Procedimento amministrativo – Partecipazione – Preavviso di rigetto –  Diniego di permesso di costruire – Necessità  – Fattispecie

à‰ illegittimo il diniego di permesso di costruire emanato dal Comune, sulla scorta di una data interpretazione del PUE, per l’omesso invio del preavviso di rigetto ex art. 10-bis L.n. 241/1990 e s.m.i., ove tale esito negativo contrasti con le risultanze dell’iter istruttorio della pratica  e se una norma di piano preveda che per l’interpretazione delle norme del PUE debbano essere consultati in via preventiva i progettisti.

N. 01225/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2012, proposto da: 
Vito Agostinacchio, in qualità  di titolare della ditta “Car Wash di Agostinacchio Vito”, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolò De Marco, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Abate Gimma, n. 189; 

contro
Comune di Molfetta, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Minervini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ignazio Schiraldi in Bari, via Giulio Petroni, n. 25/1; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“della nota prot. 76231 del 27 dicembre 2011, prevenuta il 30.12.2011 del Dirigente del Settore Territorio – Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Molfetta avente ad oggetto diniego di permesso di costruire per la realizzazione di un autolavaggio alla Via Berlinguer presso il fondo rustico in N.c.t. al fg. 18 P.lle 1776 e 1778, Pratica edilizia n. 452010, e di ogni altro (atto) connesso presupposto o consequenziale, con particolare riferimento, ed ove occorra, alla delib. di C.C. n. 402004 di approvazione del PUE Comparto n. l sub comparto B, nei limiti dell’interesse del ricorrente,
nonchè per l’accertamento
dell’obbligo del Comune di Molfetta di rilasciare al ricorrente – se non vi sono altri impedimenti – il permesso di costruire entro i termini, ampiamente decorsi, prescritti dalla legge,
con condanna
del Comune di Molfetta a provvedere, in assegnando termine, al rilascio del permesso di costruire con nomina sin d’ora del Commissario ad acta in ipotesi di persistente inadempimento
nonchè
per il risarcimento del danno ingiusto arrecato al ricorrente dal provvedimento impugnato, e la condanna dell’amministrazione.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune Di Molfetta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Nicolò De Marco e Domenico Colella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto il sig. Vito Agostinacchio, titolare della ditta “Car Wash di Agostinacchio Vito”, di essere proprietario di un suolo in Molfetta, identificato in catasto al fg 18, p.lle 1776 e 1778, di mq. 1.327, ricadente nell’ambito del Comparto n.1 del vigente PRG del Comune di Molfetta; aggiunge che, all’interno del Comparto n. 1 e nel Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 24 maggio 2004, detto suolo risulterebbe inserito nel “sub comparto B”, destinato alla realizzazione di interventi di edilizia privata.
Il medesimo riferisce che, secondo la Relazione allegata al PUE, nel sub comparto B, l’80% della volumetria del comparto sarebbe assegnata alla edilizia residenziale ed il restante. 20% ad “edilizia commerciale o attività  produttive compatibili con la residenza”; che il PUE individuerebbe, sia per la tipologia residenziale, che per quella non residenziale (commerciale o produttiva) “aree fondiarie” di pertinenza esclusiva, dove allocare i volumi e le iniziative edilizie private, “con le destinazioni a parcheggio e/o verde privato, nel rispetto di quanto all’art. 11 delle N.T.A.” (l’art.11 delle N.T.A. del PRG fisserebbe la superficie da destinare a parcheggi in mq.15 per ogni 100.mq. del lotto destinato ad insediamenti industriali e/o artigianali); Nelle N.T.A.” del PUE, per il sub comparto B, all’art.6, sarebbero disciplinati altresì gli indici urbanistici del comparto (indice di fabbricabilità , altezza massima superficie parcheggio, superficie a verde) ma relativi alle sole aree residenziali.
