1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Provvedimento conseguenziale – Onere di impugnazione – Quando non sussiste
2. Pubblico impiego – Procedura selettiva – Lex specialis – Requisiti  – Fattispecie 
 

1. Non sussiste l’onere di impugnazione dell’atto conseguenziale, qualora la sua adozione non abbia richiesto nuove valutazioni, ma si sia posta come inevitabile conseguenza di quello precedente.
 
2. àˆ illegittima la scelta di utilizzare, nell’ambito di una procedura per la selezione di personale pubblico, requisiti ormai superati quali l’iscrizione ad un albo soppresso, in quanto ciò si traduce in un’ingiustificata disparità  di trattamento in danno degli altri operatori solo perchè privi di tale requisito.

N. 00810/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00287/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2013, proposto da: 
Francesco Micunco, Giovanni Giardinelli e Gaetano Zoiro, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Carmela Pierro, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via S. Costantino, n.16; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, al lungomare Nazario Sauro, nn.31/33; 

nei confronti di
Oronzo Montrone; 

e con l’intervento di
ad opponendum:
Elvira Conte, Domenico Corrieri, Pasquale Arbore, Domenica Cinquepalmi, Francesca Mastromatteo, Vincenza Sivo, Pietro Giberna, Pasquale Carella, Angelantonio Ranieri, Oronzo Montrone, Francesco Cavaliere, Mauro Tempesta, Domenico Damiano Piscardi, Massimo Santomasi, Rosa Stanislava Szost, Matteo Canestrale, Matteo Naturale e Costanzo Del Duca, rappresentati e difesi dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola n.166/5; 

