1. Processo amministrativo – Principi generali –  Translatio iudicii – Presupposti e condizioni


2. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Blocco assunzioni – Assunzioni obbligatorie – Disciplina derogatoria


3. Giurisdizione – Pubblico impiego privatizzato – Domanda di costituzione del rapporto di lavoro – Giurisdizione del giudice ordinario

1. E’ da ritenersi correttamente trasposta dinanzi al giudice amministrativo la domanda con cui il ricorrente ha originariamente contestato dinanzi al giudice ordinario la decisione dell’ente datoriale di revocare il provvedimento di assunzione, allorquando con l’atto introduttivo del giudizio proposto dinanzi all’AGO sia stata adeguatamente rappresentata la volontà  di impugnare e porre nel nulla gli effetti del provvedimento ed il relativo giudizio sia stato incardinato nel rispetto dell’ordinario termine decadenziale. 


2. Il divieto di assunzione introdotto dall’art. 16, co. 9, D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge n. 135/2012, deve ritenersi inapplicabile alle assunzioni obbligatorie, essendo esse assoggettate alla disciplina derogatoria di cui all’art. 3, co. 2, della l. 113/1985 (nella specie il TAR ha ritenuto illegittima la decisione di revocare l’assunzione di una persona non vedente in applicazione del c.d. blocco delle assunzioni, osservando che l’impedimento frapposto all’avviamento al lavoro finirebbe per sfalsare il rapporto imposto dalla legge tra i dipendenti normodotati e quelli aventi diritto al collocamento obbligatorio). 


3. In riferimento ai rapporti di pubblico impiego privatizzato, sfugge alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda volta alla costituzione del rapporto di lavoro.
*
Vedi Cons. St., sez. V, sentenza 28 luglio 2014, n. 3976 – 2014, ric. n. 3949.

N. 00153/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01565/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1565 del 2013, proposto da: 
Luigia Del Vento, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Savella e Sabino Carpagnano, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari, come per legge (art. 25 c.p.a.); 

contro
Provincia di Barletta Andria Trani, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Valeria Ariodante, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, via G. Suppa 30; 

