Istruzione pubblica  – Scuola secondaria di primo grado – Mancata ammissione alla classe successiva – Onere informazione sulle carenze formative e corsi di recupero – Sussiste 

E’ illegittimo il provvedimento con cui è stata disposta la mancata ammissione di un alunno alla classe successiva della scuola secondaria di primo grado qualora la scuola non abbia adempiuto all’onere di informazione, nei confronti dei genitori del minore, in ordine alle carenze formative riscontrate e il minore non sia stato invitato a partecipare alle attività  di recupero organizzate presso l’istituto e rese in favore di altri alunni.

N. 00640/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01077/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2012, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Vernola e Angela Rotondi, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Bari, Via Dante, n. 97 

contro
Scuola secondaria di primo grado statale “Bovio – Palumbo” di Trani, Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97 

per l’annullamento,
previa concessione delle misure cautelari ritenute idonee:
– del verbale del Consiglio di Classe della II D della Scuola secondaria di primo grado statale “Bovio – Palumbo” di Trani n. 6 del 25 maggio 2012, nella parte in cui si afferma che “per l’alunno -OMISSIS- non ci sono i requisiti minimi per promuoverlo in terza”;
– del verbale n. 7 dello scrutinio dell’11 giugno 2012, nella parte in cui si pronuncia l’esito finale “non ammesso, decisione presa ad unanimità “;
– del Documento di valutazione per l’anno scolastico 2011/2012 del 9.6.2012, in cui si attesta che l’alunno non è stato ammesso;
– del registro generale dei voti, nella parte in cui si annota che, a seguito della valutazione del secondo quadrimestre, l’alunno “per l’effetto dei voti ottenuti è stato dichiarato non ammesso”;
– di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorchè non conosciuto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti;
nonchè per la declaratoria
del diritto dell’alunno -OMISSIS- -OMISSIS- ad essere ammesso alla classe terza della Scuola secondaria di primo grado statale “Bovio – Palumbo” di Trani;
nonchè
per il risarcimento dei danni subiti, sia sotto il profilo morale che dal punto di vista economico.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Scuola secondaria di primo grado statale “Bovio – Palumbo” di Trani, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il dott. Oscar Marongiu e udito per le parti il difensore, avv. Massimo Vernola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato gli atti, specificatamente indicati in oggetto, attinenti alla mancata ammissione del proprio figlio minore alla classe terza media della scuola secondaria di primo grado statale resistente.
Hanno chiesto, previa adozione di misura cautelare, l’annullamento degli atti gravati articolando i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione dell’art. 10 – bis della L. n. 241/90, dell’art. 97 Cost., dell’art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009, dell’art. 37 Ordinanza Ministeriale n. 90/2001 del Ministero della Pubblica Istruzione; violazione dei principi di buon andamento e trasparenza; sviamento di potere;
2) Violazione della L. n. 241/90 e dell’art. 11, comma 3, del D. lgs. n. 59/2004; eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto d’istruttoria e illogicità  manifesta;
3) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione dei principi di buon andamento e trasparenza; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità , difetto dei presupposti e di istruttoria, disparità  di trattamento; violazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 416/1974, del D. lgs. n. 59/2004, della L. n. 53/2003, del D. lgs. n. 297/1994 e del D.P.R. n. 122/2009;
4) Eccesso di potere sotto svariati profili.
I ricorrenti hanno inoltre chiesto il risarcimento dei danni.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, spiegando argomentazioni difensive.
L’adito T.A.R., con ordinanza n. 684/2012, ha accolto l’istanza cautelare in epigrafe, per l’effetto disponendo l’ammissione con riserva dell’alunno alla successiva classe III della scuola media secondaria.
L’Istituto scolastico in questione ha ottemperato al disposto cautelare ammettendo, con riserva, l’alunno alla frequenza della III classe.
Al termine dell’anno scolastico 20122013, l’alunno in questione è stato ammesso all’esame di Stato.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 12 dicembre 2013 e trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.
2.1. Risulta decisiva la constatazione, già  rilevata nella sede cautelare, che, per un verso, dalla disamina della documentazione versata agli atti di causa non risulta provato che la scuola abbia adempiuto all’onere di informazione nei confronti dei genitori del minore in ordine alle carenze formative riscontrate e che, per altro verso, il minore non risulta essere stato invitato a partecipare alle attività  di recupero organizzate presso l’istituto e rese in favore di altri alunni.
2.1.1. L’art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009 stabilisce che “Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie”.
2.1.2. Nella relazione del dirigente scolastico depositata da parte resistente si afferma che “la scuola e il Consiglio di classe hanno comunicato in seconda media per l’intero anno scolastico alla rappresentante di classe, -OMISSIS-, la situazione scolastica del figlio e testimoniano la sua partecipazione agli incontri scuola-famiglia, ai Consigli di classe aperti ai genitori, agli incontri per la restituzione del Documento di valutazione e ai colloqui con i docenti nelle loro ore mensili di ricevimento. La -OMISSIS-ha ricevuto durante tutto l’anno scolastico della seconda media, continue e circostanziate informazioni e comunicazioni sull’andamento didattico disciplinare del figlio e sullo stato delle sue conoscenze, competenze e abilità “.
2.1.3. Orbene, le argomentazioni richiamate non sono sufficienti a far ritenere adempiuto il dovere d’informazione in questione, non essendo dimostrabile il contenuto dei colloqui intercorsi tra la scuola e l’interessata, nè potendosi desumere significativi elementi dal ruolo di rappresentante di classe ricoperto dalla ricorrente.
Manca, in definitiva, la dimostrazione della comunicazione formale, da parte della scuola alla ricorrente, del negativo andamento scolastico del figlio di quest’ultima.
La censura sul punto va pertanto accolta.
2.2. L’art. 11 del D. lgs. n. 59/2004 dispone che “sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti”.
Orbene, dagli atti di causa non emerge che la scuola abbia mai avvisato la ricorrente riguardo ai corsi di recupero attivati al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate negli alunni.
Anche sotto tale profilo, pertanto, il ricorso è fondato e va accolto, potendosi ritenere assorbita ogni altra censura.
2.3. Va respinta, invece, la domanda risarcitoria.
La richiesta dei ricorrenti, infatti, risulta generica e non è fornito nemmeno un principio di prova sulla sussistenza e sulla misura del danno lamentato, in relazione al quale, peraltro, deve tenersi conto della brevità  del periodo intercorso tra la non ammissione e la successiva ammissione con riserva.
In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto con riferimento alla domanda di annullamento; va respinta, invece, la richiesta risarcitoria.
La peculiarità  della vicenda giustifica nondimeno la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini indicati in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all’annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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