Contratti pubblici – Bando – Contenuto – Clausola di esclusione – Costituzionalità  – Manifesta infondatezza

àˆ manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale sollevata in merito all’art.14 della l.r. n.12/95, il quale non fa riferimento ai privati quali possibili soggetti cui affidare servizi preposti alla cura degli animali, diversamente da quanto disposto dall’ art.4 della legge 14.8.1991 n. 281, che estende, invece, il novero dei soggetti cui può essere affidata la gestione dei canili e dei gattili anche a soggetti privati. La norma statale contempla l’affidamento come mera eventualità  e non già  in termini di tassatività , non vincolando, quindi, il legislatore regionale.

N. 00811/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2013, proposto da: 
M.A.P.I.A. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Alimonda e Mariangela Bux, con domicilio eletto presso l’avv. Mariangela Bux in Bari, alla via Dante Alighieri, n. 33;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Scattaglia, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, alla via Dalmazia, n. 70; Comune di Acquaviva delle Fonti;

nei confronti di
Lega Nazionale Difesa del Cane – Sezione Turi; 

per l’annullamento
degli atti della gara esperita dal Comune di Acquaviva delle fonti per l’affidamento della gestione del canile comunale, dal bando di gara all’aggiudicazione definitiva, previa dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità  costituzionale dell’art.14, comma 2 bis della l.r. n. 12/95;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Giancarla Servedio, su delega dell’avv. M. Bux e avv. Maria Scattaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, la società  ricorrente impugna il bando della gara indetta dal comune di Acquaviva delle fonti per l’affidamento del servizio di gestione del canile comunale, nella parte in cui -con una clausola escludente- ha limitato la partecipazione alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’albo regionale; clausola, questa, meramente riproduttiva dell’art.14 della l.r. n.12/95, come modificato dalla l.r. n. 4/10, rispetto al quale la ricorrente stessa ha sollevato eccezione di costituzionalità  in relazione agli artt. 3, 41, 97 e 117 cost..
Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, con atto in data 14 giugno 2013, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza del 13 marzo 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Orbene, la menzionata questione di costituzionalità  si rivela centrale nell’impianto difensivo della società  ricorrente proprio in ragione del fatto che la clausola impugnata riproduce il contenuto della norma regionale. Di ciò si avvede la ricorrente stessa che, invero, formulando il petitum, chiede in via preliminare la delibazione delle censure di incostituzionalità .
2.1.- Ed invero, le censure proposte sub 1, 2 e 3, tese a supportare un’interpretazione del quadro normativo nazionale di riferimento favorevole alla società  ricorrente stessa, non hanno alcuna chance di scrutinio positivo in presenza di una specifica disposizione regionale -il predetto art. 14- che, con una dizione più restrittiva dell’omologa norma statale (l’art. 2, comma 371 della legge n. 244/2007), limita l’affidamento della gestione dei canili comunali alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’albo regionale depositato presso l’Assessorato alle politiche della salute, elidendo il riferimento ai “..soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti”.
2.2.- Quanto al motivo sub 4, con cui parte ricorrente cerca di far valere l’anticomunitarietà  della richiamata disposizione regionale, asseritamente incidente in senso restrittivo sulla concorrenza, non può condurre all’invocato risultato di ottenerne la disapplicazione. La società  ricorrente non individua, invero, precise disposizioni di rango comunitario, suscettibili di immediata e diretta applicazione, con le quali la norma regionale in parola si porrebbe in irrimediabile contrasto, ma si limita ad invocare generici principi desumibili dal trattato e dalla direttiva 2004/18/CE (concorrenza, libertà  di stabilimento e libera prestazione dei servizi).
2.3.- La questione di costituzionalità , invece, della cui centralità  -per quanto detto- non può dubitarsi, non supera il vaglio della non manifesta infondatezza.
In primo luogo non può condividersi la censura di irragionevolezza della norma in esame, posto che una riserva di gestione dei canili agli enti che si occupano in via esclusiva di animali appare una scelta coerente e tutt’altro che illogica da parte del legislatore regionale, certamente sollecitato dalla comprensibile preoccupazione di affidare il servizio a soggetti che diano particolari garanzie di affidabilità .
Tanto meno, si ravvisano gli estremi della violazione del principio di uguaglianza sub specie di disparità  di trattamento, che presupporrebbe un’identità  di situazioni trattate in modo diseguale. Ma, nel caso di specie, i soggetti esclusi dalla gestione hanno natura diversa.
Nè appare violato l’art. 41 della costituzione. L’affermazione della libertà  di iniziativa economica privata non esclude -ai sensi della stessa norma costituzionale- limitazioni per mano del legislatore, purchè non irragionevoli.
Infine, neanche si ravvisano gli estremi della violazione dell’art.117 cost.. Sostiene la società  ricorrente che l’art.14 in esame si porrebbe in contrasto con i principi dettati dalla normativa di rango statale in un ambito riservato alla competenza legislativa concorrente; ovvero dall’art.4 della legge 14.8.1991, n. 281, il quale estende il novero dei soggetti cui può essere affidata la gestione dei canili e dei gattili -come già  su evidenziato- ai “..soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti”.
In realtà  la norma statale contempla l’affidamento ai soggetti privati come mera eventualità  e non già  in termini di tassatività ; ciò che esclude la vincolatività  della relativa previsione per il legislatore regionale.
3.- In conclusione, la questione di legittimità  costituzionale non supera il vaglio della non manifesta infondatezza travolgendo, per quanto detto sub 2.1, i motivi da 1 a 3. Il motivo sub 4 è parimenti infondato, giusta le considerazioni svolte sub 2.2; sicchè il gravame non può trovare accoglimento.
Considerata, tuttavia, la vicenda nella sua complessività , il Collegio ritiene opportuno compensare le spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria