1. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Edilizia ed urbanistica – PRG – Istanza di rettifica tavole grafiche – Condizioni di  ammissibilità  – Fattispecie 


2. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Edilizia ed urbanistica – PRG – Istanza di rettifica tavole grafiche – Sindacato su fondatezza della pretesa sostanziale – Limiti – Fattispecie

1. Alla stregua del principio secondo cui è   possibile ampliare l’ambito delle situazioni in cui vi è obbligo dell’amministrazione di provvedere anche al di là  di quelle espressamente riconosciute dalla legge –  quando esigenze di giustizia sostanziale impongono l’adozione di un provvedimento espresso –  deve ritenersi ammissibile il ricorso proposto avverso il silenzio della p.a. che abbia ad oggetto l’istanza di rettifica delle tavole grafiche allegate al PRG sussistendo i presupposti di ammissibilità  previsti dall’art. 117 c.p.a.: interesse qualificato della parte istante che legittimi la richiesta del provvedimento espresso e e inutile decorso del tempo. 


2. Nel giudizio sul silenzio art. 117 c.p.a., tipicamente finalizzato all’accertamento dell’obbligo della p.A. a riscontrare l’istanza del privato rimasta inevasa, il G.A. può estendere il proprio sindacato sulla fondatezza della pretesa sostanziale azionata soltanto allorchè sussistano i presupposti ex art. 31, comma 3 c.p.a., consistenti nella natura vincolata dell’attività  amministrativa ovvero nell’assenza di ulteriori margini di discrezionalità  in capo alla p.A. procedente, nonchè la completezza dell’attività  istruttoria ( nella specie l’istanza di rettifica delle tavole allegate al PRG è connotata da un carattere discrezionale e richiede un accertamento autonomo della p.a., tale da sottrar ogni sindacato sulla fondatezza della domanda al giudice amministrativo).

N. 00953/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00134/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 134 del 2014, proposto da: 
Arpex Accessori di Musti Cataldo S.n.c., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Palieri, con domicilio eletto presso Marco Palieri in Bari, via Venezia n. 14; 

contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dall’avv. Isabella Palmiotti, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, 33; 
Regione Puglia; 

nei confronti di
Ruggiero Fruscio, Luisa Fruscio, Maria Santo; 

