1. Elezioni – Elezione sindaco e rinnovo consiglio comunale – Fase preliminare – Liste candidati – Potere autenticazione di consiglieri provinciali – Sussiste a scadenza naturale del mandato


2. Elezioni – Elezione sindaco e rinnovo consiglio comunale – Fase preliminare – Potere autenticazione liste candidati di consiglieri provinciali – Sussiste limitatamente a operazioni elettorali in ambito circoscrizione territoriale ente appartenenza

1. Nell’ambito delle elezioni comunali, alla luce del quadro normativo vigente (art. 18, D.Lgs. n. 95/2012, conv. con mod. nella L. n. 135/2012; art. 1 L. n. 56/2014, come novellato dal decreto legge n. 90/2014 convertito, con modificazioni, nella legge n. 114/2014; art. 18 D.L. n. 95/2012; art. 38, comma 5 d.lgs. n. 267/2000) e dell’interpretazione fornita a livello ministeriale (circolare n. 0006306 del 18.4.2014), deve ritenersi che, in virtù del principio di tendenziale continuità  dell’azione amministrativa (affermato da Corte cost. n. 103/2007 che lo ricollega al principio costituzionale di buon andamento ex art. 97 Cost.), fino alla scadenza naturale del mandato, gli organi provinciali possono espletare le funzioni a essi demandate dall’art. 14, legge n. 53/1990 di autenticazione delle sottoscrizioni a corredo delle liste elettorali.


2. In conformità  all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (recentemente, Sez. V, 13 febbraio 2014, n. 716) e all’indirizzo espresso in sede ministeriale (v. Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature adottate del Ministero degli Interni in occasione delle “Elezioni comunali di domenica 25 maggio 2014” che, a pag. 16, richiamano le conclusioni cui è giunto il Consiglio di Stato), deve ritenersi che i consiglieri provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l’elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli dei comuni della provincia, mentre i consiglieri comunali hanno analoga legittimazione per le elezioni del sindaco e il rinnovo del consiglio del loro Comune.

N. 01166/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00836/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 836 del 2014, proposto da Tateo Vito Antonio e Santamaria Michele, rappresentati e difesi dagli avv.ti Bice Annalisa Pasqualone e Domenico Curigliano, con domicilio eletto in Bari, via Dalmazia, 161;
contro
V Sottocommissione Elettorale Circondariale di Casamassima e Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Comune di Turi;
nei confronti di
Coppi Domenico, Orlando Lavinia, Caldararo Giuseppina, Tardi Giuseppe, Gasparro Anna, Pedone Gianvito, Notarnicola Vito, Palmisano Antonello, Spada Leonardo, Zaccheo Gaetana e Camposeo Pietro, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Paolo Bello e Saverio Nitti, con domicilio eletto in Bari, via Arcivescoco Vaccaro, 45;
per l’annullamento
– del provvedimento di ammissione alla competizione elettorale della lista “Impegno Comune per Turi”;
– della proclamazione alla carica di Sindaco del sig. Coppi Domenico e dei candidati proclamati eletti nella stessa lista;
– dei risultati elettorali relativi alle elezioni del Sindaco e alle elezioni del Consiglio Comunale del Comune di Turi tenutesi in data 25 maggio 2014;
– della Deliberazione della V Sottocommissione Elettorale Circondariale di Casamassima n. 47 del 26.4.2014;
– del Verbale del 28.5.2014 dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni di Proclamazione di eletto alla carica di Sindaco del Comune di Turi e di Consigliere Comunale;
– della Deliberazione del Consiglio Comunale di Turi n. 1 del 16.6.2014 di convalida dell’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale del Comune di Turi;
– di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, antecedenti e successivi, comunque connessi e consequenziali a quelli sopra indicati, con il conseguente integrale annullamento di tutte le operazioni elettorali relative alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Turi;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della V Sottocommissione Elettorale Circondariale di Casamassima, del Ministero dell’Interno e di Coppi Domenico, Orlando Lavinia, Caldararo Giuseppina, Tardi Giuseppe, Gasparro Anna, Pedone Gianvito, Notarnicola Vito, Palmisano Antonello, Spada Leonardo, Zaccheo Gaetana e Camposeo Pietro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 130 cod. proc. amm.;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti Bice Annalisa Pasqualone e Domenico Curigliano; Donatella Testini; Francesco Paolo Bello e Saverio Nitti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti Tateo Vito Antonio e Santamaria Michele, in qualità  di cittadini elettori di Turi, contestano con il presente atto introduttivo i risultati elettorali relativi alle elezioni del Sindaco e alle elezioni del Consiglio Comunale del Comune di Turi tenutesi in data 25 maggio 2014, la Deliberazione della V Sottocommissione Elettorale Circondariale di Casamassima n. 47 del 26.4.2014, il Verbale del 28.5.2014 dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni di Proclamazione di eletto alla carica di Sindaco del Comune di Turi e di Consigliere Comunale, la Deliberazione del Consiglio Comunale di Turi n. 1 del 16.6.2014 di convalida dell’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale del Comune di Turi.
Invocano, pertanto, l’integrale annullamento di tutte le operazioni elettorali relative alle elezioni sia del Sindaco, sia del Consiglio Comunale di Turi.
Deducono censure così sinteticamente riassumibili, tutte riconducibili alla asserita irritualità  dei metodi di raccolta delle firme di presentazione della lista “Impegno per Turi”:
1) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 28, 30 e 32 d.p.r. n. 570/1960); violazione e falsa applicazione di legge (legge n. 108/1968); violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1, 21 e 35 d.p.r. n. 445/2000); violazione e falsa applicazione di legge (regio decreto n. 635/1940); violazione e falsa applicazione dell’art. 2703 cod. civ.; violazione e falsa applicazione di legge (artt. 49 e 97 Cost. e artt. 1 e 3 legge n. 241/1990); violazione del principio di buon andamento e trasparenza; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneo ed omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto; travisamento e sviamento: relativamente ad innumerevoli sottoscrizioni, le stesse recherebbero una serie di codici senza indicazione di un qualunque documento a cui detti numeri si riferiscono e senza menzione del fondamentale requisito dell’autorità  rilasciante e della data di rilascio in violazione dell’art. 21 d.p.r. n. 445/2000; altre sottoscrizioni sarebbero state autenticate indicando quale documento di identificazione il codice fiscale privo di fotografia ovvero non specificando il documento esibito per la identificazione;
2) violazione e falsa applicazione di legge (art. 1, comma 14 legge n. 56/2014); violazione e falsa applicazione di legge (artt. 28, 30 e 32 d.p.r. n. 570/1960); violazione e falsa applicazione di legge (legge n. 108/1968); violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1, 21 e 35 d.p.r. n. 445/2000); nullità  ex art. 21 septies legge n. 241/990; nullità  / illegittimità  derivata; violazione e falsa applicazione dell’art. 2703 cod. civ.; violazione e falsa applicazione di legge (artt. 49 e 97 Cost. e artt. 1 e 3 legge n. 241/1990); violazione del principio di buon andamento e trasparenza; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e sviamento: le 168 sottoscrizioni ritenute valide dalla V Sottocommissione Elettorale Circondariale di Casamassima sarebbero state autenticate in data 24.4.2014 da De Leonardis Claudio nella qualità  di consigliere provinciale; tuttavia, il De Leonardis non sarebbe soggetto autorizzato a procedere all’autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista, non ricoprendo più alla data del 24.4.2014 lo status di consigliere provinciale in conseguenza della previsione di cui all’art. 1, comma 14 legge n. 56/2014 in forza della quale “¦ il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l’ordinaria amministrazione ¦; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale.”; pertanto, il De Leonardis a partire dall’8 aprile 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 56/2014) non ricoprirebbe più la carica di consigliere provinciale, essendo state le funzioni del consiglio provinciale attribuite al presidente della provincia in forza della disposizione da ultimo richiamata; di conseguenza, il de Leonardis non sarebbe munito del potere ex art. 14, comma 1 legge n. 53/1990 (come modificato sul punto dall’art. 4 legge n. 120/1999) di eseguire le autenticazioni e le 168 sottoscrizioni dei presentatori della lista in esame sarebbero state autenticate da un soggetto privo di alcun potere;
3) violazione e falsa applicazione di legge (art. 1, comma 14 legge n. 56/2014); violazione e falsa applicazione di legge (art. 14 legge n. 53/1990); violazione e falsa applicazione di legge (artt. 28, 30 e 32 d.p.r. n. 570/1960); violazione e falsa applicazione di legge (art. 21 d.p.r. n. 445/2000); violazione e falsa applicazione dell’art. 2703 cod. civ.; violazione e falsa applicazione di legge (artt. 49 e 97 Cost. e artt. 1 e 3 legge n. 241/1990); violazione del principio di buon andamento e trasparenza; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e sviamento: in ogni caso il potere di autentica attribuito ai soggetti indicati dall’art. 14 legge n. 53/1990 (come integrato dall’art. 4 legge n. 120/1999, vale a dire anche i consiglieri provinciali che hanno comunicato la propria disponibilità  al presidente della provincia) sarebbe subordinato al ricorrere di due condizioni (le autenticazioni devono essere effettuate esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui tali soggetti sono titolari: cd. requisito della territorialità ; l’ente presso cui tali soggetti ricoprono la carica o l’incarico deve essere direttamente coinvolto nella competizione elettorale: cd. requisito della pertinenza); alla luce del quadro normativo vigente e della giurisprudenza del Consiglio di Stato le sottoscrizioni degli elettori della lista “Impegno comune per Turi” dovrebbero considerarsi invalide in quanto sarebbero state autenticate da un consigliere provinciale (il De Leonardis), vale a dire da un soggetto privo del potere di autenticazione in quanto incardinato in un Ente (la Provincia di Bari) estraneo alla competizione elettorale del Comune di Turi;
4) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 28, 30 e 32 d.p.r. n. 570/1960); violazione e falsa applicazione di legge (art. 14 legge n. 53/1990); violazione e falsa applicazione di legge (art. 21 d.p.r. n. 445/2000); violazione e falsa applicazione dell’art. 2703 cod. civ.; violazione e falsa applicazione di legge (artt. 49 e 97 Cost. e art. 1 legge n. 241/1990); violazione del principio di buon andamento e trasparenza; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e sviamento: le firme di presentazione della lista “Impegno comune per Turi” sarebbero state autenticate dal consigliere provinciale De Leonardis Claudio senza che risulti la dichiarazione di disponibilità  di cui all’art. 14 legge n. 53/1990; il potere di autenticazione, pur discendendo ex lege per effetto della qualità  di consigliere provinciale, sarebbe subordinato alla suddetta dichiarazione di disponibilità ; conseguentemente, la mancanza della dichiarazione di disponibilità  del De Leonardis sarebbe di per sè sola idonea ad inficiare le operazioni di autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
Si costituivano il Ministero dell’Interno, la V Sottocommissione Elettorale Circondariale di Casamassima ed i sigg. Domenico Coppi (Sindaco neo eletto, candidato nella lista “Impegno Comune per Turi”), Lavinia Orlando, Giuseppina Caldararo, Giuseppe Tardi, Anna Gasparro, Gianvito Pedone, Vito Notarnicola, Antonello Palmisano, Leonardo Spada, Gaetana Zaccheo e Pietro Camposeo (consiglieri comunali, neo eletti candidati nella lista “Impegno Comune per Turi”), resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, quanto al primo motivo di ricorso fondato sull’asserita mancanza di un numero sufficiente di firme validamente autenticate, lo stesso va disatteso.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente le sottoscrizioni sarebbero non conformi alle regole solo perchè nello spazio riservato alla indicazione degli estremi del documento di identificazione poteva rilevarsi la mera indicazione a volte di una serie di codici fiscali, a volte di una serie di meri numeri senza specificazione di un qualche documento a cui detti numeri si riferiscono.
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dai deducenti, la legge (art. 21 d.p.r. n. 445/2000) non attribuisce alcuna rilevanza alla eventuale annotazione degli estremi del documento di identificazione del sottoscrittore, essendo sufficiente che dall’attestazione del pubblico ufficiale autenticante risulti, sotto la sua responsabilità , che si è provveduto al preventivo accertamento dell’identità  del sottoscrittore in un modo consentito dalla legge.
Come sottolineato da T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II 3 gennaio 2012, n. 7:
«¦ è utile ricordare che secondo l’art. 21, comma 2, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 “l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità  del dichiarante, indicando le modalità  di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonchè apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio”.
Sotto il profilo sostanziale è, quindi, essenziale il corretto accertamento della identità  della persona che sottoscrive (fase accertativa): che può avvenire o per conoscenza diretta o sulla base di un documento identificativo del sottoscrittore.
Sotto il profilo formale (fase certificativa) la correttezza del riconoscimento è attestata, in particolare, dalla descrizione sintetica di modalità  identificative utili ad evidenziare il rispetto di dette garanzie. ¦».
Anche secondo T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 10 aprile 2012, n. 616 l’identificazione può avvenire o per conoscenza diretta o sulla base di un documento identificativo del sottoscrittore.
Infine, T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, 5 febbraio 2013, n. 81 ha evidenziato:
«¦ Il principio della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici – contenuto nell’art. 1 comma secondo della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. – inducono a valutare la regolarità  della documentazione, rispetto al paradigma delle vigenti norme, distinguendo gli elementi formali imprescindibili da quelli che possono essere regolarizzati (cfr.: Cons. Stato V, 2.12.2002 n. 6626). L’annotazione sul modello, per ciascun sottoscrittore autenticato, del relativo documento identificativo con il codice alfanumerico può essere, dunque, considerata una sufficiente indicazione della modalità  di identificazione dei sottoscrittori, anche quando non sia precisamente indicato il tipo del documento identificativo. ¦».
In definitiva, l’indicazione, da parte del consigliere autenticante De Leonardis, del codice del documento di identità  (relativamente a talune sottoscrizioni) senza specificazione dell’autorità  rilasciante e della data di rilascio può essere considerata una sufficiente indicazione della modalità  di identificazione dei sottoscrittori.
Nè si può affermare che nel caso di specie sia stato disatteso il principio affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2014, n. 1542; Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2013, n. 789; Cons. Stato, Sez. V, 29 ottobre 2012, n. 5504; Cons. Stato, Sez. V, 1° marzo 2011, n. 1272) ed invocato a pag. 6 della memoria di parte ricorrente depositata in data 22 settembre 2014, in forza del quale l’autenticazione della sottoscrizione non costituisce un mero e vuoto adempimento di carattere formale, bensì si traduce in un requisito sostanziale finalizzato ad assicurare la genuinità  delle firme dei presentatori di lista, impedendo abusi e contraffazioni.
In particolare, Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2014, n. 1542 ha evidenziato che “¦ fra i vari elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione si annoverano l’apposizione del timbro nonchè l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente ¦”, la qual cosa risulta avvenuta nella vicenda in esame e non costituisce oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti.
In ogni caso, su 174 sottoscrizioni raccolte (numero di gran lunga superiore rispetto al minimo previsto dalle vigenti disposizioni di legge pari a 100) per la lista “Impegno Comune per Turi”, soltanto un piccolo numero presenta le carenze riscontrate da parte ricorrente, comunque non sufficiente ad inficiare la validità  delle operazioni.
Per quanto concerne la censura sub 2), va rimarcato che in forza della circolare ministeriale n. 0006306 del 18.4.2014 gli organi provinciali a seguito della legge n. 56/2014 restano in carica, nella pienezza delle proprie funzioni, fino al termine del quinquennio che decorre dalla data di proclamazione degli eletti. In particolare, la stessa circolare specifica che fino alla scadenza naturale del mandato gli organi provinciali attualmente in carica possono espletare le funzioni di autenticazione delle sottoscrizioni a corredo delle liste elettorali ad essi demandate dall’art. 14 legge n. 53/1990.
L’interpretazione fornita dalla citata circolare ministeriale appare a questo Collegio condivisibile ed in linea con il disposto e la ratio della legge n. 56/2014.
Tuttavia, per giungere a detta conclusione è necessaria una disamina della complessiva disciplina della città  metropolitana (ente originariamente contemplato dall’art. 17 legge n. 142/1990 e successivamente dall’art. 22 dlgs n. 267/2000, ma mai, sino alla legge n. 56/2014, concretamente attuato).
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 decreto legge n. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012 (disposizione peraltro non abrogata dalla successiva legge n. 56/2014) “A garanzia dell’efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città  metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale ¦”.
Il comma 2 della stessa disposizione prescrive che “Il territorio della città  metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, ¦”.
La legge n. 56/2014 (recante “Disposizioni sulle città  metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”) così dispone all’art. 1, comma 2:
«Le città  metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità  istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città  metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città  e le aree metropolitane europee.».
Tra le città  metropolitane rientra ai sensi del comma 5 quella di Bari (ente evidentemente “sostitutivo” della precedente Provincia di Bari ormai soppressa ai sensi del citato art. 18, comma 1 decreto legge n. 95/2012) il cui territorio ex art. 1, comma 6 legge n. 56/2014 coincide con quello della omonima Provincia.
Ai sensi del comma 7 “Sono organi della città  metropolitana: a) il sindaco metropolitano; b) il consiglio metropolitano; c) la conferenza metropolitana.”.
Dal combinato disposto dell’art. 18 decreto legge n. 95/2012 e della legge n. 56/2014 (cfr. in particolare il comma 8 dell’art. 1) emerge come il Consiglio metropolitano di cui alla citata lett. b) dell’art. 1, comma 7 legge n. 56/2014 (ma di esso si fa menzione anche nell’art. 18, comma 3 decreto legge n. 95/2012 quale organo della città  metropolitana) sia destinato a sostituire il precedente Consiglio provinciale, essendo detto Consiglio metropolitano l’organo di indirizzo e controllo del nuovo ente (al pari di quanto previsto dall’art. 42 dlgs n. 267/2000 per i vecchi Consigli provinciali).
Il comma 15 dell’art. 1 legge n. 56/2014 (come novellato dal decreto legge n. 90/2014 convertito, con modificazioni, nella legge n. 114/2014) prescrive che “Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.
Ancora il comma 16 così dispone:
«Il 1° gennaio 2015 le città  metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, ¦».
Peraltro, relativamente alla città  metropolitana di Reggio Calabria si fa espresso riferimento nell’art. 1, comma 18 legge n. 56/2014 alla futura costituzione (evidentemente degli organi del nuovo Ente) dopo la “scadenza naturale” degli organi della Provincia preesistenti, disposizione quest’ultima chiaramente sintomatica della volontà  legislativa di mantenere in vita il precedente ente (ed i relativi organi) sino alla loro fine naturale (con affermazione di un principio estensibile a casi analoghi).
Ciò premesso, appare evidente dalle disposizioni in precedenza elencate come il nuovo ente (città  metropolitana di Bari) sia destinato a subentrare al precedente (Provincia di Bari) e che il precedente Consiglio provinciale ed i precedenti consiglieri provinciali, in virtù del principio di tendenziale continuità  dell’azione amministrativa (affermato da Corte cost. n. 103/2007 che lo ricollega al principio costituzionale di buon andamento ex art. 97 Cost.), dovevano esercitare le proprie funzioni quantomeno sino alla scadenza naturale del mandato (nel caso di specie giugno 2014).
Peraltro, in virtù dell’art. 38, comma 5 dlgs n. 267/2000 “I consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.”.
La norma da ultimo analizzata riguarda anche i consigli provinciali e non è stata oggetto di abrogazione da parte di previsioni successive.
Il quadro normativo esaminato deve essere coordinato con la disposizione di cui all’art. 1, comma 14 legge n. 56/2014 in forza della quale “¦ il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l’ordinaria amministrazione ¦; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale.”.
La disposizione, pur nella sua non chiara formulazione, si riferisce evidentemente all’arco temporale che va dalla scadenza naturale (nel caso di specie giugno 2014) del precedente mandato del Consiglio provinciale in carica alla data (i.e. 8.4.2014) di entrata in vigore della legge n. 56/2014 sino alla elezione del nuovo consiglio metropolitano (ottobre 2014), periodo nell’arco del quale le funzioni del vecchio Consiglio provinciale sono assunte dal Presidente della Provincia (interpretazione, quest’ultima, correttamente fatta propria dalla circolare ministeriale n. 0006306 del 18.4.2014).
Inoltre, con riferimento alle innumerevoli Province “non metropolitane” (i.e. destinate a rimanere in vita sub specie di Enti con organi non più direttamente eletti dai cittadini e non sostituite dalle città  metropolitane tassativamente individuate dall’art. 18 decreto legge n. 95/2012), va evidenziato che la previsione normativa di cui all’art. 1, comma 82 legge n. 56/2014 (di formulazione analoga al comma 14 in ordine alla assunzione, da parte del Presidente, delle funzioni del Consiglio provinciale) va correttamente intesa – come evidenziato in precedenza – nel senso che tali funzioni (ivi compreso il potere di autenticazione di cui all’art. 14 legge n. 53/1990) vengono assunte dal Presidente solo successivamente alla scadenza naturale del mandato del Consiglio provinciale che sia in carica alla data (i.e.8.4.2014) di entrata in vigore della legge n. 56/2014.
Altre disposizioni della stessa legge n. 56/2014 (anche se relative alla disciplina delle nuove Province “non metropolitane”) sono indicative di una manifesta volontà  legislativa nel senso della continuazione del mandato dei precedenti (i.e. alla data dell’8.4.2014) Consiglieri destinato a protrarsi sino alla scadenza naturale del mandato: per esempio, il comma 79 dell’art. 1 nella parte in cui prevede che entro il 12 ottobre 2014 si svolgano le elezioni del nuovo Presidente della Provincia e del nuovo Consiglio provinciale i cui precedenti organi “scadono” per fine mandato nel 2014.
La disposizione implica evidentemente l’esistenza di organi (tra cui il Consiglio provinciale) in pieno vigore sino alla “scadenza” naturale del mandato.
Del resto, che la prescrizione di cui all’art. 14, comma 1 legge n. 53/1990 (relativa al potere di autenticazione dei Consiglieri provinciali) sia destinata a conservare vigore anche dopo l’entrata in vigore della nuova legge n. 56/2014 è dimostrato dal fatto che l’art. 1, comma 61 bis legge n. 56/2014 interviene proprio sul disposto dell’art. 14 legge n. 53/1990 sul presupposto di un chiaro intento legislativo volto alla conservazione di tale potere anche in capo ai Consiglieri provinciali (sia precedenti sino alla scadenza del relativo mandato, sia nuovi, posto che la legge n. 56/2014 comunque mantiene in vita il Consiglio provinciale, pur con nuove modalità  di elezione, ovvero istituisce le nuove città  metropolitane ed il consiglio metropolitano).
In conclusione, non sarebbe ragionevole ipotizzare una diversità  di trattamento, peraltro in contrasto con il citato principio di continuità  dell’azione amministrativa, tra le città  metropolitane (tra cui quella di Bari) e le nuove Province “non metropolitane” con particolare riferimento alla conservazione dei poteri esercitati dai vecchi consiglieri provinciali sino alla scadenza naturale del mandato.
Ne consegue che nel caso di specie i precedenti Consiglieri (tra cui il De Leonardis) erano pienamente legittimati, sino al giugno 2014 (essendo intervenuta la proclamazione degli eletti in data 29.6.2009 e la convalida degli stessi con deliberazione consiliare n. 1 del 10.7.2009), ad esercitare le proprie funzioni, tra cui quella di autenticazione di cui all’art. 14 legge n. 53/1990 (e successive modificazioni ed integrazioni).
