1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Trasferimento – Accertamento preventivo delle condizioni assistenziali – Necessità  – Conseguenze 


2. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Domanda trasferimento ai sensi dell’art. 33 della L. 104/1992 – Diniego – Motivazione puntuale – Necessità  – Conseguenze

1. Ai fini della fruizione dei benefici di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 in tema di trasferimento del pubblico dipendente, i requisiti della esclusività  e della continuità  dell’assistenza risultano superati a seguito della novella legislativa di cui all’art. 24 della legge n. 183/2010, sicchè l’ipotetica previsione che alle esigenze assistenziali del dipendente pubblico richiedente il trasferimento possano provvedere altri familiari residenti in loco non costituisce idonea motivazione atta a sorreggere un provvedimento di diniego alla domanda di trasferimento presentata ai sensi della richiamata legge n. 104/92.


2. L’interesse legittimo sotteso all’istanza di trasferimento ex lege n. 104/92 obbliga l’Amministrazione a valutare le ragioni che informano tale istanza con priorità  rispetto ad eventuali esigenze di servizio dell’amministrazione medesima. Ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/92, infatti, l’Amministrazione deve adoperarsi nella ricerca delle soluzioni per consentire il trasferimento e, qualora tali soluzioni non siano individuate, resta l’obbligo di dare conto, in maniera circostanziata, nel provvedimento delle motivazioni del diniego.

N. 00630/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00535/2013 REG.RIC.
N. 01847/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 535 del 2013, proposto da: 
Leonardo D’Agostino, rappresentato e difeso dall’avv. Lucia Martino, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Garofalo in Bari, alla via Dante Alighieri, n. 396; 

contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo, n. 97; Ministero dell’Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza; 


sul ricorso numero di registro generale 1847 del 2012, proposto da: 
Leonardo D’Agostino, rappresentato e difeso dall’avv. Lucia Martino, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Garofalo in Bari, alla via Dante Alighieri n.169; 

contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo n. 97; 

