Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzione abusiva in assenza di titolo – Ordinanza di demolizione – Individuazione area pertinenza opere abusive – Non occorre

L’ingiunzione di demolizione che riporti compiuta descrizione delle opere abusivamente realizzate, assistita da adeguata motivazione e idoneo corredo istruttorio, non deve riportare la descrizione precisa della superficie abusivamente occupata e dell’area di sedime oggetto di eventuale confisca; tali elementi afferiscono all’eventuale successiva ordinanza di acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza.

N. 00247/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00589/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 589 del 2009, proposto da: 
Francesco Patierno e Dilettuso Anna, rappresentati e difesi dall’avv. Michele Coletti, con domicilio eletto presso Pietro Trabace in Bari, via Putignani n.16; 

contro
Comune di Bitonto, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Sorgente, con domicilio eletto presso Carlo Ciarmoli in Bari, corso Cavour n. 124; 

per l’annullamento
dell’ordinanza n. 17 del 28.1.2009, notificata in data 2.2.2009, con cui il Dirigente del Settore Territorio del Comune di Bitonto ingiungeva ai ricorrenti la demolizione di opere edilizie, nonchè di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bitonto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Raffaele Drimaco, su delega dell’avv. Michele Coletti e avv. Luigi Sorgente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti impugnano l’ordinanza n. 17 del 28.1.2009, con la quale il Comune di Bitonto ingiungeva loro la demolizione di opere edilizie ritenute abusive.
Il gravame è affidato a tre motivi di ricorso, con i quali viene dedotta l’illegittimità  dell’operato comunale per violazione di legge (L. n. 241/90 e L. n. 47/85) ed eccesso di potere sotto svariati profili.
Si è costituito il Comune di Bitonto, chiedendo l’integrale rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Come emerge dagli atti di causa (v. documentazione depositata dal Comune), la Polizia Municipale di Bitonto, in data 10.11.2008, a seguito di un sopralluogo su un fondo agricolo ubicato nel territorio comunale, ha accertato la realizzazione di una costruzione in assenza di atto autorizzatorio, i cui comproprietari sono risultati gli odierni ricorrenti.
Successivamente l’Ufficio Tecnico – Settore Territorio del Comune ha trasmesso agli interessati un telegramma, con il quale è stata loro ordinata l’immediata sospensione dei lavori e comunicato l’avvio del procedimento.
Il Dirigente del Settore Territorio, in data 28.1.2009, ha quindi emanato l’impugnata ordinanza, ingiungendo ai ricorrenti di provvedere entro il termine di 90 gg. dalla notifica alla demolizione dell’opera abusiva.
Ciò premesso, nessuna delle doglianze proposte coglie nel segno.
3. Quanto al primo motivo, il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato e supportato da idoneo corredo istruttorio, posto che nel preambolo e nella parte motiva dell’atto si fa espresso richiamo sia all’accertamento svolto dagli Agenti di Polizia Municipale sia all’opera realizzata abusivamente, di cui viene data un’accurata descrizione.
4. Privo di pregio risulta anche il secondo motivo, atteso che, una volta accertato che l’opera è stata eseguita su suolo tipizzato verde agricolo E/1 nel vigente P.R.G. e in assenza di autorizzazione titolo edilizio, non si reputano necessari ulteriori accertamenti sulla conformità  dell’opera allo strumento urbanistico.
Così come non occorre la descrizione precisa della superficie abusivamente occupata e dell’area di sedime che potrebbe essere confiscata in caso di mancata spontanea esecuzione, elementi questi, invece, necessariamente afferenti alla eventuale successiva ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
Nel caso di specie il provvedimento impugnato descrive compiutamente le opere abusive, mentre, con riferimento all’individuazione dell’area di pertinenza delle stesse, la giurisprudenza amministrativa è ormai unanime nel sottolineare che tale adempimento non deve compiersi al momento dell’emanazione dell’ingiunzione, bensì in quello successivo in cui viene accertata l’inottemperanza e si procede all’acquisizione del bene al patrimonio del Comune (ex multis: T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV, n. 8243/2003; sez. III, n. 11/1996).
5. Va respinto infine anche il terzo motivo.
In primo luogo, perchè i ricorrenti hanno avuto contezza dell’avvio del procedimento in virtù della comunicazione loro trasmessa per telegramma.
In secondo luogo, perchè, alla luce delle previsioni di cui all’art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/90, il provvedimento impugnato, di natura vincolata, non avrebbe potuto avere un contenuto diverso.
In definitiva il ricorso deve essere respinto.
La particolarità  della vicenda giustifica nondimeno la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Marco Poppi, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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