Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Bando contenente clausola escludente – Omessa impugnazione – Inammissibilità  – Fattispecie

La mancata tempestiva impugnazione della clausola escludente, determina l’irricevibilità  del ricorso contro il bando, con conseguente inammissibilità  per carenza di interesse del gravame nella parte in cui è diretto a censurare il successivo provvedimento di esclusione, in quanto fondato su un requisito ormai consolidato (nel caso di specie, non è stato tempestivamente impugnato il bando dei trasferimenti dall’estero degli iscritti alla facoltà  di Medicina e Chirurgia nella parte in cui prevedeva che la partecipazione fosse preclusa agli studenti che non avessero superato il test di ammissione in Italia).

N. 00236/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01672/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1672 del 2013, proposto da: 
Graziella Sonia Ursino, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari; 

contro
Università  degli Studi di Foggia e Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n. 97; Università  degli Studi di Bari; 

per l’annullamento, previa misura cautelare
-della delibera della giunta di scienze mediche e chirurgiche dell’Università  di Foggia – rep.732-2013, prot. n.25598-III/2 del 24/10/2013, nella parte in cui dispone di non accogliere la richiesta di trasferimento presentata dalla Sig.ra Ursino;
-di tutti gli atti specificamente indicati nell’epigrafe del ricorso tra cui, in particolare, del bando trasferimenti studenti, approvato con D.R. 889/2013, prot. 2013 III/2 del 2.8.2013, nella parte in cui dispone all’art.2 che “non sono ammesse domande di trasferimento da parte di studenti iscritti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso Università  straniere, in quanto nessuno di essi è in possesso del requisito previsto dalla normativa vigente (legge 2 agosto 1999, n.264 e s.m.i.) del superamento obbligatorio della prova di ammissione presso una Università  italiana riconosciuta per l’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia”;
per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente di ottenere il trasferimento ad anni successivi al primo del corso di Laurea in Medicina e Chiururgia presso l’Università  degli Studi di Foggia;
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa nonchè, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Foggia e di Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Silvia Antonellis, per delega dell’avv. Michele Bonetti; Grazia Matteo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La sig.ra Ursino impugna la determinazione negativa emessa dall’Università  intimata in relazione all’istanza, presentata in esecuzione di apposito bando (approvato con D.R. 889/2013, prot. 2013 III/2 del 2.8.2013), preordinata al suo trasferimento dalla facoltà  di Medicina e Chirurgia dell’Università  rumena Arad, presso la quale risulta iscritta, al secondo anno di corso dell’omologa facoltà  dell’Università  degli studi di Foggia, per l’a.a. 2013/2014; e in particolare, quale atto presupposto, il predetto bando dei trasferimenti, datato 2 agosto 2013, nella parte in cui preclude i trasferimenti dall’estero agli iscritti alla facoltà  di Medicina e Chirurgia, non essendo nessuno di questi in possesso del requisito previsto dalla normativa vigente (legge 2 agosto 1999, n.264 e s.m.i.) del superamento obbligatorio della prova di ammissione presso un’Università  italiana.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero e l’Università  di Foggia intimati e alla C.C. del 15 gennaio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il gravame è in parte irricevibile ed in parte inammissibile per carenza di interesse.
Appare evidente, ad una mera lettura del richiamato art.2 del bando in questione, che la relativa partecipazione fosse ab origine tassativamente preclusa agli studenti che non avessero superato il test di ammissione in Italia; e che, pertanto, la clausola fosse escludente e, in quanto tale, andasse impugnata tempestivamente.
Orbene, non è emerso dagli atti di causa -e neanche dalla discussione in Camera di consiglio- che la ricorrente sia in possesso del predetto requisito. Nè, all’uopo, appare dirimente la dichiarazione depositata in giudizio tardivamente, in data 20 gennaio 2014, dalla quale emerge che l’interessata abbia “sostenuto” e non già  “superato” il test di ammissione in questione.
Ciononostante, il ricorso in epigrafe risulta notificato soltanto in data 9.12.2013, liddove il bando è datato 2 agosto 2013 e la ricorrente ha dato comunque prova certa di averne conoscenza all’atto della presentazione della relativa domanda, il 30 agosto successivo.
Il gravame contro il bando si rivela pertanto tardivo e, quindi, irricevibile; determinando conseguentemente l’inammissibilità  del ricorso stesso nella parte in cui è diretto a censurare il successivo provvedimento di esclusione, fondato in via esclusiva su quella clausola ormai consolidata.
Nè, in relazione a tale clausola, può invocarsi il meccanismo della disapplicazione per contrasto con disposizioni di rango comunitario poichè, anche a voler prescindere dalla configurabilità  del principio di libera circolazione quale principio dotato di immediata precettività  e sganciato dalle previsioni dell’art.149 del Trattato, in ogni caso il meccanismo stesso non potrebbe operare rispetto ad un atto, quale il bando dei trasferimenti, che ha natura di atto generale e non già  regolamentare.
La particolare natura della pretesa azionata in giudizio, tuttavia, assistita da garanzia costituzionale, suggerisce la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria