Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate –  Avanzamento in grado – Valutazione – Equipollenza titoli – Contenuto

Atteso che la disciplina generale della equipollenza dei titoli di studio prevista dal comma 6 articolo 9 della l. 19 novembre n. 341 prevede che il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio appartiene esclusivamente al legislatore, in quanto le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica, si deve escludere, per quanto previsto dall’art. 1689 del codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) – applicabile al personale della croce rossa in quanto istituzionalmente equiparato al personale militare – che la laurea in Architettura possa essere considerata titolo di studio equipollente per l’avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di colonnello, nè assume rilievo, ai fini della legittimità  della valutazione, la circostanza che detta equipollenza sia stata giudicata sussistente nei confronti del ricorrente nel precedente passaggio di grado da capitano commissario a maggiore, non avendo le valutazioni delle commissioni  – ampiamente discrezionali – carattere comparativo neppure quando si tratti di procedimenti che riguardino l’avanzamento del militare allo stesso grado.  

N. 00628/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00615/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 615 del 2013, proposto da: 
G. S., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Rizzo, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Puglia – Bari, in Bari, Piazza Massari; 

contro
C.R.I. – Croce Rossa Italiana, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
del provvedimento prot. n.1188.13/XI del 26.2.2013 a firma del Cap. Com. Gennaro Pagano, con il quale si comunica che la Commissione Centrale del Personale Militare della C.R.I. nella riunione del 21.1.2013, in sede di valutazione dei titoli per la promozione al grado superiore, ha dichiarato di non prendere in esame in sede di valutazione dei titoli per il quadro di avanzamento 2008 la posizione del Mag. S.;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di C.R.I. – Croce Rossa Italiana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Rizzo e Giuseppe Zuccaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 15 maggio 2013, S. G. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe instando per l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva in fatto di aver partecipato, in qualità  di Maggiore Commissario del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, attualmente in congedo, alla procedura per l’avanzamento al grado di Tenente Colonnello Commissario.
Con il provvedimento impugnato prot. n.1188.13/XI del 26.2.2013 a firma del Cap. Com. Gennaro Pagano, si dava atto che la Commissione Centrale del Personale Militare della C.R.I., nella riunione del 21.1.2013, in sede di valutazione dei titoli per la promozione al grado superiore, aveva dichiarato il ricorrente “NON PRESO IN ESAME” per il quadro di avanzamento 2008, in quanto la laurea in Architettura posseduta dallo stesso non rientrava fra i titoli previsti dall’art. 1689 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 Codice dell’Ordinamento Militare.
Insorgeva avverso il detto provvedimento il S., sollevando plurimi profili di illegittimità  aventi ad oggetto la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66; l’eccesso di potere per irrazionalità  manifesta; la violazione e la falsa applicazione del D.M. 509/1999, del D.M. 270/2004, del D.M. 3.11.1999 e del D.M. 28.11.2000, nonchè l’eccesso di potere correlato a tali violazioni.
Con atto di costituzione di mero stile, pervenuto in Segreteria in data 16 maggio 2013, ed integrato, in data 1 giugno 2013, da memoria e deposito di atti e documenti prodotti dagli Uffici dell’Amministrazione resistente, si costituiva in giudizio l’Avvocatura erariale, instando per il rigetto della domanda proposta, anche in sede cautelare.
Con Ordinanza collegiale del 6 giugno 2013, l’istanza cautelare veniva respinta per difetto di periculum in mora.
All’udienza pubblica del 9 aprile 2014, la causa era riservata per la decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, inerendo i medesimi ad un’unica, articolata, questione di legittimità .
Il caso di specie ha ad oggetto un procedimento di avanzamento in grado di personale della C.R.I.. Tale personale è di per sè istituzionalmente equiparato, a tutti gli effetti, a personale militare.
Detto procedimento di avanzamento in grado è disciplinato dagli artt. 1684 – 1698 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 Codice dell’Ordinamento Militare, già  artt. 74 – 87 del R.D. n. 484/1936.
Più nel dettaglio, la fattispecie in esame concerne l’avanzamento “a scelta” al grado di Ufficiale superiore, disciplinato dagli artt. 1684, 1685 e 1689 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 citato.
La Commissione Centrale del Personale, incaricata delle valutazioni di merito sul procedimento di avanzamento in parola, si è espressa sulla posizione del ricorrente S. nel verbale n. 70 del 21 gennaio 2013, non prendendo in esame la posizione del medesimo – ai sensi dell’art. 1690 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 – in considerazione del possesso da parte di quest’ultimo di un titolo di studio (laurea in Architettura) non valutabile come equipollente ai sensi dell’art. 1689 citato per l’avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di colonnello.
Tale impostazione deve essere condivisa.
Come si desume dall’art. 9, VI comma, della legge n. 341/1990, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari e disciplina dei relativi titoli di studio, il giudizio di equipollenza tra questi ultimi ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi appartiene esclusivamente al legislatore, e, di conseguenza, l’unico parametro cui fare corretto riferimento è quello fissato dalla legge e dall’ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica (cfr. in termini, Cons. Stato, V Sez. n. 6260/2012; T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 10.4.2008, n. 6364; C.G.A.R.S., 30.5.1995, n. 190).
In altri termini, ove un procedimento selettivo ammetta come requisito di ammissione un determinato diploma di laurea, o titolo equipollente, può, secondo una parte della giurisprudenza, procedersi ad una valutazione di equipollenza sostanziale, in via amministrativa, dei titoli (cfr. in termini Cons. Stato, Sez. V, 3.10.2005, n. 5245; ma, in senso contrario, T.A.R. Lazio, Sez. III quater, 12.11.2007, n. 11119; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 25.5.2007, n. 886); se invece il procedimento richiede, come requisito di ammissione, tassativamente, un determinato titolo di studio, siffatta determinazione dell’Amministrazione può essere eterointegrata solamente dalla equipollenza disposta ex lege (cfr. in termini, T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 10.4.2008, n. 6364).
Nel caso di specie, le equipollenze sono state espressamente e tassativamente previste dal dettato normativo di cui all’art. 1689 citato, non sussistendo fra esse la espressa previsione della laurea in Architettura.
Occorre, peraltro, precisare che detto articolo è stato integrato a mezzo dell’art. 5, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, recante modifiche al Codice dell’Ordinamento militare.
Con tale integrazione si è espressamente modificato l’art. 1689 con la previsione di una equipollenza fra i titoli di studio in esso indicati e quelli valutabili ai fini delle procedure di avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di colonnello.
Poichè tuttavia i titoli di studio attualmente previsti dalla disciplina sono “laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze economico-marittime, in scienze politiche o in ingegneria o equipollenti”, non essendo stata rilevata una effettiva e sostanziale equipollenza ai fini dell’avanzamento di grado fra la laurea in Architettura posseduta dal ricorrente e i detti titoli di studio, la Commissione Centrale del Personale non ha potuto che escludere dalla valutazione per l’avanzamento di grado la posizione del ricorrente.
A poco vale rilevare che la citata Commissione abbia ritenuto di dover disconoscere l’equipollenza fra titoli di studio, tenuto conto invece che la medesima era stata già  considerata come positivamente sussistente allorquando il ricorrente era stato valutato per l’avanzamento in grado da Capitano commissario a Maggiore.
Come sul punto ha condivisibilmente chiarito il Consiglio di Stato, “secondo un indirizzo giurisprudenziale maggioritario, fatto proprio anche dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2008, deve escludersi che, in assenza di elementi nuovi intervenuti nell’intervallo fra due valutazioni, la precedente graduatoria assuma rilevanza decisiva nel giudizio successivo o che ne derivi una sorta di “cristallizzazione” della posizione dell’ufficiale, neppure quando si tratti di procedimenti che riguardano l’avanzamento allo stesso grado.
Le valutazioni di ogni commissione non hanno, infatti, carattere comparativo e quindi nulla impedisce che esse giungano, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità  di cui dispongono, a conclusioni difformi da quelle espresse in precedenti graduatorie, e questo anche quando non siano sopravvenuti nuovi elementi, idonei a differenziare le posizioni degli ufficiali (cfr., in termini, Cons. Stato, IV sez., n. 4122 del 2008).” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza n. 8733 del 2010).
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto per infondatezza nel merito.
Le peculiarità  del caso di specie permettono di ritenere sussistenti i gravi ed eccezionali motivi di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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