1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Termini – Violazione – Irricevibilità  


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ne bis in idem – Violazione  – Presupposti – Inammissibilità  del ricorso

1. E’ irricevibile il ricorso proposto in violazione dei termini a ricorrere prescritti per legge, ai sensi degli articoli 29 e 4 c.p.a. (nella specie  i provvedimenti impugnati nel 2009 erano stati pubblicati all’albo pretorio del Comune resistente nel 2006). 


2. Deve ritenersi inammissibile il ricorso caratterizzato dalla proposizione di argomentazioni già  svolte in un pregresso giudizio in quanto vertente nell’impugnazione degli stessi provvedimenti o di provvedimenti legati ai primi da un rapporto di stretta consequenzialità  poichè inerenti lo stesso rapporto  ed intercorso fra le medesime parti processuali, in quanto viola il divieto del ne bis in idem di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., applicabili anche al processo amministrativo, e a nulla rilevando che la sentenza che ha definito il primo ricorso sia o non passata in giudicato (l’impugnazione concerneva atti meramente applicativi di altri già  impugnati e conclusi con sentenza).

N. 00253/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00431/2009 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 431 del 2009, proposto da:
Chiara Musci, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rocco Baldassini e Marcello Martino, con domicilio eletto presso Marcello Martino, in Bari, Via G. Trevisani, 106;
Dorotea Denapoli, rappresentata e difesa dall’avv. Rocco Baldassini, con domicilio eletto presso Michele Carnevale, in Bari, Via M. Celentano, 55;

contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore;
Comune di Acquaviva delle Fonti, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Natale Clemente, con domicilio eletto presso Natale Clemente, in Bari, Via Dante, 193; 

nei confronti di
Impresa Edile Deleonardis Giuseppe; 

per l’annullamento
del protocollo di intesa sottoscritto in data 22.9.2008 dal Ministero delle Infrastrutture, dalla Regione Puglia e dal Comune di Acquaviva delle Fonti;
della convenzione sottoscritta in data 22.9.2008 dalle medesime parti;
del decreto prot. n. 8679 del 9.10.2008, con cui il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale delle Politiche Abitative, ha approvato i citati protocolli di intesa e la convenzione del 22.9.2008;
di ogni altro atto connesso, presupposto e comunque collegato con i suddetti, in particolare delle deliberazioni della Giunta Comunale del Comune di Acquaviva delle Fonti nn. 39 e 40 del 13.3.2006;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comune di Acquaviva delle Fonti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Marcello Martino, anche in sostituzione dell’avv. Rocco Baldassini, Giovanni Cassano e Antonella Iacobellis, per delega dell’avv. Natale Clemente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 13.3.2009, Chiara Musci e Dorotea Denapoli adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, impugnando gli atti e i provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponevano le ricorrenti che, con decreti nn. 3 e 4 del 1.4.1983, veniva disposto un esproprio relativo ad aree di loro proprietà , site in agro del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA).
Tale espropriazione si inscriveva nell’ambito degli atti di esecuzione di un piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), approvato con D.P.G.R. n. 461 del 30 settembre 1979.
Detto piano veniva tuttavia impugnato dinanzi al Giudice Amministrativo e, a seguito di un articolato contenzioso, veniva annullato per sovradimensionamento con sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 6921/2002.
Al fine di sanare il contenzioso a sua volta emergente in conseguenza dell’annullamento del P.E.E.P. in questione, con deliberazione consiliare n. 37 del 28.5.2002, il Comune di Acquaviva delle Fonti stabiliva di restituire ai privati le aree espropriate e non trasformate, anche attraverso le previsioni di un redigendo piano di lottizzazione d’ufficio, successivamente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 26.11.2002 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 5 del 16.1.2003.
A fronte di tali vicende, le ricorrenti instavano in via amministrativa per la restituzione dei fondi di loro titolarità  e, successivamente, per ottenere permesso di costruire su dette aree, in conformità  al piano.
A fronte del comportamento inerte serbato dall’Amministrazione comunale in relazione a tali istanze, le ricorrenti promuovevano giudizio amministrativo avverso il silenzio.
Tale giudizio veniva definito con sentenza del T.A.R. in epigrafe n. 2154/2006, con la quale si accoglieva il ricorso, sancendo l’obbligo per l’Amministrazione comunale di concludere il procedimento in questione.
In adempimento a tele decisione, con nota del 23.5.2006, il dirigente dell’U.T.C. di Acquaviva delle Fonti evidenziava, in via preliminare, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai quali faceva seguito, in data 17.7.2006, definitivo diniego, facendosi in esso espresso riferimento, quale elemento impeditivo, al programma urbanistico innovativo in ambito urbano, denominato “Contratti di Quartiere II”.
Da tanto è conseguito un nuovo ricorso al T.A.R. Puglia, sede di Bari, per l’annullamento del diniego ed il risarcimento del danno, definito con la reiezione dello stesso, avvenuta con sentenza n. 206/2008, oltre che, con separato ulteriore ricorso, per l’annullamento del contratto di quartiere, anch’esso respinto con la successiva n. 208/2008.
Al netto della vicenda relativa all’impugnativa di dette due sentenze, ad oggi non ancora compiutamente definita, venivano successivamente incardinati dalle ricorrenti diversi ulteriori giudizi, dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, volti a ottenere una pronuncia di accertamento dell’usucapione asseritamente intervenuta in loro favore in relazione ai fondi in questione.
La citata Sezione distaccata, con le sentenze nn. 151/2010 e 240/2012, rigettava la detta domanda.
Nel contesto di tale complesso contenzioso qui ricostruito nei profili di maggior rilievo, le ricorrenti impugnavano, altresì, gli atti ed i provvedimenti meglio indicati in oggetto per eccesso di potere, illogicità , travisamento, mancanza dei presupposti, contraddittorietà , configurandosi come atti lato sensu dispositivi sui terreni in questione che, in tesi, non potevano essere considerati nella piena disponibilità  del Comune di Acquaviva delle Fonti, ma bensì in quella delle ricorrenti, in quanto terreni solo formalmente espropriati e non materialmente trasformati e/o occupati.
Si rilevava, altresì, eccesso di potere, contraddittorietà  e travisamento, evidenziandosi tali vizi nel complessivo comportamento amministrativo tenuto dal Comune di Acquaviva delle Fonti nel caso di specie ed, in particolare, nel rapporto fra atti e provvedimenti impugnati, da un lato, e la deliberazione n. 37/2002, sopra citata, ed il piano di lottizzazione d’ufficio successivamente approvato, dall’altro.
