Edilizia e urbanistica – Piani urbanistici – Piano di lottizzazione – Approvazione – Cubatura –  Calcolo

L’errore di calcolo individuato come motivo di impugnazione di un provvedimento rileva soltanto quando in operazioni matematiche,  definiti in modo chiaro i termini da imputare e il criterio da seguire, si commette per inesperienza un errore materiale di cifra rilevabile ictu oculi che si ripercuote sul risultato finale: il ricorrente ha l’onere di provare detto errore con un preciso riscontro tecnico (nel caso di specie, tuttavia, l’errore di calcolo è da escludere in quanto correttamente la cubatura concessa in sede di approvazione del piano di lottizzazione era stata calcolata sottraendo da quella astrattamente conferibile, quella già  utilizzata per l’edificazione di un immobile ricadente nel piano i lottizzazione, immobile che, sebbene esistente già  prima della presentazione del piano, era stato reso oggetto di condono nelle more dell’approvazione dello stesso – approvato il 14 luglio 2006 –  e condonato con concessione edilizia in sanatoria del 13 ottobre 2006).

N. 01609/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2008 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2008, proposto da: 
Raffaele Lella, Amabile Salerno e Giovanni Perniola, rappresentati e difesi dall’avv. Giancarlo Giardino, con domicilio eletto in Bari, via Cardassi, n. 14; 

contro
Comune di Santeramo in Colle, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Digirolamo, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Bellantuono, in Bari, via Principe Amedeo, n. 86; 

nei confronti di
Sabino Fraccalvieri e Erasmo Giove, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Biagio Iosca, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, Bari, in Bari, Piazza Massari; 

