Giurisdizione – Revoca finanziamento per realizzazione interventi in materia di sicurezza sul lavoro – Natura del provvedimento  – G.O.

In materia di finanziamenti e sovvenzioni pubbliche sussiste la giurisdizione del giudice ordinario laddove, prescindendosi dal nomen iuris del provvedimento impugnato (nella specie “revoca”), ci si trovi in ipotesi di fattispecie di decadenza per inosservanza delle previsioni del provvedimento di concessione del finanziamento, trattandosi di inadempimento afferente la fase esecutiva di concreta erogazione del contributo.

N. 00315/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00001/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1 del 2015, proposto da: 
Farmacia Matteotti, in persona del legale rappresentante p.t. dott. Oronzo Vacca, rappresentata e difesa dal prof. avv. Michele Dionigi e dall’avv. Stefano Dionigi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, alla via Fornari n. 15/A; 

contro
Inail – Istituto Nazionale per Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro, in persona del Direttore regionale p.t. della Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Margherita De Pasquale, con domicilio eletto in Bari presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente, al lungomare Trieste n. 29; Inail – Istituto Nazionale per Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro Regione Puglia; 

per l’annullamento
previa sospensione della loro efficacia esecutiva e/o adozione di idonea misura cautelare
– del provvedimento del Direttore della Sede dell’I.N.A.I.L. di Bari recante la revoca del finanziamento di cui all'”avviso pubblico 2012 – Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art. 11, comma 1, lett. a) e comma 5 d.lgs. 81/2009 s.m.i. – CUP E55112000340005″ adottato in data 20 ottobre 2014 e conosciuto in data 24 ottobre 2014;
– ove occorra e, in ogni caso, nei limiti dei diritti e degli interessi dedotti a mezzo del presente gravame, della missiva del direttore dell’I.N.A.I.L. di Bari del 15 maggio 2014;
– di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione e consequenzialità ;
nonchè
per l’accertamento della sussistenza del diritto della ricorrente ad ottenere il finanziamento de quo;
nonchè per la condanna
della resistente al risarcimento di ogni danno (anche da perdita di chance) subito e/o subendo dall’odierna ricorrente anche in virtù dell’adozione degli illegittimi provvedimenti impugnati;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Inail – Istituto Nazionale per Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori prof. avv. Michele Dionigi e avv. Margherita De Pasquale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca del
finanziamento di cui all'”avviso pubblico 2012 – Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art. 11, comma 1, lett. a) e comma 5 d.lgs. 81/2009 s.m.i.” adottato in data 20 ottobre 2014 dal Direttore della Sede dell’I.N.A.I.L. di Bari.
Le revoca risulta disposta per l’asserita non conformità  di quanto realizzato al progetto presentato in sede di domanda ed ammesso al finanziamento. Più precisamente, ai fini dell’automatizzazione del magazzino della farmacia, risulta installato un modello di macchinario diverso da quello originariamente individuato, sebbene prodotto dalla stessa azienda e -asseritamente- con caratteristiche analoghe.
In buona sostanza, oggetto di contestazione è una variazione progettuale non autorizzata.
Di tutta evidenza pertanto che, al di là  della terminologia utilizzata (“revoca”), si tratta di fattispecie di decadenza per inosservanza delle previsioni del provvedimento di concessione del finanziamento, sulla scorta delle quali l’agevolazione stessa era stata accordata. Si tratta, cioè, di ipotesi di inadempimento nella fase esecutiva, come correttamente rilevato dall’I.N.A.I.L. che invero, all’atto di costituzione in giudizio, ha formulato espressa eccezione di difetto di giurisdizione.
2.- L’eccezione è fondata.
Il Collegio rileva il proprio difetto di giurisdizione richiamando il pacifico orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale in materia di sovvenzioni è ravvisabile una posizione di interesse legittimo del privato solo allorchè la controversia riguardi la fase procedimentale precedente il provvedimento attributivo del beneficio; ovvero ogni qual volta il provvedimento gravato sia stato ritirato in via di autotutela per vizi di legittimità  o per il suo contrasto “originario” con il pubblico interesse. Diversamente la posizione si ritiene di diritto soggettivo qualora la controversia attenga alla fase di concreta erogazione del contributo.
In buona sostanza, in ipotesi di finanziamenti e sovvenzioni pubbliche, si suole distinguere la fase pubblicistica, afferente l’ammissione alle agevolazioni, dalla fase privatistica di erogazione delle agevolazioni stesse; e, correlativamente, la posizione del destinatario di finanziamenti o sovvenzioni viene qualificata in termini di interesse legittimo in relazione al potere dell’Amministrazione di annullare o revocare la disposta concessione e in termini di diritto soggettivo in relazione alla concreta erogazione delle somme oggetto del finanziamento ed alla conservazione degli importi concessi o da riscuotere (cfr. da ultimo C.d.S., VI, 11.3.2008, n.2919).
Applicando siffatti principi alla fattispecie per cui è causa, il Collegio non ravvisa nell’atto impugnato esercizio discrezionale di un potere di carattere autoritativo. Al contrario, ritiene che l’atto in questione si collochi nella fase a valle della concessione del finanziamento risolvendosi in una dichiarazione di decadenza dall’agevolazione per mancato rispetto degli impegni assunti in sede di liquidazione del contributo.
Pertanto, sulla scorta dell’ormai costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il giudice fornito di giurisdizione va individuato sulla scorta della domanda proposta, tenuto conto del petitum sostanziale in funzione della causa petendi e restando irrilevanti le prospettazioni delle parti (SS.UU, ord. 8.11.2005 n.21592; sentenze 8.11.2006 n.23733; 25.6.2010, n.15323; 3.11.2011, n.22730 e 11.10.2011, n.20902), il giudice fornito di giurisdizione rispetto alla fattispecie che ci occupa va individuato, ai sensi dell’art.11 c.p.a., nell’autorità  giurisdizionale ordinaria territorialmente competente.
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese relative a questa fase di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed indica quale giudice fornito di giurisdizione il giudice ordinario;
b) compensa tra le parti le spese di questa fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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