per l’annullamento, previa sospensiva,
1) della delibera della Giunta Regionale – Reg. Puglia n. 2645 del 04.12.12., pubblicata sulla Gazzetta Uff. del 06.12.12, proposta dal Servizio Politiche per il Lavoro – Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione, avente ad oggetto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di inserimento nell’elenco degli operatori aspiranti ad operare nei Centri per l’impiego, nei limiti d’interesse dei ricorrenti;
2) di eventuali atti endoprocedimentali, anche ignoti, e di ogni altro atto o provvedimento inerente o connesso, presupposto, preparatorio o conseguente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Maria Carmela Pierro, avv. Marina Altamura e F.E. Lorusso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
.
1.- Con l.r. n. 19/1999, sono stati istituiti i “centri territoriali per l’impiego”, quale nuovo modello organizzativo su base territoriale (provinciale) per l’erogazione di servizi innovativi per il lavoro.
In sede di primo insediamento, era stata prevista l’assegnazione a tali nuove unità  del personale delle ex sezioni circoscrizionali per l’impiego, con possibilità  di procedere successivamente al reperimento di ulteriori risorse umane.
In particolare la Regione Puglia, con delibera di G.R. n. 1820 dell’11.12.2001, aveva definito i criteri per l’utilizzazione in tali centri degli operatori per la formazione professionale, introducendo il requisito dell’obbligatorio inserimento degli aspiranti nell’albo e nell’elenco di cui all’art.26 della l.r. n. 54/78.
Il requisito de quo è stato poi confermato, nonostante l’intervenuta soppressione dei predetti albo ed elenco per effetto della sopravvenuta legge regionale n. 27/2001, dapprima con deliberazione di G.R. n. 350 del 10.2.2010, con la quale si è provveduto ad una nuova attribuzione del numero di operatori da utilizzare nei centri in questione su base provinciale, con riapertura dei termini per la presentazione delle relative domande; e poi con deliberazione di G.R. n. 2645 del 4.12.2012, con cui si è proceduto ad un’ulteriore riapertura dei termini stessi. Quest’ultima impugnata con il gravame in epigrafe, proprio nella parte in cui contempla il requisito in esame.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale, con atto depositato in data 6 marzo 2013; e, con atto prodotto il 23 maggio 2013, hanno spiegato intervento ad opponendum i soggetti utilmente collocati in graduatoria.
Sia l’Amministrazione resistente che gli interventori hanno opposto eccezioni preliminari di inammissibilità , oltre che l’infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza di questa Sezione n. 160/2013 è stata accordata la richiesta tutela cautelare; il provvedimento è stato poi riformato in appello, giusta ordinanza della quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 2153/2013, sul presupposto che la tutela interinale fosse sufficientemente garantita dall’intervenuta sollecita fissazione del merito, lasciando impregiudicata ogni altra questione.
All’udienza del 13 marzo 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Le eccezioni preliminari opposte dalle parti costituite in giudizio sono tendenzialmente coincidenti. Nessuna, però, appare meritevole di accoglimento.
2.1.- Una prima di inammissibilità , formulata in termini analoghi dall’Amministrazione regionale e dagli interventori, ruota intorno all’asserita natura di atto meramente confermativo della deliberazione di Giunta impugnata rispetto ai precedenti provvedimenti dello stesso organo non gravati (le richiamate delibere nn. 1820/2001 e 350/2010), nei quali sarebbero già  stati fissati i requisiti in contestazione.
L’eccezione non può trovare accoglimento. Oggetto di censura da parte dei ricorrenti è proprio la “riproposizione” degli stessi requisiti e la “riapertura” della relativa procedura nei termini indicati ad oltre dieci anni dall’abolizione dell’albo e dell’elenco; non già , quindi, la fissazione originaria dei requisiti stessi, bensì il loro “recupero” quale condizione di ammissione alla selezione da espletarsi molti anni dopo, a modifica legislativa intervenuta.
2.2.- A questa eccezione se ne ricollega direttamente un’altra, parimenti formulata sia dall’Amministrazione regionale che dagli interventori, di asserita mancata impugnazione dell’ulteriore requisito di ammissione alla procedura de qua, che gli stessi ricorrenti avrebbero dichiarato di non possedere: l’aver frequentato i corsi di riqualificazione attivati con l’avviso n. 8/11 a valere sul P.O. FSE 2007/2013 Asse I adattabilità  o corsi analoghi precedentemente attivati.
Anche in questo caso, tuttavia, l’eccezione appare destituita di fondamento. Emerge chiaramente ad una lettura della delibera di G.R. n. 2645/2012 impugnata (cfr. B.U. della Regione Puglia n. 176 del 6.12.2012) che il requisito in questione era strettamente collegato all’altro giacchè previsto in via esclusiva per i dipendenti ex elenco; sicchè l’eventuale caducazione di quello presupposto, oggetto di impugnazione, travolgerebbe automaticamente il requisito collegato.
2.3.- Veniamo poi alla censura di inammissibilità  formulata dalla sola Amministrazione regionale, collegata alla mancata impugnazione dei provvedimenti di conclusione del procedimento di selezione avviato con il bando impugnato, recanti l’approvazione degli elenchi degli operatori da collocare presso i centri per l’impiego; eccezione formulata invocando tutta la giurisprudenza sulla cd. invalidità  viziante. In realtà , ricorre nella fattispecie il caso in cui l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, non richiedendo -sotto il contestato profilo- particolari nuove valutazioni ma palesandosi quale pedissequa applicazione dei criteri contenuti nel bando impugnato.
Analogo principio è stato di recente affermato con riferimento alle gare di appalto dalla quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 1828 del 27.3.2013, la quale ha escluso la configurabilità  dell’onere di impugnazione dell’aggiudicazione definitiva nell’ipotesi in cui sia stato impugnato il bando per contestare la possibilità  stessa della gara sul presupposto che, in tali casi, il provvedimento finale sia una determinazione meramente consequenziale nell’ottica del bene della vita perseguito.
Nella fattispecie, il bene della vita è la ripetizione della selezione dopo la cancellazione del controverso requisito di ammissione; sicchè l’eliminazione dell’atto presupposto nella parte in cui contempla il requisito stesso travolgerebbe automaticamente gli esiti della selezione sotto il profilo che qui rileva.
2.4.- Ancora: è stata opposta un’eccezione di inammissibilità  collegata alla mancata notifica del ricorso alle Province ed agli enti di formazione, formulata dagli interventori e, incidentalmente, anche dalla Regione in relazione all’eccezione esaminata al punto precedente.
E’ evidente che l’obiezione non possa essere condivisa posto che i soggetti indicati non sono controinteressati rispetto all’impugnazione del bando di selezione e non configurandosi, come detto, nella fattispecie un onere di impugnazione degli atti consequenziali.
2.5.- Infine, nella ricostruzione degli interventori, l’inammissibilità  si apprezzerebbe sotto un ulteriore profilo. Più precisamente, sotto il profilo della carenza di interesse all’annullamento della delibera impugnata poichè i ricorrenti sino al 2010 (anno dell’incorporazione nell’ENAIP) non avrebbero svolto mansioni di formatori e, pertanto, non avrebbero potuto iscriversi all’albo e negli elenchi in discussione. E’ evidente che, al contrario di quanto sostenuto, la dedotta circostanza radica oltremodo in capo ai ricorrenti l’interesse alla caducazione del requisito di partecipazione controverso che, ove travolto, determinerebbe il venir meno dell’ulteriore profilo di impedimento.
3.- Veniamo ora al merito della controversia.
I ricorrenti lamentano l’illogicità  della scelta di prevedere requisiti di selezione ormai abrogati (primo motivo), che si tradurrebbe in un’ingiustificata disparità  di trattamento (secondo motivo).
Le censure appaiono fondate.
Già  in sede cautelare è stato osservato che “..i criteri di ammissione discendono dalle deliberazioni della Giunta regionale nn. 1820/2001 e 350/2010 e che tali requisiti si presentano, prima facie, illogici e non idonei a perseguire la finalità  di valorizzare le pregresse professionalità  ed esperienze dei soggetti poichè, privilegiando il personale in servizio fin dall’anno 1977, coinvolgono dipendenti vicini al pensionamento (o teoricamente addirittura già  a riposo), escludendo l’apporto di tutti gli altri addetti..”.
Deve qui aggiungersi che il richiamo al personale iscritto nell’albo o nell’elenco di cui all’art. 26 della l.r. 17.10.1978 n. 54 , operato dall’art. 41 della l.r. n. 14/01 nel testo modificato dalla l.r. n.32/01, aveva una valenza temporalmente circoscritta. Più precisamente, consentiva alle Amministrazioni provinciali di sottoscrivere apposite convenzioni con gli enti di gestione di attività  formative per l’utilizzo degli operatori che risultavano iscritti nell’albo o nell’elenco predetto alla data dell’entrata in vigore della l.r. n. 27/01 (che quell’albo e quell’elenco ha poi soppresso), in relazione ad un Fondo sociale europeo riferito al periodo 2000-2006; arco temporale ormai spirato.
Una successiva legge regionale, la n. 15/02, ha poi definitivamente abrogato la l.r. n. 54/1978 istitutiva dell’albo e dell’elenco in questione.
Ciò stante, del tutto evidente appare la censurata illogicità  della scelta operata di utilizzare ai fini della selezione del personale da assegnare ai centri territoriali requisiti istituiti più di trent’anni fa ed abrogati da dieci; scelta che si traduce in un’ingiustificata disparità  di trattamento in danno degli altri operatori solo perchè privi di un requisito obsoleto, verosimilmente non più in grado di valorizzare le pregresse professionalità  ed esperienze.
4.- In conclusione, respinte le eccezioni preliminari il ricorso va accolto e, per l’effetto, annullata la de la delibera di G.R. impugnata nella parte in cui ha prescritto il controverso requisito; con obbligo per l’Amministrazione intimata di ripetere la selezione e le relative valutazioni. Considerata, tuttavia, la vicenda nel suo complesso, ancora incerta negli esiti definitivi, il Collegio ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera di G.R. impugnata nella parte in cui ha prescritto il controverso requisito; con obbligo per l’Amministrazione intimata di ripetere la selezione e le relative valutazioni. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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