1. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Rinnovo  – Istanza – Termine – Natura

2. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno  – Rinnovo – Presupposti 

1. La semplice tardività  della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce di per sè sufficiente ragione di rigetto, come costantemente sostenuto dal giudice amministrativo secondo cui, in mancanza di un’espressa sanzione stabilita dal legislatore, il termine per la presentazione della relativa istanza previsto dall’art. 5 del d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286  non ha natura perentoria ma semplicemente sollecitatoria, mentre la situazione di irregolarità  non sussiste, se lo straniero si è spontaneamente presentato all’Autorità  amministrativa e ha chiesto, benchè in ritardo, il rinnovo del permesso scaduto. 


2. Nella procedura di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere sempre valutato l’inserimento sociale dello straniero richiedente tenuto conto del protrarsi della permanenza in Italia, della presenza di familiari conviventi, dello svolgimento in maniera quasi continuativa di attività  lavorativa in assenza di condotte penalmente rilevanti a suo carico. Deve altresì valutarsi, con riguardo al possesso di fonti lecite di sostentamento, la circostanza che il richiedente anche dopo la scadenza del permesso di soggiorno oggetto di rinnovo, abbia instaurato un regolare rapporto di lavoro. 

N. 00992/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01182/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1182 del 2013, proposto da: 
Yogeshwarsingh Jeebun, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso Tiziana Sangiovanni in Bari, via Napoli 138; 

contro
Questura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
– del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata in data 11.07.2012, Cat. A. 11.2013/Imm. n. 44/P.S., portato a conoscenza tramite p.e.c. in data 27.08.2013;
– nonchè di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, in quanto di interesse.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bari e di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2014 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Tiziana Sangiovanni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 14.9.2013 e depositato il 16.9.2013, il cittadino extracomunitario Yogeshwarsingh Jeebun impugna il decreto del Questore di Bari di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato con riguardo alla circostanza che:
<< il richiedente non ha inoltrato la succitata istanza entro i termini stabiliti dalla legge. presentandola con più di 4 mesi di ritardo dalla scadenza del titolo di soggiorno in suo possesso rimanendo per tutto il periodo irregolarmente in Italia;>> specificando che lo stesso non ha rispettato il termine di 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro per la presentazione al competente Centro per l’impiego per rendere la dichiarazione di immediata disponibilità  allo svolgimento di una attività  lavorativa di cui all’articolo 37, commi 2 e 5. del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 394/99.
Il ricorrente deduce:
Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Errata interpretazione dell’art. 5 del D. Lgs. n, 286/1998.
Violazione di legge per inosservanza del principio comunitario di proporzionalità .
In data 19.9.2013, si è costituita in giudizio- per l’Amministrazione intimata – l’Avvocatura distrettuale dello Stato, riservandosi la successiva produzione di memorie e documenti.
In data 4.10.2013 l’Avvocatura distrettuale ha depositato una relazione della Questura di Bari, con allegata documentazione.
Alla camera di consiglio del 10.3.2013 la Sezione ha respinto (ord. N. 566/13) l’istanza cautelare.
In data 5.2.2014 il legale del ricorrente- ammesso al gratuito patrocinio con verbale n. 63/13 della Commissione gratuito patrocinio – ha proposto istanza di prelievo.
E’ stata così fissata la pubblica udienza del 16.7.2014, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo per l’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 16.7.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va accolto.
Rileva in proposito la considerazione, non ignorata dalla Questura, secondo cui la semplice tardività  della domanda di rinnovo non costituisce di per sè sufficiente ragione di rigetto.
La giurisprudenza amministrativa, con orientamento pacifico del tutto condivisibile, ha chiarito che – in mancanza di un’espressa sanzione stabilita dal legislatore – il termine non ha natura perentoria ma semplicemente sollecitatoria, così per quello previsto dall’art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 286/1998 che non contempla alcuna conseguenza sanzionatoria per l’ipotesi di una sua inosservanza; mentre la situazione di irregolarità  non sussiste, se lo straniero si è spontaneamente presentato all’Autorità  amministrativa e ha chiesto, benchè in ritardo, il rinnovo del permesso scaduto (cfr. T.A.R. Trento, sent. n. 216 del 21.06.2013; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, sent. n. 574 del 12 marzo 2013; T.A.R. Lombardia, Sez. II, sent. n. 2067 del 24 luglio 2012; T.A.R. Salerno, sez. I, sent. n. 2099 del 10 luglio 2008; Consiglio Stato , sez. VI, sent. n. 5240 del 11 settembre 2006).
Ancor più rilevante è il fatto che il provvedimento impugnato non abbia minimamente valutato l’inserimento sociale del ricorrente, il quale si trova in Italia dal 2007, vivendo con la sua famiglia, lavorando in maniera quasi continuativa e senza mai commettere reati.
Quanto precede è causa di illegittimità  del diniego gravato, atteso che è invece necessario tener conto della durata della permanenza nel territorio in Italia dello straniero, del grado di inserimento nel contesto sociale, familiare e lavorativo dello stesso, dei legami con il paese d’origine (T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. 419 del 5.4.2013).
L’amministrazione, nel procedere al doveroso riesame della posizione del ricorrente, anche con riguardo al possesso di fonti lecite di sostentamento, dovrà  considerare che questi in data 1.11.2012 ha instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la ditta Fra Car SRL di Bari,
trovandosi ora, come anche nel periodo di attesa di rinnovo del permesso di soggiorno poi negato col gravato provvedimento di diniego, nella condizione di avere regolare occupazione lavorativa, in quanto titolare di contratto di lavoro subordinato (di cui ha depositato copia in giudizio).
La giurisprudenza ha evidenziato in proposito che “occorre, infatti, riconoscere il giusto rilievo ai fatti sopravvenuti ed alla circostanza che, in rapporto alla situazione lavorativa dell’istante, sussistano tutti i presupposti per il rilascio del citato permesso, dando rilievo alle sopravvenienze capaci di determinare l’accoglimento della pretesa del ricorrente (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 18.2.2009 n. 163), quali appunto la titolarità  di un nuovo contratto di lavoro” (T.A.R. Lombardia, sez. IV, sent. n. 2584 del 21.11.2013).
In conclusione il ricorso va accolto ma sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio anche in considerazione del comportamento tenuto nella fase procedimentale dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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