Parte ricorrente aggiunge che, in detta norma, sarebbe precisato che “tutti gli altri parametri urbanistici hanno valore puramente indicativo. Dei predetti parametri, ai sensi dell’art. 7 delle n.t.a. del PRGC sono vincolanti e non derogabili esclusivamente l’indice di comparto e la distanza tra fabbricati. Per gli altri valgono le previsioni del PUE. Sono in ogni caso soddisfatte le previsioni del PRGC riguardo le aree minime da destinare a verde privato e parcheggio. In particolare per ciascun fabbricato dovranno essere rispettate le previsioni di aree a parcheggio indicate del PRGC ¦mentre per le aree a verde privato dovranno essere confermate le superfici destinate a tale scopo nel PUE; in entrambi i casi potranno essere modificate le dislocazioni delle aree rispetto a quelle indicate nel PUE”.
Ad avviso di parte ricorrente si tratterebbe, dunque, di un piano di attuazione che lascerebbe ampio margine alla progettazione esecutiva sulla dislocazione delle aree, sia dei volumi che dei parcheggi o del verde, richiedendo solo il rispetto dei parametri minimi indicati nel PRG.; nel sub comparto B del comparto n. 1, quindi, sarebbe stata individuata per “l’unità  non residenziale” destinata ad attività  commerciale o produttive- un’area di mq. 2.362,17 mq., nella quale allocare gli interventi, nonchè parcheggi nei termini anzidetti, mentre non sarebbe stato previsto verde privato, indicato nel Pue in altre aree; per quando riguarda i parametri urbanistici sarebbe indicata la volumetria massima, gli altri parametri avrebbero solo indicazioni non vincolanti: per i parcheggi si osserverebbero i valori minimi prescritti nel PRG, nella specie sarebbe richiamato il limite dell’art.11 delle N.T.A..
Premesso quanto sopra, espone altresì parte ricorrente che il Comune di Molfetta aveva rilasciato alla Costruire s.r.l. il permesso di costruire n. 946 del 15 febbraio 2007 in detta area fondiaria, limitatamente alle p.lle 1409 e 1399 del fg. 18 per mq. 819 per un esercizio con attività  commerciale che esauriva tutta la volumetria prevista per le aree non residenziali, ed al volume realizzato veniva asservita e vincolata, nell’ambito dei mq. 819,00, anche l’area a parcheggio di pertinenza, nei limiti -come detto- indicati dall’art.11 delle N.T.A., con atto stipulato dal Notaio Camata rep. n. 32630 del 7 luglio 2005; che, nonostante l’asservimento delle aree a parcheggio ex art. 11 delle N.T.A., sarebbe rimasta libera, quindi, all’interno dell’area fondiaria, una superficie di 1327 mq., priva di volumetria, ma sempre e comunque destinata ad attività  commerciali eo produttive, compreso parcheggio di pertinenza, nel rispetto del suddetto art.11 (come già  utilizzati dal Comune per il permesso di costruire rilasciato alla Costruire s.r.1.).
Ciò posto, esso ricorrente, avendo intenzione di avviare un’attività  produttiva, che non necessiterebbe, a suo avviso, di volumetria alcuna, quale l’attività  di autolavaggio, riferisce che aveva acquistato detto suolo ed aveva richiesto il permesso di costruire al Comune di Molfetta, con istanza del 12 ottobre 2010; che con nota prot. n. 76062 del 23 dicembre 2010 il Comune resistente di Molfetta gli aveva chiesto una integrazione documentale alla quale aveva adempiuto trasmettendo gli allegati in data 4 gennaio 2011; che con nota prot n.10492 del 18 febbraio 2011 la Polizia Municipale aveva espresso parere favorevole con prescrizioni e in data 9 marzo 2011, con nota prot. n.14615 il Comune di Molfetta aveva comunicato che l’istruttoria relativa al permesso di costruire richiesto era completata e, al fine di poter rilasciare il permesso di costruire, aveva richiesto una serie di documenti (DURC, parere ASL), nonchè “prima dell’inizio dei lavori” istanza per la determinazione del contributo di costruzione, copia pagamento contributo di costruzione, marche da bollo e quant’altro.
Infine, l’odierno ricorrente – considerato che, nonostante l’invio della documentazione richiesta, il Comune di Molfetta non aveva dato più seguito alla istanza ricorrente predetta – aveva proceduto a diffidare con raccomandata del 20 settembre 2011, tramite il suo legale di fiducia, il Comune a procedere alla indicazione del costo del contributo di costruzione ed al rilascio del permesso di costruire.
Peraltro, in data 30 dicembre 2011, veniva notificato il provvedimento di diniego prot. n. 76231 del 27 dicembre 2011, con il quale il Comune rappresentava che:
<<Si riscontra la Sua del 20.09.2011 …per comunicare che l’intervento di cui all’oggetto è in contrasto con il P.U.E. comparto n. 1 del P.RG.C. – Sub Comparto B approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 40 del 24/05/2004.
In particolare l’intervento proposto ricade all’interno di un’area di mq. 2,362,17 definita “unità  non residenziale” nella tavola 1.8 “Aree Fondiarie” del. P.U.E. approvato, la quale ha espresso la cubatura del 20% a destinazione non residenziale.
Nella relazione di progetto – tav 1.A del P.U.E. approvato si legge (pag. 6)..omissis “Per ciascuna tipologia resta definita l’area fondiaria di pertinenza esclusiva con le destinazioni a parcheggio e/o verde privato, nel rispetto di quanto all’art. 11 delle NTA”.
Ciò significa che l’area in questione non può essere utilizzata per utilizzata per realizzare un autolavaggio “Car Wash”, pertanto non può essere rilasciato alcun permessa di costruire. L’istanza verrà  archiviata.>>.
In definitiva, osserva parte ricorrente, sembrerebbe di capire che il Dirigente, interpretando la “relazione” allegata al PUE, avrebbe inteso che le aree residue, una volta esaurita la volumetria, rimarrebbero destinate unicamente a parcheggi e/o verde privato, ritenendo detta area come pertinenza esclusiva dell’unità  non residenziale, e pertanto non sarebbe possibile un ulteriore insediamento produttivo in dette aree.
Il sig. Vito Agostinacchio, in qualità  di titolare della ditta “Car Wash di Agostinacchio Vito”, ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 23 febbraio 2012 e depositato il 27 febbraio 2012 con il quale ha chiesto l’annullamento della nota prot. 76231 del 27 dicembre 2011, prevenuta il 30 dicembre 2011, del Dirigente del Settore Territorio – Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Molfetta, avente ad oggetto diniego di permesso di costruire per la realizzazione di un autolavaggio alla Via Berlinguer presso il fondo rustico in N.C.T. al Fg. 18 P.lle 1776 e 1778. Pratica edilizia n. 4520/10, nonchè, ove occorra, della delibera di C.C. n. 40 del 2004 di approvazione del PUE Comparto n. l sub comparto B, nei limiti dell’interesse del ricorrente; ha chiesto altresì l’accertamento dell’obbligo del Comune di Molfetta di rilasciare al ricorrente – se non vi sono altri impedimenti – il permesso di costruire entro i termini, ampiamente decorsi, prescritti dalla legge e la condanna del Comune di Molfetta a provvedere, assegnando termine, al rilascio del permesso di costruire con nomina sin d’ora del Commissario ad acta in ipotesi di persistente inadempimento nonchè la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno ingiusto arrecato al ricorrente dal provvedimento impugnato.
A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura: 1. violazione e falsa. applicazione della legge n. 241 del 1990, art. 10 bis., violazione e falsa applicazione dell’art. 18 delle N.T.A. del PUE sub comparto B, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per contraddittorietà  manifesta rispetto a precedenti manifestazioni dello stesso ufficio; 2. violazione e falsa applicazione del P.U.E. del sub comparto B. comparto n.1 del Comune di Molfetta, eccesso di potere per contraddittorietà , illogicità  manifesta, travisamento; 3. eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità  di trattamento all’interno del comparto, illogicità  manifesta.
In riferimento alla domanda di risarcimento del danno, anche per il solo ritardo nell’adozione del provvedimento, parte ricorrente si è riservata di quantificare, nel prosieguo del giudizio, sia il danno emergente che il lucro cessante, chiedendo, in ogni caso, la sua quantificazione in via equitativa, ritenendolo di non facile individuazione.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Molfetta deducendo l’infondatezza del ricorso anche in riferimento alla domanda di risarcimento del danno e chiedendo, pertanto, il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio del 22 marzo 2012, il Presidente, su richiesta del difensore di parte ricorrente, ha disposto la cancellazione dal ruolo dell’istanza cautelare.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione ed hanno presentato una memoria per l’udienza di discussione e note di replica.
All’udienza pubblica del 4 aprile 2013 la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 20 giugno 2013.
All’udienza pubblica del 20 giugno 2013 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto nel senso e nei limiti di seguito esposti.
Coglie nel segno il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta che – nonostante lo stesso Comune si fosse favorevolmente espresso sulla chiusura dell’istruttoria, richiedendo per il rilascio del permesso di costruire solo documentazione di rito, come esposto in fatto – successivamente e contraddittoriamente l’Amministrazione ha espresso il diniego senza inviare il preavviso di rigetto ed omettendo altresì di attivare la procedura di cui all’art. 18 delle N.T.A. del PUE (depositato in giudizio, la quale prevede che: “in caso di controversia nell’interpretazione delle presenti norme farà  fede il parere del dirigente del settore territorio dell’UTC, sentiti i progettisti”.
Nella fattispecie oggetto di gravame, (considerato che il dirigente, nel negare il permesso di costruire si sarebbe affidato ad una frase estratta dalla “relazione” dei progettisti e non avrebbe considerato l’intero contesto della progettazione del sub comparto) ha evidenziato che il parere dei progettisti, anche se non vincolante, sarebbe pur sempre obbligatorio.
Con riguardo a tale secondo profilo, il ricorrente ha prodotto la relazione dell’ing. Leonardo Sallustio del 16 febbraio 2012, coprogettista del P.U.E. di cui trattasi, il quale ha affermato che l’interpretazione adottata dal dirigente del Comune non sarebbe corretta e non rappresenterebbe affatto quello che i progettisti avrebbero inteso pianificare per questo tipo di area, in quanto vi sarebbe stata confusione fra le previsioni derivanti dall’intero comparto (volumetria) con quelle del singolo lotto fondiario; quest’ultimo non sarebbe asservito e vincolato interamente a parcheggio.
Il Comune resistente ha replicato, sostenendo la natura vincolata del permesso di costruire e, conseguentemente, ha invocato l’applicabilità  dell’art. 21-octies, comma 2, prima parte della legge n. 241 del 1990, a tenore del quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. La difesa dell’Amministrazione ha poi rilevato che, dalla semplice lettura della norma, emergerebbe che essa non disciplina il procedimento di “consultazione” dei progettisti e, soprattutto, non prevede la partecipazione dell’istante al procedimento; allo stesso modo, la norma non prevederebbe l’obbligo per il Dirigente del Settore Territorio, anche in caso di consultazione con i progettisti, di esplicitare nel proprio parere le risultanze della consultazione; in ogni caso, il parere eventualmente reso dai progettisti a seguito di consultazione non sarebbe vincolante e dunque ininfluente ai fini della interpretazione delle n.t.a. del PUE, per la quale farebbe fede soltanto il parere del Dirigente U.T.C..
Il Collegio deve premettere che condivide l’orientamento della giurisprudenza amministrativa -richiamata dal Comune di Molfetta, fatta anche propria dalla Sezione – secondo la quale l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 deve essere letto in combinato disposto con il successivo art. 21-octies della medesima legge; conseguentemente in ipotesi di atto vincolato la censura di mancata comunicazione di preavviso di rigetto non inficia la legittimità  del provvedimento in applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990 in quanto il contenuto dispositivo del provvedimento oggetto di gravame non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. ex multis Consiglio di Stato Sez. V n. 2550 del 3 maggio 2012, Consiglio di Stato Sez. IV, n. 3377 del 7 giugno 2012).
