1. Impianto eolico – Autorizzazione unica – Diniego – Conferenza di servizi – Soprintendenza – Parere ostativo – Conseguenze 
2. Impianto eolico – Autorizzazione unica – Diniego – Conferenza di servizi – Soprintendenza  – Parere ostativo – Rinvio al Consiglio dei Ministri – Art. 14-quater, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241 – Obbligo – Non sussiste

1. Nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di impianto eolico – attuato mediante conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 – non può considerarsi “tamquam non esset” una manifestazione di dissenso espressa, seppure  in forma irrituale, da parte di un’autorità  preposta alla tutela di un interesse sensibile nel procedimento in questione (nella specie Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio), donde la legittimità  del diniego di autorizzazione unica che sia motivato con riferimento a detto parere. 
2. Se nel corso della conferenza di servizi per l’esame di un’autorizzazione unica emerga il parere negativo della Soprintendenza competente, la Regione, in qualità  di Amministrazione prevalente, non è obbligata ad attivare il procedimento di remissione della questione al Consiglio dei Ministri ex art. 14 quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241: tanto più se detta scelta è corredata da una dettagliata motivazione in cui la stessa Regione dà  atto dell’avvenuto  apprezzamento degli interessi pubblici e privati dedotti nel procedimento, valutazione di discrezionalità  che incontra i limiti del sindacato giurisdizionale della irragionevolezza e illogicità .

N. 00719/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00597/2012 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 597 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da EDP Renewables Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Buccello, Simona Viola, Cristina Leone e Giuseppe Macchione, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Macchione in Bari, via Francesco Crispi, 6;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Liberti e Isabella Fornelli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura della Regione Puglia in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Comune di Torremaggiore, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Antonucci, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Basso in Bari, corso Mazzini, 134/B;
Comune di Serracapriola;
Provincia di Foggia;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente – Arpa Puglia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Ministero dello Sviluppo Economico;
Ministero dell’Interno;
Ministero della Difesa;
Autorità  di Bacino per la Puglia;
Autorità  di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore;
Azienda Sanitaria Locale Foggia;
Enac – Ente Nazionale Aviazione Civile;
Enav;
Acquedotto Pugliese s.p.a.;
Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
nei confronti di
Repano Wind s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Bassi, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;
E.On Climate & Renewables Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Vivani, Simone Abellonio e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;
Wind Energy Project 2 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Grassi, Jacopo Sanalitro e Luigi Valentino Damone, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola De Feudis in Bari, via Camillo Rosalba, 47/Z;
Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Filomena Passeggio, Maurizio Carbone e Giancarlo Bruno, con domicilio eletto presso gli uffici di Terna s.p.a. in Bari, via Trisorio Liuzzi, 195;
NCD Divisione Eolica s.r.l.;
Margherita s.r.l.;
Terna s.p.a.;
Terna Rete Italia s.p.a.;
Sorgenia s.p.a.;
ing. Antonio Ruggeri, in qualità  di commissario ad acta;
Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche;
C.I.G.A. – Aeroporto “M. De Bernardi”;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 1261 in data 14 febbraio 2012 della Regione Puglia – Servizio Ecologia – Ufficio programmazione, politiche energetiche, v.i.a. e v.a.s., trasmessa il 16 febbraio 2012, nonchè della nota prot. n. 2669 di data 27 marzo 2012 della Regione Puglia – Servizio Ecologia – Ufficio programmazione, politiche energetiche, v.i.a. e v.a.s., mediante le quali viene indicata la necessità  di una riedizione della procedura di valutazione ambientale, con aggiunta della valutazione di incidenza, nell’ambito del procedimento per l’autorizzazione unica di un impianto eolico nel territorio del Comune di Serracapriola e delle relative opere di connessione nel territorio del Comune di Torremaggiore, giunto alla sua fase conclusiva;
– nonchè di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso;
sul primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 9 luglio 2012, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 3684 in data 7 maggio 2012 della Regione Puglia – Servizio Ecologia – Ufficio programmazione, politiche energetiche, v.i.a. e v.a.s., trasmessa il 10 maggio 2012, mediante la quale viene indicata la necessità  di una riedizione della procedura di valutazione ambientale, con aggiunta della valutazione di incidenza, nell’ambito del procedimento per l’autorizzazione unica di un impianto eolico nel territorio del Comune di Serracapriola e delle relative opere di connessione nel territorio del Comune di Torremaggiore, giunto alla sua fase conclusiva;
– nonchè di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso;
– e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche non conosciuto;
nonchè al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1975/2008, resa da questo T.A.R., con la quale è stato ordinato alla Regione Puglia di provvedere all’adozione delle determinazioni finali in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente per il rilascio della autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Serracapriola, ai sensi dell’art. 12 dlgs n. 387/2003;
nonchè al fine di ottenere la condanna della Regione Puglia al risarcimento di tutti i danni che derivano dal ritardato rilascio dell’autorizzazione unica;
sul secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 10 gennaio 2013, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del verbale della conferenza di servizi tenutasi presso la Regione Puglia in data 24 ottobre 2012;
– nonchè di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso;
sul terzo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28 maggio 2013, per l’annullamento,
nei limiti dell’interesse della ricorrente,
– della nota regionale prot. n. 2239 del 14 marzo 2013;
– della nota regionale prot. n. 3277 del 16 aprile 2013;
– nonchè di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso;
sul quarto ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 agosto 2013, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento del Servizio Energia della Regione Puglia del 26 giugno 2013, prot. n. 5374, recante diniego dell’autorizzazione unica per l’impianto per cui è causa;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto dalla ricorrente, ivi inclusi, gli atti specificati in ricorso tra cui: la nota della Regione Puglia – Politiche per la Mobilità  e la Qualità  Urbana – Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità , prot. n. 3899 del 14 maggio 2013 e la nota del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia, prot. n. 0006976 del 15 maggio 2013;
sul quinto ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28 agosto 2013, per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento del Servizio Energia della Regione Puglia del 26 giugno 2013, prot. n. 5374, recante diniego dell’autorizzazione unica per l’impianto per cui è causa;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto dalla ricorrente, ivi inclusi, gli atti specificati in ricorso tra cui: la nota della Regione Puglia – Politiche per la Mobilità  e la Qualità  Urbana – Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità , prot. n. 3899 del 14 maggio 2013 e la nota del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia, prot. n. 0006976 del 15 maggio 2013;
sul sesto ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24 ottobre 2013, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determina della Regione Puglia – Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche – Servizio Ecologia – Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S. n. 225 dell’11 settembre 2013, avente ad oggetto “Diniego dell’istanza di proroga dell’efficacia del provvedimento di esclusione da V.I.A. D.D. n. 120 dell’11 marzo 2009”;
– nonchè di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia, della Regione Puglia, del Comune di Torremaggiore, di Repano Wind s.r.l., di E.On Climate & Renewables Italia s.r.l., di Wind Energy Project 2 s.r.l. e di Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 per le parti i difensori avv.ti Mario Bucello, Maria Liberti, Donatella Testini, Vincenzo Antonucci, Claudio Vivani e Giancarlo Bruno;
Visto l’art. 36, comma 2 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio e con i successivi motivi aggiunti (dal primo al terzo) l’odierna ricorrente EDP Renewables Italia s.r.l. contestava atti amministrativi endoprocedimentali adottati nel corso del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica richiesta per la realizzazione di un parco eolico nel territorio del Comune di Serracapriola.
Successivamente la Regione Puglia adottava il provvedimento di diniego di autorizzazione unica del 26 giugno 2013 n. 5374 impugnato con il quarto ed il quinto ricorso per motivi aggiunti.
Deve preliminarmente dichiararsi l’improcedibilità  per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti, dal primo (limitatamente alla domanda impugnatoria) al terzo, avendo essi ad oggetto atti amministrativi endoprocedimentali superati dal diniego di autorizzazione unica del 26 giugno 2013, contestato con il quarto ed il quinto ricorso per motivi aggiunti.
Con il quarto ed il quinto ricorso per motivi aggiunti la società  istante deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) doglianze avverso il parere del Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Parchi del 14 maggio 2013;
2) doglianze avverso il parere della Soprintendenza paesaggistica del 15 maggio 2013;
3) doglianze avverso il modus procedendi della Regione.
Successivamente la Regione Puglia con determina dell’11 settembre 2013 respingeva l’istanza di proroga dell’efficacia del provvedimento di esclusione della VIA di cui alla determina dirigenziale n. 120/2009.
Con il sesto ricorso per motivi aggiunti la società  istante censurava la determina dell’11 settembre 2013.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) illegittimità  derivata della nota della Regione Puglia dell’11 settembre 2013 per illegittimità  delle precedenti note del 16 marzo 2013 e del 6 dicembre 2013 impugnate con motivi aggiunti del 14 maggio 2013; violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 26 e 35 dlgs n. 152/2006; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed equivocità  della motivazione; illegittimità  costituzionale dell’art. 16, comma 7 legge Regione Puglia n. 11/2001 per violazione dell’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 20, 26 e 35 dlgs n. 152/2006;
2) vizi di illegittimità  propri del provvedimento di diniego di proroga della validità  della D.D. n. 120/2009 di esclusione dell’assoggettamento a VIA; violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 6 dlgs n. 152/2006, degli artt. 15, commi 3 e 4, e 16, comma 7 legge Regione Puglia n. 11/2001, dell’art. 1, comma 1 legge Regione Puglia n. 16/2013 recante “Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità  a valutazione di impatto ambientale”;
3) violazione ed elusione del giudicato amministrativo cautelare; illegittimità  per eccesso di potere; sviamento;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 5, lett. l-bis), e 20, comma 1, lett. c) e dell’Allegato IV, Punto 8, lett. t) alla Parte II del dlgs n. 152/2006;
5) violazione degli artt. 3 e 10 bis legge n. 241/1990; omessa, carente, contraddittoria e insufficiente motivazione; difetto di istruttoria; omessa, erronea e/o incompleta valutazione dei contenuti delle controdeduzioni presentate ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990;
6) violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3 del regolamento di Gestione del SIC “Valle Fortore – Lago di Occhito”, approvato con DGR n. 1084/2010; in subordine, illegittimità  derivata dell’art. 19, comma 3 del regolamento di Gestione approvato con DGR n. 1084/2010 per violazione del d.p.r. n. 357/1997, delle direttive CE n. 2001/77 e n. 2009/88, dell’art. 12, comma 10 dlgs n. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010 recante Linee Guida per l’autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili, del D.M. 17 ottobre 2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) ed a Zone di protezione speciale (ZPS), del regolamento regionale n. 15/2008, recante misure di conservazione sensi delle direttive comunitarie n. 74/409 e n. 92/43, come modificato dal regolamento regionale n. 28/2008.
Si costituivano l’Amministrazione regionale, il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia, resistendo al gravame.
Si costituivano, altresì, il Comune di Torremaggiore, Repano Wind s.r.l., E.On Climate & Renewables Italia s.r.l., Wind Energy Project 2 s.r.l. e Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a., chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il quarto ed il quinto ricorso per motivi aggiunti azionati avverso il diniego regionale di autorizzazione unica n. 5374/2013 sono infondati.
Invero, tutte le doglianze di cui al quarto ed al quinto ricorso per motivi aggiunti sono suscettibili di disamina unitaria poichè aventi ad oggetto plurime e non censurabili valutazioni tecniche operate dalla Amministrazione regionale (e dalle altre Amministrazioni intervenute nel corso del procedimento amministrativo de quo) nella gravata determina n. 5374 del 26.6.2013 di diniego di autorizzazione unica (e negli atti presupposti in essa richiamati [parere ostativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia prot. n. 6976 del 15 maggio 2013 e parere dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità  della Regione Puglia del 14 maggio 2013]), valutazioni costituenti espressione di ampia discrezionalità  tecnica, non inficiate da vizi macroscopici, a fronte di una motivazione estremamente dettagliata in ordine ai vari profili ostativi alla installazione del progetto proposto.