Sotto altro profilo, si censurava, con analoghi rilievi di contraddittorietà , la scelta del Comune di Acquaviva delle Fonti di aderire al programma urbanistico “Contratti di quartiere II”, quest’ultimo presupponendo la piena disponibilità  delle aree oggetto di intervento, in tesi non sussistente nel caso di specie.
Con atto di costituzione pervenuto in Segreteria in data 18.3.2009, si costituiva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, ricostruendo i fatti di causa ed instando per la reiezione della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con atto di costituzione pervenuto in Segreteria in data 5.6.2009, si costituiva in giudizio il Comune di Acquaviva delle Fonti, in persona del Sindaco pro tempore, eccependo, preliminarmente ed in rito, l’inammissibilità  del ricorso per carenza di legittimazione a ricorrere, per carenza di interesse, per violazione del principio del ne bis in idem, per tardività , evidenziandone altresì l’infondatezza nel merito e chiedendone espressamente la condanna per responsabilità  aggravata ex art. 96 c.p.c..
Deve, altresì, sottolinearsi che, con memoria pervenuta in Segreteria in data 31.10.2014, le ricorrenti presentavano un atto defensionale completamente innovato nei contenuti in esso svolti, oltre ad ulteriori documenti, recanti nuova e più articolata ricostruzione dei fatti di causa e nuovi motivi di ricorso, in relazione, peraltro, a differenti provvedimenti di cui, sin dall’epigrafe, veniva chiesto l’annullamento.
Con memoria di replica pervenuta in Segreteria in data 12.11.2014, il Comune di Acquaviva delle Fonti depositava memoria di replica, eccependo l’inammissibilità  della documentazione depositata tardivamente e l’inammissibilità  della memoria del 31.10.2014.
All’udienza del 3.12.2014, la difesa del Comune di Acquaviva delle Fonti chiedeva lo “stralcio” della memoria di replica depositata il 12 novembre dalla ricorrente, in quanto contenente, anch’essa, nuove ulteriori censure.
All’esito della discussione, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
Occorre in primo luogo precisare, preliminarmente ed in rito, che, stante l’inammissibilità  del ricorso così come originariamente introdotto, non occorrerà  pronunciarsi espressamente sulle plurime eccezioni di inammissibilità  e tardività  concernenti il deposito degli atti defensionali finali, restando, queste ultime, integralmente assorbite dai motivi di inammissibilità  del ricorso introduttivo che qui di seguito si andranno ad esporre.
Non è superfluo precisare che oggetto della presente impugnazione sono gli atti e i provvedimenti indicati in oggetto, ossia il protocollo di intesa sottoscritto in data 22.9.2008 dal Ministero delle Infrastrutture, dalla Regione Puglia e dal Comune di Acquaviva delle Fonti; la convenzione sottoscritta in data 22.9.2008 dalle medesime parti; il decreto prot. n. 8679 del 9.10.2008, con cui il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale delle Politiche Abitative, ha approvato i citati protocolli di intesa e convenzione del 22.9.2008; ogni altro atto connesso, presupposto e comunque collegato con i suddetti, in particolare delle deliberazioni della Giunta Comunale del Comune di Acquaviva delle Fonti nn. 39 e 40 del 13.3.2006.
Deve anzitutto rimarcarsi che il ricorso si appalesa inammissibile per evidente tardività  in relazione all’impugnazione delle deliberazioni della Giunta Comunale del Comune di Acquaviva delle Fonti nn. 39 e 40 del 13.3.2006.
Tale impugnazione è tardiva, in quanto intervenuta oltre due anni dopo l’affissione di detti provvedimenti all’Albo Pretorio del Comune, avvenuta in data 13.3.2006, risultando pertanto essere – l’impugnativa in questione – effettuata in violazione dei termini a ricorrere prescritti per legge (cfr. art. 21 della L. n. 1034 del 1971, oggi trasfuso, per quel che qui rileva, negli artt. 29 e 41 c.p.a).
Per ciò che concerne gli ulteriori atti e provvedimenti impugnati, anche in parte qua l’impugnazione è inammissibile, in quanto violativa del principio del ne bis in idem.
Il T.A.R. in epigrafe ha già  compiutamente esaminato, in particolare con la sentenza n. 208/2008, una articolata impugnativa concernente gli atti approvativi del programma urbano “Contratti di quartiere II”.
Gli atti ed i provvedimenti fatto oggetto di doglianza nel ricorso originario da cui è scaturito il presente procedimento, sopra ricordati ed indicati in oggetto, sono legati agli atti impugnati nei procedimenti giurisdizionali già  svolti dinanzi a questo Tribunale – e, in particolare, in quello concluso con la sentenza n. 208/2008 da ultimo citata – da un vincolo di stretta consequenzialità , costituendo atti meramente applicativi di quelli già  oggetto di pregressa impugnazione.
Nel detto anteatto giudizio, promosso da Musci Chiara dinanzi al T.A.R. Puglia, Bari, ed iscritto al n. 2522/2004, sono stati direttamente impugnati gli atti approvativi del programma urbano “Contratti di quartiere II”, deducendosi in esso argomenti del tutto sovrapponibili con quelli svolti, nel presente procedimento, a mezzo del primo motivo di ricorso.
Tali argomenti sono, infatti, rinvenibili nel secondo motivo di ricorso in primo grado, il cui contenuto è pedissequamente riportato a pag. 23 dell’atto di appello della Musci avverso la sentenza n. 208/2008, prodotto dalla difesa del Comune di Acquaviva delle Fonti, in atti, all. 3 produzione documentale del 23.10.2014.
