Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Extracomunitari  – Emersione dal lavoro irregolare – Istanza – Accoglimento tardivo – Cessazione della materia del contendere – Sussiste

L’accoglimento dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare dell’extracomunitario emanato dopo la proposizione del ricorso,  in quanto pienamente satisfattivo dell’interesse dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso contro il silenzio della pubblica amministrazione, ex art. 117 c.p.a, ricorrendo i presupposti dell’art. 34, co. 5, del c.p.a.. 
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Idem sentenze  nn. 1692/2013 e 1694/2013

N. 01691/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01116/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1116 del 2013, proposto da: 
Mario Mema, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, corso Mazzini 83; 

contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’accertamento
del silenzio ex art. 117 c.p.a. su istanza di emersione dal lavoro irregolare di cittadino extracomunitario;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Uljana Gazidede e Valter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame – notificato il 6.8.2013 e depositato il 27.8.2013 – viene proposta azione ex art. 117 CPA per fare accertare l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Questura di Bari sull’istanza di mersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro Griseta Gianvito a favore del ricorrente in data il 13.10.2012.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, depositando in data 27 novembre 2013 la documentazione relativa all’affare, dalla quale emerge che il 28.10.2013 è stato sottoscritto il contratto di soggiorno.
Alla c.c. del 5.12.2013 il legale del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame, sostenendo che il ritardo nel provvedere non determinerebbe la cessazione della materia del contendere.
La tesi di parte ricorrente non può trovare accoglimento e va quindi dato atto della cessazione del contendere.
Invero, costituisce approdo consolidato in giurisprudenza ( cfr. Cons. St. Sez. V, 21.12.2010 n. 9319; Sez. IV, 22.1.2013, n. 355) quello secondo cui il ricorso contro il silenzio della p.a. si deve reputare estinto per cessazione della materia del contendere quando la p.a. adotti un provvedimento che interrompa la sua inerzia ed integri l’assolvimento dell’obbligo di concludere il procedimento, con definizione del procedimento attivato con l’istanza inevasa.
In tal senso si è pronunciato anche il TAR Bari (cfr. Sez. I, 10.7.2012 n. 1403) che ha affermato che “Il presupposto per l’azione contra silentium di cui all’art. 117 cod. proc. amm. (e ancor prima di cui all’art. 21-bis L. 1034/1971) è da individuarsi nella circostanza che al momento della pronuncia del giudice amministrativo perduri l’inerzia dell’Amministrazione, così che l’adozione di un qualsiasi provvedimento esplicito, in risposta all’istanza dell’interessato, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire – se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso – ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene nel corso del giudizio instaurato (ex multis T.A.R. Salerno Campania sez. II 18 gennaio 2012 n. 45; Consiglio di Stato sez. V 25 agosto 2011, n. 4807).
Essendo stato assunto dall’Amministrazione intimata, seppur tardivamente, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di emersione, nella fattispecie si è in presenza ex art. 34 c. 5 c.p.a. della cessazione del contendere, essendo stata pienamente soddisfatta la pretesa del ricorrente.
Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,dichiara la cessazione del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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