1. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Istanza di condono edilizio – Legittimazione ed interesse – Proprietario dell’immobile vicino alla costruzione in aderenza – Sussiste 


2. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Istanza di condono edilizio – Obbligo dell’Amministrazione di provvedere – Condizioni e limiti

1. Ha interesse ad agire nei confronti dell’Amministrazione che abbia sospeso sine die un procedimento di condono edilizio (nella spece quello risalente alla l. 23 dicembre 1994, n. 724) il proprietario dell’immobile contiguo o sul cui muro sia stato costruito in aderenza l’immobile abusivo oggetto di condono.


2. L’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere sull’istanza di condono edilizio (nella specie sospeso sine die in attesa dell’esito del giudizio civile instaurato tra i proprietari, rispettivamente dell’immobile abusivo e di quello sul cui muro è stato costruito in aderenza quello  abusivo), qualora la sentenza civile sia stata emanata con condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi e detto ripristino, reso oggetto di procedura esecutiva della sentenza di condanna sia stato impossibile per comprovate ragioni tecniche,  con conseguente dichiarazione di improcedibilità  della relativa procedura esecutiva: il verificarsi di detta circostanza, infatti, determina il venir meno della causa di sospensione sine die del procedimento di condono da parte del Comune avente ad oggetto l’immobile di proprietà  del controinteressato.

N. 00731/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00253/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 253 del 2014, proposto da: 
Savino Lanotte, rappresentato e difeso dagli avv. Annamaria Cafiero, Arcangelo Cafiero, con domicilio eletto presso Rossella Malcangio in Bari, via Q.Sella, n.120; 

contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. Rossana Monica Danzi, Isabella Palmiotti, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, n.33; 

nei confronti di
Rosaria Pipoli, Lucia Ferrara, Rosa Ferrara, Giulia Ferrara, rappresentati e difesi dall’avv. Maurizio Savasta, con domicilio eletto presso Giuseppe Romito in Bari, via Crispi, n.6; 

