1. Energia da fonti rinnovabili – Impianti eolici – Autorizzazione unica – Pareri endoprocedimentali – Tutela di interessi sensibili – Discrezionalità  – Motivazione delle valutazioni discrezionali – Insindacabilità  giurisdizionale


2. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Conferenza di servizi – Pareri – Acquisizione in forma irrituale – – Principio del contraddittorio – Rispetto – Ammissibilità 


3. Tutela dei beni culturali  del paesaggio – Autorizzazione unica per impianti di energia da fonti rinnovabili  – Parere negativo della Soprintendenza – Effetti


4. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Principio di conservazione degli atti –  Unico motivo insindacabile del diniego – Sufficienza – Altri motivi di ricorso impugnatorio – Assorbimento

1. Il principio che riconosce l’amplissima discrezionalità  esercitata dalla amministrazione in materia di valutazioni ambientali è estensibile anche ad altri pareri tecnici espressi da amministrazioni portatrici di interessi sensibili nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Ne consegue che anche in tali casi il sindacato giurisdizionale sulla motivazione delle valutazioni discrezionali deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità  della valutazione degli elementi di fatto acquisiti, anche mediante  c.t.u. o verificazione. 


2. Nell’ambito del procedimento svolto in conferenza di servizi, l’acquisizione di taluni pareri resi al di fuori della conferenza di servizi non può considerarsi violativa delle disposizioni dettate in materia dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, quando sia comunque rispettato il principio del contraddittorio. Nel caso di specie la ricorrente ha avuto la possibilità  di far pervenire le proprie osservazioni (di cui si dà  conto nella motivazione del gravato diniego) rispetto alle manifestazioni di dissenso espresse in forma irrituale – e cioè fuori dalla sede conferenziale – da parte di autorità  preposte alla tutela di interessi sensibili quali il paesaggio. 


3. Nell’ambito dei procedimenti di rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, il dissenso espresso da un’Amministrazione preposta alla cura di un interesse sensibile e preminente quale il paesaggio (nella specie i pareri negative erano stati rilasciati dalla Soprindendenza  e dall’Ufficio Parchi), è superabile unicamente attraverso la rimessione della questione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quater, comma 3, L. n. 241/1990 e non attraverso il meccanismo della “prevalenza” delle posizioni di cui all’art. 14 ter, comma 6 bis, della legge medesima.
 
4. In via generale, è sufficiente per la conservazione del provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie, che sia fondata anche una sola di esse. In materia di realizzazione di impianti per energie rinnovabili, ai fini della conservazione della determina di diniego al rilascio dell’autorizzazione unica da parte della Regione, è sufficiente la legittimità  di un’unica ragione di rigetto dettagliatamente indicata e non sindacabile in sede giurisdizionale  con consequenziale “assorbimento” delle altre censure dedotte. 
*
La sentenza non definitiva n. 19/2014 e le sentenze nn. 720/2014 e 721/2014 sono identiche  nelle massime.

N. 00716/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01077/2013 REG.RIC.
N. 00054/2013 REG.RIC.
N. 01082/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2013, proposto da E.On Climate & Renewables Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Vivani, Simone Abellonio, Alberto Marengo e Margherita Fegatelli, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso la sede della Regione Puglia in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (Arpa) – Puglia;
Provincia di Foggia;
Comune di Torremaggiore;
Ministero dello Sviluppo Economico;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Ministero dell’Interno;
Ministero della Difesa;
Autorità  di Bacino per la Regione Puglia;
Autorità  di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore;
Azienda Sanitaria Locale Foggia;
Enac – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile;
Enav s.p.a.;
Acquedotto Pugliese s.p.a.;
Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
Anas s.p.a.;
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

nei confronti di
Terna Rete Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Di Stefano e Antonio Iacono, con domicilio eletto presso gli uffici di Terna Rete Italia s.p.a. in Bari, via Trisorio Liuzzi, 195;
Terna s.p.a.;
Enel s.p.a.;
Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a.;
Snam Rete Gas s.p.a.;
Telecom Italia s.p.a.;
Ncd Divisione Eolica s.r.l.;
Wind Energy Project 2 s.r.l.;
Fortore Wind s.r.l.;
Casteltorre Eolica s.r.l.;
EDP Renewables Italia s.r.l.;



sul ricorso numero di registro generale 54 del 2013, proposto da E.On Climate & Renewables Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Vivani, Simone Abellonio, Alberto Marengo e Margherita Fegatelli, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Antonella Loffredo, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale – Arpa Puglia;
Provincia di Foggia;
Comune di Torremaggiore;
Comune di Serracapriola;
Ministero dello Sviluppo Economico;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Ministero dell’Interno;
Ministero della Difesa;
Autorità  di Bacino per la Puglia;
Autorità  di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore;
Azienda Sanitaria Locale Foggia;
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Enac;
Enav s.p.a.;
Acquedotto Pugliese s.p.a.;
Consorzio per la Bonifica della Capitanata;

nei confronti di
Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Filomena Passeggio, Maurizio Carbone e Giancarlo Bruno, con domicilio eletto presso gli uffici di Terna s.p.a. in Bari, via Trisorio Liuzzi, 195;
Terna s.p.a.;
Antonio Ruggeri, in qualità  di commissario ad acta della Provincia di Foggia;
EDP Renewables Italia s.r.l.;
NCD Divisione Eolica s.r.l.;
Repano Wind s.r.l.;
Fortore Energia s.p.a.;
Foster Wheeler Italia s.r.l.;
Sorgenia s.p.a.;
Daunia Wind s.r.l.;
Grandi Impianti Energie Rinnovabili 2 s.r.l.;




sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2013, proposto da E.On Climate & Renewables Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Vivani, Simone Abellonio, Alberto Marengo e Margherita Fegatelli, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;

contro
Provincia di Foggia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Delvino e Nicola Martino, con domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, via Quintino Sella, 40;
Regione Puglia;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente – Arpa Puglia;
Comune di Torremaggiore;
Ministero per i Beni e le Attività  Culturali;
Ministero per i Beni e le Attività  Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
Ministero per i Beni e le Attività  Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia;
Ministero per i Beni e le Attività  Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
Ministero dello Sviluppo Economico;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Ministero dell’Interno;
Ministero della Difesa;
Autorità  di Bacino per la Regione Puglia;
Autorità  di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore;
Azienda Sanitaria Locale Foggia;
Enac – Ente Nazionale Aviazione Civile;
Enav s.p.a.;
Acquedotto Pugliese s.p.a.;
Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
Anas s.p.a.;
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

nei confronti di
Terna s.p.a.;
Terna Rete Italia s.p.a.;
Enel Distribuzione s.p.a.;
Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a.;
Snam Rete Gas s.p.a.;
Telecom Italia s.p.a.;
Fortore Wind s.r.l.;
Casteltorre Eolica s.r.l.;
ing. Carlo Riggio, in qualità  di commissario ad acta;
dr. Mariano Grillo, in qualità  di commissario ad acta;

