1. Pubblica sicurezza – Esame idoneità  guida – Conferma della patente di guida – Valutazioni della p.A. – Limiti 


2. Pubblica sicurezza – Esame idoneità  guida – Conferma della patente di guida – Diniego – Motivazioni adeguata – Necessità   


3. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Motivazione – Risultanze mediche contrastanti proveniente da diverse strutture pubbliche – Motivazione per relationem – Illegittimità  – Sussiste 


4. Processo amministrativo – Giudizio di accertamento  –  – Limiti del G.A.

1. In tema di rinnovo della patente di guida, la limitazione del diritto alla libera mobilità , costituzionalmente tutelata (cfr. artt. 13, comma 1 e 16 Cost.), deve trovare un giusto contemperamento con l’effettiva situazione medica dell’individuo (nella specie affetto da patologia cardiovascolare).


2. La decisione amministrativa di mancata conferma della patente di guida può potenzialmente pregiudicare in modo assai incisivo l’esistenza dell’interessato  e deve, anche solo per questo motivo, essere adottata con estrema cautela  e solo sulla base di risultanze mediche adeguatamente argomentate.


3. In caso di risultanze mediche contrastanti tutte provenienti da strutture medico-ospedaliere pubbliche, l’Amministrazione tenuta ad assumere un dato provvedimento sulla base di tali risultanze (nella specie, rinnovo della partente di guida per soggetto affetto da patologia cardiovascolare) è tenuta ad adempiere ad uno specifico onere motivazionale che non può limitarsi al mero rinvio ai contenuti di alcuni accertamenti sanitari svolti.


4. Per la domanda di accertamento vige la preclusione processuale in ordine al sindacato giurisdizionale su poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, comma 2 cod. proc. amm..

N. 01430/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01689/2010 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1689 del 2010, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo, 82/A;

contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23.7.2010 (notificato al ricorrente in data 27.7.2010), con il quale, all’esito del prescritto accertamento medico da parte dell’Unità  Sanitaria Territoriale delle Ferrovie dello Stato di Bari, veniva rigettato il ricorso gerarchico ritualmente proposto dal ricorrente e, conseguentemente, il -OMISSIS-veniva dichiarato non idoneo per la patente di categoria C e idoneo per la patente di categoria B con obbligo di lenti e validità  limitata ad anni uno;
– del provvedimento dell’Unità  Sanitaria Territoriale di Bari del Gruppo Ferrovie dello Stato R.F.I. prot. n. DPO/DSA.US BA/P/BA/10/0178166/RS del 6/5/2010 (allegato al decreto ministeriale e conosciuto in pari data 27.7.2010), con il quale il -OMISSIS-viene dichiarato idoneo alla patente di guida tipo B, con validità  limitata ad anni uno, e non idoneo per la patente di guida di tipo C, per l’asserita ricorrenza di una delle malattie specificate nella lettera A – affezioni cardiovascolari – dell’Appendice II dell’art. 320 del D.P.R. n. 495 del 1992;
– ove occorra, della segnalazione disposta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Ramo Trasporti – Ufficio Provinciale di Bari a carico di -OMISSIS–OMISSIS-, comunicata con nota del 8.9.2010, avente ad oggetto “Revisione/variazione di validità  della patente di guida BA/5445755/K”;
– di tutti i provvedimenti presupposti e/o consequenziali, non conosciuti, specie se menzionati nel presente atto;
e per l’accertamento e il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo per le patenti di guida C e B, senza limitazione alcuna attesa l’assenza di qualsivoglia malattia invalidante ostativa al rilascio di siffatte idoneità ;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22, comma 8 D. Lgs. 30.6.2003, n. 196;
Relatore il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udito nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 per la parte il difensore avv. Francesco Paolo Bello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 12 novembre 2010, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Veniva altresì domandato con il ricorso introduttivo l’accertamento e il riconoscimento del diritto, del -OMISSIS-, ad essere dichiarato idoneo per le patenti di guida B e C, senza alcuna limitazione.
Esponeva il ricorrente di svolgere la professione di autotrasportatore e di essere risultato affetto, nel corso dell’anno 2009, da sincope vasovagale cardioinibitoria di tipo II b.
A seguito della comparsa della patologia, nel giugno 2009 subiva l’istallazione di un impianto pacemaker bicamerale.
In data 21 dicembre 2009 a seguito di avvenuta presentazione della richiesta volta ad ottenere l’esonero dall’obbligo d’uso della cintura di sicurezza, veniva sottoposto, presso la commissione medica locale dell’A.S.L Bari, ad accertamento medico per l’idoneità  alle patenti di guida categorie B e C.
L’organo accertatore dichiarava il -OMISSIS-idoneo per la patente di categoria B con obbligo di lenti e con validità  di anni uno e non idoneo per la patente di guida C.
La certificazione evidenziava che il ricorrente risultava affetto da minorazione invalidante, ascrivibile alla classe ex art. 320 D.P.R. 495/1992 lettera A, appendice II, ovvero “affezioni cardiovascolari”.
In data 18 gennaio 2010, il deducente trasmetteva ricorso gerarchico alla Direzione Generale M.C.T.C. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, accompagnato da certificazione medica rilasciata dalla Unità  Operativa Cardiologia Universitaria dell’Azienda Ospedaliero Consorziale Policlinico di Bari, nella quale si precisava “l’assenza di sintomi dopo l’impianto del pacemaker” e, quindi, l’idoneità  al rinnovo della patente di guida categorie B e C, “in quanto trattasi di soggetto che non costituisce pericolo per se stesso e per gli altri.”.
In data 23 aprile 2010, il ricorrente, veniva sottoposto a nuovo accertamento medico, presso la commissione medica dell’Unità  Sanitaria Territoriale di Bari – Gruppo Ferrovie dello Stato, ossia presso l’organo deputato ex art. 119, comma 5, D.Lgs. n. 285/1992. Con certificazione prot. n. DPO/DSA.US_BA/P/BA/10/0178166/RS del 6 maggio 2010, il -OMISSIS-veniva dichiarato nuovamente idoneo per la patente di guida B, con obbligo di lenti e validità  per anni uno; non idoneo per la patente di tipo C, ex art. 320, lettera A, citato, confermandosi, in tal modo, il giudizio reso in data 21 dicembre 2010 dalla commissione medica locale dell’A.S.L. Bari.
Con decreto del 23 luglio 2010, in virtù del detto provvedimento, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti respingeva il ricorso gerarchico.
Insorgeva il deducente avverso detto provvedimento, proponendo plurimi motivi di ricorso per i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione di legge. Violazione dell’art. 320, lettera A, appendice II, del D.P.R. n. 495/1992. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità  manifesta e motivazione erronea.
2. Eccesso di potere per falso presupposto di fatto, difetto di istruttoria, illogicità , contraddittorietà  e difetto di motivazione.
Con atto di stile pervenuto in Segreteria in data 13 novembre 2010, si costituiva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, il quale impugnava e contestava tutto quanto richiesto e dedotto, instando per il rigetto nel merito della domanda ed, altresì, per la reiezione dell’istanza cautelare.
Sulla richiesta di sospensione dell’efficacia sia del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 23 luglio 2010, sia del provvedimento, prot. n. DPO/DSA.US_BA/P/BA/10/0178166/RS del 06 maggio 2010, la prima sezione di questo Tribunale si esprimeva favorevolmente per il ricorrente con l’ordinanza cautelare n. 886/2010.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2014, la causa veniva definitivamente trattenuta per la decisione.
Tutto ciò premesso in fatto, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
L’appendice II, lettera A, dell’art. 320 del D.P.R. n. 495/1992, rileva quale causa ostativa al rilascio della idoneità  alla patente di guida, la presenza nell’esaminato di affezione di natura cardiovascolare.
La norma prescrive specificatamente: “Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità  di rilascio del certificato di idoneità  alla guida sono quelle sotto indicate: A. Affezioni cardiovascolari. La patente di guida non deve essere rilasciata nè confermata ai candidati o conducenti colpiti da un’affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità  verrà  espresso dalla commissione medica locale che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terrà  nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D, E.”.
A parere del Collegio, la limitazione del diritto alla libera mobilità , costituzionalmente tutelata (cfr. artt. 13, comma 1 e 16 Cost.), deve trovare un giusto contemperamento con l’effettiva situazione medica dell’individuo affetto da patologia cardiovascolare.
In particolare, in caso di risultanze mediche contrastanti tutte provenienti da strutture medico-ospedaliere pubbliche, l’Amministrazione è tenuta ad adempiere ad uno specifico onere motivazionale che non può limitarsi al mero rinvio ai contenuti degli accertamenti sanitari svolti (cfr., per una fattispecie simile, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 6 maggio 2014, n. 1143).
Deve in proposito osservarsi che la decisione amministrativa di mancata conferma della patente di guida può potenzialmente pregiudicare in modo assai incisivo l’esistenza dei singoli e deve, anche solo per questo motivo, essere adottata con estrema attenzione e solo sulla base di risultanze mediche adeguatamente argomentate (cfr., per un caso pressochè identico, T.A.R. Toscana, Sez. I, 12 Febbraio 2007, n. 167).
Si consideri, peraltro, che il ricorrente, a seguito dell’affermazione della sua inidoneità  alla patente di guida C, si vedeva costretto a forzatamente sospendere l’esecuzione della sua prestazione lavorativa di autotrasportatore, in quanto quest’ultima, come ovvio, fondata sulla piena titolarità  di tale licenza autorizzativa.
Le valutazioni di segno contrario, espresse dal Ministero resistente nel gravato decreto del 23 luglio 2010, peraltro in modo assai generico e con motivazione puramente adesiva al giudizio espresso dalla Commissione Medica Locale di Bari in data 21.12.2009 ed al giudizio del 6 maggio 2010 reso dall’Unità  Sanitaria Territoriale delle Ferrovie dello Stato di Bari, non appaiono condivisibili.
L’onere motivazionale, nel provvedimento impugnato, è stato assolto, infatti, con un mero rinvio per relationem alle risultanze degli accertamenti medici dell’Unità  Sanitaria Territoriale delle Ferrovie dello Stato di Bari (in particolare il menzionato giudizio negativo reso in data 6.5.2010 parimenti gravato in questa sede).
Peraltro, dette risultanze motivano il giudizio negativo facendo esclusivo riferimento alla non idoneità  del ricorrente, senza altra specificazione.
Dalla documentazione depositata è palese il contrasto tra gli esiti degli accertamenti compiuti, a cura del ricorrente presso l’Unità  Operativa Cardiologica Policlinico di Bari e l’Unità  Operativa di Cardiologia dell’Ospedale di Canosa di Puglia, da un lato, e la decisione del Ministero, dall’altro.
Lo stesso medico cardiologo, dott. Aldo Albrizio, nominato dall’Unità  Sanitaria Territoriale di R.F.I. di Bari nel corso dello svolgimento degli accertamenti successivi alla presentazione del ricorso gerarchico da parte del ricorrente, non rilevava alcuna patologia ostativa al rilascio dell’idoneità  per le patenti di guida B e C.
Vero è che l’Amministrazione pubblica gode di un ampio potere discrezionale, di scelta del contenuto del provvedimento, ma ciò non giustifica l’evidente discordanza con le valutazioni tecniche pronunciate nel corso del procedimento amministrativo, le quali, pertanto, necessitano di puntuale motivazione che faccia emergere il percorso logico, fattuale e giuridico che ha condotto l’Amministrazione all’adozione della decisione in esame.
Poichè, pertanto, il procedimento amministrativo appare viziato dal dedotto difetto di istruttoria ed il decreto impugnato risulta in contrasto con l’art. 3 legge n. 241/1990, il quale prevede che la motivazione del provvedimento espliciti congruamente le ragioni di fatto e di diritto sottese all’adozione di una specifica decisione amministrativa, occorre procedere all’annullamento degli atti gravati a fini di integrale riesame.
In particolare, il complesso delle disposizioni del codice della strada (art. 119) e del regolamento di esecuzione n. 495/1992 (artt. 319 e 320 e Appendice II al Titolo IV) in combinato disposto con la previsione generale di cui al menzionato art. 3 legge n. 214/1990 depongono nel senso dell’affermazione di un dovere, gravante sulla P.A., di indicazione nel provvedimento (adottato all’esito di un procedimento amministrativo che tenga conto di tutte le risultanze istruttorie) delle eventuali circostanze che rendono in concreto la patologia riscontrata incompatibile con la conduzione del mezzo in condizioni di sicurezza.
Tutto ciò premesso, il Collegio accoglie la domanda impugnatoria di cui al ricorso introduttivo nei sensi di cui in motivazione, sussistendo un evidente difetto di istruttoria e di motivazione.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Per l’effetto, si dispone l’annullamento degli atti gravati, con salvezza dell’esercizio di poteri successivi da parte della P.A., con particolare riguardo al richiesto accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo per le patenti di guida C e B, senza limitazione alcuna, in relazione ai quali questo Tribunale è ovviamente privo delle relative attribuzioni, involgendo, tale declaratoria, la necessità  che si svolgano idonei ed attuali accertamenti che costituiscono all’evidenza esercizio di attività  amministrativa materiale.
Sussiste, infatti, con riferimento alla domanda di accertamento formulata dal ricorrente, la preclusione processuale in ordine al sindacato giurisdizionale su poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, comma 2 cod. proc. amm. (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 4 luglio 2013, n. 1088).
Peraltro, secondo Cons. Stato, Ad. Plen., 29 luglio 2011, n. 15 l’ammissibilità  dell’azione di accertamento nel processo amministrativo (azione non espressamente disciplinata dal codice del processo amministrativo) può scaturire anche “¦ dall’art. 34, comma 2, che, prevedendo che “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”, non può che riferirsi all’azione di accertamento, per sua natura caratterizzata da tale rischio di indebita ingerenza, ¦”.
Dalla citata sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2011 si ricava la conclusione in forza della quale la preclusione processuale di cui all’art. 34, comma 2 cod. proc. amm. trova applicazione in relazione alla esperita azione di accertamento.
Ne consegue che deve essere respinta la domanda di accertamento dell’idoneità  del ricorrente per le patenti di guida C e B, senza limitazione alcuna.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della minima attività  processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie la domanda impugnatoria di cui al ricorso introduttivo nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti gravati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione;
2) respinge la domanda per l’accertamento e il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo per le patenti di guida C e B, senza limitazione alcuna.
Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle spese di lite in favore di -OMISSIS–OMISSIS-, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per spese e compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità , nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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