1. Commercio, industria e turismo – Contributi pubblici – Procedimento di revoca – Sospensione – Procedimento penale in itinere – Riattivazione procedimento di revoca – Ammissibilità 


2. Commercio, industria e turismo – Contributi pubblici – Revoca – Preavviso di rigetto – Obbligo – Non sussiste   

3. Commercio, industria e turismo – Contributi pubblici – Revoca – Rapporto tra procedimento amministrativo e procedimento penale. 

4. Commercio, industria e turismo – Contributi pubblici – Revoca – Fattispecie

1. Non è censurabile il comportamento della p.A. che, dopo aver sospeso il procedimento di revoca dei contributi pubblici erogati ex L. n. 662/1996 (“Misure di razionalizzazione della spesa pubblica”), in attesa dell’esito dell’azione penale, abbia poi riattivato il procedimento, a distanza di anni e con procedimento penale tuttavia in corso, sul presupposto che non fosse sopraggiunta l’archiviazione. 


2. Ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici di sostegno alle imprese”),  a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), 15 marzo 1997, n. 59), la revoca dei contributi pubblici è un atto dovuto al ricorrere dei presupposti di legge con la conseguente degradazione dell’eventuale violazione dell’art. 10 bis l. 6 agosto 1990, n. 241 (preavviso di rigetto), a mero vizio di forma non invalidante ex art. 21 octies, L. n. 241/1990. 

3. Il procedimento amministrativo volto alla revoca dei contributi pubblici erogati ex L. n. 662/1996 ( “Misure di razionalizzazione della spesa pubblica”), per la diversità  degli interessi protetti e di quelli contrapposti, è autonomo rispetto al procedimento penale per l’accertamento delle responsabilità  in capo a colui che abbia usufruito del finanziamento. 

4. à‰ legittimo il provvedimento di revoca dei contributi pubblici erogati ex L. n. 662/1996 (“Misure di razionalizzazione della spesa pubblica”) motivato sulla base della non identificabilità  dei soggetti privati che hanno provveduto al finanziamento pro quota del programma di investimento e della carenza documentale attestante la spesa relativa alla realizzazione dell’impianto produttivo finanziato con il contributo pubblico.

N. 01086/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00660/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 660 del 2013, proposto da: 
Sealed Air S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Daniel Vonrufs, Gaetano Alfarano, Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, n. 8; 

contro
Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento Sviluppo e Coesione Economica, Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale Incentivazione Attività  Imprenditoriali – Sede Salerno; Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
1) del Decreto del Direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Direzione Generale per l’incentivazione delle attività  imprenditoriali – Divisione VI – Interventi di Programmazione Territoriale, prot. n. 427 del 6 marzo 2013 – inviato con nota prot. n.9156 del 12 marzo 2013, pervenuta alla Società  il successivo 15 marzo 2013, avente ad oggetto la revoca delle agevolazioni concesse alla MIPA S.r.l. (successivamente fusa in Sealed Air S.r.l.) ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n.662, in considerazione di presunte “irregolarità  nella fruizione delle agevolazioni concernenti l’apporto di mezzi propri, le scritture contabili, l’acquisto di macchinari sovrafatturati”, nonchè “il recupero dell’importo di Euro 2.039.209.78, pari alla somma complessiva delle quote erogate in favore dell’impresa al netto degli importi già  restituiti, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità  previste dall’art. 9 del D.lgs. del 31 marzo 1998, n. 123 e indicate nella circolare n. 42932 del 2 dicembre 2011, maggiorati di 5 punti percentuali calcolati dalla data di ciascuna erogazione alla data dell’effettiva restituzione”;
nonchè per l’annullamento,
2) per quanto autonomamente lesiva, della nota prot. n. 9156 del 12 marzo 2013, pervenuta alla Società  il 15 marzo 2013, con la quale è stato trasmesso il provvedimento di revoca sub 1);
3) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso, collegato o comunque consequenziale, che leda la posizione giuridica della ricorrente, ivi inclusa la comunicazione di riavvio del procedimento di revoca del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Direzione Generale per l’incentivazione delle Attività  Imprenditoriali – Divisione IX contratti d’area prot. n. 13776 del 19 aprile 2012.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2014 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  Mipa a r.l. ha usufruito di contribuiti pubblici, per un importo pari a € 4.008.221,99 erogato dalla Cassa depositi e prestiti con acconto di € 2.004.111,00 versato il 26 luglio 1999 e saldo di € 1.603.288,79 versato il 18 giugno 2003, per avviare un’attività  industriale nel Comune di Manfredonia, sottoscrivendo il 19 marzo 1999 il secondo protocollo aggiuntivo al Contratto d’area di Manfredonia per la realizzazione di un programma di investimento finanziato ex l. 662/96.
Il programma di investimento, ammesso, con l’entrata in funzione dello stabilimento, su parere positivo di Europrogetti e Finanza S.p.a. reso nella relazione istruttoria del 28 aprile 1999, è stato sottoposto ad accertamento finale di spesa da parte della Commissione nominata con D.M. 11 aprile 2003 (di seguito Commissione), che, con verbale del 30 novembre 2004, ha ritenuto raggiunto l’obiettivo prefissato nel programma di investimento.
In data 22 dicembre 2003 la Mipa, unitamente alla Novofilm s.r.l, parimenti ammessa ad analogo finanziamento pubblico poi revocato, è stata fusa per incorporazione in Sealed Air s.r.l. , odierna ricorrente, per successione universale, nei rapporti giuridici facenti capo alla Mipa.
Con nota del 12 febbraio 2004, in seguito alla fusione, il Ministero avviava il procedimento di ricalcolo del contributo, conclusosi con l’approvazione definitiva del programma di investimento .
Con nota del 25 maggio 2010 il Ministero ha poi avviato il procedimento di revoca dei finanziamenti, sulla base di informazioni pervenute dal Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Foggia con nota dell’8 aprile 2008 relativa ad accertamenti di polizia giudiziaria, nel corso dei quali erano emerse irregolarità  concernenti il programma finanziato, per le quali era già  in corso un’indagine della competente Procura della Repubblica.
Il procedimento di revoca veniva poi sospeso dal Ministero, in via cautelare, per 18 mesi con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 luglio 2010, in attesa degli sviluppi della parallela indagine della Procura della Repubblica e poi riavviato con nota del 19 aprile 2012, a seguito della comunicazione con la quale la Guardia di finanza informava il Ministero che erano ancora in corso le indagini preliminari del procedimento penale avviato per i reati previsti dagli articoli 640 bis e 483 c.p. Il parallelo procedimento, avviato sugli stessi presupposti dalla Procura regionale della Corte dei conti, veniva archiviato il 3 ottobre 2012 perchè non risultavano responsabilità  contabili da perseguire.
