Sanità  e farmacie – Indennità  di rischio radiologico – Necessità  accertamento tecnico – Presunzione rischio specifiche categorie

Deve essere rigettato il ricorso per conseguire l’indennità  di rischio radiologico, in mancanza di apposito accertamento tecnico da parte della Commissione ex art. 58, comma 4°, D.P.R. n. 270/1987, qualora l’istante non rientri nelle categorie del personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità  all’azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, per le quali opera la presunzione normativa assoluta di esposizione alla suddetta tipologia di rischio.

N. 00199/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02436/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2436 del 2000, proposto da S. P., rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Germano, con domicilio eletto in Bari, via Bovio, 43/L;
contro
Regione Puglia;
per la declaratoria
della illegittimità  del comportamento posto in essere dalla Regione Puglia per i motivi esposti in ricorso;
e per la condanna della Regione Puglia al pagamento in favore del ricorrente della somma di £ 9.000.000 per indennità  rischio radiologico ex art. 1 legge n. 460/1988 e di £ 2.776.000 per indennità  congedo ordinario aggiuntivoex art. 54 d.p.r. n. 384/1990 o di quelle altre minori in relazione al comportamento processuale, in uno alla svalutazione monetaria ed agli interessi legali, oltre al versamento della differenza dei contributi previdenziali ed assicurativi;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto il ricorso in riassunzione depositata in data 10 giugno 2013;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2014 per la parte ricorrente il difensore avv. Tommaso Germano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente S. P. (dipendente della Regione Puglia in qualità  di tecnico di laboratorio presso il Presidio Ospedaliero Multizonale Consorziale Policlinico di Bari) chiedeva a questo Tribunale il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione dell’indennità  di rischio radiologico nella misura intera, nonchè il corrispettivo per il congedo ordinario aggiuntivo non fruito.
La pretesa veniva inizialmente azionata dall’interessato dinanzi al Pretore del Lavoro di Bari, che tuttavia con sentenza n. 3947/1999 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Pertanto, il ricorso veniva riproposto dinanzi a questo T.A.R. che con sentenza n. 1254/2001 dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione (sul presupposto della inosservanza, da parte del deducente, del termine di cui all’art. 69, comma 7 dlgs n. 165/2001).
Detta sentenza veniva appellata ed il Consiglio di Stato con decisione n. 5721/2012 accoglieva l’appello e, per l’effetto, annullava la sentenza impugnata (sul presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo e dell’osservanza, da parte del Signorile, termine di cui al citato art. 69, comma 7 dlgs n. 165/2001), disponendo il rinvio della questione allo stesso T.A.R. Puglia, sede di Bari.
Il ricorrente provvedeva, quindi, alla riassunzione del giudizio.
A tal fine, il Signorile rimarcava come in data 27.5.1994 la USL BA/9 comunicava al proprio difensore:
«¦ questa USL ha già  provveduto a quantificare la somma necessaria per il rifinanziamento della legge n. 460/1988 e d.p.r. n. 384/1990, giusta richiesta del 14/03/94 della Ragioneria Regionale dello Stato.
Si ritiene, pertanto, che a breve si potrà  definire quanto oggetto delle diffide notificate ¦».
Rilevava, altresì, di non aver percepito alcunchè, sebbene con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 2624/1992 la Regione Puglia avesse deliberato di prendere atto della intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 343/1992.
Nell’atto di riassunzione del giudizio, il S., nel riportarsi al ricorso introduttivo, deduceva un’unica doglianza relativa alla violazione di legge (artt. 1 legge n. 460/1988 e 54 d.p.r. n. 384/1990) ed alla violazione e falsa applicazione della sentenza n. 343/1992 della Corte costituzionale, evidenziando che nel caso di specie vi era stato un impegno e promessa, da parte dell’Amministrazione resistente, di definizione della questione, cui non seguiva la corresponsione di quanto dovuto.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, secondo la previsione normativa di cui all’art. 1, comma 2 legge n. 460/1988 “Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell’art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, l’indennità  mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, è aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1° gennaio 1988.”.
Il comma 3 della disposizione in commento estende il suddetto beneficio (sia pure in misura ridotta) al personale non compreso nel comma 2, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2.
La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in ordine alla costituzionalità  del citato art. 1, commi 2 e 3 legge n. 460/1988, con sentenza di rigetto n. 343/1992 (la cui applicazione al caso di specie è invocata da parte ricorrente) ha evidenziato che è necessario “¦ attribuire, senza ingiustificate disparità  di trattamento, l’indennità  di rischio nella misura piena anche ad operatori sanitari diversi da quelli indicati dall’art. 1, secondo comma, della legge n. 460 del 1988, ove risulti accertata la loro effettiva esposizione ad un rischio da radiazioni ionizzanti non inferiore a quello cui si trova normalmente esposto il personale medico e tecnico di radiologia.”.
A tal riguardo, rileva la Consulta:
«¦ à‰ vero, infatti, che la disciplina posta dall’art. 1, secondo comma, della legge n. 460 sottintende, per il personale medico e tecnico di radiologia, una presunzione normativa di esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti: presunzione che viene a trovare la sua corretta giustificazione nell’inerenza di tale rischio alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita e che comporta, di conseguenza, l’attribuzione automatica dell’indennità  nella misura più elevata. Ma – diversamente da quanto assume il giudice a quo – la presunzione assoluta di rischio che vale per il personale di radiologia – ove venga correlata alla disciplina posta dal terzo comma dell’art. 1 con riferimento alle altre categorie di personale esposte al rischio “in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione” – non è tale da escludere la presenza, all’interno di tali categorie, di posizioni lavorative individuali pienamente assimilabili, in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia e destinate, pertanto, a godere – previo accertamento da parte della commissione di cui all’art. 58 del d.P.R. n. 270 del 1987 – dell’indennità  di rischio nella misura più elevata. Si tratta di posizioni del tutto peculiari proprie di lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, possono in via eccezionale usufruire della disciplina dettata a protezione dei medici e dei tecnici di radiologia, in ragione di una accertata esposizione ad un rischio non minore, per continuità  ed intensità , di quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. ¦».
Ciò premesso, va rimarcato che dagli atti del processo risulta esclusivamente l’espletamento, da parte del ricorrente, di attività  di tecnico di laboratorio.
Tuttavia, non sussiste alcun preventivo accertamento da parte della Commissione di cui all’art. 58 d.p.r. n. 270/1987 in ordine alla esposizione del ricorrente al rischio radiologico in misura continua e permanente al pari delle categorie di cui al comma 2 dell’art. 1 legge n. 460/1988 (i.e. personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità  all’azione di sostanze ionizzanti o adibiti ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente) per le quali opera la presunzione normativa assoluta di esposizione a rischio.
Del resto, anche il Consiglio di Stato, Sez. III con sentenza n. 1701 del 23 marzo 2012 – sulla scia del pronunciamento della Corte costituzionale – ha evidenziato la necessità , ai fini della erogazione della indennità  per rischio radiologico ex art. 1 legge n. 460/1988, della individuazione del personale meritevole di indennizzo (diverso dalla categorie dei medici e tecnici di radiologia di cui al comma 2) attraverso un apposito accertamento tecnico demandato alla Commissione prevista dall’art. 58, comma 4 d.p.r. n. 270/1987:
«Anche dopo l’emanazione dell’art. 5 legge 23 dicembre 1994, n. 724 e del d.lg. 17 marzo 1995 n. 230, i lavoratori soggetti a rischio radiologico sono individuati non in relazione alla qualifica rivestita, ma all’effettiva sottoposizione, per l’attività  esercitata, a una determinata esposizione alle radiazioni ionizzanti ma con la differenza fra i medici e i tecnici di radiologia e il restante personale sanitario che, mentre per i primi il possesso dei requisiti è attestato dalla qualifica rivestita, che legittima di per sè la presunzione dell’esistenza del rischio, per gli altri è necessario un accertamento sulle singole situazioni concrete (modalità  e orario di lavoro, intensità  dell’esposizione) a cura della apposita Commissione prevista dall’art. 1 comma 3, l. 27 ottobre 1988 n. 460, che procede all’accertamento basandosi su dati formali che siano certi quanto alla rilevazione e all’interpretazione e idonei a rappresentare con continuità  il concreto svolgimento dell’opera degli interessati, gravando su di essa la responsabilità  degli esborsi conseguenti all’eventuale riconoscimento dei presupposti per l’attribuzione dell’indennità . Di conseguenza, il riconoscimento del diritto alla relativa indennità  non può che conseguire all’accertamento operato dalla predetta Commissione, che è incaricata di verificare se il dipendente sia, in via di fatto, esposto al rischio radiologico e in quale misura.».
Deve, pertanto, escludersi il riconoscimento del diritto dell’istante alla corresponsione della indennità  per rischio radiologico, in mancanza dell’accertamento operato dalla predetta Commissione, non rientrando lo stesso in alcuna delle categorie di cui al comma 2 dell’art. 1 legge n. 460/1988 (i.e. personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità  all’azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente) per le quali opera la presunzione normativa assoluta di esposizione a rischio, nè in una categoria equiparabile ai sensi del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 343/1992.
Dalla esclusione del diritto alla indennità  per rischio radiologico segue necessariamente l’esclusione del beneficio di cui all’art. 54, comma 9 d.p.r. n. 384/1990, beneficio fondato su identici presupposti, stante il rinvio che detta ultima disposizione opera all’art. 1, comma 2 legge n. 460/1988.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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