per l’annullamento
quanto al ricorso n. 535 del 2013:
-del provvedimento, notificato dalla Polizia di Stato- Compartimento Polizia Stradale per la “Puglia” – Sezione di Foggia – il 6.2.2013, di cui al telegramma nr. 333 D/67512 datato 31.01.2013, con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Sovrintendenti Assistenti e Agenti – Divisione 2^ – comunicava all’Assistente Capo Leonardo D’Agostino che l’istanza di trasferimento prodotta ai sensi della legge n.104/92 non poteva essere accolta;
-di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compreso il preavviso di rigetto;
quanto al ricorso n. 1847 del 2012:
-del provvedimento, notificato dalla Polizia di Stato- Compartimento Polizia Stradale per la “Puglia” – Sottosezione di Foggia – il 7.11.2012, di cui al telegramma nr. 333 D/67512 datato 24.10.2012, con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Sovrintendenti Assistenti e Agenti – disponeva che l’Assistente Capo D’Agostino Leonardo tornasse a prestare servizio, con effetto immediato, al Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia – Sottosezione Polizia Stradale di Busto Arsizio (VA);
-di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la nota di avvio del procedimento;
 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Lucia Martino e Lucrezia Principio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con istanza in data 28 giugno 2006 il sig. Leonardo D’Agostino, odierno ricorrente, in servizio presso la sottosezione della polizia stradale di Busto Arsizio, a seguito dell’elezione nel Consiglio comunale di Orta Nova, chiedeva di essere trasferito a Foggia, a Cerignola o a Canosa ai sensi dell’art.78 del d.lgs. n. 267/2000.
Con provvedimento n. 333.D/67512 del 16 novembre successivo, veniva in effetti assegnato al Compartimento di Polizia stradale per la Puglia – Sottosezione autostradale di Foggia con la precisazione che ci si riservava “..di rivalutare la posizione del dipendente al termine del mandato elettorale”.
Il mandato in questione cessava nel maggio 2011. Il 3 ottobre successivo, veniva comunicato all’odierno ricorrente l’avvio del procedimento volto a rimuovere gli effetti del richiamato decreto di trasferimento, con conseguente ripristino dell’originaria posizione amministrativa, essendo venuti meno i presupposti per l’applicazione dei benefici di cui all’art. 78 T.U.E.L..
Medio tempore l’interessato chiedeva l’assegnazione definitiva presso la sede di Foggia ad altro titolo; più precisamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 della legge n. 104/92, allo scopo di assistere sua madre, la sig.ra Nunzia Traisci, con lui convivente, riconosciuta invalida al 100% e portatrice di handicap in situazione di gravità .
Nel mentre veniva avviato l’esame di tale nuova istanza, l’interessato riceveva a mezzo telegramma, in data 7.11.2012, l’ordine di rientro immediato al reparto di provenienza; ossia la Sottosezione di polizia stradale di Busto Arsizio.
Avverso tale provvedimento il sig. D’Agostino proponeva il primo dei due gravami in epigrafe, il n.1847/2012.
Nelle more il Ministero, con ulteriore provvedimento di cui al telegramma n. 333.D/67512 del 1° gennaio 2013, respingeva anche l’istanza di trasferimento ex lege n. 104/92 , preannunziando la negativa determinazione con nota del 24 ottobre 2012. Avverso entrambi tali atti l’interessato proponeva il gravame iscritto al n. 535/2013.
Si costituiva il Ministero in giudizio per resistere ad entrambi i ricorsi, con atti depositati -rispettivamente- in data 9 gennaio e 27 aprile 2013.
All’udienza del 4 dicembre 2013 sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1.- In via preliminare, considerata la connessione soggettiva dei gravami in epigrafe, se ne dispone la riunione ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 c.p.a..
2.- Il gravame n. 1847/2012 va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L’ordine di rientro a seguito della cessazione del mandato elettorale è stato, invero, superato dal successivo diniego di trattenimento presso la sede di Foggia per assistenza di familiare affetto da handicap in situazione di gravità .
Nessuna utilità  il ricorrente riceverebbe dall’annullamento del primo atto.
2.- Il gravame n. 535/2013 è invece fondato.
Con un unico articolato motivo, il ricorrente lamenta in particolare la violazione degli artt. 55 del D.P.R. n. 335/1982 e 33 della legge n. 104/92 che recano -rispettivamente- la disciplina dei trasferimenti del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e, in generale, le disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti che assistono familiari con handicap in situazione di gravità .
Nella fattispecie, l’istanza presentata dal ricorrente -ai sensi della richiamata legge n. 104/92- è stata respinta sulla scorta delle seguenti motivazioni: a) ci sarebbero altri familiari in loco in grado di assistere il disabile di cui si tratta; b) Busto Arsizio, la sede di provenienza del ricorrente stesso, sarebbe sotto-organico; c) ci sarebbero colleghi più anziani che aspirerebbero alla sede di Foggia; d) la posizione del ricorrente avrebbe dovuto essere valutata anche nell’ambito della graduatoria di mobilità .
Quanto al primo punto deve osservarsi che, come correttamente evidenziato da parte ricorrente, i requisiti dell'”esclusività ” e della “continuità ” dell’assistenza ai fini della fruizione dei benefici di cui al richiamato art.33, risultano superati a seguito della novella legislativa di cui all’art.24 della legge n. 183/2010; sicchè non è dirimente l’astratta possibilità  che altro familiare possa occuparsi del portatore di handicap. Basti per tutti richiamare un recente precedente di questa Sezione sul punto, peraltro espressamente riferita al personale non contrattualizzato (la n. 865 del 29.5.2013).
Quanto agli altri punti su cui il diniego si fonda, sostiene il ricorrente che, ai fini dell’applicabilità  dell’art. 33 in esame, non trattandosi di movimentazione ordinaria, non rilevano le altre domande nè la maggiore anzianità  di servizio; tanto più che nella fattispecie non si tratterebbe di domanda di trasferimento, bensì di richiesta diretta ad ottenere di non essere trasferito.
Il diniego gravato, pertanto, violerebbe in particolare il quinto comma dell’art.33 in esame che vieta il trasferimento ad altra sede del lavoratore che assiste familiare portatore di handicap, senza il suo consenso. Il provvedimento di trasferimento a Foggia per motivi elettorali non contemplava, infatti, l’automatico rientro a Busto Arsizio all’esito del mandato, bensì rinviava a tale momento ogni successiva determinazione, lasciando ogni scelta in merito impregiudicata.
Anche sotto tale profilo il gravame appare fondato. Espressamente nel decreto di trasferimento del 2006, come già  anticipato in fatto, l’Amministrazione si riservava “..di rivalutare la posizione del dipendente al termine del mandato elettorale”. Essendo però subentrate le condizioni di applicabilità  del più volte menzionato art. 33, le esigenze che vi si collegano avrebbero dovuto essere valutate con priorità  rispetto ad eventuali diverse esigenze di servizio, stante l’inequivocabile disposto del quinto comma della disposizione in esame.
Peraltro -ed anche sotto tale profilo la prospettazione di parte ricorrente appare condivisibile- manca nel provvedimento qualsiasi esplicitazione delle invocate “ragioni di servizio” che giustificherebbero la mortificazione delle legittime aspettative del ricorrente nè è oggetto di contestazione la disponibilità  del posto che il ricorrente chiede di conservare; tanto più che la vicenda che ci occupa si colloca a valle delle generali procedure di mobilitazione.
3.- In conclusione, il gravame n. 1847/2012 va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse mentre il gravame n. 535/2013 va accolto e, per l’effetto, annullato il diniego gravato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 c.p.a., così dispone:
a) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il gravame n. 1847/2012;
b) accoglie il gravame n. 535/2013 e, per l’effetto, annulla il diniego gravato;
c) condanna il Ministero dell’Interno resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1000,00 (mille/00), oltre contributo unificato e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 4 dicembre 2013 e 26 febbraio 2014, con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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