1. Sanità  e farmacie – Struttura sanitaria privata – Erogazione prestazioni S.S.N. – Condizioni 


2. Sanità  e farmacie – Regione Puglia – Acquisizione prestazioni ASL – Schema tipo contratto – Definizione – Mancata concertazione – Illegittimità 

1. Le strutture sanitarie private possono erogare prestazioni per conto e a carico del servizio sanitario nazionale allorchè siano state previamente accreditate ed abbiano sottoscritto apposito accordo contrattuale con le aziende sanitarie locali, pena la sospensione dell’accreditamento stesso. 


2. Con la delibera G.R n. 1494/09 la Regione Puglia ha dettato nuove linee guida per la definizione degli accordi contrattuali ai sensi dell’art. 8-quater D.Lgs. n. 502/92 prevedendo, in particolare, l’obbligo di un confronto con le organizzazioni rappresentative a livello regionale e/o di definizione di intese finalizzate a delineare lo schema-tipo di contratto per l’acquisizione delle prestazioni da parte delle aziende sanitarie locali. La definizione del predetto schema-tipo di contratto, senza alcuna forma di consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, è illegittima.

N. 00118/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01706/2012 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1706 del 2012, proposto da: 
C.B.H. – Città  di Bari Hospital S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Piazza Garibaldi, 23; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; 

per l’annullamento
– della deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 1773 del 07.09.2012, pubblicata sul BURP n. 138 del 25.09.2012, ad oggetto “DD.GG.RR. n. 1494/2009 – Approvazione Schema tipo Accordo Contrattuale -strutture istituzionalmente accreditate attività  in regime di ricovero- ex art. 8quinquies del D. Lgs. n. 502/92 così come modificato dalla L. 6 agosto 2008, n. 133”;
– dello schema tipo di contratto allegato A) alla predetta deliberazione;
– di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compresa la non altrimenti conosciuta “istruttoria espletata dall’Ufficio n. 3 confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione Ospedaliera e Specialistica” citata nella predetta deliberazione;
 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori, avv. Luigi D’Ambrosio e avv. Sabina Ornella Di Lecce;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente eroga prestazioni sanitarie di area chirurgica, medica ed alta specialità , in regime di accreditamento.
Col presente gravame, impugna la delibera di Giunta regionale n. 1773/2012, recante approvazione dello schema-tipo di accordo contrattuale per le strutture istituzionalmente accreditate allo svolgimento di attività  in regime di ricovero, ai sensi dell’art.8-quinquies del D. Lgs. n. 502/92, censurandone l’illegittimità  sotto diversi profili riconducibili, in sintesi, alla violazione dello stesso art.8quinquies, anche in relazione alla precedente deliberazione di G.R. n. 1494/2009, ed all’eccesso di potere.
In particolare, la parte lamenta l’unilateralità  della definizione dello schema-tipo, avvenuta senza alcuna forma di consultazione delle organizzazioni rappresentative a livello regionale, e la conseguente illegittimità , anche per contrasto coi principi europei in materia di libera prestazione di servizi, di alcune prescrizioni contenute nello stesso schema-tipo.
Con memoria del 29.1.2014, si è costituita la Regione Puglia, chiedendo il rigetto del ricorso perchè infondato.
Alla Camera di Consiglio del 27.3.2014, il Collegio ha disposto un approfondimento di istruttoria, chiedendo all’Amministrazione regionale una relazione esplicativa in ordine alla procedura seguita per l’approvazione dello schema-tipo di contratto, corredata dalla documentazione di riferimento, ivi compresi i verbali di concertazione.
In ottemperanza all’Ordinanza istruttoria n. 642/14, la Regione ha depositato la nota del 20.6.2014 a firma del Direttore di Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità  e la deliberazione di Giunta n.278 del 15.3.2010 col verbale di incontro con le rappresentanze AIOP-ARIS, del 12.11.2009.
Per l’udienza del 20.11.2014, fissata per il prosieguo della trattazione, parte ricorrente ha depositato una breve memoria, insistendo per la fondatezza delle proprie censure, come confermata, a parere della parte, anche dagli atti prodotti dall’Amministrazione in adempimento all’istruttoria.
All’esito dell’udienza, sentiti i difensori, la causa è quindi passata in decisione.
Il ricorso merita accoglimento nei termini seguenti.
Ai sensi dell’art. 8-bis del D.Lgs. n. 502/92, le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presìdi direttamente gestiti dalle aziende unità  sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonchè di soggetti accreditati ai sensi del successivo articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies.
Le strutture sanitarie private possono dunque erogare prestazioni per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale allorchè siano state previamente accreditate ed abbiano sottoscritto apposito accordo contrattuale con le Aziende Sanitarie Locali, pena la sospensione dell’accreditamento stesso.
Con la delibera G.R n. 1494/09, la Regione Puglia ha dettato nuove linee guida per la definizione degli accordi contrattuali ai sensi dell’art.8-quater del D. Lgs. n. 502, prevedendo in particolare l’obbligo di un confronto con le organizzazioni rappresentative a livello regionale e/o di definizione di intese finalizzate a delineare lo schema-tipo di contratto per l’acquisizione delle prestazioni da parte delle Aziende Sanitarie Locali (v. punto 12, lett. c, della delibera).
Nella specie, la ricorrente contesta proprio l’assenza di un preventivo confronto con le organizzazioni rappresentative, pur a fronte di un’esplicita richiesta in tal senso avanzata dalla stessa AIOP (Associazione Italiana di Ospedalità  Privata, di cui la ricorrente è socia) e rimasta inascoltata.
Sul punto la Regione ha replicato brevemente nella memoria di costituzione, sostenendo la non necessità  di una comunicazione di avvio del procedimento, ed in generale della partecipazione procedimentale delle organizzazioni rappresentative di categoria, trattandosi di atti organizzatori a contenuto generale.
Tale assunto non è condivisibile.
La Regione si è infatti vincolata con la citata delibera n. 1494 ad una consultazione con la controparte, ribadendo, anche al successivo punto 13 della delibera in questione, che in ogni caso i Dirigenti dei servizi competenti avrebbero dovuto predisporre i provvedimenti per la definizione degli accordi contrattuali “tenendo conto degli esiti del percorso di consultazione e/o delle intese di cui al punto precedente”.
Nella delibera impugnata, l’Amministrazione stessa ha tra l’altro richiamato e confermato la precedente n. 1494; pertanto, i criteri individuati per le ASL per la definizione degli accordi contrattuali, tra cui lo stesso principio concertativo, avrebbero dovuto essere debitamente osservati.
Tuttavia, dagli atti prodotti in ottemperanza all’istruttoria disposta a tal fine dal Collegio, non è emerso alcun percorso di consultazione, tantomeno intese, con le organizzazioni rappresentative, risultando invero che la convocazione delle Associazioni di categoria del 12.11.2009, sia pur asseritamente avvenuta per discutere in merito alle disposizioni attuative della DGR 1494/09, ha riguardato esclusivamente i tetti di spesa, non già  lo schema-tipo di contratto per l’acquisizione delle prestazioni da parte delle ASL, come invece richiesto dal punto 12, lett. c della delibera.
Ne deriva che non può ritenersi avvenuto nella specie il necessario confronto con le organizzazioni rappresentative, non avendo l’unico momento di concertazione realizzatosi tra le parti, riguardato la definizione dello schema-tipo di contratto.
Inconferente appare invero anche la considerazione fatta in ultimo dalla Regione nella nota depositata, sulla condizione di impossibilità  ad avviare e concordare procedure autonome durante la vigenza del Piano di Rientro, prima, e del Piano Operativo, ora, riguardando i vincoli imposti coi Piani in questione solo la spesa pubblica in materia sanitaria che non hanno attinenza, se non per il precipuo profilo economico derivante dai tetti di spesa, con il quadro ben più ampio dei rapporti tra ASL e strutture private accreditate, oggetto appunto di definizione tramite gli accordi in parola.
La doglianza pertanto relativa alla violazione della DGR n. 1474/99 è fondata nei sensi sopra detti e va ritenuta assorbente del secondo motivo di censura con cui la parte contesta il merito di singole prescrizioni contenute nello schema-tipo di contratto – per il quale parrebbe comunque opportuna una soluzione in sede di confronto – su cui al Collegio, tralasciando le considerazioni sull’eventuale ammissibilità  in relazione all’attualità  e concretezza della lesione, non è dato pronunciarsi dovendo rimettersi la definizione dello schema di accordo alla previa consultazione delle associazioni di categoria.
In conclusione, il ricorso va pertanto accolto limitatamente alla mancato confronto con le organizzazioni rappresentative.
Le spese processuali possono integralmente essere compensate tra le parti, in considerazione della particolarità  delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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