Analoga argomentazione può sostenersi quanto al secondo motivo di ricorso di cui al presente procedimento.
In esso si deduce, più nel dettaglio, l’illegittimità  degli atti oggetto di impugnazione in quanto si porrebbero in contraddizione con quanto già  determinato dalla stessa Amministrazione comunale resistente sia con la deliberazione n. 37/2002, sia con il piano di lottizzazione d’ufficio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 26.11.2002 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 5 del 16.1.2003.
Tale identica linea argomentativa risulta essere stata analizzata ed integralmente confutata nella sentenza n. 206/2008 di questo T.A.R. (cfr. punto 1.4, pag. 16), parimenti in atti.
Su tale fattispecie processuale, caratterizzata dalla riproposizione di argomentazioni già  svolte in pregresso giudizio e sulla sottesa violazione del principio del ne bis in idem, il Collegio fa proprio il tralatizio insegnamento giurisprudenziale, secondo cui “ai fini del rispetto del principio ne bis in idem, che vieta al giudice di pronunciarsi due volte su un’identica controversia, vanno mutuati i principi civilistici desumibili dagli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod.proc.civ., che postulano l’identità  sia delle parti dei due giudizi sia degli elementi indentificativi dell’azione proposta, ossia il petitum e la causa petendi, occorrendo la presenza di due presupposti, e cioè che in entrambi i giudizi sia chiesto l’annullamento degli stessi provvedimenti (o, al più, di provvedimenti diversi ma legati da un vincolo di stretta consequenzialità  siccome inerenti ad uno stesso rapporto) e sulla base di identici motivi di impugnazione; non rileva invece la circostanza che la sentenza che ha definito il primo ricorso sia o non passata in giudicato”(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 13 luglio 2012, n. 6397).
In proposito, rileva, invece, che: “(¦)indubbiamente la proposizione del ricorso consuma in via generale il diritto di azione del ricorrente, sicchè un gravame successivo tra le stesse parti ed avente lo stesso “petitum” e la stessa “causa petendi” deve ritenersi inammissibile per violazione del divieto scaturente dal principio del “ne bis in idem” di cui agli art. 2909 c.c. e 324 c.p.c., applicabili anche al processo amministrativo” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1153; cfr. anche TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 2 aprile 2009, n. 222; TAR Emilia Romagna, Sez. Parma, 3 giugno 2008, n. 304; TAR Liguria, Sez. II, 28 novembre 2008, n. 2067; TAR Campania Napoli, Sez. III, 1 ottobre 2008, n. 12316).
Da quanto sin qui evidenziato in fatto ed in diritto, in conclusione, consegue in modo evidente che le censure mosse nel presente procedimento costituiscono mera riproposizione di argomenti già  sottoposti al giudizio di questo Tribunale.
Ne consegue necessariamente l’inammissibilità  del ricorso per violazione del divieto del ne bis in idem.
Le spese di lite potranno essere regolate tramite l’applicazione mera del principio della soccombenza, con liquidazione ad effettuarsi in dispositivo, tenendo conto della rilevante complessità  delle questioni processuali e sostanziali affrontate nel caso di specie.
Tenuto conto, altresì e peraltro, del formale incardinamento di una domanda volta ad ottenere pronuncia di condanna delle ricorrenti per responsabilità  aggravata ex art. 96 c.p.c., deve rilevarsi, in proposito, la sussistenza dei presupposti di legge di cui al primo comma della norma citata.
Non può, infatti, nel caso di specie, non prendersi atto della evidente riproposizione di domande già  valutate e respinte in altri giudizi dinanzi alla medesima Autorità  in epigrafe e della temerarietà  della lite così come introdotta, potendosene chiaramente prefigurare un esito negativo sin dal suo primo atto introduttivo.
In considerazione di tanto, si deve concludere per l’accoglimento della su ricordata domanda di condanna, con quantificazione delle somme oggetto della stessa da effettuarsi in via equitativa, in misura pari allo stesso ammontare delle spese di lite che verranno liquidate in dispositivo, tenuto conto, inter alia, dei rilevanti valori patrimoniali in gioco (cfr. Cass. Sent. 9 luglio 2009 n. 18240, all. 8 produzione documentale del 23.10.2014 del Comune di Acquaviva delle Fonti, recante quantificazione finale dell’indennità  di esproprio in favore di Musci Chiara).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna Chiara Musci e Dorotea Denapoli, in solido fra loro, al pagamento delle spese della presente procedura, che liquida in € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre I.V.A. e C.A.P., da versarsi in favore di ciascuna delle due Amministrazioni resistenti e costituite.
Condanna Chiara Musci e Dorotea Denapoli, in solido fra loro, al risarcimento del danno da responsabilità  aggravata ex art. 96, primo comma, c.p.c., che liquida in € 5.000,00 (euro cinquemila/00), da versarsi in favore di ciascuna delle due Amministrazioni resistenti e costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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