Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Statuizione del G.O. – Condanna non generica – Ammissibilità 

 
 
àˆ ammissibile il ricorso volto all’ottemperanza di una sentenza passata in giudicato del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, che rechi la condanna non generica dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme indicate nella sentenza stessa, contenente, dunque, la specificazione del quantum spettante al lavoratore.
 
 

N. 01684/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00806/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 806 del 2013, proposto da Balducci Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Donato Antonio Schettini, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Veneto, 8;

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari e Liceo Scientifico Statale “Orazio Tedone” di Ruvo di Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani – Sez. Lavoro n. 6012/2008;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari e del Liceo Scientifico Statale “Orazio Tedone” di Ruvo di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 per le parti i difensori avv.ti Donato Antonio Schettini e Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 6012 depositata in data 4 novembre 2008, resa nell’ambito della controversia intercorsa tra l’odierno ricorrente Balducci Antonio (attore) e il Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca (convenuto), il Tribunale di Trani – Sezione Lavoro così decideva:
«¦ 1. Dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato dal M.I.U.R. nell’area “C” del profilo professionale di coordinatore amministrativo CCNL Scuola dal 1.9.02;
2. Condanna il M.I.U.R. a corrispondere le relative differenze retributive con gli accessori di legge;
3. Rigetta le altre domande;
4. Condanna il M.I.U.R. al pagamento in favore del ricorrente di spese e competenze che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge. ¦».
Tale sentenza veniva notificata al Ministero in forma esecutiva.
La sentenza de qua passava in giudicato, non essendo stata impugnata nei termini di legge, come confermato dalla attestazione resa ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. dalla Cancelleria competente in data 1.2.2010.
Stante l’inerzia della Amministrazione nell’esecuzione della menzionata sentenza civile passata in giudicato, il ricorrente adiva questo T.A.R. per l’ottemperanza della stessa.
Con nota prot. 1594 del 2.7.2013 il Ministero decretava in favore del ricorrente il solo inquadramento giuridico, omettendo la ricostruzione economica e la corresponsione delle differenze retributive.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che, per quanto concerne la domanda di ottemperanza relativamente all’inquadramento giuridico, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta la citata nota ministeriale prot. n. 1594/2013 dotata di indubbio carattere satisfattivo in parte qua della pretesa azionata dal Balducci.
Il ricorso deve essere, invece, accolto per quanto riguarda la pretesa relativa alla ricostruzione economica ed alla corresponsione delle differenze retributive.
Nel caso di specie, legittimamente il ricorrente si è rivolto al giudice amministrativo competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. a fronte di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
A tal riguardo, va evidenziato che la motivazione ed il dispositivo della sentenza n. 6012/2008 (cfr. pag. 3) contengono la specificazione del quantum spettante al lavoratore (attraverso il rinvio al contratto collettivo CCNL del 26.5.1999), suscettibile di determinazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella stessa sentenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 dicembre 2011, n. 6773; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 20 marzo 2012, n. 1378).
Conseguentemente, alla stregua del principio di diritto affermato dalla citata giurisprudenza amministrativa cui questo Collegio ritiene di aderire, il creditore può certamente agire in executivis dinanzi al giudice amministrativo per l’ottemperanza di una sentenza di condanna (non generica) del giudice civile passata in giudicato.
Considerato che, come visto, non risulta l’adempimento da parte dell’Amministrazione resistente al giudicato formatosi sulla menzionata sentenza relativamente alla pretesa concernente la ricostruzione economica e la corresponsione delle differenze retributive, la domanda deve essere accolta.
In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato all’Amministrazione resistente di pagare al Balducci le somme di cui alla sentenza n. 6012/2008 del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro indicate in precedenza.
Va fissato il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per il pagamento delle somme suindicate.
Si riserva, nel caso di persistente inadempienza dell’Amministrazione resistente, la nomina di un commissario ad acta su presentazione di apposita domanda da parte del ricorrente.
Vanno, altresì, poste a carico dell’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere per quanto concerne la domanda volta ad ottenere l’inquadramento giuridico;
2) accoglie il ricorso per quanto concerne la domanda di ricostruzione economica e di corresponsione delle differenze retributive e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro n. 6012/2008 e di pagare le somme sopra specificate in favore del ricorrente, nel termine ivi indicato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori come per legge, in favore del ricorrente Balducci Antonio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria