1. Istruzione pubblica – Concorso pubblico – Commissione valutatrice – Composizione – Esperti ex art. 10, comma 4, D.P.R. n. 140/2008 –  Presenza esclusiva dirigenti scolastici – Legittimità  – Ragioni


2. Istruzione pubblica – Concorso pubblico – Commissione valutatrice – Prova scritta –  Rinnovazione valutazione in autotutela – Violazione principio anonimato – Non configurabile


3.  Istruzione pubblica – Concorso pubblico – Valutazione prove – Criteri di valutazione – Discrezionalità  tecnica – Sindacato G.A. – Limiti


4. Istruzione pubblica – Concorso pubblico – Valutazione prove – Competenza esclusiva commissione valutatrice


5. Istruzione pubblica – Concorso pubblico – Commissione valutatrice – Prove scritte  – Valutazione prove – Provvedimento di non ammissione alla prova orale – Onere motivazionale – Voto numerico – Sufficienza


6. Istruzione pubblica – Concorso pubblico – Commissione valutatrice – Prove scritte – Valutazione prove – Voto numerico accompagnato da sintetico giudizio in lettere – Unanimità  – Difetto di motivazione – Non sussiste

 

1. E’ legittima la composizione della commissione valutatrice nelle procedure per il reclutamento dei dirigenti scolastici che sia formata da soli dirigenti scolastici anche per la componente di “esperti” prevista dall’art. 10, comma 4, D.P.R. n. 140/2008, atteso che la figura di esperto di organizzazioni pubbliche e private non è tipica e, pertanto, la valutazione sulla sussistenza dei relativi elementi caratterizzanti in capo ai vari soggetti è rimessa alla discrezionalità  dell’autorità  designante: non può infatti escludersi che il dirigente scolastico, in quanto tale, possa essere qualificato come esperto di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale.


2. La violazione del principio dell’anonimato non può configurarsi in sede di rinnovazione della valutazione, dovendo i candidati, i cui elaborati sono stati riesaminati per ordine del giudice ovvero in sede di autotutela, essere necessariamente individuati nominativamente tra gli altri.


3. Nell’ambito del concorso per dirigente scolastico, i criteri di valutazione delle prove elaborati dalla Commissione di concorso possono essere sindacati dal G.A. soltanto se manifestamente irragionevoli, arbitrari o frutto di travisamento dei fatti, trattandosi di attività  caratterizzata da un’ampia discrezionalità  amministrativa.


4. Sulla scorta di consolidata giurisprudenza, la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi (sindacabile dal giudice solo quando ricorra l’ipotesi del macroscopico errore logico) spetta in via esclusiva alla Commissione, essendo precluso al giudice di legittimità  di giustapporre la propria valutazione a quella della prima.


5. Il punteggio numerico posto dalla Commissione esaminatrice a base della mancata ammissione alla prova orale di un partecipante al concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici è sufficiente ad assolvere l’onere motivazionale del provvedimento negativo; anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità  delle prove scritte e non ammettono alla prova orale il candidato devono ritenersi adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base a criteri predeterminati.


6. In caso di decisione unanime della Commissione, il giudizio negativo degli elaborati dei ricorrenti, espresso in forma di sintetico giudizio in lettere, non richiede una motivazione più articolata, non configurandosi così alcun difetto di motivazione.