per l’accertamento dell’illegittimità 
del silenzio serbato dal Comune di Barletta sull’istanza di rettifica delle tavole del vigente PRG presentata dalla ricorrente in data 17.01.2013 e successivamente reiterata,
con ordine al Comune di Barletta di provvedere e condanna a procedere alla correzione delle tavole grafiche E1, D2 e D1 del vigente PRG comunale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Barletta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Marco Palieri e Isabella Palmiotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  odierna ricorrente si oppone al silenzio serbato dal Comune di Barletta, con riferimento alla richiesta stragiudiziale di diffida e costituzione in mora più volte reiterata e da ultimo notificata in data 11.12.2013, finalizzata alla rettifica di alcune tavole grafiche del PRG.
Essa espone di aver ottenuto dal Comune di Barletta il permesso di costruire n. 149/2012, per la realizzazione di un varco per accedere dalla propria azienda su di un’area su cui realizzare una viabilità  provvisoria, nelle more dell’ultimazione di una strada pubblica prevista dal PRG vigente e solo parzialmente costruita.
La realizzazione effettiva della viabilità  provvisoria sarebbe stata ostacolata dal riscontro di un errore sulla tavola grafica allegata al PRG, relativa proprio alla strada pubblica da ultimare.
Esisterebbero, secondo la ricorrente, due planimetrie sui suoli interessati dalla strada: su quella di minori dimensioni e munita di regolare legenda, la strada pubblica sarebbe interamente riportata per come dovrebbe essere realizzata, mentre sull’altra, di maggiori dimensioni, la strada non figurerebbe.
Il Consiglio Comunale, con delibera n. 51 del 22.12.2011, ha fornito un’interpretazione autentica della zonizzazione della maglia D2-08 del PRG/2003, dando “prevalenza alla viabilità  riportata nell’elaborato di minor dettaglio della Tav. E1, perchè coerente con la variante alla rete viaria della zona merceologica – artigianale” approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 8614 del 21 dicembre 1979″.
Sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Comunale, con istanza del 17.01.2013, la società  ricorrente ha presentato istanza al Comune per la rettifica delle tavole grafiche del PRG nelle quali non risultava la riproduzione del retino stradale.
L’istanza veniva successivamente reiterata in data 11.07.2013, con espresso sollecito rivolto all’amministrazione rimasta inerte. Con nota del 18.07.2013, il Comune di Barletta informava la società  della ricerca in corso da parte dei competenti uffici di una soluzione alla questione corrispondente al perseguimento del pubblico interesse.
Non essendo seguita l’adozione di alcun provvedimento formale, con nota dell’11.12.2013, il Comune veniva ulteriormente diffidato.
Avverso la perseveranza nell’inerzia dell’amministrazione, la società  odierna ricorrente ha presentato ricorso, sostenendo la violazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990, dell’art. 97 della Cost e dell’art. 16 della L.R. n. 56 del 1980, oltre all’eccesso di potere per sviamento, irrazionalità  e contraddittorietà  e violazione dei principi di buon andamento e del giusto procedimento.
Essa sostiene di avere un interesse concreto ed attuale alla rettifica delle tavole grafiche che non riportano il retino stradale. Ritiene che tale operazione sia doverosa e consequenziale alla interpretazione fornita con la delibera consiliare n. 51/2011.
Si è costituito in giudizio il Comune di Barletta per opporsi al ricorso, contestando prioritariamente la pretesa della ricorrente volta alla condanna della medesima amministrazione a procedere alla correzione delle tavole.
Con riferimento alla richiesta di rettifica delle tavole sostiene che, essendo la stessa validità  della delibera del Consiglio Comunale sopra citata oggetto di contenzioso non definito, il relativo procedimento non può essere concluso, essendo condizionato dall’esito dei giudizi pendenti.
All’udienza camerale del 16.07.2014 la causa è stata trattenuta in decisione, dopo aver sentito la difesa delle parti.
Il ricorso è fondato limitatamente alla sussistenza dell’obbligo di provvedere del Comune, in modo espresso e motivato, sull’istanza della società  ricorrente, da ultimo reiterata in data 11.12.2013.
Il Collegio riconosce la sussistenza in capo all’interessata di una legittima e qualificata aspettativa ad una pronuncia esplicita, da cui scaturisce la possibilità  di richiedere l’accertamento della sussistenza dell’obbligo di provvedere.
E’ condivisibile in tal senso l’orientamento giurisprudenziale, richiamato dalla ricorrente, secondo cui “è possibile ampliare l’ambito delle situazioni in cui vi è obbligo di provvedere, al di là  di quelle espressamente riconosciute dalla legge”, quando esigenze di giustizia sostanziale impongono l’adozione di un provvedimento espresso (Cfr. Cons. Stato, sez. VI sent. n. 2318 dell’11.05.2207).
Tuttavia, è altrettanto ritenuto pacifico l’orientamento, richiamato anche dalla difesa del Comune, secondo cui l’interessata può spingersi a chiedere l’accertamento della fondatezza della pretesa soltanto in caso di attività  vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità  e non sono necessari adempimenti istruttori da parte dell’Amministrazione, come dispone l’art. 31, comma 3 del cpa (Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2011, n.996; Tar Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 9 marzo 2012, n.74). Ai sensi della predetta disposizione deve ritenersi che non sia ammessa la domanda giudiziale preordinata ad una decisione in ordine alla fondatezza sostanziale dell’istanza del privato rimasta inevasa allorchè sia necessario un accertamento autonomo e distinto della P.A. e l’attività  sia connotata anche da elementi suscettibili di apprezzamento discrezionale.
La fattispecie concreta portata all’esame del Collegio è da ritenere che sia tale da escludere la pronuncia di una condanna a provvedere. Quand’anche si prescindesse dalla circostanza dei contenziosi pendenti, da cui potrebbero derivare effetti, secondo la difesa del Comune, anche sulla validità  della delibera consiliare n. 51/2011, in nessun caso può sostenersi che dalla medesima delibera possa derivare un’attività  vincolata dell’amministrazione tesa alla rettifica delle tavole allegate al PRG.
Concludendo, pertanto, deve dichiararsi illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Barletta sull’istanza della ricorrente, mentre deve ritenersi inammissibile la domanda volta alla condanna a rettificare le tavole grafiche E1, D2 e D1 del vigente PRG.
Considerato il parziale accoglimento del ricorso, il Collegio compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto ordina al Comune di Barletta di provvedere in maniera espressa sull’istanza della società  ricorrente, entro il termine di trenta giorni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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