1. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Diniego – Sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. per detenzione di stupefacenti -Art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998 – Legittimità 
2. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Diniego – Sentenza ex art. 444 c.p.p. – Equiparabilità  a sentenza di condanna


 
 

 
1. àˆ legittimo il provvedimento con cui il Questore revoca il permesso di soggiorno nei confronti dello straniero, già  detenuto, raggiunto da sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), divenuta irrevocabile, per il reato di detenzione di stupefacenti, in quanto la gravità  del reato contestato evidenzia in modo inequivoco la sussistenza dei presupposti per la revoca del permesso ovvero, ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, la pericolosità  dello straniero per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
2. Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per la revoca del permesso di soggiorno ex art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, sebbene non configuri un accertamento di responsabilità , agli effetti della valutazione dell’Autorità  amministrativa in ordine alla pericolosità  sociale dello straniero, è ugualmente utilizzabile e quindi equiparabile alla sentenza di condanna.
*
Vedi Cons. St., sez. III , sentenza 5 giugno 2014, n. 2869; decreto collegiale 21 ottobre 2014, n. 5198 – 2014 ric. n. 1536 – 2014.
 
 

N. 01651/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01792/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1792 del 2007, proposto da: 
S. C., rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto in Bari, corso Mazzini n. 83; 

contro
Ministero dell’Interno, Questura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, via Melo, n. 97, sono domiciliati; 

per l’annullamento
del provvedimento Cat. A. 11/2007/Imm. N. 10/C.S. del Questore di Bari, adottato il 28 agosto 2007 e notificato il 17 ottobre 2007, con cui è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Bari ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 novembre 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori, avv. Uljaba Gazidede e avv. dello Stato Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, straniero titolare di carta di soggiorno, è stato destinatario del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno.
Il Questore ha così disposto, in quanto lo straniero, già  detenuto dal 30.10.2003, è stato raggiunto da sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), divenuta irrevocabile il 3.4.2005, con irrogazione di pena della reclusione pari a 5 anni ed euro 40.000 di multa per il reato di detenzione di stupefacenti.
L’Autorità  di P.S. ha pertanto ritenuto essere venuti meno i requisiti per il rilascio del permesso, atteso lo svolgimento solo saltuario di attività  lavorativa, il reperimento dei mezzi di sostentamento con attività  delittuosa e, di conseguenza, l’appartenenza a categorie di soggetti ritenute pericolose.
Il ricorrente impugna, in questa sede, il predetto decreto, lamentando la violazione della normativa di settore ed in particolare dell’art. 9 del d.lgs. 286/1998, che conterrebbe, a suo dire, la previsione di un potere discrezionale da parte del Questore, con conseguente necessità  di apposita e puntuale istruttoria.
Aggiunge che la sentenza c.d. di patteggiamento non sarebbe equiparabile a sentenza di condanna e, pertanto, non consentirebbe di inferire la pericolosità  dello straniero.
All’udienza del 14.11.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non è fondato.
Dispone l’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, che “Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità  si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonchè, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.”
In tali ipotesi, a norma del comma 7, lett. c), il provvedimento di permesso di soggiorno è revocato.
Dunque, laddove si rinvenga la pericolosità  sociale, il Questore è tenuto ad adottare il provvedimento di revoca, operando una valutazione (discrezionale) fondata su eventuali condanne o appartenenza alle categorie legislativamente indicate.
Nel caso di specie nessuna violazione della normativa di settore è rinvenibile, nè esercizio irragionevole della discrezionalità  amministrativa, in quanto la gravità  del reato contestato (chiaramente desumibile dal titolo dello stesso, nonchè dalla pena irrogata, pari a 5 anni all’esito della riduzione per il rito, id est 7 anni e sei mesi in assenza del particolare beneficio connesso alla scelta deflattiva) evidenzia in modo inequivoco la sussistenza dei presupposti per la revoca del permesso.
Nè vale obiettare che la sentenza di patteggiamento non configura un accertamento di responsabilità  in quanto essa è, agli effetti della successiva valutazione dell’Autorità  amministrativa, ugualmente utilizzabile e quindi equiparabile alla sentenza di condanna.
A fronte di tali emergenze probatorie (che configurano senz’altro elementi istruttori ponderati in sede procedimentale) ed in assenza di elementi (neppure allegati da parte ricorrente) che valgano a smentire la pericolosità  insita nella violazione della legge penale per reati gravi quale quello ascritto al ricorrente, deve escludersi la sussistenza d’illegittimità  nell’esercizio del potere qui sindacato.
Per le ragioni suesposte il ricorso va respinto.
Le spese, in ragione della particolare materia oggetto di controversia, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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