A tal riguardo, ha rimarcato Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1783 con riferimento alle valutazioni tecniche espresse dalla Amministrazione in materia ambientale:
«¦ L’amministrazione, nel rendere il giudizio di valutazione ambientale, esercita un’amplissima discrezionalità  che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità  amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti (tra le tante, Cons. Stato, sez. quinta, 22 marzo 2012, n. 1640; sezione sesta, 13 giugno 2011, n. 3561; sezione quinta, 17 gennaio 2011, n. 220; sezione quarta, 5 luglio 2010, n. 4246; Corte giustizia, 25 luglio 2008, c – 142/07).
La natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti sia sul versante tecnico che amministrativo, sicchè, pur essendo pacifico (a seguito della storica decisione n. 601 del 9 aprile 1999 della sezione quarta) che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione possa svolgersi attraverso la verifica diretta dell’attendibilità  delle operazioni compiute da quest’ultima sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo, è ugualmente pacifico che il controllo del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali deve essere svolto ab extrinseco, nei limiti della rilevabilità  ictu oculi dei vizi di legittimità  dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità  e non alla sostituzione dell’amministrazione (cfr. Cass. Civ., sez. unite, 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313).
La sostituzione da parte del giudice amministrativo della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità  dell’amministrazione costituisce ipotesi di sconfinamento della giurisdizione di legittimità  nella sfera riservata alla pubblica amministrazione (p.a.), a nulla rilevando che lo sconfinamento si compia attraverso una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantiene nell’area dell’annullamento dell’atto.
In base al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro ordinamento costituzionale, solo l’amministrazione è in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l’interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure. Conseguentemente, il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità  della valutazione degli elementi di fatto acquisiti; non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità  della valutazione stessa; deve tenere distinti i poteri meramente accertativi da quelli valutativi (a più alto tasso di opinabilità ) rimessi all’organo amministrativo, potendo esercitare più penetranti controlli, anche mediante c.t.u. o verificazione, solo avuto riguardo ai primi. ¦».
Il principio espresso dal Consiglio di Stato nella predetta sentenza con riferimento al carattere schiettamente discrezionale della valutazione ambientale è evidentemente estensibile ad altri pareri tecnici espressi da Amministrazioni portatrici di interessi sensibili nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’art. 12 dlgs n. 387/2003.
Nel caso di specie non sono ravvisabili nelle censure formulate da parte ricorrente elementi significativi in ordine alla pretestuosità  della valutazione degli elementi di fatto acquisiti dall’Amministrazione regionale e posti a fondamento della determina n. 5374/2013 (ovvero dalle Amministrazioni in precedenza menzionate relativamente ai pareri “ostativi” richiamati nel gravato diniego), tenuto altresì conto del fatto che nel corpo motivazionale del gravato provvedimento di diniego (cfr. pag. 4 ) sono riportate le osservazioni formulate dalla società  interessata e le puntuali controdeduzioni in risposta manifestate dalla stessa Amministrazione.
Quanto alle censure di carattere formale formulate della società  ricorrente, va evidenziato che l’acquisizione al di fuori della conferenza di servizi di taluni pareri non può considerarsi violativa delle disposizioni in tema di conferenza di servizi contenute nella legge n. 241/1990.
Invero, come rilevato da costante giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Bari, Sez. I, 26 agosto 2013, n. 1247; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 10 maggio 2012, n. 827; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 10 ottobre 2012, n. 1657) deve ritenersi ammissibile la trasmissione di note scritte alla conferenza di servizi quando, come accaduto nel caso di specie, sia comunque rispettato il principio del contraddittorio.
Ciò è, appunto, quanto avvenuto nella fattispecie oggetto del presente giudizio, dato che la ricorrente ha avuto la possibilità  di far pervenire le proprie osservazioni (di cui si dà  conto nella motivazione del gravato diniego) rispetto alle manifestazioni di dissenso espresse in forma irrituale (e cioè fuori dalla sede conferenziale) da parte di autorità  preposte alla tutela di interessi sensibili (come è quello al paesaggio).
Recentemente, Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144 ha evidenziato con argomentazioni condivisibili:
«La conferenza di servizi è il luogo, fisico e giuridico, dove devono confluire, per le evidenziate finalità  di concentrazione perseguite dal legislatore nella materia, tutte le manifestazioni di volontà  delle autorità  coinvolte nel procedimento funzionale all’adozione, ai sensi dell’art. 12 del d.lg. n. 387 del 2003, dell’autorizzazione unica; ciò nondimeno, non può considerarsi “tamquam non esset” una manifestazione di dissenso espressa in forma irrituale (e cioè fuori dalla sede conferenziale) da parte di un’autorità  preposta alla tutela di un interesse sensibile (come è quello al paesaggio). Pertanto, se per un verso il principio di leale collaborazione impone indubbiamente alle parti pubbliche di cooperare in vista del perseguimento dell’interesse di cui ciascuna risulti attributaria e di rispettare anzitutto le forme previste dalla legge per la manifestazione della volontà  di ciascun soggetto coinvolto nel procedimento (dovendosi quindi ritenere irrituale il dissenso espresso fuori dalla conferenza di servizi), per altro verso, ove l’Ente preposto alla tutela di un interesse sensibile esprima comunque il proprio (irrituale) dissenso nell’ambito del procedimento funzionale all’adozione dell’autorizzazione unica, la Regione non può omettere di dare rilievo a tale dissenso espresso rilasciando (illegittimamente) l’autorizzazione unica.».
Nel caso in esame, avendo la Regione Puglia dato adeguato rilievo ai pareri ostativi della Soprintendenza e dell’Ufficio Parchi (ponendoli a fondamento del censurato diniego), pur se espressi in modo irrituale, non è in alcun modo contestabile – in forza del condivisibile principio di diritto di cui a Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144 – il gravato provvedimento negativo del 26.6.2013.
Non può, inoltre, censurarsi l’operato dell’Amministrazione regionale, avendo la stessa ritenuto “prevalente” con motivazione non sindacabile, nell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale, la posizione espressa da due Amministrazioni (tra cui la Sovrintendenza) preposte alla tutela di interessi sensibili che indubbiamente hanno un rilevante peso di carattere qualitativo – sostanziale nell’ambito del procedimento per cui è causa (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I. 26 agosto 2013, n. 1247).
Come rimarcato da T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 5 giugno 2013, n. 322 “¦ La rilevanza dell’interesse paesaggistico che rappresenta principio fondamentale della Costituzione anche nelle zone non sottoposte a vincoli implica che la semplificazione procedimentale, giustificata dalle necessità  di approvvigionamento energetico anche mediante tecnologie non inquinanti non possa invertire il rapporto sostanziale tra gli interessi: anche nell’art. 14 ter, co. 6 bis, come introdotto dall’art. 10 della legge n. 15/2005 e poi sostituito dall’art. 49, co. 2, lett. d) del decreto legge n. 78/2010, il motivato dissenso della Direzione Regionale per i beni e le attività  culturali in sede di conferenza di servizi a tutela dell’interesse sensibile cui è istituzionalmente preposto, non può essere superato nella stessa sede conferenziale come avviene, ai sensi dell’art. 14 ter, per altri interessi non sensibili che dovessero risultare antagonisti, tenendo conto nella determinazione conclusiva delle posizioni prevalenti espresse in quella sede di conferenza (Cons. St., sez. VI, 23/05/2012, n. 3039). ¦”.
Infatti, per quanto la conferenza di servizi di cui al combinato disposto degli artt. 12 dlgs n. 387/2003 e 14 terlegge n. 241/1990 costituisca un modulo procedimentale di semplificazione, rimane comunque fermo che il dissenso espresso da un’Amministrazione preposta alla tutela di un interesse sensibile quale il paesaggio (di carattere preminente costituendo la relativa tutela principio fondamentale della Costituzione [cfr. art. 9]) è superabile unicamente attraverso la rimessione della questione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quater, comma 3 legge n. 241/1990 e giammai attraverso il meccanismo della “prevalenza” delle posizioni di cui all’art. 14 ter, comma 6 bis legge n. 241/1990.
Ne consegue che, se l’Amministrazione regionale procedente ritiene – come nella vicenda oggetto del presente giudizio – di allinearsi alle posizioni espresse dalla Amministrazione portatrice dell’interesse sensibile (nel caso di specie la Soprintendenza), non vi sarà  necessità  di rimessione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quater, comma 3 legge n. 241/1990; nè vi sarà  necessità  di alcuna motivazione in ordine alla prevalenza della valutazione “ostativa” espressa, posto che il carattere ostativo del parere manifestato dall’Amministrazione portatrice dell’interesse sensibile deriva automaticamente dalla previsione di legge (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 maggio 2012, n. 3039).
Pertanto, non è possibile contestare l’omessa rimessione della questione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quater, comma 3 legge n. 241/1990, dal momento che l’Amministrazione resistente con il gravato diniego ha legittimamente ritenuto di uniformarsi alle posizioni espresse dalle Amministrazioni dissenzienti portatrici di interessi sensibili (tra cui la Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici). All’opposto unicamente in ipotesi di contrasto sarebbe stata immaginabile una rimessione della questione al Consiglio dei Ministri.
Ciò premesso in linea generale in ordine alla legittimità  e non sindacabilità  in sede giurisdizionale delle ragioni “ostative” alla realizzazione dell’impianto proposto dalla società  EDP (poste a fondamento della gravata determina n. 5374/2013), nel caso di specie può trovare applicazione il principio – ormai costante nella giurisprudenza amministrativa – secondo cui: “In via generale, è sufficiente per la conservazione del provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie, che sia fondata anche una sola di esse; pertanto, nel giudizio promosso contro un siffatto provvedimento, il giudice, ove ritenga infondate le censure dedotte avverso una delle autonome ragioni poste alla base dell’atto impugnato, idonea, di per sè, a sorreggere la legittimità  del provvedimento impugnato, ha la potestà  di respingere il ricorso su tale base, con declaratoria di “assorbimento” delle censure dedotte contro altro capo del provvedimento, indipendentemente dall’ordine in cui le censure sono articolate dall’interessato nel ricorso, in quanto la conservazione dell’atto (indipendentemente dalla eventuale invalidità  di taluna delle autonome argomentazioni che lo sorreggono) fa venir meno l’interesse del ricorrente all’esame dei motivi dedotti contro tali ulteriori argomentazioni.” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 2005, n. 3052).
In tal senso si è di recente pronunciato Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2543: “Ove l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sè sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità  emanante a rigetto della sua istanza.”.
Nella presente fattispecie è sufficiente, per la conservazione della determina n. 5374/2013 (che, nel richiamare – facendoli propri – i presupposti pareri negativi della Soprintendenza del 15.5.2013 e dell’Ufficio Parchi del 14.5.2013, è sorretta da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie), la legittimità  di un’unica ragione di rigetto dettagliatamente indicata e non sindacabile – per le ragioni esposte – in questa sede (in particolare, quella fondata sull’esistenza delle “criticità ” rilevate dalla Soprintendenza nel citato parere del 15.5.2013 e ritenute dalla Amministrazione regionale nel provvedimento del 26.6.2013 in concreto non superate dalla società  ricorrente).
La contestata valutazione, operata dalla Amministrazione regionale con la gravata determina n. 5374 del 26.6.2013, in ordine alla esistenza delle menzionate criticità  di cui al parere della Soprintendenza del 15.5.2013, alla rilevanza “ostativa” ed al non superamento in concreto, da parte della società  interessata, delle stesse costituisce apprezzamento di carattere tecnico non sindacabile in sede giurisdizionale in quanto non inficiato da vizi macroscopici.
Ne consegue che l’insindacabilità  della rilevanza “ostativa” delle menzionate criticità  riscontrate dalla Soprintendenza nel parere del 15.5.2013 di per sè sola vale a fondare la legittimità  del gravato diniego di autorizzazione unica, con consequenziale “assorbimento” delle altre censure dedotte.
