1. Contratti pubblici – Gara – Bando – Requisiti d’idoneità  professionale – Dichiarazione –  Presentazione a pena di esclusione – Soccorso istruttorio o acquisizione diretta della p.A. – Impossibilità  – Ragioni


2. Contratti pubblici – Gara – Bando – Requisiti d’idoneità  professionale – Dichiarazione – Presentazione a pena di esclusione – Principio di tassatività  – Art. 46, co.1-bis, D.Lgs. n. 163/2006 – Contrasto – Non sussiste – Ragioni 


3. Contratti pubblici – Gara – Bando –  Consorzio stabile – Requisiti d’idoneità  professionale – Dichiarazione  – Presentazione a pena d’esclusione – Estensione alla ditte consorziate – Legittimità  – Ragioni 

1. àˆ legittima l’esclusione dalla gara d’appalto del Consorzio stabile sul presupposto che le consorziate non avevano dichiarato il possesso  dei requisiti d’idoneità  professionale, non producendo il certificato della Camera di Commercio, ove siffatta omissione sia espressamente  e chiaramente sanzionata con l’espulsione dalla gara all’interno del bando e non potendo la p.A., in tal caso, consentire di  regolarizzazione la documentazione, se non violando  i principi di imparzialità  dell’azione amministrativa e di   par condicio tra i concorrenti.


2. Ai sensi dell’art.39, co.1, del D.lgs.n. 163/2006, i concorrenti alla gara d’appalto possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., sicchè non viola il principio di tassatività  ex art.46, co.1-bis, dello stesso decreto, la previsione del bando che commini l’esclusione dalla gara in caso di mancata produzione della documentazione attestante il possesso dell’iscrizione nei registri professionali.


3. In materia di partecipazione alle gara d’appalto dei concorsi stabili, se è vero che i requisiti d’idoneità  professionale (nella specie, la dimostrazione di essere iscritti alla C.C.I.A.A.) devono essere posseduti dal consorzio quale soggetto dotata di un’autonoma struttura d’impresa, ciò non preclude alla stazione appaltante di estendere il suddetto obbligo dichiarativo  anche nei confronti delle singole consorziate, stante la piena legittimità  e utilità    di una verifica di tal fatta al fine di monitorare le eventuali  situazioni di controllo e d’interferenza con altri soggetti partecipanti alla gara. 

N. 01045/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00779/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 779 del 2013, proposto dal Consorzio stabile Mare di Levante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Adriana Amodeo e Antonia Molfetta, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rossana Lanza e Rosa Cioffi, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura comunale, via Principe Amedeo n. 26; 

per l’annullamento
– della nota prot. n. 110604 del 10.5.2013;
– della nota prot. n. 121246 del 21.5.2013;
– di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compreso il verbale di gara del 6.5.2013; nonchè
per la dichiarazione di nullità 
delle clausole del bando che prescrivono, a pena di esclusione, che persino le singole consorziate del Consorzio stabile comprovino ovvero dichiarino di possedere il requisito d’idoneità  professionale concernente l’iscrizione alla CCIAA delle medesime imprese consorziate.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Antonia Molfetta e Adriana Amodeo, per la ricorrente, e avv. Rosa Cioffi, per il Comune;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
 

Il Consorzio stabile Mare di Levante è stato escluso dalla procedura di gara “per non aver prodotto – in riferimento alle Consorziate. . . le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di idoneità  professionale (ex art. 39 d.lgs. 16312006) di cui al punto 9 sub a2) del bando posto a base di gara, prescritto a pena di esclusione al punto 10, lett. a, del bando” (nota prot. n. 110604 del 10 maggio 2013), perchè in particolare non erano state allegate alla domanda di partecipazione le dichiarazioni attestanti l’iscrizione alla Camera di Commercio, con le relative informazioni, delle singole consorziate.
Al proposito, l’articolo 9 (pag. 11) del bando di gara prevede: “i requisiti di ordine generale e di idoneità  professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti alla gara, sia singole, sia raggruppate, sia consorziate ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 16312006, nonchè dai consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e dalle consorziate per le quali gli stessi eventualmente concorrono, in relazione anche ai soggetti richiamati nell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006”. L’articolo 10 (relativo alla “documentazione necessaria per l’ammissione alla gara, da presentarsi a pena di esclusione”) prescrive poi che “in caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. 163/2006, l’allegato sub a) dovrà  essere prodotto, compilato e sottoscritto – a pena di esclusione – dal legale rappresentante del Consorzio, o da un suo procuratore, nonchè, per la parte relativa ai requisiti di carattere generale e di idoneità  professionale, anche dalle consorziate per le quali il consorzio partecipa”.
Di conseguenza, l’esclusione contestata con il ricorso in esame rappresenta una diretta applicazione della lex specialise perciò, sotto tale profilo si presenta esente da vizi. Invero, è noto che, in sede di espletamento delle procedure selettive, la stazione appaltante è tenuta ad applicare in modo incondizionato le clausole inserite negli atti d’indizione in ordine ai requisiti di partecipazione ovvero alle cause di esclusione, atteso che il formalismo che connota la disciplina delle procedure di gara risponde, per un verso, ad esigenze pratiche di certezza e celerità  e, per altro verso, alla necessità  di garantire l’imparzialità  dell’azione amministrativa e la parità  di condizioni tra i concorrenti (Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 settembre 2007 n. 4644; Sez. V, 19 settembre 2012, n. 4969).
Ne è possibile invocare il cosiddetto dovere di soccorso: in un primo tempo (nota 9 maggio 2013) la parte ricorrente aveva sostenuto che in ogni caso l’iscrizione alla Camera di Commercio era evincibile dai certificati SOA delle singole consorziate, per poi accorgersi di non aver prodotto tale documentazione; sicchè giunge a ipotizzare in ricorso che il Comune di Bari avrebbe dovuto (ovvero avrebbe facilmente potuto), attraverso il dato del codice fiscale di ciascuna ditta consorziata – presente nella certificazione SOA del Consorzio-, risalire all’iscrizione. Questo argomento, se accolto, porterebbe in definitiva all’inammissibile conclusione di permettere (e anzi d’imporre) proprio all’Amministrazione di attivarsi al fine di colmare le lacune di una documentazione del tutto mancante o fisicamente incompleta, comportamento però palesemente contrario alla par condicio rispetto alle altre imprese concorrenti che hanno rispettato la disciplina prevista dalla lex specialis (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 agosto 2010 n. 5084; Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 dicembre 2009 n. 8386; TAR Campania Napoli, Sez. I, 27 maggio 2010 n. 9649; TAR Trentino Alto Adige Trento, 4 dicembre 2006 n. 390). Inoltre, giova evidenziare che il potere di soccorso finalizzato alla regolarizzazione postuma è esercitabile quando le prescrizioni formali contengano imprecisioni e/o ambiguità  e non quando, come nella presente fattispecie, si sia in presenza di una chiara ed apposita previsione.
In definitiva l’esito del ricorso è legato alla prima censura, con la quale si denuncia la nullità  delle clausole (che comportano l’esclusione, una volta che siano state omesse le dichiarazioni attestanti l’iscrizione alla Camera di Commercio delle singole consorziate, indicate quali esecutrici dell’appalto) per contrasto con l’articolo 46, comma primo bis, del decreto legislativo n. 163/2006.
Di tale nullità  però si deve dubitare.
Il disposto dell’invocato articolo 46 (dopo le modifiche apportate nel 2011) prescrive – a pena appunto di nullità  – che i bandi e le lettere di invito non possano contenere prescrizioni (comportanti l’esclusione dalla gara) ulteriori rispetto a quelle contenute nel codice dei contratti pubblici, nel relativo regolamento e in altre disposizioni di legge vigenti.
In considerazione di tale premessa si deve osservare che già  il dato testuale induce, di per sè, a reputare insussistente la violazione di legge denunciata: infatti, l’articolo 39, comma primo, del codice prevede: “I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali”.
Tale norma sicuramente abilita, nel rispetto del principio di tassatività  delle cause di esclusione, a pretendere la dichiarazione su tale punto attraverso l’introduzione di una specifica previsione nel bando.
Oppone il ricorrente in ogni caso un’ulteriore argomentazione partendo dal presupposto che, ai fini dei requisiti d’idoneità  professionale, in caso di consorzio stabile, deve intendersi quale concorrente il consorzio stesso, che è dotato di una propria autonoma struttura d’impresa e la cui qualificazione è dimostrata dalla propria attestazione SOA.
Tale ragionamento non comporta però, al contrario di quanto sostenuto ex parte actoris, l’inutilità  dell’adempimento e la correlativa illegittimità  o nullità  della clausola. Non viene invero tenuto in conto il fatto che il certificato delle singole imprese viene a connettersi con “altri elementi essenziali”, relativi alla partecipazione del consorzio, poichè tale atto, riferito alle ditte esecutrici dell’appalto, rappresenta un quadro completo delle vicende dell’impresa, sì da consentire non solo la verifica dei requisiti soggettivi di cui l’articolo 38, ma anche di eventuali situazioni di controllo o d’interferenza con altri soggetti partecipanti alla specifica gara.
Tali aspetti rappresentano proprio l’oggetto dei necessari accertamenti nei confronti non solo del consorzio ma anche delle consorziate, come ripetutamente affermato in giurisprudenza (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 maggio 2012 n. 8; Sez. V, 19 settembre 2012 n. 4969; 15 giugno 2010 n. 3759); il che, se non esclude ovviamente un controllo d’ufficio delle dichiarazioni a posteriori, giustifica ancor più la clausola del bando che prescrive di fornire tali informazioni già  nel momento della domanda di partecipazione, informazioni del tutto usuali e non comportanti alcun significativo aggravio del procedimento.
In conclusione il ricorso è da rigettare.
La novità  delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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