1. Giurisdizione – Pubblico impiego – Riparto – Principi


2. Giurisdizione – Pubblico impiego – Richiesta retrodatazione giuridica immissione nei ruoli  – Giudice amministrativo – Difetto di giurisdizione – Ragioni


3. Processo amministrativo – Conversione azione ex art. 23, comma 2, c.p.a. – Limiti

1. Sono attribuite alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie inerenti ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua instaurazione fino all’estinzione quand’anche vengano in considerazione atti presupposti che il giudice ordinario può, invero, disapplicare, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro con la p.A.: le controversie avanti ad oggetto vere e proprie rivendicazioni di carattere contrattuale esulano, pertanto, dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario.


2. In caso di pretesa di retrodatazione giuridica dell’immissione nei ruoli dell’organico del Ministero della Giustizia e conseguente ricostruzione della carriera, essendo collegata alla fase esecutiva di svolgimento del rapporto contrattuale e non già  a quella preliminare afferente le procedure di assunzione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.


3. Non si può procedere alla conversione ex art. 23, comma 2, c.p.a. di un’azione ordinaria in un’azione di ottemperanza allorchè la pretesa azionata nel giudizio attuale travalichi quella accolta nel precedente giudizio positivo (che riguardava i punteggi conseguiti nella procedura selettiva, mentre nell’attuale giudizio si controverte della decorrenza dell’assunzione). 

 
N. 00115/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00167/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2012, proposto da: 
Cecilia Ardito, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Giampalmo e Nicola Roberto Toscano, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, alla via Marco Partipilo n. 48; 

contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo n. 97; 

per l’accertamento del diritto
alla retrodatazione giuridica dell’immissione nei ruoli dell’organico del Ministero della Giustizia e conseguente ricostruzione della carriera; nonchè
per la condanna
del Ministero resistente a quanto sopra richiesto nonchè al risarcimento del danno;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Gaetano Giampalmo, anche in sostituzione dell’avv. Nicola Roberto Toscano; Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.-La sig.ra Ardito è attualmente dipendente del Ministero della Giustizia, assunta in esecuzione di una decisione della quarta Sezione del Consiglio di Stato (la n. 5844 del 28.9.2009 di riforma della sentenza del Tar Lazio, Sez. I, n. 7275/2001).
Con il gravame in epigrafe chiede che venga accertata e rettificata la decorrenza dell’assunzione, con condanna dell’Amministrazione intimata alla retrodatazione dell’assunzione stessa e alla conseguente ricostruzione della carriera.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa con atto prodotto in data 9.2.2012, chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
All’udienza del 18.12.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Deve in proposito dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
Il rapporto di lavoro oggetto della presente controversia afferisce a settore del pubblico impiego contrattualizzato; sicchè non può trovare applicazione l’art. 3 del d.gs. n.163/2001 e la relativa riserva di giurisdizione di cui al successivo art. 63, stesso decreto. Nè la controversia può essere trattenuta in applicazione degli ordinari criteri di riparto sanciti dalla disposizione appena richiamata. Si tratta all’evidenza di pretesa collegata alla fase esecutiva di svolgimento del rapporto contrattuale e non già  a quella preliminare afferente le procedure di assunzione.
Ed infatti, ai sensi e per gli effetti del richiamato art.63 d.lgs. n.165/2001, al di fuori delle specifiche e tassative ipotesi previste dalla legge con riferimento a talune categorie di pubblici dipendenti, la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di pubblico impiego risulta circoscritta alle sole procedure concorsuali finalizzate alla costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione; risultando viceversa – e correlativamente – la giurisdizione riservata al giudice ordinario di carattere generale e residuale, estesa ad ogni fase del rapporto stesso, dalla sua instaurazione fino all’estinzione quand’anche vengano in considerazione atti presupposti che il giudice ordinario può, invero, disapplicare.
Nel caso di specie, come detto, la pretesa azionata in giudizio non afferisce a procedura selettiva che presenti i caratteri del pubblico concorso finalizzato all’accesso al rapporto di impiego, bensì si ricollega a vere e proprie rivendicazioni di carattere contrattuale.
Proprio la natura generale e residuale della giurisdizione riservata al G.O. e, correlativamente, la natura tassativa e specifica di quella invece riservata al G.A. in subiecta materia, portano il Collegio ad escludere nella fattispecie la propria giurisdizione.
3.- Nè può ravvisarsi nella fattispecie una sostanziale azione di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato che ha consentito l’assunzione dell’odierna ricorrente, con conseguente possibilità  di conversione del rito ex art. 23, comma 2, c.p.a. ed eventuale trasmissione del fascicolo al giudice competente nell’ambito della stessa giurisdizione. La pretesa azionata in questo giudizio travalica quella accolta nel giudizio pregresso, limitato alla verifica dei punteggi assegnati nell’ambito della procedura selettiva, che ha avuto esito positivo per la ricorrente stessa ma che non involgeva la questione della decorrenza dell’assunzione.
4.- A norma dell’art.11 c.p.a., si dichiara, pertanto, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e si indica, quale giudice fornito di giurisdizione sulla controversia quello ordinario, presso il quale il giudizio potrà  essere riassunto nei modi e termini di legge.
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese relative a questa fase di giudizio in considerazione della peculiarità  della vicenda che, in effetti, collegandosi -sia pure in senso lato- alla fase dell’assunzione era suscettibile di ingenerare dubbi circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), così provvede in ordine al ricorso in epigrafe:
– dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed indica quale giudice fornito di giurisdizione il giudice ordinario;
– compensa tra le parti le spese di questa fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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