Tuttavia occorre altresì considerare che la giurisprudenza prevalente condivisa dal Collegio ritiene che, a fronte di un procedimento avviato con istanza di parte, con l’applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, l’interesse da tutelare è quello di far conoscere le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza per sollecitare la formazione del contraddittorio fra Amministrazione e soggetto interessato, onde prevenire che le questioni connesse con l’emanazione del provvedimento siano rimesse alla sola onerosa tutela giudiziaria, anche nelle ipotesi di atti vincolati.
Ed infatti, se si prescinde da una interpretazione rigidamente formalistica delle norme degli art. 7 e 10-bis della citata legge si deve convenire che tali disposizioni, che garantiscono il contraddittorio procedimentale, mirano a consentire agli interessati di interloquire con la Pubblica Amministrazione per conseguire gli obiettivi desiderati e meglio perseguire il loro interesse (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, n. 2379 del 23 aprile 2012).
Analizzando la fattispecie oggetto di gravame alla luce di tali coordinate – premesso che è pacifico in atti che il Comune di Molfetta non ha inviato il preavviso di rigetto – devono ritenersi innanzitutto fondate le censure di violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per contraddittorietà  manifesta rispetto a precedenti manifestazioni dello stesso ufficio, ad iniziare dalla nota prot. n. 14615 del 9 marzo 2011, con la quale il Comune aveva comunicato che l’istruttoria relativa al permesso di costruire richiesto era completata e, al fine di poter rilasciare il permesso di costruire, aveva richiesto una serie di documenti (DURC, parere ASL), e “prima dell’inizio dei lavori” istanza per la determinazione del contributo di costruzione, copia pagamento contributo di costruzione, marche da bollo e quant’altro.
Proprio alla luce delle precedenti note inviate al sig. Agostinacchio, deve necessariamente tenersi conto della circostanza che, seppure il permesso di costruire deve ritenersi un provvedimento di natura vincolata e, quindi, sarebbe astrattamente applicabile l’art. 21 octies, il Comune di Molfetta, nel caso di specie, avrebbe dovuto comunque inviare il preavviso di rigetto, tenuto conto della ratio della norma di cui all’art. 10bis della legge n. 241 del 1990, così come interpretata dalla richiamata giurisprudenza, quale norma volta a prevenire che le questioni connesse con l’emanazione del provvedimento siano rimesse alla sola onerosa tutela giudiziaria, ed alla luce della prescrizione dell’art. 18 delle N.T.A. con la quale il Comune di Molfetta si è autovincolato prevedendo che: “in caso di controversia nell’interpretazione delle presenti norme farà  fede il parere del dirigente del settore territorio dell’UTC, sentiti i progettisti”, e quindi manifestando sostanzialmente la volontà  in fattispecie nelle quali rileva l’interpretazione delle N.T.A. di prevenire i relativi contenziosi.
Al riguardo il Collegio deve quindi tenere conto che, in allegato al ricorso, parte ricorrente ha prodotto in giudizio, in riferimento al merito della presente controversia, la relazione dell’ing. Leonardo Sallustio del 16 febbraio 2012, che risulta in atti essere uno dei progettisti del Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) del comparto n°1 del P.R.G.C. Sub-Comparto “B” Comune di Molfetta.
Per quello che in questa sede interessa, in estrema necessaria sintesi, l’ing. Sallustio ha rappresentato che: ¦”Il diniego operato dal dirigente del comune di Molfetta si fonda sul presunto contrasto con il P.U.E. del comparto n°1, contrasto derivante dalla interpretazione di una frase estrapolata dalla relazione di progetto PU.E. (pag.6) in modo avulso e incompleto rispetto all’intero corpo delle norme previste sia dalla relazione , che dalle N.T.A. nonchè dalla lettura delle tavole del P.U.E. in oggetto. L’area presa i considerazione della consistenza di 2362 mq, costituisce Lotto fondiario entro cui i progettisti del P.U.E. hanno inteso collocare la previsione edificatoria di una unità  a carattere non residenziale per una cubatura complessiva di 700 mc circa rivenente dalla totalità  della cubatura afferente al sub comparto B del comparto n.°1. Orbene è del tutto evidente che per ciascuna tipologia (tutta residenziale, solo non residenziale o mista) le aree da destinare a parcheggio e/o verde devono essere individuate nell’ambito del lotto fondiamo di pertinenza ma nelle quantità  prescritte come minimi inderogabili, dall’art.11 delle N.T.A. del P.R.C.G. ove si stabiliscono le quantità ; e non come interpretato dal parere del dirigente esteso semplicemente all’intero lotto fondiario¦¦ In definitiva a parere dello scrivente, coprogettista del citato P.U.E., l’area in catasto foglio 18 p.lle 1776 e 1778 costituiscono un’area priva di potenzialità  edificatoria avendo contribuito alla definizione di edificazione del compatto 1 sia in termini residenziali che non residenziali, cubatura collocata in altra dislocazione, quindi non vincolata sia per parcheggio che per verde privato avendo in tutte le edificazioni del compatto soddisfatto i minimi di norma ( di P.R.G.C. e di P.E.U.) al di fuori dei quella in oggetto ma conservando la destinazione ad attività  commerciale o produttiva compatibile con la residenza, ed inoltre area collocata in gran parte in fascia di rispetto stradale(20 m) compatibile quindi con impianti connessi con la viabilità .
Tanto si doveva ad esaudimento della richiesta formulata.”.
In mancanza dell’invio del preavviso di rigetto da parte del Comune resistente, essendosi determinato in giudizio una controversia, il Collegio ritiene che, avendo il Comune normato tale fattispecie, debba applicarsi l’art. 18 delle N.T.A. e deve, pertanto, disporsi che il Dirigente del Settore Territorio provveda a sentire i progettisti in merito all’interpretazione delle norme da applicarsi alla fattispecie oggetto di gravame, relativamente all’istanza di permesso di costruire di cui all’oggetto del provvedimento impugnato e, all’esito di tale fase istruttoria, emetta il proprio parere che farà  fede, come previsto dalla suddetta norma.
Si ritiene opportuno precisare, per ragioni di economia processuale, al fine di evitare ulteriore contenzioso, tenuto conto delle argomentazioni in merito prospettate in giudizio dal Comune di Molfetta, che, trattandosi comunque di un procedimento amministrativo, volto alla definizione di un parere da adottarsi a cura di un dirigente, sentiti organi tecnici, pur in mancanza di specificazioni nella norma da applicarsi, trova applicazione la disciplina generale sul procedimento amministrativo, sia in riferimento ai tempi che alle modalità .
Conclusivamente, il Collegio ritiene che i suillustrati profili di illegittimità  abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicchè la fondatezza delle dedotte censure comporta l’accoglimento della domanda demolitoria, con l’assorbimento degli ulteriori motivi d’impugnazione e, conseguentemente, l’annullamento del provvedimento prot. n. 76231 del 27 dicembre 2011 del Comune di Molfetta.
In riferimento alla domanda per la condanna al risarcimento del danno, anche per il solo ritardo nell’adozione del provvedimento, pure richiesta dal sig. Agostinacchio, in qualità  di titolare della ditta “Car Wash di Agostinacchio Vito”, con il gravame in esame – in disparte la questione che parte ricorrente non ha sciolto la riserva, formulata in ricorso, di quantificare nel prosieguo del giudizio sia il danno emergente che il lucro cessante, anche se aveva chiesto, in ogni caso, la sua quantificazione in via equitativa ritenendolo di non facile individuazione – il Collegio rileva che allo stato il danno non è nè accertabile, nè quantificabile; dovendosi attendere il riesercizio del potere da parte del Comune.
Conclusivamente la domanda per la condanna al risarcimento del danno deve essere, allo stato, respinta.
Il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda demolitoria e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 76231 del 27 dicembre 2011 del Comune di Molfetta, fatte salve le ulteriori determinazioni, nei sensi di cui in motivazione.
Respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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