In data 6 marzo 2013 il Ministero ha adottato la revoca della concessione del finanziamento pubblico, motivata per relationem, sulla scorta del verbale del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Foggia che addebita ai soci e agli amministratori della Mipa s.r.l.:
1) di non aver adempiuto all’obbligo di versare i finanziamenti a loro carico con risorse proprie per € 322.949,26, che risultano invece effettuati con somme di denaro di provenienza anonima da conti esteri;
2) di aver realizzato il capannone industriale della Mipa s.r.l. in adiacenza ad altro capannone della Mipa s.r.l. in violazione della normativa urbanistica;
3) di aver sovrafatturato i costi relativi all’acquisto dell’impianto “ELECTRON BEAM” per € 705.324,95;
4) di aver esposto costi fittizi per l’impianto industriale BIAXIAL 350;
5) di aver sovrafatturato i costi relativi all’acquisto dell’impianto di miscelazione TRM 400/C” per € 466.877,05;
6) di aver esposto costi per l’acquisto di una taglierina modello 1600 priva della documentazione necessaria per dimostrarne i requisiti (impianto nuovo di fabbrica) per l’ammissione al finanziamento ex l. 662/96.
Sulla base di tali riscontri il Nucleo di polizia tributaria ha ricostruito i rapporti plurilaterali fra la Mipa e altre società  che avevano relazioni commerciali con la controllante (proprietaria dell’80% delle quote di Mipa) Soten s.p.a., evidenziando che la Soten e la Mipa erano partecipate e amministrate delle stesse persone fisiche (padre e tre fratelli) e che gli atti di disposizione di beni strumentali, fra le predette società  e intermediari risultati fittizi, hanno determinato, ad ogni passaggio, un aumento del prezzo dei beni strumentali acquistati dalla Mipa.
Il rapporto pone poi l’attenzione sulla circostanza che per l’impianto BIAXIAL 350, indicato fra le attrezzature elencate nell’allegato tecnico della relazione di Europrogetti e finanza S.p.a., non risultano i documenti necessari per poterne giustificare il finanziamento, ossia la dichiarazione di conformità , il certificato d’origine, i contratti per la fornitura del macchinario finito o dei componenti necessari per realizzarlo.
Il rapporto evidenzia inoltre che i soci persone fisiche della Mipa non disponevano, stando alle loro coeve dichiarazioni dei redditi, dei mezzi economici per versare i conferimenti a loro carico, pari al 30% dell’investimento secondo il contratto d’area, che risultano versati da soggetti anonimi tramite bonifici da conti esteri.
Il rapporto esprime dunque il convincimento, fondato su un giudizio di ragionevolezza e verosimiglianza, che la sovrafatturazione dei beni strumentali sia servita per costituire la provvista necessaria (maggiori costi figurativi, a fronte di costi reali inferiori, e corrispondenti rimborsi da parte del Ministero) per versare i conferimenti a carico dei soci persone fisiche della Mipa .
La Sealed Air s.r.l. succeduta alla Mipa per incorporazione si grava del provvedimento di revoca per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione della l. n. 241/90 e del d.M. 320/00; violazione art. 97 Cost; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà  e illogicità , difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, falsità  del presupposto e difetto di motivazione; sviamento di potere perchè il Ministero, per ben due volte, sarebbe incorso in contraddizione sulla esistenza ed adeguatezza dei presupposti di avvio del procedimento di revoca; dapprima, dopo aver avviato il procedimento, sulla base del rapporto della Guardia di finanza, ha ritenuto opportuno sospenderlo per attendere gli sviluppi dell’azione penale esercitata sugli stessi fatti, evidentemente ritenendo gli accertamenti della Guardia di finanza non sufficienti per adottare la revoca. Successivamente però ha ritenuto di riavviare il procedimento, che poi è pervenuto alla revoca del finanziamento, benchè nulla fosse cambiato rispetto all’esordio dell’azione amministrativa, così reiterando l’errore iniziale, emendato solo per il breve periodo della sospensione;
2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 10 l. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e per errore nei presupposti, perchè l’amministrazione non avrebbe dato alcun rilievo nel provvedimento agli argomenti addotti dalla ricorrente nelle memorie endoprocedimentali, limitandosi invece ad esprimere in merito un apodittico giudizio di irrilevanza.
3) Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del legittimo affidamento, eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e per errore sui presupposti, perchè l’amministrazione non avrebbe condotto alcuna istruttoria sui fatti posti a base del provvedimento, essendosi invero limitata a fare riferimento al rapporto del Nucleo di polizia tributaria che si colloca nella fase delle indagini preliminari, che per definizione necessita di approfondimenti e conferme sul piano probatorio; se dunque, sostiene la ricorrente, gli elementi assunti con lanotitiacriminis sono stati dallo stesso Ministero ritenuti non sufficienti per dare impulso al procedimento di revoca, tanto che questo fu sospeso in attesa di ulteriori riscontri, a maggior ragione non possono costituire valido presupposto, ove non confermati con adeguata istruttoria, di un provvedimento gravativo come quello impugnato, che peraltro sacrifica l’affidamento riposto dalla società  sulla legittimità  dell’intervento ammesso al finanziamento.
4) Violazione dell’art. 9 d.lg. n. 123/98 e dell’art. 12 d.M. n. 320/00; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore sui presupposti, per difetto di istruttoria e di motivazione, perchè il provvedimento gravato si fonda solo sul rapporto della Guardia di finanza, che muove addebiti infondati – abusi edilizi, costi fittizi per impianti mai acquistati o realizzati – o irrilevanti ai fini della revoca, motivata dall’avere la Mipa percepito finanziamenti indebiti, come nel caso di sovrafatturazioni nell’acquisto di beni strumentali che risultano esclusi dal finanziamento.
Il Ministero convenuto resiste con controricorso.
Il ricorso non è fondato.
Nel primo motivo di ricorso la ricorrente, dal fatto che il procedimento sia stato sospeso in via cautelare, in attesa di ulteriori elementi informativi della Procura inquirente, trae la conclusione che il rapporto della Guardia di finanza non conteneva elementi sufficienti per disporre la revoca, mentre l’averla in seguito adottata, senza che nulla fosse mutato rispetto ai fatti rappresentati nel predetto rapporto, sarebbe sintomo di evidente contraddittorietà .
Nulla però nella motivazione della sospensione autorizza a ritenere che il Ministero l’abbia disposta perchè i fatti riportati nel rapporto non giustificassero l’adozione della revoca annunciata nella comunicazione di avvio.
In realtà  la ricorrente trascura il fatto che l’amministrazione potrebbe aver sospeso il procedimento, lo si desume dalla natura cautelare del provvedimento interinale, in attesa degli sviluppi dell’azione penale, per evitare di adottare un provvedimento distonico con una eventuale archiviazione, ove le indagini avessero dimostrato l’insussistenza dei fatti addebitati ai soci della Mipa.
In considerazione di ciò l’azione amministrativa si rivela coerente ed avveduta, semmai la non immediata percezione, dalla lettura del provvedimento, di tale finalità , potrebbe rivelare una motivazione non del tutto espressa della sospensione, ma un tale vizio, oltre a non essere stato dedotto, non sarebbe neppure deducibile poichè la sospensione del procedimento avente ad oggetto un provvedimento che si confronta con un interesse oppositivo è inoppugnabile, perchè è priva di carica lesiva.
Non potendosi dunque, dalla sospensione del procedimento, trarre argomento a sostegno dell’insufficienza (ai fini della revoca) degli elementi raccolti nel rapporto della Guardia di finanza, deve dedursi che non ha rilievo neppure il fatto che la p.a. abbia dato nuovo impulso al procedimento sulla base di “nuovi elementi” comunicati dalla Guardia di finanza, che la ricorrente ritiene insussistenti in ragione del fatto che la Guardia di finanza si era limitata a render noto che le indagini in sede penale erano ancora in corso.
Di certo però, il fatto che a due anni dall’avvio delle indagini non fosse sopravvenuta un’archiviazione, imponeva il riavvio del procedimento, fino ad allora sospeso, stante l’obbligo generale della p.a. di provvedere, onde il fatto di aver riavviato il procedimento non è in sè censurabile.
Inoltre, ai sensi dell’art. 9 del d.lg. n. 123/98 la revoca dei contributi pubblici è un atto dovuto al ricorrere dei presupposti di legge, con la conseguenza che la mancanza di qualsivoglia discrezionalità  in capo all’amministrazione sul “se” adottare il provvedimento (Consiglio di Stato, sez. V, 22 giugno 2012, n. 3688) non solo priva di rilevanza il fatto che il Ministero abbia ritenuto sussistere nuovi elementi, laddove risulti – come nel caso in esame per quanto si dirà  – che quelli precedentemente acquisiti sono idonei a giustificare la revoca, ma anche l’eventuale violazione dell’art. 10 l. n. 241/90, dedotta con il secondo motivo, degrada a mero vizio di forma non invalidante, ai sensi dell’art. 21 octies l. n. 241/90 quando sia palese che l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge.
Per la stessa ragione il convincimento espresso dall’amministrazione sulla inidoneità  delle controdeduzioni della ricorrente a determinare un epilogo del procedimento diverso da quello annunciato con la comunicazione di avvio, non contrasta con l’art. 10 l. 241/90, che non richiede che le controdeduzioni siano riscontrate analiticamente, laddove in esse non si contesti la verità  degli elementi di fatto acquisiti al procedimento.
Data la natura vincolata del provvedimento gravato, che consente alla p.a. procedente di valutare solo l’adeguatezza e la corrispondenza all’ipotesi legale tipica dei riscontri istruttori, il Ministero avrebbe potuto omettere ogni riferimento alla memoria della Mipa senza incorrere, ai sensi dell’art. 21 octies l. n. 241/90, in censure invalidanti, con la conseguenza che, l’averne dato un succinto riscontro, esclude anche un mero vizio di forma.
Al dunque, ciò che rileva ai fini del decidere, è stabilire se i rapporti della Guardia di finanza posti a fondamento della revoca siano adeguati e idonei a sostenere il provvedimento gravato, nei limiti di quanto dedotto con i motivi n. 3 e 4, che possono essere trattati congiuntamente, laddove esprimono censure di eccesso di potere per erroneità , carenze istruttorie, vizio di motivazione e falsità  dei presupposti sui quali il provvedimento si fonda.
In linea di principio occorre osservare che l’aver ritenuto di adottare il provvedimento gravato solo sulla base dei riscontri contenuti nell’informativa della Guardia di finanza, non costituisce in sè un profilo di illegittimità  del provvedimento, come invece sostenuto dalla ricorrente nel terzo motivo, perchè prima di determinarsi alla revoca, la p.a. ha espresso un giudizio – richiesto dalla disciplina di settore – sulla sussistenza, in concreto, delle condizioni al ricorrere delle quali la legge – art. 9 d.lg. 123/98 e art 12 d.m. 320/2000 – inderogabilmente fa conseguire la revoca dei finanziamenti, rinvenendone la sussistenza nella dettagliata e documentata informativa della Guardia di finanza, cui la motivazione della revoca rinvia perrelationem.
Sotto tale aspetto è poi irrilevante che gli elementi posti a base del provvedimento impugnato siano gli stessi che hanno determinato l’avvio del procedimento penale, nell’ambito del quale necessitano di conferma in sede di ulteriori indagini e dibattimentale, stante la diversità  degli interessi protetti e di quelli contrapposti, così come è inconferente che la Società  ricorrente non abbia avuto notizia di un rinvio a giudizio, considerato che essa non può, per sua natura, rivestire la qualifica di indagato per le ipotesi di reato imputate nel rapporto della Guardia di finanza alla condotta fraudolenta dei soci della Mipa.
Anche per questo si palesa conforme, non certo contrario – come ritenuto dalla ricorrente nel terzo motivo di ricorso – al principio di buon andamento l’aver dato nuovo impulso al procedimento discostandosi opportunamente dall’originario intendimento espresso dal Ministero, secondo il quale si sarebbe dovuto attendere l’esito irrevocabile del procedimento penale.
Del pari non avvalora i profili di illegittimità  denunciati, la mera notizia dell’archiviazione del procedimento avviato dalla Procura regionale della Corte dei Conti che potrebbe essere stata disposta per motivi diversi dalla infondatezza degli addebiti, non essendo in atti il relativo provvedimento, ma solo una comunicazione burocratica dell’esito del procedimento.
E’ di tutta evidenza poi che la Mipa, e per essa la ricorrente, non può vantare alcun affidamento sulla legittimità  della procedura di finanziamento derivante dall’esito positivo dei controlli e dal decorso del tempo, se risulta che l’erogazione di denari pubblici è frutto di condotte fraudolente riconducibili ai soci della Mipa.
E’ dunque nel merito della prova dei gravi fatti addebitati ai soci della Mipa che deve stabilirsi – nei limiti delle censure articolate nel quarto motivo di ricorso a confutazione delle risultanze del rapporto della Guardia di finanza – se il provvedimento di revoca è stato legittimamente adottato.
La Guardia di finanza, avendo accertato che la provvista di fondi privati, necessaria per finanziare pro quota il programma di investimento (30% dell’importo finanziato con contributi pubblici come previsto dal contratto d’area), proviene da bonifici esteri non riconducibili a soggetti identificabili, e che i soci persone fisiche della Mipa non disponevano di proprie risorse adeguate per conferire la quota di loro competenza per avviare il programma produttivo, ha concluso che i fondi a tal fine conferiti sarebbero stati finanziati dal contributo statale, mediante il rimborso delle spese per acquisto di beni strumentali o impianti il cui prezzo è poi risultato sovrafatturato a causa di atti di disposizione intermedi con l’interposizione di Soten.
I fondi così costituiti avrebbero generato la provvista dei conferimenti obbligatori a carico dei soci persone fisiche della Mipa, di guisa che l’intervento produttivo risulterebbe essere stato di fatto finanziato in parte qua con contributi pubblici erogati dallo Stato a copertura dei costi in conto capitale.
A tale ricostruzione la società  convenuta, pur affermando di avere limitate possibilità  di contraddire, perchè i fatti riguardano i precedenti soci della Mipa, obietta che le presunte sovrafatturazioni si riferiscono a costi non ammessi al finanziamento, come si evince dal verbale del 30 novembre 2004 della Commissione, e che, dunque, non ricorrerebbe alcuna ipotesi di distrazione di fondi pubblici.
La Guardia di finanza però annota nel rapporto che effettivamente gli acquisti sovrafatturati non sono stati ammessi al finanziamento su parere negativo della Commissione, ma anche che i soci della Soten alla data dell’operazione non disponevano di redditi tali da permettere loro di conferire i finanziamenti provati a loro carico.
Allora, a meno che non ricorra un’ipotesi di occultamento di reddito imponibile con relativo trasferimento all’estero dei capitali sottratti al fisco, deve ritenersi – in mancanza di specifica contestazione da parte della ricorrente e soprattutto di elementi che possano far ritenere che i bonifici da conti esteri siano stati effettivamente ordinati dai soci della Mipa – che la ricostruzione dei fatti risultante dal rapporto della Guardia di finanza sia attendibile e giustifichi l’adozione del provvedimento impugnato, almeno nella parte in cui si dà  atto che la Mipa ha percepito fondi pubblici per l’acquisto di macchine industriali che sicuramente risultano essere state ammesse al finanziamento, come l’impianto BIAXIAL 350 indicato al punto 4) nel rapporto della Guardia di finanza.
La ricorrente nega che di aver mai acquistato l’impianto BIAXIAL 350, ma la circostanza non rileva perchè dall’allegato tecnico della relazione di accertamento di spesa della Commissione risulta che l’impianto BIAXIAL 350 è stato ammesso al finanziamento al costo di costruzione e che non è stata reperita durante l’ispezione alcuna documentazione commerciale per l’acquisto del materiale impiegato per l’assemblaggio dell’impianto BIAXIAL 350.
E allora è del tutto evidente, da un lato che il Ministero aveva sufficienti elementi nel rapporto della Guardia di finanza per adottare la revoca, dall’altro, e per questo, che l’aver atteso prudentemente gli esiti dell’azione penale, sospendendo il procedimento, non vale a scalfire il fondamento materiale, rinvenibile nel rapporto, dei presupposti della revoca.
Nè il fatto che le sovrafatturazioni registrate nel verbale del Nucleo di polizia tributaria riguardino beni non ammessi al finanziamento priva di fondamento logico e fattuale il gravato provvedimento, bastando a tal fine la circostanza, dettagliatamente riferita in detto verbale e non superata da contrarie evidenze, che lo Stato ha effettivamente erogato alla Mipa s.r.l. fondi pubblici per realizzare un impianto produttivo del quale la ricorrente, che ha incorporato la Mipa, non è stata in grado di documentare la spesa.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
La circostanza che la ricorrente non abbia preso parte ai fatti oggetto delle questioni trattate, ma sia succeduta al soggetto giuridico che ne fu protagonista, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 

 
 
Sergio Conti, Presidente
Cesira Casalanguida, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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