1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Attività  produttiva – S.U.A.P. – S.C.I.A. – Procedimento amministrativo – Inoltro domanda – Organo incompetente – Obbligo P.A. – Indicazione organo competente – Domanda Ammissibile


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Attività  produttiva – S.U.A.P. – S.C.I.A. –
Procedimento amministrativo – Implementazione S.R.B. – S.C.I.A. – Deposito presso organo incompetente – E’ ammissibile


3. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Attività  produttiva – S.U.A.P. – S.C.I.A. –
Procedimento amministrativo – Provvedimento ostativo “implementazione” S.R.B. – Applicazione norme su “nuova installazione” – E’ illegittimo

1. In virtù dei principi generali ordinamentali, sulla p.A., che declini la propria competenza a determinarsi su una specifica domanda del privato, grava l’obbligo di indicare l’organo amministrativo competente a vagliarla.
 
2. E’ ammissibile la domanda di implementazione di una stazione radio base ubicata nel territorio comunale, ancorchè la relativa S.C.I.A. sia stata inoltrata presso il relativo Comune, ma non presso il locale  S.U.A.P..
 
3. E’ illegittimo il provvedimento ostativo della mera “implementazione”di una stazione radio base ove, qualificando l’intervento previsto come una “nuova installazione”, l’Amministrazione invochi e faccia applicazione delle norme che disciplinano quest’ultima fattispecie.

N. 01267/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00978/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 978 del 2014, proposto da: 
Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Saverio Sticchi Damiani ed Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ugo Patroni Griffi, in Bari, piazza Luigi di Savoia, n. 41/A; 

contro
Comune di Santeramo in Colle; 

per l’annullamento
previa sospensiva dell’efficacia
del provvedimento prot. 8590 del 13.5.2014 a firma del Responsabile del Servizio ambiente e del Dirigente del Settore Servizi al territorio del Comune di Santeramo in Colle;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra, del “Piano approvato con deliberazione del C.c. n. 47 del 17.7.2008 avente ad oggetto ˜localizzazione dei siti comunali da destinare alla installazione degli impianti di telefonia mobile (L.r. 8.3.2002, n. 5 e reg. reg. 14.9.2006, n. 14)'”; e della “deliberazione del C.c. n. 47 del 17.7.2008 avente ad oggetto ˜localizzazione dei siti comunali da destinare alla installazione degli impianti di telefonia mobile (L.r. 8.3.2002, n. 5 e reg. reg. 14.9.2006, n. 14)'”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udito per la parte ricorrente il difensore avv. Ernesto Sticchi Damiani;
Comunicata alla parte in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentita la stessa parte ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 30 luglio 2014, Telecom Italia S.p.A. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del Comune di Santeramo in Colle meglio indicato in oggetto.
La società  ricorrente esponeva di essere proprietaria di una Stazione Radio Base (S.R.B.) per telefonia cellulare, collocata sulla copertura di un fabbricato adibito a civile abitazione sito nel Comune di Santeramo in Colle, alla via Tripoli, n. 188.
Evidenziava, in particolare, che, in data 7.5.2014, aveva presentato al citato Comune apposita S.C.I.A. per l’implementazione, sulla detta S.R.B., di un impianto di proprietà  della società  Vodafone Omnitel B.V..
Con provvedimento prot. 8590 del 13.5.2014, il Responsabile del Servizio ambiente ed il Dirigente del Settore Servizi al territorio del Comune di Santeramo in Colle rilevavano, in primo luogo, che la S.C.I.A. in questione avrebbe dovuto essere presentata non presso il Settore Servizi al territorio ma presso il locale S.U.A.P., avvalendosi dell’apposita modulistica, a pena di inammissibilità .
In secondo luogo, rimarcavano che le installazioni di nuove S.R.B. per telefonia mobile avrebbero potuto essere realizzate esclusivamente nei siti comunali all’uopo individuati dal Piano approvato con deliberazione del C.c. n. 47 del 17.7.2008 avente ad oggetto “Localizzazione dei siti comunali da destinare alla installazione degli impianti di telefonia mobile (¦)”.
Ciò premesso, l’Amministrazione resistente non accoglieva l’istanza, disponendone l’archiviazione.
Avverso tale provvedimento la società  ricorrente sollevava plurimi motivi di gravame.
Lamentava, in particolare, la violazione, la falsa ed erronea applicazione degli artt. 1, comma 1 e 2, e 2, comma 1, della L. n. 241/1990, nonchè dei criteri di economicità , efficacia, imparzialità , pubblicità  e trasparenza, oltre che del principio di non aggravamento, per aver sollevato una problematica di inammissibilità  di una istanza per il mero fatto che la medesima fosse stata presentata ad una articolazione organizzativa non competente della stessa Amministrazione peraltro di per sè competente ad evaderla.
Si doleva, altresì, di plurime ulteriori violazioni di legge e di eccesso di potere del Comune di Santeramo in Colle per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, illogicità , irragionevolezza e perplessità  dell’azione amministrativa, vizio di istruttoria e illegittimità  derivata, per non aver rilevato che la S.C.I.A., così come presentata, aveva riguardo alla implementazione di una S.R.B. preesistente e non ad una installazione tout courtnuova.
Contestava, infine, la stessa legittimità  del Piano di localizzazione approvato con deliberazione del C.c. n. 47 del 17.7.2008 e del provvedimento impugnato quale atto applicativo del medesimo – di per sè, pertanto, da considerarsi viziato da illegittimità  derivata – in quanto ritenuto, in tesi, violativo dello spazio di competenze statali previsto in materia e della natura di “opere di pubblica utilità ” riconosciuta dalla legge (cfr. art. 90 D.Lgs. 259/2003) alle infrastrutture di comunicazione elettronica.
Il Comune di Santeramo in Colle non si costituiva.
All’udienza in camera di consiglio del 3 settembre 2014, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
Come, a ragione, deduce la ricorrente, il rilievo di inammissibilità  della domanda per mancata corretta presentazione della stessa presso il locale S.U.A.P., altresì da effettuarsi avvalendosi dell’apposita modulistica reperibile sul sito www.murgiaimpresa.it – rilievo sul quale pur si fonda il provvedimento impugnato -, costituisce evidente violazione dei principi di economicità , efficacia, imparzialità , oltre che di tutela dell’affidamento del privato, sanciti negli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 1, della L. 8 giugno 1990 n. 241.
Per una corretta impostazione del problema appare opportuno richiamare preliminarmente i principi generali desumibili sia dall’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006, dettato in materia di accesso ai documenti amministrativi, secondo cui: “La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato.” sia dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 1199/1971, dettato in materia di ricorso gerarchico, il quale prevede che: “I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità  e i ricorsi stessi sono trasmessi d’ufficio all’organo competente.”.
Lo stesso principio vale anche in materia fiscale. L’art. 5 del D.M. n. 37/1997 stabilisce infatti la medesima regola: “Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate agli uffici di cui all’articolo 1; in caso di invio di richiesta ad ufficio incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all’ufficio competente, dandone comunicazione al contribuente.” (si veda, sull’importanza sistematica della norma, Cass. civ. sent. n. 28398 del 19 dicembre 2013; Cass. Civ. Sent. n. 4773 del 27 febbraio 2009).
Un principio del genere, come è noto, si riscontra anche in materia processuale nell’ipotesi di declaratoria di incompetenza del giudice adito.
Sia l’art. 50 c.p.c., sia l’art. 5 del D. Lgs. n. 546/1992, sia infine l’art. 26 Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oggi trasfuso nella disciplina di cui all’art. 15 c.p.a., dispongono – in termini sostanzialmente uguali – che, rilevata la propria incompetenza, il giudice adito deve rimettere la causa al giudice ritenuto competente. Generalizzando, per un principio di economia processuale e di giustizia sostanziale, l’error in procedendo non deve risolversi in un caso di denegata giustizia e di violazione del diritto alla difesa (art. 24 cost.) e al giusto processo (art. 111 cost.) intesi in modo equo e giusto.
Se il giudice, che è l’organo terzo e imparziale cui spetta il compito di attuare la giurisdizione nel giusto processo, è tenuto, nel declinare la propria competenza, a indicare il giudice competente a cui rivolgere la domanda, a maggior ragione ad analogo obbligo – da adempiersi nella forma della trasmissione officiosa della domanda alla competente articolazione del proprio apparato – deve ritenersi tenuta, in tutti i casi in cui è presentata un’istanza, una domanda, un ricorso, una richiesta ad un organo amministrativo incompetente, la Pubblica Amministrazione, cui è imposto di risolvere i problemi con una soluzione nel merito degli stessi e non con l’appello a meri formalismi.
Quanto al merito della richiesta introdotta dalla società  ricorrente, la motivazione di mancato accoglimento della S.C.I.A. non appare aver congruamente preso in considerazione la natura di mera implementazione di un impianto S.R.B. già  esistente, come richiesta nel caso di specie, avendo piuttosto qualificato l’ipotesi in esame come quella relativa all’installazione di un impianto nuovo tout court.
In base alla motivazione del provvedimento impugnato non si riesce, infatti, a discernere alcuna specifica valutazione del caso in esame, nei suoi elementi di palese difformità  rispetto al caso tipico di istallazione di un impianto S.R.B. nuovo.
Tale carenza motivazionale rende manifesta una erronea presupposizione in fatto ed in diritto ed una complessiva irragionevolezza del provvedimento impugnato, che lo segnano in termini di illegittimità  per eccesso di potere.
Per quanto sin qui esposto, il ricorso merita accoglimento. Tanto esime il Collegio dall’esame dell’impugnazione, avanzata in via meramente eventuale e subordinata, del Piano approvato con deliberazione del C.c. n. 47 del 17.7.2008 avente ad oggetto ˜localizzazione dei siti comunali da destinare alla installazione degli impianti di telefonia mobile (L.r. 8.3.2002, n. 5 e reg. reg. 14.9.2006, n. 14)’ e della stessa deliberazione consiliare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. 8590 del 13.5.2014 a firma del Responsabile del Servizio ambiente e del Dirigente del Settore Servizi al territorio del Comune di Santeramo in Colle, in epigrafe indicato.
Condanna il Comune di Santeramo in Colle al pagamento in favore di Telecom Italia S.p.A. delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille,00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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