1. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Ordinanza di demolizione giudicata legittima – Cumulo di domande – Non sussiste


2. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Ordinanza di demolizione – Interesse – Proprietario dell’area dove sorge l’immobile da demolire – Sussiste 


3. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Giudicato – Estensione
 

1. Non sussiste cumulo di domande laddove il ricorrente chiede l’ottemperanza di una diffida ad eseguire un’ordinanza di demolizione, sebbene detto provvedimento sia stato già  oggetto di un precedente giudizio impugnatorio che ne ha confermato l’efficacia: la sentenza di rigetto del ricorso impugnatorio, infatti, implica che l’assetto degli interessi resta regolato dal provvedimento impugnato con il ricorso non accolto, e pertanto, l’esecuzione da parte dell’amministrazione non può che essere rivolta al provvedimento emanato piuttosto che alla sentenza che ne ha confermato l’efficacia. 


2. Vi è interesse legittimo alla esecuzione dell’ordinanza di demolizione di opere abusive, confermar anche all’esito del giudizio impugnatorio e alla conseguente azione per l’esercizio dell’amministrazione dei relativi poteri consistenti nella conclusione del procedimento repressivo dell’abuso edilizio, da parte del proprietario dell’area dove sorge l’abusivismo.


3. Con l’introduzione del nuovo codice del processo amministrativo l’accoglimento del ricorso sul silenzio deve estendersi, quando il comportamento dovuto abbia contenuto vincolato (come nella specie trattandosi di ordinanza di demolizione), anche alla individuazione del comportamento o dell’atto da porre  in essere da parte dell’amministrazione per la realizzazione del bene della vita del ricorrente.

N. 00514/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01705/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1705 del 2013, proposto da: 
Condominio Vinsalva, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, via Q.Sella, 120; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio eletto presso Chiara Lonero Baldassarra in Bari, via P.Amedeo 26; 

nei confronti di
Cooperativa Consedil Nova Srl in Liquidazione; Condominio Consedil Nova, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola N.166/5; 

per la declaratoria dell’illegittimità 
del silenzio inadempimento (ex art. 117 c.p.a.) avverso la diffida volta a far eseguire coattivamente ingiunzione di demolizione prot. n. 178678 del 13.07.2009 dell’opera abusiva;
nonchè per l’accertamento della fondatezza della pretesa del ricorrente all’esecuzione coattiva dell’ingiunzione di demolizione.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari e di Condominio Consedil Nova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Luigi Paccione, Chiara Lonero Baldassarra e Felice Eugenio Lorusso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 7dicembre 2013 e depositato il successivo 23 dicembre il condominio Vinsalva, proprietario in comunione con altri del lotto E del Piano di Zona di Edilizia Economica e Popolare Poggiofranco, ha impugnato il silenzio di cui in epigrafe.
In particolare, riferisce l’odierno ricorrente che il Comune di Bari ha emesso, in data 13.07.2009, ingiunzione di demolizione delle opere abusive effettuate su area condominiale comune, consistenti nella trasformazione di area destinata a verde in parcheggio per autovetture.
L’ordine è, tuttavia, rimasto ineseguito, nonostante sulla legittimità  del relativo provvedimento si sia pronunciato questo Tar con sentenza n. 808 del 2 febbraio 2012, non appellata, e nonostante il ricorrente abbia proceduto a formale diffida in data 14 ottobre 2013.
Il Condominio Vinsalva, col presente ricorso, deduce l’illegittimità  dell’inerzia dell’amministrazione, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili.
Si è costituita in giudizio la controinteressata, Condominio Consedil Nova, contestando le avverse pretese.
Entrambe le parti hanno depositato memorie e documenti.
Si è costituito, altresì, il Comune di Bari producendo documenti.
Alla camera di consiglio del 02.04.2014, sentiti i difensori delle parti costituite, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato quanto alla lamentata illegittimità  del silenzio serbato dal Comune di Bari in ordine all’istanza-diffida all’adozione degli atti sottesi alla demolizione ex officio delle opere abusive.
Nè le censure opposte dalla parte controinteressata risultano idonee a contestare, sotto distinti profili, l’ammissibilità  del ricorso proposto e il comportamento del condominio Vinsalva.
Quanto al presunto cumulo di domande che secondo il Condominio Consedil Nova sarebbero state presentate dalla ricorrente, è sufficiente ricordare che la presente controversia è stata discussa in camera di consiglio trattandosi di procedura riguardante il silenzio dell’amministrazione comunale su diffida ad adempiere all’emanazione di provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi.
L’azione proposta dal condominio Vinsalva è espressamente volta all’accertamento e declaratoria dell’illegittimità  del silenzio inadempimento opposto dal Comune di Bari, sulla diffida notificata a cura del ricorrente, per l’esecuzione coattiva dell’ingiunzione di demolizione sopra richiamata. La sentenza n. 808/2012 pronunciata da questo TAR il 26 aprile 2012, non costituisce oggetto di domanda di ottemperanza, come erroneamente sostenuto dal condominio controinteressato, ma è richiamata solo ad ulteriore supporto della legittimità  dell’ingiunzione di demolizione. Nè potrebbe essere altrimenti, trattandosi di sentenza di rigetto, per effetto della quale l’assetto dei rapporti continua ad essere regolato dall’atto amministrativo impugnato con il ricorso non accolto.
Giova aggiungere che diversi dei rilievi sollevati dal condominio controinteressato sono stati oggetto di trattazione proprio nel giudizio concluso con la richiamata sentenza, nella quale si è già  statuito, tra l’altro, che “legittimamente l’ordine di demolizione” è stato “indirizzato al proprietario dell’area interessata (o, comunque, al soggetto che abbia titolo per disporne)”, con ciò risultando censurabile il tentativo del condomino Consedil Nova di riproporre nuovamente in questa sede la questione circa la propria presunta estraneità  alla vicenda e quella relativa all’estinzione della cooperativa Consedil Nova.
Ne consegue l’inidoneità  dei rilievi e delle eccezioni del controinteressato a contrastare la fondatezza della domanda di accertamento dell’illegittimità  del silenzio – inadempimento che deve, pertanto, essere accolta.
Nella specie è, infatti, rilevabile un’inerzia imputabile all’amministrazione comunale dato che, come documentato in atti, la stessa avrebbe dovuto adottare gli atti consequenziali alla ordinanza di demolizione volti alla eliminazione degli abusi edilizi.
Non vi è dubbio che a fronte della richiesta del privato volta ad ottenere un comportamento materiale da parte della amministrazione, quale quello di eseguire concretamente un ordine demolitorio relativamente ad opere la cui abusività  è stata in precedenza acclarata, l’inerzia serbata dall’amministrazione è certamente da qualificarsi illegittima (Tar Campania, sent. n. 4099, del 06.08.2013; Tar Bari, sent. n. 374 del 29.01.2009).
Nè può considerarsi adempiuto l’obbligo di provvedere attraverso la nota del 27 marzo 2014 prot. 80249, versata in atti, con cui il Comune comunica la data di sopralluogo propedeutico all’esecuzione dei lavori di rimozione degli abusi edilizi.
L’obbligo di provvedere in maniera espressa consiste nel compimento degli adempimenti di cui all’art. 33 del D.P.R. n. 380/2001, conseguenti all’emanazione dell’ingiunzione di demolizione e diretti alla conclusione del procedimento repressivo dell’abusivismo edilizio.
Secondo le previsioni di tale norma, decorso il termine congruo per l’esecuzione spontanea fissato dall’ordinanza di demolizione, gli interventi e le opere realizzati eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità ‘ da esso “sono rimossi o demoliti a cura del Comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso”.
Ed invero, il proprietario di un’area o di un fabbricato, nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’autorità  preposta, è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri. Ne deriva che egli può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sulla istanza integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2004, n. 3485; 7 luglio 2008, n. 3384; Tar Campania, 22 settembre 2010, n. 18124).
Fondata è anche la pretesa del ricorrente volta a portare ad esecuzione l’ingiunzione di demolizione, trattandosi di attività  vincolata.
L’accoglimento del ricorso sul silenzio deve estendersi, infatti, alla stregua del vigente c.p.a., alla individuazione dell’atto o del comportamento dovuto, così come richiesto dal ricorrente, quando lo stesso abbia contenuto vincolato, circostanza, questa, certamente presente in caso di esecuzione di un precedente ordine di demolizione (TAR Lazio, sez. Seconda bis, sent. n. 8328 del 18.09.2013; Consiglio di Stato , sez. VI, sentenza 31.05.2013 n° 3010).
Nel vicenda in esame l’ordinanza ha ingiunto la demolizione e la riduzione in pristino, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001. Sulla legittimità  della medesima si è anche formato il giudicato a seguito della pronuncia di questo Tar del 26 aprile 2012, n. 808. Ne consegue che, una volta accertata l’inottemperanza ai relativi ordini, da parte del destinatario, le due suindicate attività  sono vincolate per l’Amministrazione comunale.
In conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso avverso il silenzio sia fondato e debba essere accolto, con obbligo dell’Amministrazione comunale resistente di procedere alla demolizione d’ufficio delle opere contestate con l’ordinanza del 13 luglio 2009 prot. 178678, entro il termine di 60 giorni, come specificato in dispositivo.
In caso di inottemperanza, previa semplice istanza della parte ricorrente, il Tribunale provvederà  alla nomina di un Commissario ad acta.
Le spese del giudizio debbono essere poste a carico del Comune e del controinteressato, in parte eguali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara illegittimo il silenzio dell’Amministrazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Bari di procedere alla demolizione d’ufficio delle opere contestate con l’ordinanza prot. 178678 del 13.07.2009, entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza, con l’avvertenza che, in assenza, vi provvederà  un commissario ad acta.
Condanna il Comune e il controinteressato, in parte eguali (1.000,00 euro ciascuno, oltre ad oneri di legge ed accessori) al pagamento delle spese del giudizio a favore del ricorrente, complessivamente quantificate in 2.000,00 Euro, oltre ad accessori di legge.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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