In definitiva, legittimamente l’Amministrazione regionale con la determina gravata trae la conclusione in ordine alla non definitività  ex art. 2.2, lett. a) DGR n. 3029/2010 del progetto proposto dalla società  istante.
Infatti, ai sensi del menzionato art. 2.2, lett. a) DGR n. 3029/2010 “La domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica, fermo restando quanto previsto dai punti 2.3 e 2.4, è corredata dai seguenti documenti predisposti secondo le Istruzioni Tecniche per l’informatizzazione dell’Autorizzazione Unica, approvate con determina dirigenziale del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo: a) progetto definitivo dell’iniziativa comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell’impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale.”.
Precisa l’art. 3.3 DGR n. 3029/2010 che “La documentazione elencata al punto 2.2 ferma restando la documentazione imposta dalle normative di settore, è considerata contenuto minimo dell’istanza ai fini della sua procedibilità .”.
Ne consegue che la valutazione, espressa dalla Regione Puglia con il censurato diniego, in ordine al carattere non definitivo del progetto presentato, anche in relazione alla parte delle opere necessarie all’immissione dell’energia nella rete ed alla soluzione di connessione elettrica (costituenti presupposti fondamentali per il rilascio della autorizzazione) e, quindi, in termini di improcedibilità  della originaria istanza ritenuta incompleta, rappresenta apprezzamento tecnico non sindacabile in mancanza di errori macroscopici.
Peraltro, parte ricorrente non dimostra di aver proposto soluzioni modificative dopo l’adozione del parere della Soprintendenza del 15.5.2013 al fine di conformarsi alle indicazioni contenute in detto parere.
Quanto al sesto ricorso per motivi aggiunti (proposto avverso la determina dell’11 settembre 2013 di rigetto dell’istanza di proroga dell’efficacia del provvedimento di esclusione della VIA di cui alla determina dirigenziale n. 120/2009), lo stesso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in considerazione dell’esito (reiezione) del quarto e del quinto ricorso per motivi aggiunti, del consequenziale accertamento della legittimità  del provvedimento regionale n. 5374/2013 di diniego di autorizzazione unica e della intrinseca connessione esistente tra l’istanza di verifica di assoggettabilità  a VIA e l’istanza di autorizzazione unica (presentate in relazione allo stesso progetto incidente sulla stessa area).
Invero, da un ipotetico accoglimento del sesto ricorso per motivi aggiunti la società  EDP non potrebbe ricavarne alcuna utilità  concreta ed attuale, stante l’illegittimità  della originaria iniziativa progettuale, come condivisibilmente acclarata dal diniego di autorizzazione unica n. 5374/2013, e la necessità  di avviare nuovamente l’iter procedimentale con nuove istanze di verifica di assoggettabilità  a VIA e di autorizzazione unica, qualora la società  intenda intraprendere un nuovo progetto nell’area in questione.
Peraltro, ove anche si dovesse accedere alla tesi prospettata da parte ricorrente (cfr. pagg. 9 e 10 del sesto ricorso per motivi aggiunti), secondo cui il termine di efficacia del provvedimento di VIA sarebbe di cinque anni ai sensi dell’art. 26, comma 6, primo inciso dlgs n. 152/2006 (“I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale”), detto termine risulta alla data odierna ormai ampiamente scaduto.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di improcedibilità  del ricorso introduttivo, del primo (limitatamente alla domanda impugnatoria), del secondo e del terzo ricorso per motivi aggiunti, la reiezione del quarto e del quinto ricorso per motivi aggiunti e la declaratoria di improcedibilità  del sesto ricorso per motivi aggiunti.
La pretesa risarcitoria avanzata dalla società  EDP con il primo ricorso per motivi aggiunti e con il settimo ricorso per motivi aggiunti (depositato in data azionata 24 marzo 2014) sarà  oggetto di esame in sede di sentenza definitiva.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, non definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo, il primo (nei limiti di cui in motivazione), il secondo ed il terzo ricorso per motivi aggiunti;
2) respinge il quarto ed il quinto ricorso per motivi aggiunti;
3) dichiara improcedibile il sesto ricorso per motivi aggiunti.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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