N. 01177/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00955/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 955 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Nicola Serrati’ e Anna Maria Milone, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Antonio Rampino, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari; 
contro
Usr – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, Commissione Giudicatrice del concorso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n. 97; 
nei confronti di
Patrizia Colella; 
per l’annullamento
– del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale in data 26 settembre 2011, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso de quo, in relazione alla mancanza, in uno dei componenti di detta commissione, dei previsti requisiti di legge per la nomina;
– di tutti gli atti e provvedimenti adottati da detto D.G., in quanto presupposti connessi e successivi al suindicato decreto;
– del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale in data 22 dicembre 2011, con il quale la commissione esaminatrice è stata articolata in due sottocommissioni, in relazione alla mancanza in uno dei componenti di ciascuna di dette sottocommissioni, di un componente privo dei previsti requisiti di legge per la nomina;
– di tutti gli atti e provvedimenti adottati da detto D.G., in quanto presupposti, connessi e successivi al suindicato decreto;
– del verbale n. 8 redatto dalla Commissione giudicatrice in data 3.1.2012, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità  di valutazione delle prove scritte, mediante acritica “adozione” delle (allegate) schede di valutazione ministeriali nonchè degli stessi criteri e modalità  di valutazione delle prove;
– del verbale n. 9 redatto dalla Commissione giudicatrice in data 9.1.2012, nella parte in cui si dà  atto che detto organo ha proceduto alla valutazione degli elaborati contrassegnati con i nn. da 1 a 12 e ha contestualmente approvato la valutazione di ciascun elaborato, tra cui anche quelli contrassegnati con i nn. 6A e 6B, attribuiti al prof. Serratì;
– del voto di 16/30 assegnato da detta Commissione a ciascuno dei suindicati elaborati del Serratì, sulla base delle suindicate schede di valutazione;
– del verbale n. 10 redatto da detta commissione giudicatrice in data 13/2/2012 nella parte in cui la stessa ha dato di aver proceduto alla valutazione degli elaborati contrassegnati con i nn. da 384 al 400 e ha contestualmente approvato la valutazione di ciascun elaborato, tra cui anche quelli contrassegnati con i nn. 397° e 397B, attribuiti alla prof.ssa Milone;
– delle voto di 17/30 e 14/30, assegnato da detta Commissione rispettivamente al primo e al secondo elaborato della Milone, sulla base delle suindicate schede di valutazione;
– di tutti gli altri verbali redatti dalla Commissione medesima, dei quali i ricorrenti sconoscono il contenuto, avendo essi, con rispettive istanze in data 14.5.2012, chiesto il rilascio di copia senza tuttavia ottenerlo;
– dell’Elenco, dei candidati ammessi alle prove orali, pari a 228 unità , pubblicato con provvedimento del Vice Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale nr. 2932 in data 4 maggio 2012, nella parte in cui non ha ricompreso i nominativi di detti ricorrenti e quindi non li ha ammessi alla prova orale successiva;
– del calendario delle prove orali allegato al suindicato provvedimento n. 2932 del 4/5/2012, nella parte in cui non ha ricompreso i nominativi di detti ricorrenti;
– di ogni altro atto presupposto, precedente connesso e successivo a tutti quelli impugnati, allo stato non conosciuti, adottati dall’Ufficio Scolastico Regionale e dalla Commissione giudicatrice;
– nonchè per la rivalutazione degli elaborati effettuati dai ricorrenti e per l’ammissione degli stessi all’espletamento delle prove orali, da disporsi con riserva in via cautelare e preventiva, previa riformulazione dell’elenco dei candidati ammessi e, se del caso, del calendario delle prove orali.
E con Motivi Aggiunti:
– del verbale n. 73 in data 23.07.2012, con il quale la 2^ Sottocommissione giudicatrice ha proceduto in autotutela al riesame, tra gli altri, degli elaborati redatti dal prof. Serrati Nicola, contrassegnati con i nn. 6° e 6B, e ha contestualmente confermato la valutazione agli stessi in precedenza assegnata con verbale n. 9 in data 9.1.2012;
-del voto di 16/30 assegnato da detta Commissione a ciascuno dei suindicati elaborati del Serrati, sulla base delle schede di valutazione redatte in data 23.7.2012 e facenti parte integrante del suddetto verbale n. 73;
-di ogni altro atto presupposto, precedente, connesso e successivo a tutti quelli impugnati, adottati sia dalla Commissione giudicatrice sia dall’Ufficio Scolastico Regionale, ivi compresi: la graduatoria provvisoria di merito, redatta dalla Commissione esaminatrice e pubblicata con provvedimento dell’U.S.R. prot. n. AOODRPU5673 del 27.7.2012; nonchè il decreto prot. n. AOODRPU5853 del Vice Direttore Generale dell’U.S.R. per la Puglia in data 9.8.2012, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso per dirigenti scolastici di cui al D.D.G. del 13.07.2011.
