1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Legittimazione e interesse – Atto presupposto – Tardività  – Impugnazione atti conseguenziali – Inammissibilità  
2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzioni abusive – Sanzioni – Acquisizione gratuita – Limiti

1. La mancata impugnazione di provvedimenti presupposti determina l’inammissibilità  per difetto di interesse di quelli conseguenziali (nel caso di specie l’inammissibilità  del ricorso proposto avverso il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e conseguente acquisizione al patrimonio comunale scaturisce dalla tardività  del ricorso proposto per l’impugnazione dell’ordine di demolizione). 
2. Ai sensi dell’art.31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area occorrente per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive può avvenire nella misura massima di dieci volte la superficie dell’opera abusiva edificata, anche qualora, in base all’indice di fabbricabilità  (nella specie, zona agricola) ed alle norme edilizie, sia necessaria una estensione superiore per la realizzazione dell’opera stessa.

N. 01221/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00747/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 747 del 2012, proposto da: 
Benvenuto Capano, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Marseglia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rosa Maria Scalone in Bari, via Adige, n. 45; 

contro
Comune di Deliceto, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Mattia Iossa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Martucci Zecca in Bari, via Calefati, n. 203; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“- dell’atto del responsabile dell’Ufficio Tecnico e Ambiente del Comune di Deliceto, del 7/3/2012 prot. 2089 dell’8/3/2012, di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione ed acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31 d.p.r. 380/01, delle opere e dell’area pertinenziale di cui alla p.lla 341 del foglio 21, Comune di Deliceto; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; ovvero: ordinanza n. 2, prot. n. 2628 del 19.04.2005; rapporto della Polizia Municipale n. 350/P.M. del 09.09.2005; n. 155/4/P.M. del 21.03.2007; e n. 373/P.M. del 23.10.2008; diffida responsabile U.T.C., prot. 8817 del 23.10.2008; relazione dell’ U.T.C. del 02.03.2012; nonchè per la condanna del Comune di Deliceto al risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale immissione in possesso, trascrizione ed acquisizione del manufatto e dell’area interessata.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Deliceto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 408 del 21 giugno 2012 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare e di fissazione dell’udienza pubblica del 6 giugno 2013 per la discussione del ricorso nel merito;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Carlo Marseglia e Mattia Iossa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato il 7 maggio 2012 e depositato il 30 maggio 2012, il sig. Benvenuto Capano ha chiesto l’annullamento: dell’atto del Comune di Deliceto, prot. 2089 dell’8 marzo 2012, di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione ed acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31 del d.p.r. n. 380 del 2001, delle opere e dell’area pertinenziale di cui alla p.lla 341 del foglio 21, del suddetto Comune; ha chiesto altresì l’annullamento dell’ordinanza n. 2, prot. n. 2628 del 19.04.2005, dei rapporti della Polizia Municipale n. 350/P.M. del 09.09.2005, n. 155/4/P.M. del 21.03.2007 e n. 373/P.M. del 23.10.2008, della diffida del Responsabile dell’U.T.C., prot. 8817 del 23 ottobre 2008, della relazione dell’ U.T.C. del 2 marzo 2012: Il ricorrente ha chiesto infine la condanna del Comune di Deliceto al risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale immissione in possesso, trascrizione ed acquisizione del manufatto e dell’area interessata.
A sostegno del gravame il Capano ha dedotto i seguenti motivi di censura: 1) violazione di legge in relazione all’art. 7 della delle n. 241 del 1990; 2) violazione di legge in relazione agli artt. 31 del d.p.r. 380 del 2001 e 42 Cost, nonchè eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, illogicità , ingiustizia manifesta, sviamento di potere; 3) violazione di legge in relazione agli artt. 3, 22, 31 e 37 del d.p.r. n. 380 del 2001, nonchè eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, illogicità  ingiustizia manifesta, sviamento di potere; 4) violazione di legge in relazione agli artt. 31 del d.p.r. n. 380 del 2001, 42 Cost. e 321 c.p.p., nonchè eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, illogicità ; ingiustizia manifesta, sviamento di potere; 5) violazione di legge in relazione agli artt. 31 del d.p.r. n. 380 del 2001, 42 Cost., nonchè eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità , ingiustizia manifesta, sviamento di potere.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Deliceto che, dopo aver ricostruito in fatto la vicenda oggetto della presente controversia, indicando cronologicamente tutti gli atti ritenuti rilevanti ai fini della odierna decisione, ha eccepito l’inammissibilità  dell’impugnazione avverso gli atti da essa indicati con le lettere c) ed e) e specificatamente i rapporti della Polizia Municipale n. 350/P.M. del 09.09.2005, n. 155/4/P.M. del 21.03.2007 e n. 373/P.M. del 23.10.2008 e la relazione dell’ U.T.C. del 2 marzo 2012, in quanto atti endoprocedimentali, nonchè avverso gli atti di cui alle lettere b) e d), e precisamente l’ordinanza n. 2, prot. n. 2628 del 19.04.2005 e la diffida del Responsabile dell’U.T.C. prot. 8817 del 23 ottobre 2008, in quanto atti presupposti per l’emanazione dell’atto ultimo e principale oggetto di impugnazione, regolarmente notificati al ricorrente e, pertanto, divenuti definitivi ed inoppugnabili; ha comunque dedotto l’infondatezza del ricorso e chiesto il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
Alla camera di consiglio del 21 giugno 2012, con ordinanza n. 408, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare ed è stata disposta la fissazione dell’udienza pubblica del 6 giugno 2013 per la discussione del ricorso nel merito.
Entrambe le parti hanno depositato una memoria e note di replica per l’udienza di discussione.
All’udienza pubblica del 6 giugno 2013 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Preliminarmente il Collegio ritiene che sia fondata l’eccezione di parziale inammissibilità  del ricorso, sollevata dal Comune di Deliceto per tardiva impugnazione dell’ordinanza di demolizione prot. n. 8817 del 23 ottobre 2008 (indicata dal Comune stesso nell’atto di costituzione con la lettera d), rispetto al termine decadenziale di 60 giorni dalla data della notifica, che è avvenuta lo stesso 23 ottobre 2008.
L’ordinanza di demolizione costituisce, infatti, l’atto presupposto del provvedimento qui impugnato in principalità , di tal che l’inoppugnabilità  di tale provvedimento rende in parte inammissibile per difetto di interesse il ricorso avverso il provvedimento prot. n. 2089 dell’8 marzo 2012, concernente il conseguente accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ex art. 31 del d.p.r. 380 del 2001, delle opere e dell’area pertinenziale di cui alla p.lla 341 del foglio 21, del suddetto Comune che non presenta alcuna lesività  autonoma (cfr. TAR Puglia, Bari, Sezione III, n. 1510 del 24 luglio 2012), in quanto la lesione dell’interesse del privato è prodotta già  dall’ordine di demolizione che consente l’individuazione dell’abuso.
Tale atto è autonomamente impugnabile solo per vizi propri e, pertanto, si ritiene di dover esaminare il quinto motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha contestato un vizio proprio del provvedimento prot. n. 2089 dell’8 marzo 2012, nella parte relativa alla acquisizione delle opere per cui è causa.
Con il suddetto motivo di ricorso il sig. Capano ha dedotto le seguenti censure: violazione di legge in relazione agli artt. 31 del d.p.r. n. 380 del 2001, 42 Cost., nonchè eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità , ingiustizia manifesta, sviamento di potere.
Parte ricorrente – premesso che l’art. 31, al comma 3, prevede che, oltre al bene, e all’area di sedime, sia acquisita anche quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive e comunque non superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita – lamenta che la suddetta disposizione normativa non potrebbe essere interpretata nel senso che acriticamente ed automaticamente venga acquisita una superficie pari a 10 volte quella costruita, senza alcuna dimostrazione dei presupposti previsti da detta norma. In disparte le doglianze avverso l’ordinanza di demolizione, pure contenute in tale motivo di ricorso, il sig. Capano lamenta che il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime dovrebbe contenere un’adeguata dimostrazione di come si giunga alla determinazione della complessiva superficie che si va ad acquisire al patrimonio comunale (al riguardo richiama la sentenza n. 4196 del 15 dicembre 2010 della Sezione II di questo Tribunale).
Ad avviso di parte ricorrente nella fattispecie oggetto di gravame, posto che trattasi di piazzali che non costituirebbero volume in senso urbanistico, non si vedrebbe la ragione per cui occorrerebbero ben 2.933 mq per realizzare altra opera identica di soli mq. 293.
Il motivo è infondato.
L’art. 31 del d.p.r. n. 380 del 2001, che il sig. Capano assume essere stato violato, all’ultimo alinea del comma 3, dispone: “L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.” Al riguardo la giurisprudenza ha richiesto un’adeguata motivazione da parte dell’amministazione,.
Nella fattispecie oggetto di gravame il provvedimento impugnato rappresenta che l’area pertinenziale “viene determinata in mq. 2.933, come da planimetrai allegata, pari dieci volte la superficie utile di mq. 293 del fabbricato, considerato che l’area necessaria per la costruzione di tale opera in zona agricola supera di gran lunga la superficie di mq. 2.933.”
L’atto – contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente – deve quindi ritenersi adeguatamente motivato.
In sostanza, il Comune ha tenuto conto dell’indice di fabbricabilità  in zona agricola e delle norme edilizie. Tali rilievi non erano nuovi al ricorrente, tenuto conto della motivazione con la quale lo stesso Comune aveva rigettato nell’anno 2005 l’istanza di permesso di costruire in sanatoria da esso presentata in riferimento alla medesima particella.
Conclusivamente, per i suillustrati motivi, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile ed in parte respinto.
Al rigetto della domanda impugnatoria segue il rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata da parte ricorrente; occorre, peraltro precisare che, essendo quest’ultima stata proposta in via subordinata alla eventuale immissione in possesso, che non si è verificata, come ammesso dallo stesso ricorrente nella memoria depositata il 26 aprile 2013, neppure si è verificato il danno prospettato.
Quanto alle spese, si ritiene che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto anche dell’accoglimento della domanda incidentale di sospensione cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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