1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Legittimazione e interesse – Incapacità  processuale – Rilevabilità  d’ufficio – Limiti e condizioni


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ordinanza di acquisizione di opere edilizie abusive – Usufruttuario – Legittimazione e interesse – Non sussiste

1. Anche nel processo amministrativo, come in quello civile, ai sensi dell’art. 75 del c.p.c., l’esclusione della capacità  processuale dell’agente può essere disposta ex officio, con conseguente inammissibilità  del ricorso,  soltanto a seguito di sentenza di interdizione e inabilitazione, tanto più che gli atti compiuti dall’incapace naturale non sono nulli ma annullabili su istanza dello stesso incapace o dei suoi eredi o aventi causa, qualora dal compimento degli stessi derivi grave pregiudizio all’autore. 


2. Il provvedimento di acquisizione di opere edilizie abusive nonchè quelli ad esso presupposti (nella specie l’ordinanza di demolizione) vanno notificati al proprietario come risultante dai registri immobiliari, atteso che, con riguardo alla posizione dell’usufruttuario, non sussiste incompatibilità  tra il trasferimento della titolarità  del bene nel patrimonio disponibile del Comune e il diritto di usufrutto, costituendo, quest’ultimo, un diritto reale di godimento su cosa altrui, limitato soltanto dal vincolo di durata e da quello di destinazione economica. La natura sanzionatoria, peraltro, del provvedimento, derivante dalla mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione da parte del responsabile dell’abuso, esclude di coinvolgere il proprietario che sia rimasto estraneo all’abuso stesso o dimostri di aver fatto il possibile per evitarlo, rimanendo, tuttavia, quest’ultimo destinatario dell’ordine di riduzione in pristino dell’immobile di sua proprietà  (la peculiarità  del caso di specie consiste nella coincidenza dei responsabili dell’abuso con i nudi proprietari piuttosto che con gli usufruttuari).

N. 00158/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00157/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 157 del 2013, proposto da: 
M. C. T., rappresentato e difeso dall’avv. Gianni Bruno, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
Comune di Noci; 

nei confronti di
Donato Lippolis, Maria Rosaria Cericola; 

per l’annullamento
della nota prot. 18229 del 06.12.2012 del settore edilizia urbanistica e ambiente del Comune di Noci, avente ad oggetto: “acquisizione di opere edilizie abusive e dell’area di sedime” – avviso ai proprietari della data di svolgimento delle operazioni di immissione in possesso e di accertamento dello stato di consistenza”, del successivo verbale di immissione in possesso del 19.12.2012, dell’ordinanza del Comune di Noci n. 66/2012 del 10.9.2012, mai comunicata nonchè solo ove occorra della ordinanza di ingiunzione alla demolizione del 21.10.2008, dell’ordinanza n. 54 del 03.06.2009 di notifica di accertata inottemperanza alla demolizione e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
e per il conseguente accertamento e declaratoria di illegittimità  e comunque di inefficacia nei suoi confronti della acquisizione gratuita di cui agli atti impugnati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Sergio Conti e udito l’avv. Carmine Rucireta, per delega del legale della ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 16 gennaio 2013 e depositato in Segreteria il successivo giorno 31, M. C. T. impugna i provvedimenti indicati in epigrafe relativi all’acquisizione di opere edilizie abusive.
La ricorrente – premesso di essere usufruttuaria di un terreno sito in Comune di Noci (fg. 7, part. 118 e 120) la cui nuda proprietà  appartiene dal 1995 ai sigg. Lippolis Donato e Cericola Maria Rosaria – articola le seguenti doglianze:
1) Violazione e falsa applicazione dei principi regolanti la piena e legale conoscenza degli atti amministrativi; Violazione art. 7 ed 8 della L. 241/90 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento; Eccesso di potere per difetto d’istruttoria;
2) Violazione e falsa applicazione art. 31 DPR 380/2001 in relazione agli artt. 978 e ss. Codice civile; Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta.
Non si sono costituiti in giudizio nè il Comune nè i soggetti controinteressati intimati (Lippolis Donato e Cericola Maria Rosaria).
Alla c.c. del 21.2.2013 la Sezione ha accolto (ord. N. 122/13) l’istanza cautelare di sospensione degli effetti dell’atto impugnato, fissando la pubblica udienza del 9.1.2014.
Non sono seguiti altri depositi.
Alla pubblica udienza del 9.1.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Va preliminarmente rilevato che – ancorchè dalla stessa documentazione prodotta emerga che la ricorrente è nata nel 1916 ed è stata riconosciuta dalla commissione medica il 4.7.2002 affetta da demenza senile – il Collegio non risulta abilitato a dichiarare ex officio l’inammissibilità  del gravame, per incapacità  della ricorrente.
Invero, l’ art. 75 c.p.c., nell’escludere la capacità  processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità  di agire, per effetto di una sentenza di interdizione o di inabilitazione e che siano rappresentati o assistiti da un tutore o da un curatore, e non alle persone colpite da incapacità  naturale, che non risultano ancora interdetti o inabilitati nelle forme di legge (cfr. Cassazione civile sez. lav., 30.1.2003 n. 475; Cass. 22 giugno 2002 n. 9146; Cass. 28 novembre 2001 n. 15071; Cass. 26 maggio 1999 n. 5152). Inoltre, gli atti compiuti dall’incapace naturale non sono nulli, ma annullabili e solo su istanza della persona che si assume essere stata naturalmente incapace al momento del compimento dell’atto o dai suoi eredi o aventi causa e solo se ne risulta un grave pregiudizio all’autore (cfr. Cass. 4.4.2002 n. 4834).
In punto di fatto la ricorrente espone che:
– i nudi proprietari del terreno L. e C., a sua totale insaputa, eseguivano opere abusive (così descritte in ricorso: “avevano adeguato e adattato un capanno di attrezzi con soffitto di pannelli coibentati ivi esistente da oltre cinquantenni a propria abitazione”) sul fondo di cui è usufruttuaria;
– il Comune di Noci aveva ingiunto ai soli L. e C. la demolizione dell’immobile con ordinanza del 21.10.2008 e, con successivo atto del 3.6.2009, aveva accertato l’inottemperanza a detto ordine, atti entrambi mai notificati ad essa;
– il medesimo Comune, con ordinanza n. 66/2012 del 10.9.2012 disponeva acquisizione dell’area;
– dell’intera procedura essa veniva a conoscenza solo con la nota prot. N. 18229 in data 6.12.2012, con la quale l’Amministrazione le comunicava che il 19.12.2012 si sarebbe proceduto a redigere verbale di immissione in possesso.
In sostanza la ricorrente – muovendo dal presupposto (cfr. pag. 3 del ricorso) che con l’ordinanza n. 66 del 10.9.2012 il Comune “acquisiva l’intera area con conseguente estinzione sostanziale del diritto di usufrutto della ricorrente”- lamenta: per un verso (primo motivo) la mancata attivazione nei suoi confronti delle procedure partecipative e la mancata notificazione dell’ordinanza di acquisizione; per altro aspetto (secondo motivo) la violazione dell’art. 31 del DPR n. 380/01 sostenedo che, in assenza di qualsiasi partecipazione della stessa all’abuso, non può essere dato corso all’acquisizione del bene nei suoi confronti (richiamando a sostegno le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale con la sentenza 15.7.1991 n. 345).
Peraltro va escluso che sussista il suddetto presupposto.
Invero, per espressa ammissione dell’ odierna ricorrente, risulta che l’ordinanza di demolizione è stata assunta solo ed esclusivamente nei confronti dei comproprietari dell’area L. e C., esclusivi responsabili dell’abuso.