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Usr – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca e della Commissione Giudicatrice del concorso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Maria Pellegrino, su delega dell’avv. Giuseppe Antonio Rampino e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1.- I ricorrenti hanno partecipato al concorso per esami e titoli per la copertura di oltre duemila posti di dirigente scolastico, di cui di 236 nella Regione Puglia, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione del 13 luglio 2011. La procedura concorsuale è stata gestita dall’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente: dalla nomina delle commissioni esaminatrici, all’organizzazione dello svolgimento delle prove, all’approvazione delle graduatorie e successiva nomina dei vincitori.
Non avendo superato le prove scritte, i ricorrenti non sono stati ammessi alla prova orale; hanno, pertanto, impugnato la mancata ammissione con il ricorso introduttivo unitamente ad una serie di atti connessi in epigrafe meglio indicati ma hanno, poi, rinunziato all’istanza cautelare proposta congiuntamente al gravame avendo ottenuto -medio tempore- un riesame degli elaborati in autotutela.
All’esito, tuttavia, il giudizio negativo è stato confermato; sicchè, avverso le nuove valutazioni ed i conseguenti provvedimenti i ricorrenti stessi hanno proposto motivi aggiunti, riformulando sostanzialmente le stesse censure, con l’aggiunta di quelle articolate sub 2.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, l’Ufficio scolastico regionale e la Commissione giudicatrice del concorso per dirigenti scolastici con atto depositato in data 23.7.2012.
All’udienza pubblica del 10 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Preliminarmente deve essere dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse rispetto al ricorso introduttivo, posto che -come anticipato sub 1- la Commissione ha provveduto a riesaminare gli elaborati pervenendo ad un nuovo giudizio negativo, oggetto di impugnazione con motivi aggiunti.
3.- I motivi aggiunti non possono tuttavia trovare accoglimento.
3.1.- Con il primo motivo parte ricorrente contesta la composizione della Commissione. Più precisamente lamenta l’assenza di “esperti” tra i componenti della stessa, tutti dirigenti scolastici in asserita violazione degli artt. 6 e 10 D.P.R. 140/08.
Tale censura è già  stata negativamente scrutinata da questa Sezione (cfr. sentenza n. 1186/2013).
Si è già  chiarito che l’argomento utilizzato, fondato sul tenore letterale del richiamato art. 10 co. 4° del regolamento sul reclutamento dei dirigenti scolastici, non risulta convincente per diversi ordini di ragioni. In primo luogo, la figura di esperto di organizzazioni pubbliche e private non è tipica e, pertanto, la valutazione sulla sussistenza dei relativi elementi caratterizzanti in capo ai vari soggetti è rimessa alla discrezionalità  dell’autorità  designante. In secondo luogo, la specifica regolamentazione non sembra porre una rigorosa incompatibilità  tra le due categorie di componenti, tale da escludere in radice che il dirigente scolastico, in quanto tale, possa essere qualificato come esperto di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale. Infine, gli interessati non dimostrano affatto (e neppure deducono) che manchi, in capo ai membri della Commissione designati nella componente “esperto di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale”, quel patrimonio di esperienze e competenze in campo organizzativo e gestionale richiesto dal regolamento.
Il motivo non può, pertanto, essere accolto.
3.2.- Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce sostanzialmente la violazione del principio dell’anonimato in sede di riesame degli elaborati.
La dedotta violazione non può, tuttavia, configurarsi in sede di rinnovazione della valutazione, dovendo i candidati, i cui elaborati sono stati riesaminati per ordine del Tribunale ovvero -come nel caso in esame- in sede di autotutela, essere necessariamente individuati nominativamente tra gli altri.
Peraltro, nella fattispecie, i candidati ammessi alla prova orale risultavano di numero inferiore ai posti disponibili nella Regione Puglia sicchè, verosimilmente, la Commissione non avrebbe potuto essere esposta, neanche in astratto, a qualsivoglia condizionamento. L’eventuale ammissione di candidati ulteriori non avrebbe in nessun caso determinato la lesione della posizione di eventuali controinteressati
3.3.- L’ordine logico delle censure impone, poi, l’esame preventivo del motivo sub 4, in quanto -come i primi due- preordinato a contestare gli esiti della valutazione della prova scritta.
3.3.1.- Più precisamente i ricorrenti contestano, in primo luogo, la formulazione dei criteri di valutazione, assumendo che sia mancata la fissazione a monte di un modello (prestazione-tipo) cui attribuire il punteggio massimo ed al quale rapportare ciascun elaborato, rendendo i criteri stessi inefficaci e sottraendo la valutazione operata ad ogni possibilità  di verifica; sarebbe inoltre mancata l’elencazione di puntuali indicatori sicchè i criteri stessi sarebbero risultati generici, inadeguati, illogici.
In primo luogo, parte ricorrente non chiarisce in che modo l’applicazione dei contestati criteri abbia alterato la correzione dei propri elaborati. E, in ogni caso, le riportate censure non tengono conto della discrezionalità  tecnica che inevitabilmente connota la valutazione degli elaborati di cui si tratta, preordinata a stabilire l’idoneità  tecnica e culturale dei candidati e che, per sua stessa natura, si sottrae ad una verifica strettamente e rigorosamente scientifica e ad un controllo che esuli dai profili di eccesso di potere per illogicità  manifesta o travisamento dei fatti.
Tali vizi non appaiono dimostrati nel caso di specie, in cui i ricorrenti si limitano a proporre una diversa valutazione dei propri elaborati sulla scorta di un giudizio affidato ad un consulente tecnico di parte, senza indicare quali elementi di abnormità  inficerebbero la valutazione invece operata in sede di concorso dalla Commissione; si limitano a sostenerne l’erroneità  (anche in dipendenza dei criteri utilizzati) e a sostituirvi la propria.
In ordine a quest’ultimo punto, si rammenta che la giurisprudenza ha ormai univocamente chiarito che spetta in via esclusiva alla Commissione la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi (sindacabile dal giudice soltanto qualora ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico) e che al giudice della legittimità  è precluso invadere il nucleo più riservato del merito valutativo (ex multis Consiglio di Stato sez. IV n. 5504/2006).
3.3.2.- In secondo luogo, con lo stesso motivo si contesta l’assenza di motivazione dei giudizi valutativi che sarebbero stati espressi con un mero voto numerico, in contrasto con l’art. 3, primo comma, della legge n. 241/90; norma, quest’ultima, che avrebbe prescritto la motivazione anche con riferimento ad ogni provvedimento “..concernente lo svolgimento di pubblici concorsi¦”.
In disparte ogni considerazione sulla fondatezza della censura e il rilievo che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale l’onere motivazionale rispetto alle prove dei concorsi sarebbe adempiuto con l’attribuzione del solo punteggio numerico, la censura in questione non appare pertinente. Nella fattispecie, infatti, il voto numerico è la sintesi di un giudizio valutativo ancorato a criteri predeterminati con i quali si sono stabilite a monte le modalità  della valutazione stessa, con ciò stesso consentendo di ripercorrere l’iter logico seguito.
Il giudice di appello ha invero di recente chiarito che, nei concorsi pubblici, i criteri di valutazione delle prove scritte vanno predeterminati prima dell’inizio delle correzioni degli elaborati proprio allo scopo di assegnare a ciascun tema un punteggio numerico alla luce dei criteri stessi, concretandosi la loro funzione in quella di consentire la comprensione dell’iter logico-giuridico seguito dalla commissione nell’assegnazione di un determinato punteggio (cfr. C.d.S. Sez. VI, sent. 11 luglio 2013 n. 3747).
Peraltro, nella procedura concorsuale in esame, oltre al voto numerico, è stato attribuito anche un sintetico giudizio in lettere, che nella fattispecie in esame è di “insufficiente”.
Più in dettaglio, la commissione esaminatrice, dopo aver definito i criteri ai quali attenersi nella valutazione degli elaborati, ha adottato -proprio allo scopo di assicurare trasparenza e par condicio tra tutti i candidati- due distinte schede, una per ciascuna delle due prove scritte, corredate dagli indicatori degli elementi da prendere in considerazione, per ciascuno dei quali attribuire un punteggio, di cui era predeterminata la soglia minima e massima. Per l’ammissione alle prove orali il punteggio minimo complessivo, derivante dalla sommatoria dei vari indicatori, era di 21/30 per ciascuna prova scritta, con la conseguenza che una valutazione inferiore al minimo di 21, come si è verificato per i ricorrenti, è stata qualificata “insufficiente” e non ha consentito l’ammissione alla successiva prova orale, riservata ai candidati con un giudizio finale, compreso tra 21 su 30, secondo una graduazione che va dalla sufficienza all’eccellenza.
Una motivazione più articolata sarebbe stata necessaria solo nell’eventualità , non verificatasi nella fattispecie in esame, che la commissione non si fosse determinata all’unanimità , in tal caso dovendo esplicitare puntualmente le ragioni che avevano determinato un giudizio negativo degli elaborati della ricorrente.
Anche sotto tale distinto profilo, pertanto, il motivo in esame non può trovare accoglimento.
3.4.- Veniamo, infine, al terzo motivo aggiunto con cui i ricorrenti spostano l’attenzione sulle modalità  di valutazione della prova orale, lamentando la mancata fissazione preventiva dei criteri della valutazione stessa.
Di tutta evidenza, però, che i suddetti non hanno alcun interesse alla censura in questione, posto che non hanno superato la prova scritta nè le censure dianzi esaminate, dirette ad ottenere l’ammissione alla prova orale, sono risultate meritevoli di accoglimento.
La censura in questione è, dunque, inammissibile.
4.- In conclusione il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e i motivi aggiunti respinti poichè in parte inammissibili ed in parte infondati.
Considerata, tuttavia, la natura della controversia e la qualità  delle parti si ritiene -come in fattispecie analoghe- di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
1) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
2) respinge i motivi aggiunti;
3) compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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