per l’accertamento dell’obbligo di provvedere
sull’istanza di condono proposta nel 1994 dal sig. Ferrara Giovanni per la costruzione del fabbricato abusivo sito in Barletta in v. Madonna della Croce n. 45.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Barletta e di Rosaria Pipoli e di Lucia Ferrara e di Rosa Ferrara e di Giulia Ferrara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Annamaria Cafiero, Monica Rossana Danzi e Maurizio Savasta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto l’odierno ricorrente che il dante causa dei sig.ri Ferrara (odierni controinteressati) ha realizzato, negli anni ’80, un immobile abusivo (previa demolizione e ricostruzione con maggiore volumetria di altro preesistente), in aderenza al proprio fabbricato.
Tale costruzione, realizzata in assenza di titolo autorizzativo e, per ciò, abusiva, è stata oggetto di due istanze di condono.
La prima respinta, l’altra – del 1994- tuttora pendente e, di fatto, sospesa sine die.
Aggiunge che la realizzazione di tali opere è stata oggetto anche di controversa civile (la circostanza è rilevante, avendo più volte il Comune allegato, quale circostanza ostativa alla conclusione del procedimento di condono, la pendenza della causa).
La lite tra i dante causa delle odierne parti ha avuto per oggetto la domanda risarcitoria per i danni patiti da Lanotte Saverio (dante causa dell’odierno ricorrente), a causa dell’edificazione, da parte di Ferrara Giovanni (dante causa degli odierni controinteressati), del fabbricato in questione.
I danni erano consistiti, essenzialmente, in una serie di lesioni alle murature portanti.
La sentenza n. 1126/2002 della Corte d’appello di Bari (ormai dotata di autorità  di giudicato) ha posto fine alla controversia, confermando il dictum fondamentale della sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda attorea, aveva condannato il Ferrara al risarcimento del danno ed alla rastremazione della parete a confine con la proprietà  Lanotte, al fine di realizzare il giunto tecnico necessario per il rispetto della normativa antisismica.
La sentenza di appello, infatti, ha parzialmente ridotto la misura del risarcimento, escludendo alcune voci di danno, confermando nel resto (non si tiene conto in questa sede, delle statuizioni sulle spese, del tutto irrilevanti ai fini che interessano).
In sede esecutiva delle statuizioni in questione, il G.E., con ordinanza del 21.10.2011, ha dichiarato improcedibile la procedura esecutiva, attesa la rilevata impossibilità  tecnica di eseguire i lavori di rastrematura (ed il conseguente giunto tecnico con finalità  antisismiche) imposti dalla sentenza del giudice civile.
Tanto premesso, agisce in questa sede il sig. Lanotte per ottenere dal Giudice una sentenza che ordini all’amministrazione comunale di pronunciarsi sulla pratica di condono proposta dal dante causa degli odierni controinteressati, ancora pendente dal 1994.
Si sono costituiti sia l’amministrazione comunale sia i controinteressati.
Questi ultimi eccepiscono l’inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse.
Infatti, come emergerebbe chiaramente dal lungo carteggio intercorso tra tutte le parti in causa, il motivo ostativo all’accoglimento della domanda di condono risiederebbe (oltre che nel mancato versamento di parte degli oneri), nella mancanza del certificato di idoneità  statica, determinata dal rifiuto dell’erede Lanotte di far eseguire i necessari lavori.
Tali lavori consisterebbero nella rastrematura o meglio nella demolizione e ricostruzione di un muro in comproprietà  (muro di confine) che consentirebbe di rispettare la normativa antisismica, mediante realizzazione del giunto tecnico.
Il Comune oppone, infine, l’assenza di qualsivoglia inerzia, in quanto le varie e reiterate istanze del sig. Lanotte – odierno ricorrente- sarebbero state puntualmente riscontrate con note di risposta.
All’udienza del 21.5.2014, dopo viva discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente sgombrato il campo dall’argomento della difesa del Comune secondo cui l’inerzia non sussisterebbe.
L’azione proposta (e la relativa garanzia processuale) mira ad avere un provvedimento esplicito sull’istanza del privato.
Tutti gli atti interlocutori, eventualmente adottati, non soddisfano l’interesse azionato e come tali, sono ininfluenti.
L’obbligo del Comune, quindi, verrà  soddisfatto solo allorquando l’ente si pronuncerà  con provvedimento esplicito sull’istanza de qua.
Il vero punto nodale della decisione risiede, invece, nell’influenza che il comportamento di parte ricorrente – definito dalla controparte ostruzionistico alla realizzazione di opere funzionali ad ottenere tutta la documentazione necessaria per la conclusione positiva del procedimento – ha sull’obbligo di conclusione del procedimento.
La questione va risolta, in primo luogo, chiarendo la effettiva portata del comportamento tenuto.
Emerge chiaramente dalla lettura degli atti processuali che:
il sig. Ferrara Giovanni realizzò in modo del tutto abusivo un immobile che, oltre a violare la normativa edilzia ed urbanistica, provocò vari danni alla palazzina del sig. Lanotte Saverio.
La causa civile che ne seguì si concluse con la condanna del Ferrara a realizzare opere per mettere in sicurezza l’immobile del Lanotte.
La condanna al facere (consistente nella rastrematura del muro di confine) non si è potuta eseguire per impossibilità  tecnica (e non per opposizione strumentale del Lanotte. v. sul punto l’ordinanza del G.E. del 21.10.2011).
Gli eredi del Ferrara pretendono di sostituire tali opere di rastrematura con l’abbattimento e ricostruzione del muro (ipotesi non condivisa dal Lanotte ed il cui motivo di opposizione è ben intuibile, laddove si pensi al disagio che l’abbattimento del muro comune provoca).
Sulla scorta di tali puntualizzazioni non può condividersi la tesi dei controinteressati (che sostanzialmente paventano un’ipotesi di abuso del diritto), smentita in primo luogo in punto di fatto, poichè non è il Lanotte a impedire la rastrematura e, dunque, la decisione della pratica di condono, bensì la impossibilità  oggettiva di realizzare il giunto tecnico senza “invadere” la sfera giuridica di costui (effetto cui il Lanotte non è in alcun modo tenuto, essendo evidente che non possa pretendersi, neppure secondo un canone di buona fede, di sopportare la demolizione del muro comune, atteso l’apprezzabile sacrificio – quantomeno in termini di “scomodità “- che ciò gli imporrebbe).
Conclusivamente risulta del tutto cristallino il suo interesse al ricorso, chiaramente espresso nell’atto introduttivo e consistente nell’ottenere un diniego del condono richiesto (che imponga poi, la demolizione del fabbricato abusivo).
Deve, dunque, escludersi che il comportamento dell’odierno ricorrente, per contrarietà  ai canoni di buona fede, sia ostativo alla conclusione del procedimento.
Ciò premesso, non resta che concludere che non vi è ragione alcuna per esentare il Comune dal pronunciarsi sull’istanza, la cui incompletezza (per mancanza del certificato di idoneità  statica), deriva non da un comportamento imputabile al Lanotte, bensì dalla circostanza obiettiva che il fabbricato abusivo realizzato costituisce un immobile non a norma dal punto di vista sismico nè in alcun modo adeguabile sotto tale profilo.
D’altro canto è bene ricordare che il sig. Ferrara ha realizzato l’immobile in questione in modo del tutto abusivo, a suo rischio e pericolo, con la conseguenza che la condonabilità  dell’opera – ben lungi dall’essere una sua prerogativa – resta un’ipotesi condizionata al rispetto di una serie di requisiti che, nella specie il bene non pare possedere.
Il Comune, pertanto, dovrà , allo stato degli atti e senza ulteriore indugio, pronunciarsi sull’istanza in questione.
Circa la fondatezza dell’istanza di condono (rectius : infondatezza), il Collegio non può pronunciarsi esplicitamente, residuando in capo al Comune un potere tecnico- discrezionale di verifica di tutti i requisiti della pratica.
Il ricorso va, pertanto, accolto per come precisato in parte motiva.
Non si procede a nomina del commissario ad acta, riservata al prosieguo, in quanto si ritiene, sulla scorta del tenore delle difese comunali, che l’ente locale, una volta risolta la controversia in ordine alla sussistenza o meno dell’obbligo di provvedere, si renderà  collaborativo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, previa compensazione per ¼ in ragione della soccombenza sulla domanda di pronunciare sulla fondatezza dell’istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per come precisato in parte motiva e per l’effetto ordina al Comune di Barletta di pronunciarsi esplicitamente sull’istanza di condono proposta dal sig. Ferrara Giovanni per la costruzione del fabbricato sito in Barletta in v. Madonna della Croce n. 45.
Assegna a tal fine termine di 30 (trenta giorni) decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua comunicazione se anteriore.
Condanna il Comune di Barletta, Rosaria Pipoli, Lucia Ferrara, Rosa Ferrara, Giulia Ferrara, in solido, al pagamento in favore di Savino Lanotte, delle spese processuali nella misura di ¾ che liquida in euro 1500,00, oltre IVA, CPA e spese generali, nonchè rifusione del contributo unificato ex art. 13 dpr n.115/2002.
Compensa per la restante parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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