Essendo state le sottoscrizioni autenticate dal De Leonardis in data del 24.4.2014, le stesse devono considerarsi valide.
Pertanto, la doglianza sub 2) va disattesa.
Anche il motivo di gravame sub 3), secondo cui il potere di autentica attribuito ai soggetti indicati dall’art. 14 legge n. 53/1990 (in particolare i consiglieri provinciali) sarebbe subordinato al ricorrere di due condizioni (requisiti della territorialità  e della pertinenza) asseritamente non sussistenti nel caso di specie, deve essere respinto.
In forza della previsione normativa di cui al citato art. 14, comma 1, ultimo inciso legge n. 53/1990 (come integrato dall’art. 4 legge n. 120/1999) “Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità , rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.”.
Recentemente Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2014, n. 716 (in tal senso cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2014, n. 715 e Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2014, n. 717), alle cui conclusioni questo Tribunale ritiene di aderire, nell’evidenziare l’illogicità  di una differente interpretazione del dato normativo peraltro in contrasto con il contenuto complessivo della disposizione in commento, ha sottolineato:
«¦ Deve quindi essere affermato che i consiglieri degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all’art. 14, primo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, nel testo novellato dall’art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, in relazione a tutte le operazioni elettorali, elencate nella norma citata, che si svolgono nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ente cui appartengono.
Di conseguenza, per quanto di rilievo per la presente controversia, i consiglieri provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l’elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli dei comuni della provincia, mentre i consiglieri comunali hanno analoga legittimazione per le elezioni del sindaco ed il rinnovo del consiglio del loro comune. ¦».
Ne discende che il De Leonardis (consigliere provinciale della Provincia di Bari ancora in carica in virtù di quanto evidenziato con riferimento alla censura sub 2) aveva il potere di autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali del Comune di Turi (Comune rientrante nell’ambito territoriale della Provincia di Bari).
La suddetta interpretazione è stata, inoltre, condivisa anche dalle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” riferita alla elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale adottate del Ministero degli Interni in relazione alle “Elezioni comunali di domenica 25 maggio 2014” che richiamano le conclusioni cui è giunto il Consiglio di Stato (cfr. pag. 16 delle menzionate Istruzioni: “¦ i consiglieri provinciali e gli assessori provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l’elezione dei sindaci e dei consigli dei comuni della provincia ¦”).
Infine, quanto alla doglianza di cui al punto 4 dell’atto introduttivo, rileva questo Collegio che il Consigliere provinciale autenticante (De Leonardis Claudio Vincenzo) aveva presentato tempestivamente (in data 15.4.2014) la comunicazione prot. n. 60006 di disponibilità  ai sensi dell’art. 14, comma 1, secondo inciso legge n. 53/1990 (come integrato dall’art. 4 legge n. 120/1999).
Ne consegue che il motivo di ricorso sub 4) va disatteso poichè fondato su una circostanza di fatto priva di riscontro nella documentazione in atti.
Peraltro, da un punto di vista prettamente giuridico, come evidenziato da Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 2012, n. 2731 (decisione resa nell’ambito di una controversia in cui si faceva questione in ordine alla corretta portata applicativa dell’art. 14 legge n. 53/1990), “Il potere di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali non discende dall’atto di disponibilità  o dal ricevimento dello stesso da parte del Presidente della provincia o del Sindaco, bensì direttamente dalla legge, radicandosi illico et immediate a decorrere dal centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.”.
Ne deriva la non condivisibilità  dell’affermazione di parte ricorrente secondo cui l’indicazione, da parte dell’autenticatore, dell’avvenuta comunicazione della disponibilità  ad eseguire tale attività  sarebbe elemento imprescindibile per la validità  delle operazioni di autenticazione e per l’ammissione della lista alle elezioni.
In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 130, comma 8 cod. proc. amm.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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