1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio  – Carriera universitaria – Assegno di ricerca – Concorsi – Esclusione
 
2. Pubblico impiego – Rapporto di sevizio –  Carriera universitaria – Assegno di ricerca – Concorsi – Bando – Interpretazione

1. L’art. 18, comma 1, lett. b) e c) L. n. 240/2010 esclude dalla procedura di conferimento di assegni di ricerca coloro i quali abbiano un grado di parentela o di affinità , fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo. Nella nozione di “professore” adottata da tale norma non può, tuttavia, ricomprendersi la diversa figura del ricercatore. Per tale ragione, è illegittimo il provvedimento con cui sia stato disposto l’annullamento del contratto per assegno di ricerca sul presupposto della sussistenza del grado di parentela con un ricercatore in servizio presso la stessa Amministrazione. 


2. Se il decreto di indizione di una selezione pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca utilizza il termine “docente” per escludere dal conferimento dell’assegno coloro che possano essere legati a tale figura da rapporti di parentela, la nozione di docente va circoscritta alla sola figura del professore, non già  a quella del ricercatore, atteso il carattere imperativo dell’art. 18, comma 1, lett. b) e c) L. n. 240/2010 che, nel disciplinare le cause di esclusione, si riferisce espressamente solo al professore universitario.

N. 00796/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00417/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 417 del 2014, proposto da: 
Monia De Bernardis, rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ugo Patroni Griffi in Bari, Piazza Luigi di Savoia, 41/A; 

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore por tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione
– della nota dell’Università  degli Studi di Bari – Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione – prot. n. 12354 del 18.02.2014, ricevuta in data 24.02.2014 avente ad oggetto “Notifica del D. R. n. 409 del 07.02.2014 – annullamento contratto stipulato per n. 1 assegno di ricerca – programma n. 10.03”;
– del Decreto Rettorale del Rettore dell’Università  degli Studi di Bari n. 409 del 07.02.2014;
– della comunicazione di avvio del procedimento dell’Università  degli Studi di Bari – Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione – prot. n. 5319 del 22.01.2014, pervenuta in data 24.01.2014, avente ad oggetto “Annullamento contratto stipulato per n. 1 assegno di ricerca – programma n. 10.03”;
– nonchè ove occorra
del D. R. 2444 del 10.06.2013, recante il bando per il conferimento di n. 1 assegno relativo a specifico programma (assegno di tipo B – programma di ricerca n. 10.03) nella parte in cui all’art. 14, comma 5, utilizzando il sostantivo “docente” intendesse ricomprendervi la figura del ricercatore;
del D. R. 4366 del 29.06.2011, recante il regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, nella parte in cui all’art. 12, comma 5, utilizzando il sostantivo “docente” intendesse ricomprendervi la figura del ricercatore;
della nota di segnalazione del 17.03.2013 del Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate richiamata nella comunicazione di avvio del procedimento;
– di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 23 aprile 2014 la dott.ssa Paola Patatini;
Uditi per le parti i difensori, avv. Alessandra De Pascalis, su delega dell’avv. Saverio Sticchi Damiani, e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Visto il Decreto Rettorale impugnato che ha dichiarato nulli gli atti della procedura di selezione pubblica per l’attribuzione dell’assegno di ricerca, di cui la ricorrente risultava essere vincitrice, nonchè il contratto stipulato dall’Università  con la stessa ai sensi dell’art.22, l. n. 240/10 (cd. Legge Gelmini), per asserita violazione dell’art.18, della legge citata, e dell’art.12, comma 5, del Decreto Rettorale n.4366/2011,
Considerato che il provvedimento fonda invero il suo presupposto sull’esistenza di una causa di incompatibilità  in capo alla dott.ssa De Bernardinis, che l’escluderebbe dal conferimento di assegni di ricerca, in quanto risulta essere in servizio presso la medesima Università  la sorella della ricorrente, quale ricercatore a tempo indeterminato;
Atteso che l’art.18, della Legge Gelmini, di cui si asserisce la violazione, nel disciplinare il conferimento di tali assegni esclude coloro i quali “abbiano un grado di parentela o di affinità , fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo” (come risultante dal combinato disposto lett. c) e b) del comma 1);
Rilevato che tale norma si inserisce nella più ampia disciplina in materia di organizzazione delle università , di personale accademico e reclutamento, all’interno del quale il legislatore ha tenuto ben distinta la figura del professore da quella del ricercatore, come si evince chiaramente dal dettato normativo (ad es. art. 6);
Visto che il suddetto articolo si riferisce espressamente alla sola figura del professore universitario, e pertanto non può in esso ricomprendersi anche quella diversa del ricercatore;
Atteso il carattere imperativo delle norme dettate dal legislatore in materia di incompatibilità , con conseguente preclusione per l’Amministrazione di derogare alle stesse;
Considerato inoltre il successivo art.22 che, disciplinando gli assegni di ricerca, demanda ai regolamenti di ateneo la definizione delle sole modalità  di conferimento degli stessi, non già  la disciplina sulle cause di incompatibilità ;
Ritenuto quindi che il decreto di indizione della selezione pubblica per il conferimento dell’assegno di ricerca, cui ha partecipato la ricorrente risultandone vincitrice, laddove utilizza il termine “docente” per escludere dal conferimento dell’assegno coloro che possano essere legati a tale figura da rapporti di parentela, vada necessariamente circoscritto alla figura del professore, e non possa comprendere anche quella del ricercatore;
Rilevato che non sussiste pertanto la causa di incompatibilità  in capo alla ricorrente, in quanto il rapporto di parentela in contestazione intercorre con un ricercatore, e non già  un professore, in servizio presso la stessa Amministrazione;
Considerato che le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato Decreto Rettorale, n.409 del 2014.
Condanna l’Università  di Bari alla refusione delle spese processuali in favore dalla ricorrente, che liquida in euro 1500 (millecinquecento), oltre ad accessori di legge e rimborso C.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Paola Patatini, Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria