Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza –  Procedimento monitorio – Liquidazione spese legali – Applicazione maggiorazione spese generali – Solo su diritti e onorari del procedimento monitorio

In materia di spese legali del procedimento monitorio, è erronea l’applicazione della maggiorazione del 12,50% per spese generali non soltanto sulle voci diritti e onorari relative al procedimento monitorio, bensì anche con riferimento alla sorte capitale che, costituendo a sua volta liquidazione di parcella professionale, era già  comprensiva, per la sua parte, della predetta maggiorazione con conseguente esclusione della duplicazione della stessa.

N. 00198/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01232/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2013, proposto da: 
Antonio Mescia, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210; 
contro
Provincia di Foggia; 
per l’ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 400/10 emesso, in data 15 aprile 2010 e depositato in data 22 aprile 2010, dal Tribunale di Foggia in favore dell’avv. Antonio Mescia.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Nessuno comparso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente ha proposto il presente ricorso per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 400/2010, del Tribunale di Foggia, che ha ingiunto alla Provincia di Foggia il pagamento delle competenze professionali in suo favore per la complessiva somma di € 9.495,87, oltre iva e cpa, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonchè la somma di € 509,00, per competenze del procedimento monitorio, ivi compresi spese diritti ed onorari, nei termini ivi indicati.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza camerale del 30/01/2014, il ricorso è stato introitato per la decisione.
Preliminarmente il Collegio rileva che il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo per mancata impugnazione nei termini di legge, e munito pertanto di formula esecutiva in data 13/4/2012.
Come è noto, il decreto ingiuntivo è equiparabile al giudicato, con conseguente ammissibilità  del giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c) del c.p.a.., secondo ormai consolidato orientamento (T.A.R. Puglia Bari 3.4.2003 n. 1573; C.d.S. Sez. V 15.5.2002 n. 2604, T.A.R. Roma Lazio sez. II n. 1198/2013, Cons. St. sez. V n. 5045/2011, C.d.S., sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318; 31 maggio 2003, n. 7840).
Rileva il Collegio che la domanda proposta può accogliersi solo limitatamente.
Deve invero osservarsi che erroneamente il ricorrente applica la maggiorazione del 12,50% per spese generali non soltanto sulle voci diritti ed onorari relative al procedimento monitorio, pari ad € 416,00, bensì anche con riferimento alla sorte capitale di € 9.495,87, che costituendo a sua volta liquidazione di parcella professionale era già  comprensiva, per la sua parte, della predette maggiorazione con conseguente esclusione di una duplicazione della maggiorazione di cui trattasi.
Il ricorso va dunque accolto entro tali limiti, con parziale soccombenza del ricorrente.
Deve pertanto ordinarsi alla Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., di provvedere – entro il termine di giorni 30 (trenta) dal giorno di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme dovute, nei termini sopra indicati, nonchè dell’ulteriore somma di € 509,00 e cioè 93,00 per spese e € 416 per diritti e onorari, del procedimento monitorio, oltre accessori di legge, da calcolarsi tuttavia secondo il criterio sopra indicato (maggiorazione per spese generali del 12,50% da applicarsi esclusivamente sulle competenze legali – diritti ed onorari per € 416,00)
Il Collegio nomina fin d’ora – per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione – quale Commissario ad acta, il dott. Francesco Montenegro, funzionario del Tar Puglia – Bari, il quale provvederà  ad assicurare l’ottemperanza al decreto ingiuntivo entro l’ulteriore termine di giorni 30 (trenta).
Liquida sin d’ora in favore del predetto commissario ad acta e per il caso di suo intervento, la somma complessiva di € 600,00 lordi, a titolo di competenze dovute, ponendo tale somma a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Sezione Seconda, accoglie in parte il presente ricorso e, per l’effetto, ordina al Provincia di Foggia di dare esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Foggia n. 400/2010, nei termini indicati in motivazione, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente della somme già  quantificate in decreto, nonchè della ulteriore somma di € 509,00, oltre interessi legali dalla decorrenza indicata in decreto e fino alla data dell’effettivo soddisfo, oltre iva, cpa e c.u., entro il termine di giorni trenta dal giorno di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Dispone fin d’ora, per il caso di persistente inerzia della Provincia intimata, che a tanto provveda – entro il successivo termine di giorni trenta – il dott. Francesco Montenegro, funzionario del Tar Puglia-Bari, nominato con la presente Commissario ad acta.
Liquida fin d’ora in favore del predetto Commissario ad acta – e per il caso di suo intervento – la somma di € 600,00, lordi, ponendo detto importo a carico della Provincia di Foggia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
 
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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