1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Giudicato su obbligo p.A. applicazione art. 42, T.U. n. 327/2001 – Dichiarazione negativa p.A. – Omessa determinazione su richiesta restituzione – Violazione parziale del giudicato


2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Omessa determinazione richiesta restituzione – Domanda restitutoria immobile – Inammissibilità 

1. Il giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R che impone all’Amministrazione di pronunciarsi sulla richiesta di avvalersi della facoltà  di cui all’art. 42, T.U. n. 327/2001 per regolarizzare l’acquisizione di un bene immobile in assenza di formale decreto di espropriazione o, in alternativa, di restituzione di detto bene, non risulta violato dall’Amministrazione stessa, allorchè questa dichiari soltanto di non avvalersi della ridetta facoltà  e nulla disponga in ordine alla restituzione, risultando in tal caso ottemperato solo parzialmente il giudicato innanzi menzionato.


2. Allorchè l’Amministrazione abbia l’obbligo, sulla scorta del giudicato di una sentenza del T.A.R., di esprimersi sulla richiesta di restituzione di un suolo acquistato in assenza di formale decreto di espropriazione e abbia omesso di determinarsi sul punto, la domanda degli interessati, rivolta all’ottenimento della restituzione avanzata in sede di ottemperanza, dovrà  ritenersi inammissibile, non potendo discendere dal mero obbligo della p.A. di pronunciarsi su di essa l’effetto restitutorio per l’ampio margine discrezionale che tale valutazione involge.

N. 01286/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00567/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 567 del 2014, proposto da: 
Anna Clara Iannaccone, Enrica Iannaccone, Maria Della Libera Ciucci, Marily Iannaccone, rappresentati e difesi dagli avv. Chiara Caggiano, Silvia Lioce, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 
contro
Comune di Casalvecchio di Puglia; 
per
l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n.57/2014 della I Sezione TAR Puglia- Bari, notificata il 29/01/2014 e passata in giudicato,
per la condanna dell’amministrazione resistente a restituire alle ricorrenti, previo ripristino dello status quo ante e risarcimento dei danni, il suolo di proprietà  delle stesse, occupato, modificato ed utilizzato illegittimamente dal Comune di Casalvecchio di Puglia, a seguito della mancata conclusione della procedura espropriativa, avviata con dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità  ed urgenza Delibera di C.C. n. 161 del 30/10/1986;
nonchè per l’annullamento, ove occorra, della nota prot. n. 938 del 25/02/20 14, emessa dal Comune di Casalvecchio a seguito della sentenza del TAR per la Puglia – Bari, Sez. I, n. 57/2014, con la quale l’amministrazione comunale ha comunicato “che non intende avvalersi delle facoltà  ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, in quanto, da una verifica degli atti di ufficio, risulta che il diritto vantato dai Suoi clienti si è prescritto”.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Chiara Caggiano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n.57 del 14.1.2014, la Sezione I di questo Tar ha ordinato al comune di Casalvecchio di Puglia di pronunciarsi, adottando le proprie determinazioni finali, sull’istanza delle ricorrenti del 21.8.2012, con la quale, in qualità  di proprietarie di alcuni terreni siti nel territorio del comune, interessati da procedura espropriativa – preceduta da occupazione d’urgenza- mai conclusa con decreto di esproprio, chiedevano all’Amministrazione comunale di provvedere,
– emettendo il provvedimento di acquisizione dei suoli ex art. 42 bis, DPR. n. 327/2001, con conseguente versamento dell’indennizzo, per il danno patrimoniale, in misura pari al valore attuale di mercato del bene, oltre all’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale subito, nella misura pari al 10% del valore del bene,
– ovvero, in alternativa, disponendo la restituzione del bene, previa riduzione in pristino, oltre al risarcimento dei danni subiti per l’illecita detenzione del bene.
Con nota n. 938 del 25.2.2014 (successiva all’adozione delle sentenza n. 57/2014), il Comune ha comunicato che non intende avvalersi delle facoltà  ex art. 42 bis del DPR n. 327/2001, in quanto, da una verifica degli atti di Ufficio, risulta che il diritto vantato dalle ricorrenti “si è prescritto”.
Con il presente ricorso teso a (per come si legge nell’atto introduttivo del giudizio) ottenere:
– l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza della I Sezione, Tar Puglia – Bari;
– la condanna dell’Amministrazione resistente a restituire i suoli di proprietà  delle ricorrenti;
nonchè (ove occorra) l’annullamento della suddetta nota;
le ricorrenti propongono 3 motivi di censura.
Con il primo si denuncia la violazione del giudicato, in quanto, una volta escluso il ricorso alla procedura ex art. 42 bis cit., l’Amministrazione avrebbe consumato il proprio potere discrezionale.
Essa, per ciò, avrebbe dovuto disporre la restituzione del bene o, comunque provvedere in merito.
La nota adottata, invece, limitandosi a disporre in merito all’istanza di acquisizione, senza far cenno alcuno alla restituzione, avrebbe dato ottemperanza solo parziale al giudicato.
Con la seconda doglianza si denuncia la violazione dell’art. 1 del protocollo addizionale della CEDU.
L’Amministrazione ha fatto uso del proprio potere discrezionale in ordine al ricorso all’istituto dell’acquisizione sanante, escludendo di voler percorrere tale strada.
A fronte di tale scelta, avrebbe dovuto disporre la restituzione del bene, attesa la perdurante proprietà  in capo alle ricorrenti e la ormai tramontata configurabilità  dell’istituto di creazione pretoria dell’occupazione appropriativa.
Volendo qualificare la doglianza in questione, essa si sostanzia in una richiesta di pronuncia sulla fondatezza della pretesa sostanziale.
Con il terzo motivo, infine, le ricorrenti formulano una domanda subordinata, rilevando che, laddove il Tar non dovesse ritenere fondato il vizio di violazione – benchè parziale- del giudicato, in capo alla nota già  citata, questa andrebbe, comunque, annullata per violazione delle garanzie partecipative (art. 7 l. 241/90) e per erroneità  in quanto il riferimento alla intervenuta prescrizione del diritto delle ricorrenti risulta destituito di fondamento, trattandosi di diritto dominicale, come tale imprescrittibile. L’alternativa consistente nella prescrizione del diritto risarcitorio da occupazione acquisitiva, sarebbe parimenti impraticabile, atteso che nel caso in questione, stante l’ormai consolidato superamento dell’istituto, non potrebbe neppure farsi riferimento al risarcimento da responsabilità  aquiliana.
Il Comune, nonostante regolare notifica del ricorso introduttivo, è rimasto silente.
All’udienza del 15.10. 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato per come di seguito precisato.
Le istanti, odierne ricorrenti, come chiarito in premessa, hanno rivolto al Comune una domanda duplice: scegliere tra l’acquisizione del terreno illecitamente detenuto ovvero la restituzione dello stesso.
La sentenza per la cui ottemperanza si agisce, dotata di autorità  di giudicato, ha imposto al Comune di pronunciarsi su tale istanza.
Duplice essendo l’istanza, è evidente che l’Amministrazione ha l’onere di valutare e determinarsi su entrambe le richieste proposte.
Con la nota in questione, invece, l’Amministrazione ha esposto le proprie determinazioni solo in ordine all’istanza di acquisizione, senza nulla disporre in ordine a quella di restituzione.
Non può che concludersi, pertanto, per la natura solo parziale dell’ottemperanza prestata alla sentenza n. 57/2014, a mezzo della nota n.938/2014.
Circa il vizio che affligge tale atto, ritiene il Collegio che non sia la nullità  la sanzione da comminare.
Infatti, la nota in questione è, per come chiarito, incompleta, ma non contiene alcun precetto che sia in contrasto con il dictum del Giudice.