per l’annullamento,
quanto al ricorso n. 1077 del 2013:
– della nota della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, prot. n. AOO_159- 0005374 del 26 giugno 2013, recante “Diniego Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all’esercizio di impianti eolici proposti dalle Società  in indirizzo ed afferenti la Stazione Elettrica e 380/150 kV da collegarsi in entra – esce sulla linea RTN a 380 kV «Foggia -Larino»”, ricevuta in data 26 giugno 2013;
– della nota della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, prot. n. AOO_159 0004984 del 12 giugno 2013, recante “Stazione Terna 380/150 kV di Torremaggiore (FG). Avvio del procedimento di diniego dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.”, nonchè espressamente, dei seguenti allegati: la nota dello stesso Servizio della Regione Puglia prot. n. AOO_159 – 0003278 del 16 aprile 2013; la nota del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia prot. n. 4966 del 22 maggio 2013; la nota del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia, prot. n. 0006976 del 15 maggio 2013; la nota della Regione Puglia – Politiche per la Mobilità  e la Qualità  Urbana – Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità , prot. n. 0004298 del 14 maggio 2013, ricevute in data 12 giugno 2013;
– di tutti gli altri atti e provvedimenti specificamente indicati in ricorso;
quanto al ricorso n. 54 del 2013:
– della nota prot. n. 7081 del 27 luglio 2012 della Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, recante “integrazione al parere prot. n. A00 145 9911 del 28/11/2011”;
– e di tutti gli altri atti e provvedimenti meglio specificati in ricorso;
quanto al ricorso n. 1082 del 2013:
– della nota dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia prot. n. 2013/0048484 del 17 giugno 2013, recante “Parere di V.I.A per la realizzazione di un parco eolico sito nel Comune di Torremaggiore loc. Costa Borea riscontro vs richiesta di chiarimenti del 12/06/2013”;
– di tutti gli altri atti e provvedimenti meglio specificati in ricorso;
– di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e/o consequenziali;
 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia, di Terna Rete Italia s.p.a. e della Provincia di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 per le parti i difensori avv.ti Claudio Vivani, Tiziana Colelli, Donatella Testini, Giancarlo Bruno, su delega dell’avv. Antonio Iacono, Claudio Vivani, Maria Liberti, su delega dell’avv. Antonella Loffredo, Donatella Testini, Giancarlo Bruno, Claudio Vivani e Sergio Delvino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Con gli atti introduttivi rispettivamente del giudizio r.g. n. 54/2013 e del giudizio r.g. n. 1082/2013 l’odierna ricorrente E.On Climate & Renewables Italia s.r.l. contestava atti amministrativi endoprocedimentali adottati nel corso del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica richiesta per la realizzazione di un parco eolico nel territorio del Comune di Torremaggiore denominato “Costa Borea” di potenza pari a 92,5 MW.
Successivamente la Regione Puglia adottava il provvedimento di diniego di autorizzazione unica del 26 giugno 2013 n. 5374 impugnato con il ricorso r.g. n. 1077/2013.
Preliminarmente, deve disporsi la riunione dei ricorsi r.g. n. 54/2013, n. 1082/2013 e n. 1077/2013 in quanto sussistono evidenti ragioni di connessione oggettiva, avendo ad oggetto la contestazione in sede giurisdizionale, da parte della stessa società  ricorrente, di atti amministrativi adottati nel corso dello stesso procedimento amministrativo e relativi allo stesso impianto.
Deve comunque dichiararsi l’improcedibilità  per sopravvenuto difetto di interesse relativamente ai ricorsi r.g. n. 54/2013 ed r.g. n. 1082/2013, avendo ad oggetto atti amministrativi endoprocedimentali superati dal diniego di autorizzazione unica del 26 giugno 2013 impugnato con il ricorso r.g. n. 1077/2013.
Con il ricorso r.g. n. 1077/2013 la società  istante deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione dell’art. 12 dlgs n. 387/2013; violazione degli artt. 14 ter e 14 quater legge n. 241/1990; eccesso di potere per contraddittorietà  intrinseca;
2) violazione dell’art. 12 dlgs n. 387/2013; violazione del punto 14.1 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonchè con il Ministro per i Beni e le Attività  Culturali n. 47987 del 10 settembre 2010; violazione dei punti 3.2 e 3.13 della DGR n. 3029/2010; violazione degli artt. 14 ter e quater legge n. 241/1990 sotto un primo ordine di profili;
3) violazione degli artt. 14 ter 14 quater legge n. 241/1990 sotto un secondo ordine di profili; violazione dell’art. 26, comma 4 dlgs n. 152/2006 e del punto 3 della DGR Puglia n. 2122/2012;
4) violazione degli artt. 4.01 e 5.04 delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio della Regione Puglia e del combinato disposto dell’art. 12, comma 3 dlgs n. 387/2003 e dell’art. 5.02 delle predette NTA del PUTT/P;
5) violazione dell’art. 2.01 delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio della Puglia;
6) violazione all’art. 5, comma 7 d.p.r. n. 357/1997; violazione dell’art. 14 ter, comma 5 legge n. 241/1990; incompetenza; eccesso di potere per violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità  dell’azione amministrativa; violazione dell’art. 1, comma 2 legge n. 241/290 per manifesto ed ingiustificato aggravio procedimentale;
7) violazione del giudicato cautelare di cui alle ordinanze del T.A.R. Puglia Bari n. 576/2012 e n. 87/2013;
8) violazione dell’art. 1 legge n. 241/1990; violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per ingiustificato aggravamento del procedimento amministrativo, ingiustizia manifesta e sviamento;
9) eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore grave e manifesto, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e carenza di motivazione;
10) violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo ex art. 10 bis legge n. 241/1190;
11) eccesso di potere per contraddittorietà  estrinsecata;
12) violazione dell’art. 14 quater, comma 3 legge n. 241/1990.
Nel giudizio r.g. n. 1077/2013 si costituivano l’Amministrazione regionale, il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia, resistendo al gravame.
Si costituiva, altresì, Terna Rete Italia s.p.a. chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso r.g. n. 1077/2013 sia infondato.
Invero, tutte le doglianze di cui all’atto introduttivo del giudizio r.g. n. 1077/2013 sono suscettibili di disamina unitaria poichè aventi ad oggetto plurime e non censurabili valutazioni tecniche operate dalla Amministrazione regionale (e dalle altre Amministrazione intervenute nel corso del procedimento amministrativo de quo) nella gravata determina n. 5374 del 26.6.2013 di diniego di autorizzazione unica (e negli atti presupposti in essa richiamati [parere ostativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia prot. n. 6976 del 15 maggio 2013 e parere dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità  della Regione Puglia del 14 maggio 2013]), valutazioni costituenti espressione di ampia discrezionalità  tecnica, non inficiate da vizi macroscopici, a fronte di una motivazione estremamente dettagliata in ordine ai vari profili ostativi alla installazione del progetto proposto.
A tal riguardo, ha rimarcato Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1783 con riferimento alle valutazioni tecniche espresse dalla Amministrazione in materia ambientale:
«¦ L’amministrazione, nel rendere il giudizio di valutazione ambientale, esercita un’amplissima discrezionalità  che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità  amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti (tra le tante, Cons. Stato, sez. quinta, 22 marzo 2012, n. 1640; sezione sesta, 13 giugno 2011, n. 3561; sezione quinta, 17 gennaio 2011, n. 220; sezione quarta, 5 luglio 2010, n. 4246; Corte giustizia, 25 luglio 2008, c – 142/07).
La natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti sia sul versante tecnico che amministrativo, sicchè, pur essendo pacifico (a seguito della storica decisione n. 601 del 9 aprile 1999 della sezione quarta) che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione possa svolgersi attraverso la verifica diretta dell’attendibilità  delle operazioni compiute da quest’ultima sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo, è ugualmente pacifico che il controllo del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali deve essere svolto ab extrinseco, nei limiti della rilevabilità  ictu oculi dei vizi di legittimità  dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità  e non alla sostituzione dell’amministrazione (cfr. Cass. Civ., sez. unite, 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313).
La sostituzione da parte del giudice amministrativo della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità  dell’amministrazione costituisce ipotesi di sconfinamento della giurisdizione di legittimità  nella sfera riservata alla pubblica amministrazione (p.a.), a nulla rilevando che lo sconfinamento si compia attraverso una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantiene nell’area dell’annullamento dell’atto.
In base al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro ordinamento costituzionale, solo l’amministrazione è in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l’interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure. Conseguentemente, il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità  della valutazione degli elementi di fatto acquisiti; non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità  della valutazione stessa; deve tenere distinti i poteri meramente accertativi da quelli valutativi (a più alto tasso di opinabilità ) rimessi all’organo amministrativo, potendo esercitare più penetranti controlli, anche mediante c.t.u. o verificazione, solo avuto riguardo ai primi. ¦».
Il principio espresso dal Consiglio di Stato nella predetta sentenza con riferimento al carattere schiettamente discrezionale della valutazione ambientale è evidentemente estensibile ad altri pareri tecnici espressi da Amministrazioni portatrici di interessi sensibili nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’art. 12 dlgs n. 387/2003.
Nel caso di specie non sono ravvisabili nelle censure formulate da parte ricorrente elementi significativi in ordine alla pretestuosità  della valutazione degli elementi di fatto acquisiti dall’Amministrazione regionale e posti a fondamento della determina n. 5374/2013 (ovvero dalle Amministrazioni in precedenza menzionate relativamente ai pareri “ostativi” richiamati nel gravato diniego), tenuto altresì conto del fatto che nel corpo motivazionale del gravato provvedimento di diniego (cfr. pag. 4 ) sono riportate le osservazioni formulate dalla società  interessata e le puntuali controdeduzioni in risposta manifestate dalla stessa Amministrazione.
Quanto alle censure di carattere formale formulate della società  ricorrente, va evidenziato che l’acquisizione al di fuori della conferenza di servizi di taluni pareri non può considerarsi violativa delle disposizioni in tema di conferenza di servizi contenute nella legge n. 241/1990.
Invero, come rilevato da costante giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Bari, Sez. I, 26 agosto 2013, n. 1247; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 10 maggio 2012, n. 827; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 10 ottobre 2012, n. 1657) deve ritenersi ammissibile la trasmissione di note scritte alla conferenza di servizi quando, come accaduto nel caso di specie, sia comunque rispettato il principio del contraddittorio.
Ciò è, appunto, quanto avvenuto nella fattispecie oggetto del presente giudizio, dato che la ricorrente ha avuto la possibilità  di far pervenire le proprie osservazioni (di cui si dà  conto nella motivazione del gravato diniego) rispetto alle manifestazioni di dissenso espresse in forma irrituale (e cioè fuori dalla sede conferenziale) da parte di autorità  preposte alla tutela di interessi sensibili (come è quello al paesaggio).
Recentemente, Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144 ha evidenziato con argomentazioni condivisibili:
«La conferenza di servizi è il luogo, fisico e giuridico, dove devono confluire, per le evidenziate finalità  di concentrazione perseguite dal legislatore nella materia, tutte le manifestazioni di volontà  delle autorità  coinvolte nel procedimento funzionale all’adozione, ai sensi dell’art. 12 del d.lg. n. 387 del 2003, dell’autorizzazione unica; ciò nondimeno, non può considerarsi “tamquam non esset” una manifestazione di dissenso espressa in forma irrituale (e cioè fuori dalla sede conferenziale) da parte di un’autorità  preposta alla tutela di un interesse sensibile (come è quello al paesaggio). Pertanto, se per un verso il principio di leale collaborazione impone indubbiamente alle parti pubbliche di cooperare in vista del perseguimento dell’interesse di cui ciascuna risulti attributaria e di rispettare anzitutto le forme previste dalla legge per la manifestazione della volontà  di ciascun soggetto coinvolto nel procedimento (dovendosi quindi ritenere irrituale il dissenso espresso fuori dalla conferenza di servizi), per altro verso, ove l’Ente preposto alla tutela di un interesse sensibile esprima comunque il proprio (irrituale) dissenso nell’ambito del procedimento funzionale all’adozione dell’autorizzazione unica, la Regione non può omettere di dare rilievo a tale dissenso espresso rilasciando (illegittimamente) l’autorizzazione unica.».
Nel caso in esame, avendo la Regione Puglia dato adeguato rilievo ai pareri ostativi della Soprintendenza e dell’Ufficio Parchi (ponendoli a fondamento del censurato diniego), pur se espressi in modo irrituale, non è in alcun modo contestabile – in forza del condivisibile principio di diritto di cui a Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144 – il gravato provvedimento negativo del 26.6.2013.
Non può, inoltre, censurarsi l’operato dell’Amministrazione regionale, avendo la stessa ritenuto “prevalente” con motivazione non sindacabile, nell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale, la posizione espressa da due Amministrazioni (tra cui la Sovrintendenza) preposte alla tutela di interessi sensibili che indubbiamente hanno un rilevante peso di carattere qualitativo – sostanziale nell’ambito del procedimento per cui è causa (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I. 26 agosto 2013, n. 1247).
Come rimarcato da T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 5 giugno 2013, n. 322 “¦ La rilevanza dell’interesse paesaggistico che rappresenta principio fondamentale della Costituzione anche nelle zone non sottoposte a vincoli implica che la semplificazione procedimentale, giustificata dalle necessità  di approvvigionamento energetico anche mediante tecnologie non inquinanti non possa invertire il rapporto sostanziale tra gli interessi: anche nell’art. 14 ter, co. 6 bis, come introdotto dall’art. 10 della legge n. 15/2005 e poi sostituito dall’art. 49, co. 2, lett. d) del decreto legge n. 78/2010, il motivato dissenso della Direzione Regionale per i beni e le attività  culturali in sede di conferenza di servizi a tutela dell’interesse sensibile cui è istituzionalmente preposto, non può essere superato nella stessa sede conferenziale come avviene, ai sensi dell’art. 14 ter, per altri interessi non sensibili che dovessero risultare antagonisti, tenendo conto nella determinazione conclusiva delle posizioni prevalenti espresse in quella sede di conferenza (Cons. St., sez. VI, 23/05/2012, n. 3039). ¦”.
Infatti, per quanto la conferenza di servizi di cui al combinato disposto degli artt. 12 dlgs n. 387/2003 e 14 ter legge n. 241/1990 costituisca un modulo procedimentale di semplificazione, rimane comunque fermo che il dissenso espresso da un’Amministrazione preposta alla tutela di un interesse sensibile quale il paesaggio (di carattere preminente costituendo la relativa tutela principio fondamentale della Costituzione [cfr. art. 9]) è superabile unicamente attraverso la rimessione della questione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quater, comma 3 legge n. 241/1990 e giammai attraverso il meccanismo della “prevalenza” delle posizioni di cui all’art. 14 ter, comma 6 bis legge n. 241/1990.
Ne consegue che, se l’Amministrazione regionale procedente ritiene – come nella vicenda oggetto del presente giudizio – di allinearsi alle posizioni espresse dalla Amministrazione portatrice dell’interesse sensibile (nel caso di specie la Soprintendenza), non vi sarà  necessità  di rimessione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quater, comma 3 legge n. 241/1990; nè vi sarà  necessità  di alcuna motivazione in ordine alla prevalenza della valutazione “ostativa” espressa, posto che il carattere ostativo del parere manifestato dall’Amministrazione portatrice dell’interesse sensibile deriva automaticamente dalla previsione di legge (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 maggio 2012, n. 3039).
Pertanto, non è possibile contestare l’omessa rimessione della questione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quater, comma 3 legge n. 241/1990, dal momento che l’Amministrazione resistente con il gravato diniego ha legittimamente ritenuto di uniformarsi alle posizioni espresse dalle Amministrazioni dissenzienti portatrici di interessi sensibili (tra cui la Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici). All’opposto unicamente in ipotesi di contrasto sarebbe stata immaginabile una rimessione della questione al Consiglio dei Ministri.
Ciò premesso in linea generale in ordine alla legittimità  e non sindacabilità  in sede giurisdizionale delle ragioni “ostative” alla realizzazione dell’impianto proposto dalla società  ECRI s.r.l. (poste a fondamento della gravata determina n. 5374/2013), nel caso di specie può trovare applicazione il principio – ormai costante nella giurisprudenza amministrativa – secondo cui: “In via generale, è sufficiente per la conservazione del provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie, che sia fondata anche una sola di esse; pertanto, nel giudizio promosso contro un siffatto provvedimento, il giudice, ove ritenga infondate le censure dedotte avverso una delle autonome ragioni poste alla base dell’atto impugnato, idonea, di per sè, a sorreggere la legittimità  del provvedimento impugnato, ha la potestà  di respingere il ricorso su tale base, con declaratoria di “assorbimento” delle censure dedotte contro altro capo del provvedimento, indipendentemente dall’ordine in cui le censure sono articolate dall’interessato nel ricorso, in quanto la conservazione dell’atto (indipendentemente dalla eventuale invalidità  di taluna delle autonome argomentazioni che lo sorreggono) fa venir meno l’interesse del ricorrente all’esame dei motivi dedotti contro tali ulteriori argomentazioni.” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 2005, n. 3052).
In tal senso si è di recente pronunciato Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2543: “Ove l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sè sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità  emanante a rigetto della sua istanza.”.
Nella presente fattispecie è sufficiente, per la conservazione della determina n. 5374/2013 (che, nel richiamare – facendoli propri – i presupposti pareri negativi della Soprintendenza del 15.5.2013 e dell’Ufficio Parchi del 14.5.2013, è sorretta da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie), la legittimità  di un’unica ragione di rigetto dettagliatamente indicata e non sindacabile – per le ragioni esposte – in questa sede (in particolare, quella fondata sull’esistenza delle “criticità ” rilevate dalla Soprintendenza nel citato parere del 15.5.2013 e ritenute dalla Amministrazione regionale nel provvedimento del 26.6.2013 in concreto non superate dalla società  ricorrente).
La contestata valutazione, operata dalla Amministrazione regionale con la gravata determina n. 5374 del 26.6.2013, in ordine alla esistenza delle menzionate criticità  di cui al parere della Soprintendenza del 15.5.2013, alla rilevanza “ostativa” ed al non superamento in concreto, da parte della società  interessata, delle stesse costituisce apprezzamento di carattere tecnico non sindacabile in sede giurisdizionale in quanto non inficiato da vizi macroscopici.
Ne consegue che l’insindacabilità  della rilevanza “ostativa” delle menzionate criticità  riscontrate dalla Soprintendenza nel parere del 15.5.2013 di per sè sola vale a fondare la legittimità  del gravato diniego di autorizzazione unica, con consequenziale “assorbimento” delle altre censure dedotte.
In definitiva, legittimamente l’Amministrazione regionale con la determina gravata trae la conclusione in ordine alla non definitività  ex art. 2.2, lett. a) DGR n. 3029/2010 del progetto proposto dalla società  istante.
Infatti, ai sensi del menzionato art. 2.2, lett. a) DGR n. 3029/2010 “La domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica, fermo restando quanto previsto dai punti 2.3 e 2.4, è corredata dai seguenti documenti predisposti secondo le Istruzioni Tecniche per l’informatizzazione dell’Autorizzazione Unica, approvate con determina dirigenziale del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo: a) progetto definitivo dell’iniziativa comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell’impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale.”.
Precisa l’art. 3.3 DGR n. 3029/2010 che “La documentazione elencata al punto 2.2 ferma restando la documentazione imposta dalle normative di settore, è considerata contenuto minimo dell’istanza ai fini della sua procedibilità .”.
Ne consegue che la valutazione, espressa dalla Regione Puglia con il censurato diniego, in ordine al carattere non definitivo del progetto presentato, anche in relazione alla parte delle opere necessarie all’immissione dell’energia nella rete ed alla soluzione di connessione elettrica (costituenti presupposti fondamentali per il rilascio della autorizzazione) e, quindi, in termini di improcedibilità  della originaria istanza ritenuta incompleta, rappresenta apprezzamento tecnico non sindacabile in mancanza di errori macroscopici.
Peraltro, parte ricorrente non dimostra di aver proposto soluzioni modificative dopo l’adozione del parere della Soprintendenza del 15.5.2013 al fine di conformarsi alle indicazioni contenute in detto parere.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di improcedibilità  dei ricorsi r.g. n. 54/2013 e n. 1082/2013 e la reiezione del ricorso r.g. n. 1077/2013.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) dichiara l’improcedibilità  della domanda di cui al ricorso r.g. n. 54/2013;
2) dichiara l’improcedibilità  della domanda di cui al ricorso r.g. n. 1082/2013;
3) respinge il ricorso r.g. n. 1077/2013.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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