e con l’intervento di
ad opponendum 
Costruzioni Stano & C. S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Biagio Iosca, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, Bari, in Bari, Piazza Massari; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
delle delibere di Consiglio Comunale n. 23 del 14.7.2006 e n. 13 del 26.4.2007, con le quali il Comune di Santeramo in Colle ha, rispettivamente, adottato ed approvato il Piano di Lottizzazione (P.d.L.) delle aree inserite nelle maglie 29 e 30 (Zona C7) del P.R.G. vigente, comprese fra le vie G. Stasolla, S. Giovanni Bosco, e Colasanzio; della Relazione Tecnica resa dal Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia privata, in sede di adozione del detto P.d.L. e della nota del 13.4.2007, con cui il medesimo Dirigente ha fornito il proprio parere sull’opposizione proposta dagli odierni ricorrenti alla delibera di adozione del detto P.d.L.; del P.d.L. e di tutti i suoi allegati approvato con i richiamati provvedimenti, delle note n. 16223 del 26.10.2007 e n. 16623 del 26.10.2007 del medesimo Dirigente, nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santeramo in Colle, di Sabino Fraccalvieri e di Erasmo Giove, nonchè di Costruzioni Stano & C. S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti Giancarlo Giardino, Roberto Digirolamo e Antonio Biagio Iosca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 29 gennaio 2008, Raffaele Lella, Amabile Salerno e Giovanni Perniola impugnavano dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sede di Bari, gli atti e i provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponevano i ricorrenti di essere proprietari di taluni fondi in abitato di Santeramo in Colle (BA), ricadenti nella zona di espansione C7 del vigente P.R.G., situati nell’ambito della maglia n. 30.
In data 4 maggio 2004, Sabino Fraccalvieri, Erasmo Giove, Gaetano Lella e Natale Stano, quest’ultimo quale legale rappresentante della Costruzioni Stano & C. S.r.l. e tutti in qualità  di proprietari di vari fondi ricompresi nelle maglie nn. 29 e 30, ricadenti nella medesima zona di espansione C7 del vigente P.R.G. del Comune di Santeramo in Colle, presentavano richiesta di approvazione di un Piano di Lottizzazione in relazione a dette maglie.
In data 10 aprile 2006, in considerazione della necessità  di adottare modifiche sostanziali al Piano di Lottizzazione già  presentato, veniva sottoposto al Comune di Santeramo in Colle un nuovo progetto per le medesime maglie.
In data 14 luglio 2006, a seguito di apposita istruttoria, il Consiglio Comunale di Santeramo in Colle approvava il Piano di Lottizzazione suddetto.
Con nota del 20 settembre 2007, Raffaele Lella, Amabile Salerno e Giovanni Perniola proponevano formale opposizione al Piano di Lottizzazione così come adottato.
In tesi, gli opponenti lamentavano lesioni ai propri interessi legittimi e irregolarità  che, pur non incidenti sulle situazioni giuridiche soggettive che a loro stessi facevano capo, inficiavano nel loro complesso le soluzioni progettuali del Piano.
Si evidenziava, in particolare, come i coniugi Giovanni Perniola e Amabile Salerno fossero proprietari di un fabbricato insistente su un lotto di terreno ricompreso nella maglia n. 30 del P.R.G..
Detto fabbricato era stato acquistato con atto notarile del 17 settembre 1979 da Maria Antonia Di Fonzo, unitamente ad una circostante porzione di suolo.
In fatto, la parte venditrice trasferiva l’edificio in questione – ancorchè lo stesso fosse ancora in corso di costruzione – insistendo il medesimo su un ambito territoriale che, all’epoca della costruzione stessa, era tipizzato quale zona per attività  agricole.
Detto edificio, originariamente assentito come edificio rurale con licenza edilizia n. 2047 del 16 dicembre 1974, era stato realizzato con caratteristiche tali da renderlo utilizzabile come civile abitazione e tale destinazione esso risultava sempre avere concretamente avuto.
In data 31 marzo 2004, i coniugi Perniola, volendo sanare il detto abuso, presentavano istanza di condono edilizio ai sensi della L. n. 326/2003, denunciando il cambiamento della destinazione edilizia oltre che della parte residenziale del fabbricato, anche della sua pertinenza, trasformata da stalla in garage, altresì evidenziando una avvenuta traslazione di circa 30 metri del fabbricato stesso da quanto assentito in progetto all’edificio realizzato.
Con atto notarile del 27 maggio 2004, i coniugi Perniola cedevano a Raffaele Lella, unitamente ad altri terreni, parte dell’area pertinenziale del fabbricato.
Su tale antefatto, evidenziavano i ricorrenti di essere stati penalizzati nell’attribuzione delle volumetrie da assegnarsi ai suoli interessati dal Piano di Lottizzazione, in tesi essendo occorso un errore di calcolo eseguito dai progettisti in sede di verifica delle volumetrie spettanti ai lottizzanti ed, in conseguenza del mancato riscontro di tale errore, da parte della Amministrazione resistente.
Si evidenziava, più nel dettaglio, un primo errore di calcolo nella determinazione della volumetria del fabbricato dei coniugi Perniola, in quanto tali volumi avrebbero dovuto avere come parametro di riferimento il piano degli assi viari esistenti prospicienti il fabbricato (via Stasolla e via S. Giovanni Bosco) e non il piano di campagna dei terreni retrostanti la costruzione.
Ci si doleva, altresì, che le aree edificate di proprietà  Perniola fossero state inserite nella seconda e definitiva stesura del piano di lottizzazione sulla base delle risultanze della istanza di condono edilizio in sanatoria in data 31 marzo 2004.
In conseguenza di tale inclusione, si finiva per rapportare il fabbricato, così come sanato, ad una area estesa complessivamente “metri quadri 748 o più esattamente a 653 mq” (cfr. ricorso introduttivo pag. 8, terzo rigo), in tal modo determinandosi una significativa riduzione della volumetria esprimibile da detto fondo, che in tal modo passava da mc. 1142,75 a mc. 149,75.
Lamentavano i ricorrenti l’arbitrarietà  di detto conteggio e la lesività  del medesimo rispetto ai loro legittimi interessi, articolando avverso la delibera recante il Piano di Lottizzazione che li conteneva plurimi motivi di ricorso.
Si eccepiva anzitutto la violazione e la falsa applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., con eccesso di potere per arbitrio ed illegittimità  manifesta, difetto dei presupposti, errore e travisamento dei fatti, contraddittorietà  e perplessità ; eccesso di potere per carenza di istruttoria, per contraddittorietà  manifesta e sviamento della funzione pubblica, con ingiustizia manifesta.
Con un secondo ordine di motivi veniva eccepito l’eccesso di potere per arbitrio ed illogicità  manifesta, difetto dei presupposti, errore e travisamento dei fatti, contraddittorietà  e perplessità , disparità  di trattamento e sviamento della funzione pubblica, oltre che per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990, art. 21 L.R. n. 56/1980 e art. 16, comma 7, L.R. n. 20/2001, con eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.
Con atto pervenuto in Segreteria in data 12 febbraio 2008 si costituiva in giudizio il Comune di Santeramo in Colle, eccependo, preliminarmente ed in rito, l’improcedibilità  e/o l’inammissibilità  del ricorso per violazione dell’art. 23 bis della L. n. 1034/1971; nel merito, contestava in fatto ed in diritto le avverse deduzioni instando per la loro integrale reiezione.
Con memoria difensiva in data 18 febbraio 2008, si costituivano in giudizio Sabino Fraccalvieri e Erasmo Giove, nel merito parimenti contestando in fatto ed in diritto le deduzioni dei ricorrenti instando per la loro integrale reiezione.
Con atto di intervento ad opponendum in data 18 febbraio 2008, si costituiva in giudizio la società  Costruzioni Stano & C. S.r.l.. sviluppando argomentazioni analoghe a quelle di Sabino Fraccalvieri e Erasmo Giove, stante il medesimo patrocinio.
All’udienza in camera di consiglio del 20 febbraio 2008, l’istanza cautelare veniva respinta non ravvisandosi, nell’immediato, il pregiudizio grave ed irreparabile di cui all’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2014, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso in fatto, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Stante l’infondatezza del ricorso principale, può prescindersi dal formale esame delle eccezioni preliminari di improcedibilità  e/o inammissibilità  del medesimo, per violazione dell’art. 23 bis della L. n. 1034/1971.
Nel merito, i motivi di ricorso possono essere unitariamente trattati.
Deve preliminarmente evidenziarsi in fatto che, con il menzionato atto notarile del 17 settembre 1979, i coniugi Perniola-Salerno acquistavano da Maria Antonia Di Fonzo il fondo oggetto del presente contenzioso con su di esso edificate murature perimetrali portanti e solai di copertura di un fabbricato assentito come rurale.
La costruzione del detto fabbricato fu dagli stessi successivamente portata a termine fino a realizzarne una civile abitazione.
Il più volte menzionato fabbricato, posto a cavallo delle particelle 112 e 88 del fg. 44, non corrispondeva per nulla al titolo abilitativo originariamente rilasciato, differenziandosi in modo netto da quanto assentito nella licenza edilizia n. 1047 del 16 dicembre 1974.
Dell’originario fondo acquistato dai coniugi Perniola, una parte priva di strutture edificate fu frazionata catastalmente ed alienata in favore di Raffaele Lella con atto in data 27 maggio 2004.
Nelle more del frazionamento e della successiva vendita, Giovanni Perniola presentava due istanze di condono del manufatto abusivo dal medesimo realizzato e della annessa stalla/garage pertinenziale.
In data 13 ottobre 2006, il Comune di Santeramo in Colle rilasciava le relative concessioni in sanatoria.
Sulla base dell’iter edilizio seguito in concreto dal fondo in esame, può affermarsi che l’intera area di mq. 953 di proprietà  dei coniugi Perniola-Salerno – compresa la quota parte di essa successivamente divenuta di proprietà  di Raffaele Lella, ma da essa comunque palesemente riveniente – sia documentalmente da considerarsi come pertinenza del fabbricato su di essa realizzato (cfr. atto notarile del 17 settembre 1979) e sia, pertanto, oggettivamente vincolata ad esprimere anzitutto la cubatura già  materialmente occupata del detto manufatto edilizio.
La superficie in questione non può pertanto essere ulteriormente utilizzata in ambito edilizio al fine di lucrarvi l’acquisizione di ulteriore cubatura che prescinda dall’edificato esistente, per di più da considerarsi come – quanto meno – finito di costruire in un quadro di sicuro abusivismo edilizio.
La cubatura riconosciuta concretamente ai ricorrenti è quella correttamente spettante sull’area in questione al netto della differenza fra quella astrattamente loro conferibile e quella concretamente realizzata in fatto, in relazione all’edificio su di essa realizzato e successivamente condonato.
L’asserito ed allegato errore di calcolo è rimasto indimostrato in sede processuale, non essendo stato fornito sul punto alcun effettivo elemento di riscontro sul piano tecnico, pur ricadendo sui ricorrenti il relativo onere (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, 15 gennaio 2002, n. 96).
Secondo l’impostazione defensionale dei ricorrenti ai fini dell’effettivo computo della cubatura loro spettante si sarebbe dovuto assumere come livello altimetrico di riferimento quello degli esistenti assi viarii prospicienti il fabbricato (via Stasolla e via S. Giovanni Bosco) e non il piano di campagna dei terreni retrostanti la costruzione in questione.
L’invocato art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione al P.R.G. in concreto nulla precisa su quale debba essere il punto di riferimento geoaltimetrico da prendere come quota per il computo delle volumetrie.
Tale lacuna appare tuttavia lasciare un corretto e congruo spazio di discrezionalità  tecnica ai competenti uffici comunali, anche per l’ovvia necessità  di adattare il calcolo delle volumetrie astrattamente sviluppabili alla conformazione concreta dello stato dei luoghi, fermo restando che è comunque alla superficie del terreno di cui al fondo su cui deve in astratto edificarsi che è opportuno parametrare l’ammontare dei volumi edificabili.
L’opzione in concreto adottata dai tecnici appare essere esercizio ragionevole di tale spazio di discrezionalità , di per sè insindacabile se non nei limiti di evidenti irrazionalità , contraddittorietà , manifeste distorsioni del potere di accertamento conferito in concreto, tutti elementi all’evidenza non sussistenti nel caso di specie.
Del resto, più in generale, si ha errore di calcolo, solo quando in operazioni matematiche, definiti in modo chiaro e preciso i termini da computare ed il criterio matematico da seguire, si commette per inesperienza o per disattenzione un errore materiale di cifra, che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile ictu oculi (cfr. per es. Cass. Civ. Sez. II Sent. n. 3228 del 20.3.1995; T.A.R. Basilicata, Sez. I, Sent. n. 1149 del 20.12.2010), ma tale ipotesi, all’evidenza, non ricorre nella fattispecie in esame.
Sul piano strettamente procedimentale, infine, il Collegio ritiene che non risulti sussistere alcuna violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990, avendo il Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Santeramo in Colle adeguatamente motivato il rigetto dell’opposizione spiegata dai ricorrenti e dei plurimi motivi in essa contenuti, per il tramite del parere allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26 aprile 2007 con cui è stato approvato il Piano di Lottizzazione oggetto di contestazione.
Tenuto conto delle peculiarità  del caso di specie e della complessità  in fatto delle questioni sottoposte a scrutinio, si ritiene possono sussistere i gravi ed eccezionali motivi di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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