La statuizione di nullità , pertanto, sarebbe superflua, in quanto incongrua rispetto all’esigenza di tutela fatta valere (che mira ad ottenere una più completa determinazione dell’Amministrazione e non una diversa cura dell’interesse).
Se, dunque, la pronuncia del Giudice deve mirare a dare tutela effettiva e piena, come imposto dal codice del processo amministrativo ed ancor prima dai precetti costituzionali, questo scopo è perseguito, nel caso concreto, non dalla declaratoria di nullità , bensì dall’ordine di completare la nota che esegue solo parzialmente il giudicato.
L’Amministrazione comunale, pertanto, dovrà  compiutamente pronunciarsi anche sull’istanza di restituzione.
Con il che si viene allo scrutinio della seconda censura, con cui si reclama la restituzione del suolo e la condanna dell’Amministrazione a tanto disporre.
Come si è già  precisato in premessa, tale domanda si sostanzia nella richiesta di accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere, in quanto mira ad imporre all’Amministrazione non solo di pronunciarsi sulla restituzione del fondo, ma anche di farlo in senso positivo.
Tale domanda non può trovare ingresso, in sede di ottemperanza, residuando, in capo all’Amministrazione poteri discrezionali.
Essa è per ciò infondata.
Rappresenta infatti, un salto logico, pretendere, come fanno le ricorrenti, che in sede di esecuzione della sentenza che ha dichiarato solo l’obbligo di provvedere su un’istanza duplice e alternativa, l’Amministrazione – esclusa, in risposta alla predetta istanza, una delle due possibilità  – debba accedere all’altra richiesta, ponendo addirittura in essere le attività  materiali funzionali al suo soddisfacimento.
Ciò è tanto più vero, laddove si ponga mente alla considerazione che la prescrizione del diritto, ben potrebbe essere opposta anche avverso la richiesta restituzione.
Il Collegio, tuttavia, al fine di evitare futuro contenzioso e di dare concreta attuazione al principio di effettività  della tutela, non può che avvertire che una siffatta ragione deve essere dall’Amministrazione vagliata con estrema cura, attesa la natura imprescrittibile del diritto di proprietà . Con la conseguenza che, laddove, intenda utilizzarla anche in sede di diniego della richiesta restituzione, dovrà  non solo accuratamente motivare sul punto, ma chiarire in ben più dettagliati termini a quale diritto si riferisca e per quali ragioni lo ritenga prescritto.
Conclusivamente, pertanto:
1) la domanda di esecuzione è fondata, in quanto, il compiuto adempimento dell’obbligo di provvedere (id est l’ottemperanza alla sentenza n. 57/2014) si avrà  solo quando l’Amministrazione si sarà  pronunciata anche in ordine all’istanza di restituzione formulata in data 21.8.2012, accogliendola, ovvero, esponendo compiutamente le ragioni del rigetto (preannunciate da doverosa comunicazione di preavviso di diniego, mancata, invece per la nota n. 938/2014).
2 ) la domanda di restituzione esula dall’ottemperanza, ed è per ciò infondata, in quanto presuppone la vincolatività  di tale attività , che, invece è da escludersi.
Non deve provvedersi, invece, in ordine alla domanda di annullamento della nota n. 938 già  cit., proposta sub 3), in quanto essa è stata formulata in via subordinata, in ipotesi di mancato accoglimento della censura di esecuzione parziale del giudicato, invero accolta.
In ogni caso giova precisare che la sua trattazione – vertendosi in tema di domanda impugnatoria, avrebbe richiesto la trattazione in pubblica udienza – previa regolarizzazione del contributo unificato, versato solo per il giudizio di ottemperanza.
Quanto alle spese , attesa la reciproca soccombenza parziale, ne può essere disposta la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), ordina al Comune di Casalvecchio di Puglia, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, di dare esecuzione compiuta alla sentenza di questo Tar n. 57/2014, determinandosi sull’istanza di restituzione proposta dalle ricorrenti in data 21.8.2012, per come precisato in parte motiva.
Respinge nel resto.
Spese compensate.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria