1. Ambiente ed ecologia – Rifiuti – Individuazione delle aree non idonee per la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero – Competenza delle Regioni – Fattispecie
2. Ambiente ed ecologia – Rifiuti – Pianificazione – Piano di Gestione dei rifiuti – Atto generale di indirizzo e pianificazione – Competenza – Giunta regionale
3. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Motivazione – Pluralità  di motivi autonomi – Legittimità  di uno degli stessi  – Sufficienza – Ulteriori censure dedotte avverso il medesimo atto – Difetto di interesse

1. In virtù degli artt. 195, co. 1, lett. p) – 196, co. 1, lett. n) e lett. o) del D.Lgs. 152/2006, la Regione è competente a delineare i criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle zone ove non possono essere collocati impianti di gestione di rifiuti. (Nella specie, il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali della Regione Puglia prevedeva che la localizzazione di nuovi impianti avvenisse in aree industriali e, quindi, con implicito divieto di localizzazione in aree agricole).
2. Il Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia, quale provvedimento amministrativo di portata generale di indirizzo e pianificazione, è stato legittimamente adottato dall’organo regionale di direzione politica (i.e. la Giunta regionale) ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett. d) legge regionale n. 7/1997, in chiaro esercizio di una funzione amministrativa di programmazione e di pianificazione.
3. Ove l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sè sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità  emanante a rigetto della sua istanza.

N. 00627/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00488/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da Metalrecuperi s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giampaolo Sechi, con domicilio eletto in Bari, via Camillo Rosalba, 47/Z;

contro
Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto in Bari, piazza Umberto I°, 62;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Liberti, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Comune di Valenzano;

per l’annullamento,
previa concessione di misura cautelare,
– della determinazione n. 1659 del 4.3.2013 adottata dal Dirigente del Servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile e Ambiente della Provincia di Bari, e della relativa nota di trasmissione PG 0049175 del 13.3.2013 della predetta determinazione, conosciuta in data 26.3.2012, con cui si stabilisce che “in conformità  al parere reso dal Comitato Tecnico Provinciale per la VIA, la conclusione e la conseguente archiviazione della procedura di verifica di assoggettabilità  a V.I.A. afferente al progetto relativo alla realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in agro di Valenzano S.P. n. 70 Ceglie-Adelfia km 1,95 presentato dalla Metalrecuperi s.r.l.”;
– del parere del Comitato Tecnico Provinciale per la VIA reso nella seduta del 29.1.2013;
– del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali approvato con DGR n. 2668 del 28.12.2009 nei limiti indicati in ricorso;
– per quanto occorrer possa, della deliberazione di Giunta Regionale n. 1713 del 26.7.2011;
– per quanto occorrer possa, della nota della Regione Puglia prot. n. 0008230 del 13.12.2012;
– della nota del Comune di Valenzano prot. n. 1544 del 20.9.2012;
– nonchè di ogni altro atto connesso, collegato o comunque inerente al procedimento amministrativo in questione ancorchè non conosciuto dalla ricorrente;
e, con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24 luglio 2013, per l’annullamento o la riforma
– del parere del Comune di Valenzo (BA) – Ufficio Tecnico, a firma del Responsabile del Servizio del 20.9.2012 con nota prot. n. 1544, conosciuto dalla ricorrente in data 18.5.2013 a seguito del deposito in giudizio dalla difesa provinciale ed avente ad oggetto “Verifica di assoggettabilità  a VIA dell’impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato al km. 3,00 della SP 70 Ceglie-Adelfia. Vs richiesta in ordine alla compatibilità  urbanistica dell’intervento”, con cui il predetto ha ritenuto l’intervento proposto non conforme alla urbanizzazione urbanistica della zona: E – verde agricolo;
– del parere del Comitato Tecnico Provinciale per la V.I.A. reso nella seduta del 29.1.2013, conosciuto dalla ricorrente in data 18.5.2013 a seguito del deposito in giudizio dalla difesa provinciale ed avente ad oggetto “Procedura di verifica di assoggettabilità  a V.I.A. – Progetto di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi”, con cui il predetto ha ritenuto che “l’istanza di verifica di assoggettabilità  presentata dal proponente debba essere considerata improcedibile”;
– nonchè di tutti gli altri atti già  impugnati con il ricorso principale;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bari e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 per le parti i difensori avv.ti Giampaolo Sechi, Giovanni Vittorio Nardelli e Maria Liberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
La società  odierna ricorrente Metalrecuperi s.r.l. gestisce attualmente un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Bari alla S.P. 70 Adelfia – Ceglie Km 3.000.
L’impianto in esame insiste su un area a destinazione industriale.
La società  stipulava contratto preliminare di compravendita per acquistare una porzione dell’area di proprietà  di altra società  al fine di realizzare un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi analogo a quello già  in esercizio che si intendeva trasferire in agro del Comune di Valenzano in area ritenuta più idonea.
Con istanza del 21.12.2011 l’interessata avviava presso le Autorità  competenti la procedura di verifica di assoggettabilità  a VIA (cosiddetto screening) prevista dalla legge regionale n. 11/2001.
Con parere reso nella seduta del 29.1.2013 il Comitato Tecnico Provinciale all’esito dell’istruttoria tecnica rilevava che “l’istanza di verifica di assoggettabilità  presentata dal proponente debba essere considerata improcedibile”.
La Provincia di Bari con nota PG 22814 del 4.2.2013 comunicava ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 l’intenzione di procedere alla formale adozione del provvedimento di conclusione della procedura relativa al progetto presentato dalla ricorrente, adducendo quali motivi ostativi il contrasto dello stesso con il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia adottato con DGR n. 2668/2009 e con gli strumenti di pianificazione vigenti.
Con determinazione n. 1659 del 4.3.2013 il dirigente della Provincia di Bari disponeva – in conformità  al parere reso dal Comitato Tecnico Provinciale per la VIA in data 29.1.2013 – la conclusione e la conseguente archiviazione della procedura di verifica di assoggettabilità  a VIA del progetto de quo.
Con il ricorso introduttivo la società  Metalrecuperi s.r.l. impugnava la citata determinazione n. 1659/2013.
Contestava, altresì, il presupposto parere del Comitato Tecnico Provinciale per la VIA del 29.1.2013 ed il Piano Regionale dei Rifiuti di cui alla DGR n. 2668/2009 limitatamente al paragrafo 15.1 ove è previsto che “… la localizzazione di tutti i nuovi impianti, eccetto le discariche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in aree industriali definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D, relative alle parti di territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati ¦”.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione dell’art. 195, comma 1, lett. p) dlgs n. 156/2006; violazione dell’art. 196, comma 1, lett. n) dlgs n. 152/2006; incompetenza; violazione del principio di autosufficienza e di prossimità  (art. 182 bis, lett. b) dlgs n. 152/2006); violazione degli artt. 22 e 44 dello Statuto regionale pugliese: la reale motivazione dell’impugnato provvedimento n. 1659/2013 risiederebbe nella presunta incompatibilità  urbanistica con le prescrizioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 15.1) dell’area (zona urbanistica di tipo E – verde agricolo) in cui è previsto l’impianto di recupero di rifiuti progettato dalla società  ricorrente; il Piano Regionale dei Rifiuti di cui alla DGR n. 2668/2009 (parimenti censurato in questa sede) sarebbe illegittimo in parte qua (punto 15.1 ove è prevista la localizzazione di tutti i nuovi impianti in aree industriali) per contrasto con gli artt. 195, comma 1, lett. p) e 196 dlgs n. 152/2006; in virtù della normativa statale anche un’area agricola potrebbe essere idonea per l’insediamento di un impianto per il recupero di rifiuti speciali; la DGR n. 2668/2009 (nella parte [punto 15.1] in cui individua come aree idonee alla localizzazione di impianti di recupero di rifiuti le aree industriali), di cui fa applicazione la gravata determina n. 1659/2013, contrasterebbe con l’art. 195, comma 1, lett. p) dlgs n. 152/2006 (secondo cui spetta allo Stato “l’indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti”) e con l’art. 196, comma 1, lett. n) dlgs n. 152/2006 (“Sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all’articolo 195: ¦ n) la definizione di criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell’articolo 195, comma 1, lettera p)”); la Regione Puglia avrebbe comunque invaso la competenza della Provincia; il tenore letterale del comma 3 dell’art. 196 dlgs n. 152/2006 (“Le Regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.”) dovrebbe indurre a pensare che la realizzazione di impianti di gestione di rifiuti non debba avvenire esclusivamente in aree industriali, costituendo la regola della localizzazione in aree industriali solo un criterio di massima; il potere regionale di pianificazione del territorio non potrebbe spingersi al punto di precludere localizzazione degli insediamenti industriali in zona a destinazione agricola; inoltre, il Piano di cui alla gravata DGR n. 2668/2009 (atto – secondo la prospettazione di parte ricorrente – avente natura pianificatoria) sarebbe stato illegittimamente (in asserita violazione degli artt. 22 e 44 dello Statuto regionale) approvato con deliberazione della Giunta regionale (invece che con deliberazione del Consiglio regionale), tenuto conto che la potestà  pianificatoria competerebbe ai sensi dell’art. 22 dello Statuto regionale al Consiglio regionale, mentre alla Giunta regionale sarebbero attribuite ex art. 44 dello Statuto regionale le funzioni esecutive;
2) violazione degli artt. 20 e ss. dlgs n. 152/2006, con particolare riferimento al comma 6 e in relazione all’art. 208 dlgs n. 152/2006; eccesso di potere per sviamento: il Comitato Tecnico per la VIA avrebbe erroneamente trattato il procedimento di screening avviato dalla società  ricorrente con istanza del 21.12.2011 al pari di un procedimento di VIA;
3) violazione dell’art. 5 d.p.r. n. 447/1998: il gravato provvedimento n. 1659/2013 sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 5 d.p.r. n. 447/1998 (i.e. possibilità  per il responsabile del procedimento di convocare la conferenza di servizi al fine di addivenire ad una variazione dello strumento urbanistico) secondo cui i nuovi impianti conformi alla normativa vigente sarebbero localizzabili anche in variante allo strumento urbanistico vigente.
Con ricorso per motivi aggiunti la società  ricorrente Metalrecuperi s.r.l. censurava il parere del Comitato Tecnico Provinciale per la VIA del 29.1.2013 ed il parere di non conformità  urbanistica del Comune di Valenzano del 20.9.2012 (entrambi richiamati nella determinazione n. 1659/2013 del dirigente della Provincia di Bari, impugnata con l’atto introduttivo).
Evidenziava doglianze così sinteticamente riassumibili:
1) violazione degli artt. 20 e ss. dlgs n. 152/2006, con particolare riferimento al comma 6 e in relazione all’art. 208 dlgs n. 152/2006; illegittimità  derivata; eccesso di potere per sviamento: la Provincia di Bari avrebbe concluso il procedimento amministrativo con la contestata determina n. 1659/2013, richiamando esclusivamente il giudizio espresso dal Comitato Tecnico Provinciale, senza tuttavia esprimere l’unico giudizio che il legislatore impone di esternare all’esito della procedura discreening (e cioè quello relativo alla possibilità  che il progetto produca effetti negativi e significativi sull’ambiente); pertanto, il Comitato Tecnico Provinciale e la Provincia di Bari avrebbero equivocato sulla natura e sulla funzione del procedimento di screening, trattandolo al pari di un procedimento di VIA; il procedimento di screening dovrebbe sortire il ben più limitato effetto di apprezzare preventivamente il pur possibile impatto sull’ambiente in termini non tanto di negatività , quanto in termini di significatività , dovendosi altrimenti concludere che qualunque intervento, siccome implicante comunque un impatto sull’ambiente, dovrebbe irragionevolmente essere sottoposto a VIA; anche la Regione Puglia con il parere del 17.12.2012 del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica (cui rinvia il parere del Comitato Provinciale VIA del 29.1.2013) avrebbe evidenziato alla Provincia la circostanza della necessità  del parere regionale (i.e. il pronunciamento sulla compatibilità  con il Piano Regionale per i soli impianti tecnicamente connessi ad altri) unicamente nell’ambito della fase autorizzatoria vera e propria e cioè all’interno dei procedimenti ex artt. 208 e 216 dlgs n. 152/2006;
2) eccesso di potere per contraddittorietà  e carenza di istruttoria; confusione, incertezza e perplessità  in ordine all’attività  cui l’impianto destinato: secondo il parere sfavorevole del Comune di Valenzano del 20.9.2012 (richiamato dalla determina n. 1659/2013) l’intervento proposto non sarebbe conforme rispetto alla tipizzazione urbanistica della zona E – verde agricolo di cui alle NTA vigenti nello stesso Comune; tuttavia, dalla documentazione progettuale si evincerebbe come il progetto proposto comporterebbe un incremento di volumetria molto limitato rispetto alla volumetria complessiva; peraltro, la zona in esame sarebbe caratterizzata dalla presenza di numerosi opifici artigianali ed industriali.
Si costituivano la Provincia di Bari e la Regione Puglia, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, sia infondato.
Invero, in primo luogo va rimarcato che rientra nell’ambito della competenza statale l’indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (cfr. art. 195, comma 1, lett. p dlgs 152/2006).
Tuttavia, ai sensi dell’art. 196, comma 1, lett. n) dlgs n. 152/2006 “Sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all’articolo 195: ¦ n) la definizione di criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell’articolo 195, comma 1, lettera p); ¦”.
In forza della previsione normativa di cui all’art. 196, comma 1, lett. o) dlgs n. 152/2006 spetta alla competenza regionale “la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare”.
Pertanto, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, in virtù delle citate previsioni normative statali la Regione ha indubbia competenza a delineare i criteri per l’individuazione delle zone ove non possono essere collocati impianti di gestione di rifiuti. Ciò che nell’ambito della Regione Puglia è avvenuto con la impugnata deliberazione di Giunta regionale n. 2268/2009 relativa al Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia.
Non vi è dubbio, pertanto, che la Regione Puglia abbia in forza delle menzionate disposizioni del dlgs n. 152/2006 il potere di definire i criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (cfr. art. 196, comma 1, lett. n) e di definire i criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento (cfr. art. 196, comma 1, lett. o).
Nel caso di specie legittimamente il contestato Piano Regionale di Gestione Rifiuti di cui alla DGR n. 2668/2009 (pag. 2524 del BURP n. 16 del 26.1.2010 – punto 15.1, il quale non a caso richiama gli artt. 195, comma 1, lett. p) e 196, comma 1, lett. o) e lett. n) dlgs 152/2006) prevede, quale “prescrizione vincolante” (cfr. pag. 2526), che la localizzazione di nuovi impianti avvenga in aree industriali (e quindi l’implicito divieto di localizzazione in aree agricole).
Di conseguenza, nella zona agricola E del Comune di Valenzano (che non ha approvato alcuna variante urbanistica) non è possibile installare impianti per il recupero dei rifiuti speciali.
Peraltro, non ha fondamento l’asserita violazione dei principi di autosufficienza e di prossimità  (secondo cui è opportuno lo smaltimento dei rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione), posto che detta prossimità  nel caso di specie non è stata dimostrata.
Inoltre, la contestata DGR n. 2668/2009, avendo natura di atto amministrativo generale di pianificazione / programmazione (come emerge a pag. 2444 del BURP n. 16 del 26.1.2010 contenente la DGR n. 2668/2009: la deliberazione ha ad oggetto la pianificazione della gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia), è stata legittimamente adottata dalla Giunta regionale in conformità  agli artt. 22 e 44 dello Statuto regionale.
Infatti, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, dalla lettura dell’art. 22 Statuto regionale non si evince che la funzione pianificatoria sia stata attribuita al Consiglio regionale:
« 1. Il Consiglio regionale rappresenta la Comunità  pugliese; esercita la potestà  legislativa e svolge la funzione di indirizzo e di controllo dell’attività  della Giunta regionale.
2. Il Consiglio regionale:
a) approva il piano di sviluppo generale e ne verifica periodicamente l’attuazione;
b) approva il documento annuale di programmazione economica e finanziaria;
c) approva con legge i principi e gli indirizzi della programmazione generale, intersettoriale e settoriale, la cui attuazione è disciplinata dai regolamenti di cui all’articolo 44;
d) approva la legge finanziaria regionale annuale, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il rendiconto generale e l’esercizio provvisorio;
e) esercita la potestà  regolamentare in ordine alla propria organizzazione funzionale e contabile;
f) delibera le nomine che gli sono attribuite espressamente dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi;
g) propone alle Camere, ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione, i progetti di legge che coinvolgono gli interessi della Regione e richiede lo svolgimento dei referendum nazionali previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;
h) esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
i) provvede all’istituzione di nuovi Comuni, alla modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione;
j) ratifica con legge le intese previste al penultimo comma dell’articolo 117 della Costituzione;
k) esercita ogni altra potestà  e funzione conferitagli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.
3. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
4. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, nonchè la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.».
In ogni caso, va evidenziato che la censurata DGR n. 2668/2009 (recante “Approvazione dell’Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia”) – come detto – ha natura giuridica di atto amministrativo generale di indirizzo / pianificazione.
Si tratta in altri termini di un provvedimento amministrativo di portata generale (contenente mere disposizioni di indirizzo / direttiva e pianificazione, come emerge dal Titolo I – Premessa a pag. 2444 del BURP n. 16 del 26.1.2010 recante la DGR n. 2668/2009) legittimamente adottato dall’organo regionale di direzione politica (i.e. la Giunta regionale) ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d) legge regionale n. 7/1997 in chiaro esercizio di una funzione amministrativa di programmazione e di pianificazione (il citato art. 4, comma 4, lett. d) legge Regione Puglia n. 7/1997 non a caso è espressamente richiamato nel preambolo della impugnata DGR n. 2668/2009).
Secondo la menzionata lett. d) dell’art. 4, comma 4 legge Regione Puglia n. 7/1997 “Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 agli organi di direzione politica compete, secondo quanto previsto dallo Statuto: ¦ d) gli atti di programmazione e di pianificazione; ¦”.
Ciò posto, risulta ostacolo insuperabile (legittimamente posto a fondamento della contestata determina n. 1659/2013) all’insediamento in area agricola dell’impianto di recupero di rifiuti speciali proposto dalla società  ricorrente la prescrizione “vincolante” di cui a pag. 2524 – 2526 del BURP n. 16 del 26.1.2010 (recante il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia) che impone la localizzazione di tutti i nuovi impianti in aree industriali (e quindi un implicito divieto all’insediamento in area agricola), anche in considerazione del fatto che nella citata DGR n. 2668/2009 e nella suddetta prescrizione in essa contenuta non sono ravvisabili i vizi contestati da parte ricorrente nell’atto introduttivo.
Infine, va evidenziato che la norma tecnica di attuazione (i.e. art. 17 relativo alla tipologia di interventi consenti nella zona E – verde agricolo, con consequenziale implicita incompatibilità  dell’intervento proposto, non rientrando in detto elenco) su cui si fonda l’impugnato parere comunale sfavorevole del 20.9.2012 (e la gravata determina provinciale n. 1659/2013 che ad esso rinvia) non è mai stata contestata dalla società  ricorrente in sede giurisdizionale; che, infatti, nessuna censura è stata formulata al fine di superare gli ostacoli frapposti dal Comune di Valenzano.
Ciò premesso in ordine alla legittimità  delle suddette ragioni “ostative” alla realizzazione dell’impianto proposto da Metalrecuperi (poste a fondamento della gravata determina n. 1659/2013 e dei presupposti pareri del Comitato Regionale VIA del 29.1.2013 e del Comune di Valenzano del 20.9.2012), nel caso di specie può trovare applicazione il principio – ormai costante nella giurisprudenza amministrativa – secondo cui: “In via generale, è sufficiente per la conservazione del provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie, che sia fondata anche una sola di esse; pertanto, nel giudizio promosso contro un siffatto provvedimento, il giudice, ove ritenga infondate le censure dedotte avverso una delle autonome ragioni poste alla base dell’atto impugnato, idonea, di per sè, a sorreggere la legittimità  del provvedimento impugnato, ha la potestà  di respingere il ricorso su tale base, con declaratoria di “assorbimento” delle censure dedotte contro altro capo del provvedimento, indipendentemente dall’ordine in cui le censure sono articolate dall’interessato nel ricorso, in quanto la conservazione dell’atto (indipendentemente dalla eventuale invalidità  di taluna delle autonome argomentazioni che lo sorreggono) fa venir meno l’interesse del ricorrente all’esame dei motivi dedotti contro tali ulteriori argomentazioni.” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 2005, n. 3052).
In tal senso si è pronunciato Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2543: “Ove l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sè sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità  emanante a rigetto della sua istanza.”.
Nella presente fattispecie è sufficiente, per la conservazione della censurata determina regionale n. 1659/2013 (che, nel richiamare – facendoli propri – i presupposti pareri negativi del Comitato Regionale VIA del 29.1.2013 e del Comune di Valenzano del 20.9.2012, è sorretta da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie), la legittimità  delle ragioni di rigetto fondate rispettivamente sull’esistenza della prescrizione vincolante imposta dalla DGR n. 2668/2009 di cui a pag. 2524 – 2526 del BURP n. 16 del 26.1.2010 (necessità  della localizzazione dei nuovi impianti in area industriale ed implicita consequenziale inammissibilità  dell’impianto di smaltimento proposto in area agricola) e sul parere negativo del Comune di Valenzano del 20.9.2012 (che si fonda – come visto – su una norma tecnica di attuazione [i.e. art. 17] non censurata in sede giurisdizionale).
Possono, quindi, dichiararsi assorbite le ulteriori censure dedotte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti contro la gravata determina provinciale n. 1659/2013 ed i menzionati pareri presupposti.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione sia del ricorso introduttivo, sia del ricorso per motivi aggiunti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Condanna la ricorrente Metalrecuperi s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia di Bari, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente Metalrecuperi s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Puglia, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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