per l’annullamento
a) in via principale, ai sensi dell’art. 2932 c.c., che sia dichiarato costituito tra le parti un <rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato> con <inquadramento (della ricorrente) nel profilo professionale di centralinista, cat. B1 posizione economica B1> e/o, comunque, ordinato all’Amministrazione convenuta di procedere all’assunzione di quest’ultima, ai sensi della L. n. 68/1999 e della L. 113/1985, e sia condannata la medesima a risarcirle il danno in misura pari alle retribuzioni non percepite quantomeno a far data dal 6.7.2012 (giorno di apposizione del visto di regolarità  contabile) e fino alla sua effettiva ammissione in servizio e/o, comunque, nella misura che sarà  ritenuta di giustizia e/o equità ;
b) in via gradata, una volta annullata la determinazione n. 185 del 31.7.2012, che le parti siano rimesse nuovamente innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Trani, perchè, sempre ai sensi dell’art. 2932 c.c., sia dichiarato costituito tra le stesse <rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato> con < inquadramento (della ricorrente) nel profilo professionale di centralinista, cat. B1 posizione economica B1>e/o, comunque, ordinato all’Amministrazione convenuta di procedere all’assunzione di quest’ultima, ai sensi della L. n. 68/1999 e della L. 113/1985, nonchè condannata la medesima a risarcirle il danno in misura pari alle retribuzioni non percepite quantomeno a far data dal 6.7.2012 (giorno di apposizione del visto di regolarità  contabile) e fino alla sua effettiva ammissione in servizio e/o, comunque, nella misura che sarà  ritenuta di giustizia e/o equità ;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Barletta Andria Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Andrea Savella e Valeria Ariodante;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Con il ricorso in epigrafe Luigia Del Vento ha esposto che la il dirigente del Settore Personale della Provincia di Barletta Andria Trani, dovendo dare copertura ad una postazione di centralino telefonico, con nota del 12 marzo 2012 aveva richiesto al dirigente del Settore Politiche del lavoro l’indicazione di un nominativo di soggetto non vedente in possesso della qualifica di centralinista da avviare con chiamata numerica; una volta indicato il suo nominativo, la ricorrente aveva accettato l’avviamento ma, non avendo la Provincia perfezionato l’assunzione, aveva provveduto a mettere in mora l’ente che, in risposta, le aveva comunicato che la determinazione dirigenziale del 4 giugno 2012 di avviamento al lavoro a tempo pieno e indeterminato era stata revocata poichè in data 7 luglio 2012, nelle more del perfezionamento dell’assunzione, era entrato in vigore il divieto per le Province di procedere all’assunzione di personale a tempo determinato.
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Trani – sez. Lavoro la ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento della illegittimità  della revoca in autotutela, di data 31 luglio 2012, della determinazione di assunzione e l’accertamento della costituzione in suo favore del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o, comunque, l’ordine all’Amministrazione di provvedere all’assunzione e al pagamento delle retribuzioni dovute a far data dal 6 giugno 2012 (data dell’apposizione del visto di regolarità  contabile).
Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 3401 del 28.10.2013 ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda di annullamento in autotutela della delibera del 31 luglio 2012, rilevando che, poichè nelle proprie conclusioni la ricorrente aveva chiesto di “accertare e dichiarare l’illegittimità  di una determina dirigenziale e, in conseguenza di ciò, (di) dichiarare costituito tra le parti un rapporto di lavoro a tempo pieno e … indeterminato” ” “la controversia in esame” sarebbe appartenuta “alle materie residuali di esclusiva competenza del giudice amministrativo” (concernendo il “modo in cui la pubblica amministrazione esercita… il proprio potere autoritativo”) e non già  al “giudice ordinario”, il quale “può solamente disapplicare l’atto amministrativo quando la valutazione della legittimità  del medesimo atto deve avvenire in via incidentale”.
Con il ricorso in esame è stato quindi riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale, chiedendo che fosse dichiarata la costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con inquadramento (della ricorrente) nel profilo professionale di centralinista, cat. B1 posizione economica 131 e/o, comunque, ordinato all’Amministrazione convenuta di procedere all’assunzione di quest’ultima, con condanna della medesima a risarcire il danno in misura pari alle retribuzioni non percepite; in via gradata, una volta annullata la determinazione n. 185 del 31.7.2012, che le parti fossero rimesse nuovamente innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Trani, perchè, sempre ai sensi dell’art. 2932 c.c., fosse dichiarato costituito tra le stesse il rapporto di lavoro o, comunque, ordinato all’Amministrazione convenuta di procedere all’assunzione della ricorrente.
A sostegno del ricorso è stata dedotta l’illegittimità  della revoca in autotutela della precedente determina di assunzione, in quanto il divieto di assunzione introdotto dall’art. 16, comma 9, del D.L. n. 95 del 6.7.2012, convertito, con modificazioni, in Legge n. 135/2012, non sarebbe applicabile alle assunzioni obbligatorie, per le quali continuerebbe a trovare applicazione il principio generale di cui al comma 2 dell’art. 3 della L. 113/1985, a mente del quale, “anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all’albo professionale di cui all’articolo 1 della presente legge”.
Infatti, avuto riguardo al fatto che, nelle assunzioni dei non vedenti, l’obiettivo del legislatore è quello di garantire a questi ultimi una riserva di posti, calcolata in termini percentuali, sarebbe evidente come l’impedimento frapposto all’avviamento al lavoro dal blocco delle assunzioni finirebbe per sfalsare il rapporto imposto dalla legge tra i dipendenti normodotati e quelli aventi diritto al collocamento obbligatorio.
Si è costituita la Provincia di Barletta Andria Trani eccependo la tardività  dell’impugnazione e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla costituzione del rapporto di lavoro in questione; nel merito l’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 19 dicembre 2013, previamente avvertite le parti circa la possibilità  di decisione in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di tardività , che deve essere disattesa in quanto infondata.
Nei rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa opera, infatti, il principio della traslatio iudicii, elaborato dapprima in via giurisprudenziale e codificato dall’art. 59 L. 69/2009 e dall’art. 11 c.p.a., secondo il quale se la causa è riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Naturalmente, tenuto conto delle ontologica diversità  tra i due tipi di giudizio, di cognizione da parte del giudice del lavoro e impugnatorio innanzi al giudice amministrativo, le norme citate devono essere intese in senso da consentire la rettifica dell’atto introduttivo nel rispetto della disciplina processuale applicabile di fronte alla due diverse giurisdizioni poichè, diversamente opinando, si impedirebbe l’operatività  del meccanismo descritto.
Avuto riguardo, pertanto, alla finalità  espressa dalla norma, deve ritenersi che con la domanda di accertamento e declaratoria di illegittimità  della determinazione di revoca dell’assunzione la parte abbia espresso adeguatamente la volontà  di impugnare e porre nel nulla gli effetti della stessa, che innanzi a questo giudice viene trasposta, necessariamente, come domanda di annullamento.
Di conseguenza, avendo la ricorrente avuto notizia della revoca a seguito della nota inviatale il 30 gennaio 2013 ed essendo stato depositato il ricorso avanti al giudice ordinario in data 4 febbraio 2013, l’impugnazione risulta tempestiva.
Peraltro nell’atto di riassunzione la parte ha espressamente chiesto la costituzione del rapporto, o il relativo ordine all’Amministrazione resistente, “una volta annullata la deliberazione n. 185 del 31.7.2012”, con ciò formalizzando la richiesta di annullamento dell’atto rilevante in questa sede.
Nel merito, con riferimento all’impugnazione della citata determina, rientrante nella cognizione di questo Tribunale, il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Come sostenuto dalla ricorrente, infatti, il divieto di assunzione introdotto dall’art. 16, comma 9, del D.L. n. 95 del 6.7.2012, convertito, con modificazioni, in Legge n. 135/2012, deve ritenersi inapplicabile alle assunzioni obbligatorie, soggette al principio generale di cui al comma 2 dell’art. 3 della L. 113/1985, a mente del quale, anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all’albo professionale di cui all’articolo 1 della presente legge.
La norma, ponendo una espressa previsione derogatoria, deve essere qualificata come disciplina speciale, la cui applicazione va salvaguardata a fronte del generale divieto di nuove assunzioni.
Infatti, avuto riguardo al fatto che, nelle assunzioni dei non vedenti, l’obiettivo del legislatore è quello di garantire a questi ultimi una <riserva> di posti, calcolata in termini percentuali, l’impedimento frapposto all’avviamento al lavoro dal blocco delle assunzioni finirebbe per sfalsare il rapporto imposto dalla legge tra i dipendenti normodotati e quelli aventi diritto al collocamento obbligatorio, vanificando il risultato preso di mira dalla legge in materia di assunzioni obbligatorie.
Inoltre, nel caso di specie deve anche rilevarsi che l’assunzione era stata già  deliberata in data 4 giugno 2012 ed aveva ottenuto il visto di regolarità  contabile il 6 giugno 2012, di tal che, essendo la disposizione contenente il divieto per le province di assunzione a tempo indeterminato entrata in vigore il 7 luglio 2012, l’assunzione in questione è stata disposta antecedentemente all’entrata in vigore della nuova legge e non può ritenersi ricadente, pertanto, nel relativo ambito di applicazione.
Il ricorso va quindi accolto in parte qua, con annullamento della determina n. 185 del 31.7.2012.
Va invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla conseguente domanda di accertamento e/o costituzione del rapporto di lavoro, trattandosi di rapporto di pubblico impiego privatizzato rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà  essere riassunta nei modi e nei termini previsto dagli artt. 59 L. 69/2009 e 11 c.p.a..
L’esito della lite giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto annulla la determina n. 185 del 3.7.2012 della Provincia di Barletta Andria Trani;
dichiara per il resto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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