Elezioni  – Competizione elettorale – Esiti – Assegnazione seggi – Metodo – Fattispecie

Qualora la competizione elettorale si concluda per il candidato vincente con la maggioranza piena dei voti validi ottenuti al primo turno (con conseguente attribuzione del 60% dei seggi disponibili)  si applica il metodo  d’Hont  secondo quanto previsto dall’art. 73, comma 8, del DPR 267/2000:  si dividono i voti ottenuti dai vari partiti per un numero crescente di un’unità , fino all’identificazione decrescente dei seggi disponibili da assegnare. Il coma 10, invece, della stessa norma, prevede che, nell’ipotesi in cui il candidato vincente e le liste a lui collegate non abbiano conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, ottengono l’assegnazione del  60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.

N. 01721/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01201/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2013, proposto da: 
Felice Indiveri, rappresentato e difeso dall’avv. Giampietro Risimini, con domicilio eletto presso Tommaso Giotta in Bari, via A. Gimma, n. 148; 

contro
Comune di Monopoli; 

nei confronti di
Angela Pennetti; 

per l’annullamento
dell’atto di proclamazione degli eletti del Comune di Monopoli (BA) emesso dall’Ufficio Centrale Elettorale in data 10.7.2013 in occasione della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Monopoli (BA), del relativo verbale, mai comunicato, nonchè di ogni altro atto consequenziale, connesso e/o presupposto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Oscar Marongiu e udito per le parti il difensore, avv. Gianpietro Risimini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Nei giorni 26 e 27 maggio 2013 si è svolta nel Comune di Monopoli la consultazione elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.
Alla competizione elettorale hanno partecipato quattro candidati sindaci, sostenuti complessivamente da 18 liste.
Il ricorrente ha partecipato come candidato alla carica di consigliere comunale per la lista n. 2, denominata “Partito democratico”, collegata con il candidato alla carica di Sindaco Michele Suma.
La consultazione elettorale si è conclusa con un turno unico, in quanto il candidato sindaco Emilio Romani ha conseguito un risultato superiore al 50 % al primo turno ed è stato pertanto proclamato Sindaco.
L’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Monopoli, ai sensi dell’art. 73 D.Lgs. n. 267/2000, ha assegnato alle liste collegate al sindaco proclamato vincitore sedici dei ventiquattro seggi che annovera il consiglio comunale.
Una delle tre coalizioni di minoranza non ha raggiunto il 3 % dei voti validi, pertanto i restanti seggi sono stati attribuiti agli altri due schieramenti. In particolare, il gruppo di liste collegato al candidato Michele Suma ha ottenuto cinque seggi.
In applicazione del metodo d’Hont è stato proclamato eletto, come ventiquattresimo, il candidato consigliere comunale Angela Pennetti, facente parte della lista n. 19, denominata “Il popolo della libertà “, collegata al sindaco risultato vincente.
Il ricorrente impugna gli atti in epigrafe, lamentando l’erronea interpretazione ed applicazione delle disposizioni di cui all’art. 73 del D.Lgs. n. 267/2000. In particolare invoca la modifica del risultato elettorale, chiedendo di essere sostituito all’ultimo consigliere eletto nelle file della maggioranza.
Il Comune e la controinteressata non si sono costituiti.
Alla pubblica udienza del giorno 19 dicembre 2013 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è palesemente infondato.
Al riguardo è sufficiente rilevare che nella fattispecie di cui è causa trova pacificamente applicazione la disciplina contenuta nel comma 8 dell’art. 73 D.Lgs. n. 267/2000, ma non anche quella di cui al successivo comma 10, come risulta evidente dalla semplice lettura delle norme richiamate.
L’art. 73, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che “Salvo quanto disposto dal comma 10, per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,… sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà  tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità  di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità  di quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti”.
Il comma 10, invece, dispone che “Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già  conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. […] I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8”.
Posto che nel caso in esame il gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto al primo turno ha già  conseguito oltre il 60 per cento dei seggi del consiglio, è evidente che non sussiste il presupposto per l’applicazione della disposizione di cui al comma 10.
L’Ufficio Centrale Elettorale, pertanto, correttamente ha applicato il metodo d’Hont, assegnando di conseguenza sedici seggi alla coalizione di maggioranza.
Del resto va precisato, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, che le due liste di minoranza ammesse all’assegnazione di seggi hanno complessivamente conseguito una percentuale del 33,80 % (ottenuta sommando 21, 55 % e 12,25 %) e non del 36,05 %, dovendosi da quest’ultima scomputare il 2,25 % ottenuto dalla lista esclusa dalla ripartizione dei seggi.
Alla minoranza spetta quindi un coefficiente non già  di 8, 65, ma di 8,11 consiglieri (33,80 % di 24).
In definitiva, il ricorso va respinto, mentre la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate esime il Collegio dalla statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Manda alla segreteria per la trasmissione di copia della presente sentenza al Sindaco del Comune di Monopoli nonchè per la comunicazione della stessa anche al Prefetto della Provincia di Bari, ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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