Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Sopravvenuto difetto di interesse – Ripetute istanze di rinvio – Soccombenza virtuale  – Non sussiste – Fattispecie

In un giudizio conclusosi con la declaratoria di improcedibilità  per sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, ai fini della condanna alle spese non assume rilevanza il comportamento processuale del ricorrente connotato da reiterate richieste di rinvio, atteso che detta facoltà  rientra nella piena disponibilità  dell’azione riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa al ricorrente sinchè la causa è trattenuta per la decisione e non può, quindi, essere considerata espressione della volontà  di questi  di evitare la pronuncia di merito negativa sino al verificarsi del presupposto  per la declaratoria di improcedibilità .

N. 00157/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00614/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2010, proposto da: 
Telenorba S.p.A., rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto presso Tommaso Di Gioia in Bari, via Argiro 135; 

contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro in Bari, via Abate Gimma N.73; 

e con l’intervento di
ad opponendum:
Antonio Biasi, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Sgobba, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

per l’annullamento
– dell’ordinanza prot. n. 4875 del I febbraio 2010 di smantellamento e demolizione di due tralicci realizzati da Buscicchio Attilio in c.da Impalata;
– di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, di tutti gli atti citati nel predetto provvedimento, nonchè di tutti gli atti citati nel presente ricorso e di tutti gli atti del procedimento amministrativo de qua diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati nella presente epigrafe.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Monopoli;
Viste le memorie difensive;
Vista la nota depositata il 5.1.2014., con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Tommaso Di Gioia, Pierluigi Nocera e Giacomo Sgobba;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con atto notificato in data 19.4.2010 e depositato in data 29.4.2010 la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento specificato in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i dedotti motivi di illegittimità .
Alla c.c. del 13.5.2010, la Sezione ha accolto (ord. N. 334/10) l’istanza cautelare proposta.
Con atto depositato in data 5.1.2014, la ricorrente ha dichiarato di non avere ulteriore interesse alla prosecuzione del giudizio.
Alla p.u. del 23.1.2014 il Comune resistente e l’interveniente ad opponendum hanno insistito per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, attesa l’infondatezza del gravame, soggiungendo che sono stati richiesti, ed ottenuti, dalla ricorrente plurimi rinvii della trattazione del merito e che, in sede di appello (ord. N. 5103/10 dell’8.11.2010 della Sez. VI del C.S.), è stata riformata l’ordinanza cautelare.
La ricorrente ha contro dedotto al riguardo, evidenziato che i rinvii sono stati richiesti per ottenere la riunione dei gravami e che in sede di appello la parte non ha potuto costituirsi per l’ erronea individuazione del domicilio della parte.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità  dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (cfr. Cons. St., Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832).
Quanto alle spese del giudizio – in considerazione del contrastante esito, in primo e secondo grado, della fase cautelare – sussistono giusti motivi per disporne la compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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