1. Pubblico Impiego – Concorso pubblico – Bando – Commissione esaminatrice – Valutazione dei titoli – Discrezionalità  – Limiti al sindacato del g.a. – Fattispecie 

2. Pubblico Impiego – Concorso pubblico – Bando – Quote di riserva – Limiti – Graduatoria – Vincitore – Riservatario vincitore per merito – Collocazione in graduatoria – Posti riservati agli interni – Legittimità  

3. Leggi, decreti, regolamenti – Principi costituzionali – Applicazione della legge – Limiti

1. In materia di pubblico impiego, nell’ambito delle determinazioni e dei limiti di punteggio massimo stabiliti dal bando di concorso, la Commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalità  sia in ordine all’individuazione dei criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli dei candidati, sia in ordine alla valutazione dei singoli tipi di titoli, concernendo detta attività  di valutazione il merito dell’azione amministrativa sindacabile unicamente sotto i profili di ragionevolezza e proporzionalità  (nella specie, i criteri di valutazione dei titoli della ricorrente risultavano diretta applicazione del regolamento approvato dall’ente per l’accesso all’impiego). 

2. In materia di accesso all’impiego rileva il principio secondo cui il candidato riservatario interno vincitore per merito del concorso debba essere comunque computato nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva: in tal modo, infatti, avrà  soddisfatto i due interessi in gioco, quello costituzionale alla selezione dei migliori, e quello della legge alla presenza, nell’Amministrazione, di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva. 

3. Nell’ambito delle procedure di accesso al pubblico impiego la norma di legge che istituisce la quota di riserva interna si pone come eccezione al principio di accesso ai pubblici uffici mediante concorso (art. 97 Cost.) e come tale essa deve essere interpretata in maniera restrittiva, il che non significa soltanto che non si può ricorrere all’analogia e si deve rifuggire da applicazioni estensive, ma anche che nella attività  ermeneutica deve essere privilegiata l’interpretazione che risponda al principio-base piuttosto che all’eccezione.

N. 00999/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00394/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2014, proposto da: 
Maria Cristina Di Pierro, rappresentata e difesa dall’avv. Loredana Papa, con domicilio eletto presso Loredana Papa in Bari, Via Calefati, n. 133; 

contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Daloiso, con domicilio eletto presso Raffaele Daloiso in Bari, Via Abate Gimma n. 231; 

nei confronti di
Giuseppe Ceglie, rappresentato e difeso dall’avv. Piergiuseppe Otranto, con domicilio eletto presso Piergiuseppe Otranto in Bari, via Principe Amedeo, n. 164; Nicola D’Onchia, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, Via Q.Sella, n. 120; Giuseppe Lorusso, Annarita Amodio, Anna Valla, Giancarlo Savona, Delfina Voria, Angela Ilaria Zingaro; Alfredo Tanzarella, rappresentato e difeso dall’avv. Guglielmo Cavallo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.zza Massari; Giuseppe Abbracciavento, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Dionigi, con domicilio eletto presso Michele Dionigi in Bari, via Fornari, n. 15/A; 

per l’annullamento
della determinazione n. 2013/12606 del 27.12.2013 pubblicata presso l’Albo Pretorio in data 31.12.2013 adottata dal Comune di Bari Ripartizione Personale recante approvazione delle risultanze del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 posti di Dirigente Amministrativo indetto con determina dirigenziale n. 111 del 06.03.2013, in parte qua e limitatamente all’interesse della ricorrente, nonchè di ogni altro a questa connesso, presupposto e/o consequenziale;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente a beneficiare del principio per cui i riservatari interni vincitori di concorso non vengono computati nella quota di riserva;
 

Visti il ricorso, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari, di Giuseppe Ceglie, di Nicola D’Onchia, di Alfredo Tanzarella e di Giuseppe Abbracciavento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Loredana Papa, avv. Raffaele Daloiso, avv. Luigi Paccione, avv. Michele Dionigi, anche su delega dell’avv. Guglielmo Cavallo e avv. Piergiuseppe Otranto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La Dott.ssa Maria Cristina Di Pierro ha impugnato la Determinazione n. 2013/12606 del 27.12.2013 adottata dal Comune di Bari – Ripartizione Personale – avente ad oggetto “concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 posti di dirigente amministrativo – qualifica dirigenziale unica – di cui 1 posto riservato al personale interno del Comune di Bari, reso noto con avviso del 18.3.2013 – approvazione delle risultanze e stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno con i vincitori -“.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura:
1)Violazione erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (Determina dirigenziale del Comune di Bari di indizione del concorso n. 111/2013; artt. 21 e 22 Disciplina degli Accessi agli Impieghi del Comune di Bari approvata con delibera di G.M. n. 478/2012) – Eccesso di potere per erronea e pretestuosa motivazione, difetto di istruttoria, erronea presupposizione.
2) Violazione erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (determina dirigenziale del Comune di Bari di indizione del concorso n. 111/2013; art. 25 del D.Lgs. n. 150/2009) – Violazione dei principi generali in materia di accesso ai pubblichi impieghi – Eccesso di potere per erronea e pretestuosa motivazione, difetto di istruttoria, erronea presupposizione.
Il Dr. Nicola D’Onchia, classificatosi decimo in graduatoria, con atto depositato il 1.4.2014 ha presentato controricorso e ricorso incidentale con contestuale richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il Comune di Bari si è costituito in giudizio con atto depositato in data 5.4.2014 chiedendo la reiezione del ricorso.
Con atto depositato in data 16.4.2014 ha presentato memoria difensiva l’Avv. Giuseppe Ceglie, classificatosi terzo in graduatoria.
Con atto depositato in data 17.4.2014 ha presentato controricorso e memoria di costituzione l’Avv. Alfredo Tanzarella, classificatosi quarto in graduatoria.
Con atto depositato in data 23.4.2014, alle ore 9.32, ha presentato controricorso ed atto di costituzione in giudizio il Dott. Giuseppe Abbracciavento, classificatosi settimo in graduatoria.
Alla Camera di Consiglio del 23.4.2014 le parti hanno rinunziato alla domanda cautelare e ai termini processuali a difesa ed è stato fissato il merito al 29.5.2014.
All’Udienza Pubblica del 29.5.2014 il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1.- Con il primo motivo di ricorso la Dott.ssa Di Pierro Cristina lamenta l’erroneità  della valutazione operata dalla Commissione e fatta propria dall’Amministrazione comunale in merito al punteggio attribuito alla ricorrente medesima.
In particolare, la ricorrente rivendica 5 punti per i titoli di studio, 5,20 per i titoli di servizio e 3,10 per titoli vari.
In via preliminare questo Collegio evidenzia che dall’analisi della scheda di valutazione della Dott.ssa Cristina Di Pierro (Allegato n. 8 alla memoria difensiva del Comune di Bari) si evince che i punteggi attribuiti in relazione ai titoli di studio (5 punti) e ai titoli di servizio (5,20 punti) dalla Commissione corrispondono a quelli indicati nel ricorso dalla ricorrente. La differenza di punteggio, pertanto, attiene esclusivamente alla valutazione dei titoli vari, ripartiti, in base alla tabella allegata al bando medesimo come parte integrante dello stesso, fra le sub-categorie di titoli indicate dalla lettera a alla lettera i, in relazione ai quali la Commissione ha attribuito alla ricorrente 2,40 punti, a fronte dei 3,10 rivendicati dalla stessa.
Più nello specifico, la differenza di punteggio sarebbe data dall’attribuzione di 0,20 punti (come servizio speciale), in luogo di 0,50 punti (come incarico di funzioni dirigenziali) per il ruolo di Vice Capo Gabinetto, il mancato riconoscimento di 0,20 punti per l’incarico di collaborazione esterna conferito dal CRESME Ricerche S.p.A. in qualità  di esperto PA per il progetto di rafforzamento delle competenze strategiche delle P.P. locali in materia di PIT Agorà  e il mancato riconoscimento di 0,20 punti per la Presidenza della Commissione giudicatrice per il concorso per un posto di cantoniere del Comune di Clavesana.
1.1. – La ricorrente deduce che la Commissione le avrebbe dovuto riconoscere il punteggio di 0,50 in relazione ad un incarico conferitole formalmente di funzioni dirigenziali di Vice Capo Gabinetto.
Il Comune di Bari, in merito, evidenzia che in relazione a tale incarico è stato riconosciuto alla ricorrente un punteggio pari a 0,20 come “incarichi professionali e servizi speciali formalmente attribuiti al candidato da pubbliche amministrazioni su materia attinenti al posto messo a concorso” (titolo di cui alla lett. f.) e non come “incarichi di funzioni dirigenziali, non riferibili a quelli già  valutati nella precedente categoria, conferiti formalmente e ricoperti per almeno tre mesi” (titolo di cui alla lett. d.) che avrebbe assicurato un punteggio di 0,50. Ciò in quanto, precisa il Comune, l’incarico di Capo Gabinetto non darebbe luogo al conferimento di funzioni dirigenziali, trattandosi di incarico di supporto del vertice dell’Amministrazione non comportante l’esercizio di attività  gestionale tipica del dirigente. Sempre secondo il Comune, a maggior ragione, non potrebbe ascriversi natura dirigenziale all’incarico di Vice Capo Gabinetto, figura peraltro non prevista neppure nell’organigramma dell’ente cui non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese.
1.2. – La ricorrente deduce anche che la Commissione le avrebbe dovuto riconoscere il punteggio di 0,20 per l’incarico professionale di collaborazione esterna conferitole da CRESME Ricerche S.p.A. in qualità  di esperto PA per il progetto di rafforzamento delle competenze strategiche delle P.P. locali in materia di PIT Agorà . In merito, il Comune evidenzia che avendo la ricorrente ottenuto il punteggio massimo per i titoli di cui alla lett. f., ovvero 0,60 punti, gli ulteriori titoli rientranti in tale sub-categoria non sono stati considerati.
1.3. – La ricorrente deduce altresì che la Commissione le avrebbe dovuto riconoscere il punteggio di 0,20 per la Presidenza di Commissioni giudicatrici concernenti le materie attinenti i posti messi a concorso, in relazione, tra l’altro, alla Presidenza della Commissione giudicatrice per il concorso per un posto di cantoniere del Comune di Clavesana.
Sul punto, il Comune di Bari osserva che alla ricorrente non è stato attribuito il punteggio di 0,20 (titolo di cui alla lett. g.) per la presidenza della commissione di concorso per il reclutamento di cantoniere in quanto si tratterrebbe di concorso volto all’assunzione di una figura inesistente nella dotazione organica del Comune di Bari e dunque non inerente alle materie attinenti alle figure del posto messo a concorso.
La ricorrente sostiene che se le fossero stati riconosciuti tutti i punteggi per i titoli indicati nel ricorso, il suo punteggio finale sarebbe stato di 13,30, anzichè di 12,60, consentendole, di acquisire un punteggio complessivo pari a 58,30 (di cui 13,30 punti per titoli, 21 punti per valutazione prove scritte e 24 per valutazione prove orali) che la collocherebbe al terzo posto dei riservatari interni, ovvero al primo posto dei riservatari non vincitori.
Preliminarmente, questo Collegio evidenzia che, secondo consolidata giurisprudenza, la valutazione della Commissione giudicatrice, in quanto inerente ad un ‘giudizio qualitativo’ sui titoli professionali e di carriera richiesti ai candidati, può essere dichiarata illegittima solo nei contenuti di ragionevolezza e proporzionalità  della decisione (T.A.R. Lecce, sez. II, 15 luglio 2013, n. 1695; T.A.R. Campania – Napoli, sez. VIII, 9 febbraio 2010, n. 760; T.A.R. Roma, sez. III, 9 gennaio 2013, n. 117; TAR Liguria, sezione II, 17 gennaio 2012, n. 75).
Più nello specifico, il Consiglio di Stato ha evidenziato che “¦per principio consolidato, in sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalità  in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti e attuali gli stessi criteri del bando, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli. L’esercizio di tale discrezionalità  sfugge al sindacato di legittimità  del giudice amministrativo, riguardando il merito dell’azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà  (Consiglio di Stato, sez. III, 13 luglio 2011, n. 4229; Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913. Sul punto vedasi anche T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. II, 23 maggio 2012, n. 506 e T.A.R. Napoli, sez. V, 3 settembre 2013, n. 4145).
Ebbene, nel caso in esame non pare a questo Collegio che la valutazione dei titoli della ricorrente effettuata dalla Commissione sia caratterizzata da irragionevolezza o arbitrarietà .
L’art. 9 del bando di concorso prevedeva che i titoli posseduti dagli aspiranti sarebbero stati valutati ai sensi di quanto stabilito dalla vigente Disciplina degli Accessi agli Impieghi del Comune di Bari, secondo la tabella allegata al bando medesimo, come parte integrante dello stesso.
Per quanto interessa in questa sede, in relazione al punto 1.1., la tabella di valutazione dei titoli prevedeva – in relazione ai titoli vari – alla lettera d., l’attribuzione di un punteggio pari a 0,50 “per incarichi di funzioni dirigenziali, non riferibili a quelli già  valutati nella precedente categoria, conferiti formalmente e ricoperti per almeno tre mesi” e alla lettera f. l’attribuzione di un punteggio pari a 0,20 “per incarichi professionali e servizi speciali formalmente attribuiti al candidati da pubbliche amministrazioni su materie attinenti al posto messo a concorso”.
L’attribuzione per tale incarico del punteggio di 0,20, quale riconoscimento del titolo di cui alla lettera f. non pare nè irragionevole, nè arbitrario.
Infatti, agli atti, non risulta che la nomina a Vice Capo di Gabinetto comportasse l’attribuzione implicita e automatica di un incarico di funzioni dirigenziali. Peraltro, come risulta dagli atti di causa (Allegato n. 5 del controricorso del Dott. Nicola D’Onchia), tale figura non è neppure prevista nell’Organigramma generale dell’Ente.
Ne consegue che il mancato riconoscimento del punteggio di 0,20 per l’incarico professionale di collaborazione esterna conferitole da CRESME Ricerche S.p.A. in qualità  di esperto PA per il progetto di rafforzamento delle competenze strategiche delle P.P. locali in materia di PIT Agorà  si giustifica per il raggiungimento da parte della ricorrente del punteggio massimo per i titoli di cui alla lett. f., ovvero 0,60 punti, tra i quali va collocato il suindicato incarico.
Infine, anche il mancato riconoscimento del punteggio di 0,20 per la Presidenza della Commissione giudicatrice per il concorso per un posto di cantoniere del Comune di Clavesana, non risulta macroscopicamente irragionevole dato che (come asserito dall’Amministrazione e non contestato dalla ricorrente) si tratta di una figura inesistente nella dotazione organica del Comune di Bari, mentre la tabella di valutazione dei titoli prevedeva – in relazione ai titoli vari – alla lettera g., l’attribuzione di tale punteggio “per la Presidenza di commissioni giudicatrici concernenti le materie attinenti alle funzioni del posto messo a concorso, formalmente conferita al candidato da pubblica amministrazione”. In ogni caso, vista la legittimità  della valutazione dei titoli di cui ai punti 1.1. e 1.2. il riconoscimento di tale punteggio non comporterebbe un mutamento della posizione della ricorrente in graduatoria dato che la differenza di punteggio complessiva con il candidato che la precede in graduatoria è pari a 0,60 (58,20 – punteggio complessivo del Dott. Nicola D’Onchia – a fronte di 57, 60 – punteggio della Dott.ssa Cristina Di Pierro) non colmabile dunque anche con il riconoscimento di ulteriori 0,20 punti.
Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e va respinto.
2. – Con il secondo motivo di ricorso la Dott.ssa Cristina Di Pierro deduce l’illegittimità  del provvedimento impugnato nella parte in cui il Comune di Bari ha dichiarato vincitori – e ne ha disposto l’assunzione – due riservatari interni e due esterni senza tener conto del profilo per cui il personale interno che consegue per meriti esclusivi propri una utile posizione in graduatoria va considerato al di fuori dell’ambito di operatività  della previsione volta a istituire una quota di riserva.
Più nello specifico, essendo prima in graduatoria la Dott.ssa Annarita Amodio, dipendente del Comune di Bari e partecipante al concorso (come risulta agli atti) quale candidata riservataria, a quest’ultima, l’Amministrazione avrebbe dovuto attribuire uno dei posti destinati agli esterni e non agli interni riservatari.
In merito, il Comune di Bari preliminarmente evidenzia l’inammissibilità  del ricorso in quanto la ricorrente (come del resto anche il ricorrente in via incidentale) non avrebbe impugnato le previsioni contenute sia nella Disciplina degli Accessi agli Impieghi del Comune di Bari approvata con Deliberazione della Giunta Comunale (art. 3, comma 6), sia nel bando, che precludono l’attribuzione ai candidati interni di una quota dei posti messi a concorso maggiore del 50%.
Questo Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità  sollevata dal Comune vista la palese infondatezza di tale censura.
A dimostrazione di tale manifesta infondatezza questo Collegio ritiene sufficiente richiamare la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha ritenuto condivisibile l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui il candidato riservatario, vincitore per merito, debba essere computato nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva (Cons. Stato, sez. VI, 11 aprile 2014, n. 1775).
La ragioni addotte dal Consiglio di Stato, condivise da questo Collegio, a supporto di tale posizione sono le seguenti:
“- l’articolo 97, comma 3, Cost. stabilisce il principio generale, per cui ai pubblici uffici si accede mediante concorso, salvi i casi previsti dalla legge;
– la legge, cui rinvia la Costituzione, si pone come eccezione ad un principio base, e come tale essa deve essere interpretata in maniera restrittiva, il che non significa soltanto che non si può ricorrere all’analogia e si deve rifuggire da applicazioni estensive, ma anche che nella attività  ermeneutica deve essere privilegiata l’interpretazione che risponda al principio-base piuttosto che all’eccezione;
– la Corte Costituzionale ha fatto applicazione di questi principi, laddove ha ritenuto che una percentuale eccessiva di riserve interne nei pubblici concorsi violi l’art. 97, poichè il pubblico concorso, in quanto metodo che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, è un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza dell’amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato, qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi; forme, che possono considerarsi ragionevoli solo in presenza di particolari situazioni, che possano giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento dell’amministrazione (v., ex plurimis, Corte Cost. sent. 24 luglio 2003, n. 274; Corte Cost. sent. 23 luglio 2002, n. 373, e gli altri precedenti ivi richiamati);
– ogniqualvolta un candidato riservatario si sia collocato tra i vincitori per merito, egli avrà , al contempo, soddisfatto i due interessi in gioco, quello costituzionale alla selezione dei migliori, e quello della legge alla presenza, nell’Amministrazione, di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva;
– in tal modo, la legge di eccezione è soddisfatta, poichè lo scopo è stato raggiunto e tale scopo, come si è premesso, deve essere indagato con criteri ermeneutici ristretti e non ampliativi, con conseguente necessità  di includere il riservatario vincitore per merito nella quota di riserva”.
Anche il secondo motivo di ricorso, quindi, non merita accoglimento.
Va pertanto respinta anche la domanda della ricorrente per l’accertamento del diritto della stessa a beneficiare del principio per cui i riservatari interni vincitori di concorso non vengono computati nella quota di riserva.
3.- La manifesta infondatezza di tale motivo di ricorso posto a base anche del ricorso incidentale presentato dal Dott. Nicola D’Onchia, consente a questo Collegio di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità  del ricorso incidentale medesimo e di respingere comunque quest’ultimo perchè infondato.
Sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale, pertanto, devono ritenersi infondati e vanno respinti.
In considerazione della complessità  delle questioni sottese alla presente controversia, vanno ravvisate gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese del presente giudizio ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei termini di cui in motivazione.
Respinge il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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