Va rammentato che l’acquisizione avviene al patrimonio disponibile del Comune (cfr. ex multis T.A.R. Napoli Sez. III, Campania, 5.12.2012 n. 4937; Cassazione penale, Sez. III, 28.4.2010 n. 32952) sicchè non può affermarsi l’incompatibilità  con detta proprietà  del diritto d’usufrutto.
L’usufrutto costituisce invero un diritto reale di godimento su cosa altrui, limitato soltanto dal vincolo di durata e da quello della destinazione economica.
Giova rammentare che la giurisprudenza, con riguardo alla posizione dell’usufruttuario, ha avuto modo di rilevare che:
– l’Amministrazione, in sede di emanazione di un ordine di demolizione, deve notificare il provvedimento al proprietario del bene quale risultante dai registri catastali, sicchè la mancata notifica all’usufruttuario non incide sulla legittimità  dell’ordine di demolizione, ferma rimanendo la possibilità  per l’usufruttuario di impugnare autonomamente il provvedimento, di cui sia venuto a conoscenza, qualora ne ricorrano i presupposti (cfr. T.A.R. Napoli , Sez. VI, 13.7.2011 n.3775);
– la legittimazione passiva in ordine all’azione di riduzione in pristino conseguente all’esecuzione, su immobile concesso in usufrutto, di opere edilizie illegittime, perchè realizzate in violazione delle distante legali, spetta al nudo proprietario, potendosi riconoscere all’usufruttuario il solo interesse a spiegare nel giudizio intervento volontario ad adiuvandum, ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.c., volto a sostenere le ragioni del nudo proprietario alla conservazione del suo immobile, anche quando le opere realizzate a distanza illegittima abbiano riguardato sopravvenute accessioni sulle quali si sia esteso il godimento spettante all’usufruttuario in conformità  dell’art. 983 c.c. (cfr. Cassazione civile, Sez. II , 7.4.2011 n. 8008 e 11.03.2010 n. 5900);
– è illegittimo il provvedimento con cui il Comune ordina di eseguire immediatamente lavori ritenuti urgenti ed indilazionabili su un immobile di proprietà  privata laddove risulti che l’ordine sia stato rivolto all’usufruttario dell’immobile e non al suo proprietario; invero, la disciplina civilistica sulle obbligazioni dell’usufruttuario, rinvenibile nell’art. 1004 c.c., pone a suo carico soltanto le spese per la manutenzione ordinaria mentre gli addossa anche le riparazioni straordinarie solo quando gli obblighi derivanti da detta manutenzione siano rimasti inadempiuti (cfr. T.A.R. Latina 2.4.2012 n. 262).
Tornando all’acquisizione ex art. 31 del T.U. n. 380 del 2001, va rilevato che – a partire dalla fondamentale sentenza n. 345 del 1991 della Corte costituzionale (resa sul testo dell’allora vigente art. 7 L. n. 47 del 1985) – è stato chiarito che:
– l’acquisizione gratuita è una sanzione prevista per il caso dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolire;
– essa si riferisce esclusivamente al responsabile dell’abuso, non potendo di certo operare (come avviene talvolta per la confisca, quando questa costituisce misura accessoria di altra sanzione o misura strumentale diretta ad impedire l’ulteriore produzione dell’illecito o l’utilizzazione dei proventi di questo) nella sfera di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell’area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità  al compimento dell’opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall’ordinamento;
– una volta escluso che il proprietario estraneo all’abuso – anche nel senso che non risulti che egli, essendone venuto a conoscenza, non si sia attivato con gli strumenti offerti dall’ordinamento per impedirlo – possa subire la perdita della proprietà  dell’area, non per questo viene meno la possibilità  del ripristino, che si riduce alla sola demolizione del manufatto abusivo.
La peculiarità  che contraddistingue la fattispecie all’esame è quella che i responsabili dell’abuso sono i (nudi) proprietari, mentre il soggetto non responsabile è l’usufruttuario.
Ma tale circostanza – anche alla luce di quanto si è precedentemente annotato (mediante richiamo di giurisprudenza) in ordine alla legittimazione e alla responsabilità  dell’usufruttuario – non può che condurre a ritenere che nessun effetto la disposta acquisizione possa produrre nei confronti del diritto reale della Troilo. Nel mentre spetta ai proprietari del bene di tutelare la loro posizione (cosa che essi hanno fatto proponendo distinto ricorso rubricato al n. 1399/12 R.G. di questo tribunale).
Del resto la stessa ricorrente ha preso in considerazione tale eventualità , dato che, nello specificare le proprie richieste (cfr. le conclusioni a pag. 7 del ricorso), ha sì domandato “in accoglimento del ricorso l’annullamento degli atti impugnati”, ma soggiunto la richiesta del “conseguente accertamento e declaratoria di illegittimità  e comunque di inefficacia nei suoi confronti della acquisizione gratuita di cui agli atti impugnati”.
Se così è, il bene non può che essere acquisito dal Comune nello stato in cui si trova, sicchè deve concludersi nel senso che su di esso non può che permanere l’usufrutto a favore della Troilo.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto d’interesse, dato che – per quanto si è detto – la posizione giuridica vantata dalla ricorrente non viene affatto danneggiata dagli atti impugnati.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione in giudizio delle parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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