime un contenuto evidentemente più ampio e presumibilmente più impegnativo delle seconde e avendo nella specie la ricorrente ottenuto un punteggio inferiore alla sufficienza soltanto di un punto, con una valutazione,peraltro alfanumerica non riconducibile ai parametri predeterminati. 

3. Qualora i segni grafici e le correzioni sugli elaborati non siano intellegibili e riconducibili ai criteri di valutazione preventivamente fissati, il giudizio sintetico espresso dal punteggio alfanumerico deve intendersi irrimediabilmente viziato.

N. 00418/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00183/2015 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 183 del 2015, proposto da: 
Antonia Scarimbolo, rappresentato e difeso dagli avvocati Alma Lucia Giuseppina Tarantino, Alberto Bagnoli, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli, in Bari, Via Dante, n. 25; 

contro
Politecnico di Bari, Commissione Esaminatrice, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato di Bari, domiciliatara in Bari, Via Melo, 97; Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca; 

nei confronti di
Marta Albina Tiziana De Lucia, Caterina Serena Massari; 

per l’annullamento
nei limiti dell’interesse, del giudizio negativo reso sulla prova scritta della ricorrente nella procedura per l’ammissione ai corsi di Tirocinio Formativo TFA finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per insegnamento nella scuola secondaria di I grado, indetta per 40 posti dal Politecnico di Bari con D.R. n.410/2014 del 10.11.2014 A.A. 2014/2015 per la classe -A033 Tecnologia-, come da verbale n.6 del 5.12.2014 conosciuto solo il 5.1.2015 a seguito di istanza di accesso agli atti del 10.12.2014; e del conseguente provvedimento di non ammissione della ricorrente alle prove orali di cui alla procedura succitata;
nonchè nei limiti dell’interesse ed in parte qua,
– del D.R. del Politecnico di Bari n.477 del 18.12.2014 avente ad oggetto l'”Approvazione delle graduatorie definitive” dei vincitori e degli idonei;
– di tutti gli alti atti della procedura ivi compreso -in parte qua- il D.R. del Politecnico di Bari n425 del 19.11.2014 di nomina delle commissioni per la classe di concorso di interesse A033 Tecnologia;
– ed ove occorra, dei verbali delle operazioni di correzione della prova scritta e relativi allegati, nonchè “delle operazioni di preparazione della prova scritta” in cui i criteri di valutazione della stessa, dei verbali di aula, dei verbali di valutazione dei titoli;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli gravati ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Bari e della Commissione Esaminatrice;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Alma Lucia Giuseppina Tarantino e Giovanni Cassano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

E’ impugnata la graduatoria finale degli ammessi agli orali della selezione per l’iscrizione ai corsi di Tirocinio Formativo – TFA finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento delle discipline della classe di concorso A033, nella scuola secondaria di I grado, unitamente al giudizio di non ammissione alle prove orali, avendo la ricorrente conseguito il punteggio di 20/30 alle prove scritte, inferiore di 1 punto a quello minimo per conseguire l’ammissione agli orali.
La ricorrente lamenta:
– l’assenza di un giudizio che spieghi il perchè dell’attribuzione di tale punteggio, tanto più necessario se si considera che la prova scritta, secondo quanto stabilito dal D.R.410/2014 del Policlinico di Bari, doveva consistere in tre domande a risposta aperta e invece sono state scelte tracce a contenuto argomentativo, tanto che dubita della congruità  dei criteri di valutazione rispetto al tipo di prova scelta, sottolineando l’impossibilità  di ricostruire le modalità  di valutazione degli elaborati;
– la correzione ad opera di due commissioni autonome fra loro, perchè presiedute da persone diverse, benchè il bando del MIUR facesse riferimento a “la Commissione”;
– l’impossibilità  di comprendere il processo di valutazione che ha condotto la commissione a valutare la prova scritta appena al di sotto del livello di sufficienza tenuto conto che gli unici segni sugli elaborati consistono in alcune cerchiature e due punti interrogativi, assente ogni altra motivazione espressa .
Il ricorso è fondato, posto che le operazioni di correzione delle prove scritte per l’ammissione alla frequenza dei corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento sono state espletate in totale autonomia da due Commissioni giudicatrici senza la previa adozione di una qualche misura di coordinamento che potesse garantirne l’uniformità  di giudizio (T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 11.11.2009, n. 6674), condizione essenziale perchè possa dirsi rispettato il principio di imparzialità  della pubblica amministrazione.
In proposito non è fondata l’eccezione di inammissibilità  di detta censura, perchè non è stato impugnato il provvedimento del Politecnico che ha stabilito di costituire due commissioni giudicatrici – peraltro solo per la classe di concorso A033 fra tutte quelle ammesse ai TFA – considerato che risponde ad un principio generale, in tema di procedure concorsuali, l’onere di impugnare tempestivamente gli atti endoprocedimentali solo se immediatamente lesivi, tali cioè da determinare l’esclusione dell’aspirante dalla selezione.
Nel caso in decisione è del tutto evidente che il decreto costitutivo delle Commissioni giudicatrici non contiene alcuna clausola escludente, tant’è che la ricorrente ha partecipato alla selezione maturando l’interesse a gravarsi degli atti della procedura solo dopo essere stata esclusa dalle fasi successive.
Quanto alla divergenza fra gli atti preparatori della selezione, che avevano stabilito di sottoporre ai partecipanti per la prova scritta delle domande a risposta aperta, è fondata la censura della ricorrente che sottolinea il fatto che invece è stata sottoposta una terna di tracce argomentative dal contenuto evidentemente più ampio, presumibilmente più impegnativo, sicchè è del tutto plausibile che il punteggio assegnatole, insufficiente di appena un punto su 20, potesse in realtà  assestarsi sulla sufficienza, non potendosi ovviamente esigere dalla ricorrente la prova, in sè diabolica, che avrebbe superato la prova se questa si fosse svolta su domande a risposta aperta.
E’ infine evidente il deficit motivazionale del giudizio di non ammissione laddove le correzioni apposte su uno degli elaborati, evidentemente determinanti detto esito, sono riconducibili a “cerchiature” e due punti interrogativi dai quali non è possibile dedurre se si tratta di notazioni negative, nè quale ne sia il motivo.
Con ciò, non essendo rilevante ai fini del decidere stabilire se l’attribuzione del giudizio alfanumerico sia o no sufficiente ai fini della motivazione dei provvedimenti di esclusione, il Collegio intende affermare che se la commissione giudicatrice appone dei segni grafici o correzioni sugli elaborati questi devono essere intellegibili e riconducibili ai criteri di valutazione di cui la correzione costituisce l’applicazione in concreto, laddove se ciò non è possibile è lecito inferire che detti criteri non siano stati affatto applicati, ciò equivale ad averne omesso la preventiva fissazione in aperto contrasto con la normativa di settore
Se come in specie non è possibile ascrivere le correzioni apposte sulle prove ai criteri di valutazione è irrimediabilmente viziato il giudizio sintetico espresso dal voto numerico che di tale prodromico processo di verifica costituisce il risultato conclusivo.
Il ricorso pertanto deve essere accolto e le spese poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto
– annulla l’esclusione di Scarimbolo Antonia dalle prove orali per l’ammissione ai corsi di Tirocinio Formativo TFA finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per insegnamento nella scuola secondaria di I grado, indetta per 40 posti dal Politecnico di Bari con D.R. n.410/2014 del 10.11.2014 A.A. 2014/2015 per la classe – A033 Tecnologia;
– ordina ai sensi dell’art. 34 lettera c) c.p.a. al Politecnico di Bari di disporre senza ritardo la ripetizione della correzione e valutazione degli elaborati della prova scritta della ricorrente ad opera di una commissione giudicatrice in composizione diversa da quelle che hanno corretto gli elaborati dei partecipanti ala selezione per l’ammissione ai corsi di TFA per la classe di concorso A033.
Condanna il Politecnico di Bari al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Contributo unificato rifuso ai sensi dell’art 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria