1. Pubblico impiego – Concorso universitario – Ricercatore – Commissione – Valutazione comparativa – Discrezionalità  tecnica – Sindacato giurisdizionale – Limiti
2. Pubblico impiego – Concorso universitario – Ricercatore – Commissione – Valutazione comparativa  – Iter valutativo

1. Le valutazioni espresse dalla Commissione di un concorso universitario per l’assegnazione di un posto da ricercatore hanno natura tecnico-discrezionale e pertanto, ove impugnate, il sindacato giurisdizionale potrà  svolgersi anche con la verifica dell’attendibilità  delle operazioni tecniche compiute dalla commissione esaminatrice rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati, con la precisazione che resta comunque fermo il limite della relatività  delle valutazioni scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare solo quelle che si pongano al di fuori dell’ambito di opinabilità , poichè altrimenti all’apprezzamento opinabile dell’Amministrazione sostituirebbe quello proprio e altrettanto opinabile.


2. Nell’ambito di un concorso volto all’assegnazione di un posto da ricercatore universitario la Commissione deve anzitutto effettuare la delibazione dei titoli e delle pubblicazioni valutabili per ciascun candidato, indicando puntualmente gli uni e le altre; a seguire deve formulare la valutazione comparativa avente ad oggetto ogni singolo titolo ed ogni singola pubblicazione, in base ai parametri di giudizio fissati dagli artt. 2 e 3 del D.M. n. 89 del 2009; infine, deve pronunciarsi sul valore complessivo dei curricula e della produzione scientifica dei candidati.

N. 00671/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01569/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2012, proposto da: 
Francesca Immacolata Merchionne, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Putignano e Mario Francesco Vernole, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari-S.Spirito, via Firenze 18; 

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Sardone e Cecilia Antuofermo, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, piazza Umberto I 1; 

nei confronti di
Sabino Ciavarella, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Berardi, Tommaso Matteo Ferrario e Giacomo Valla, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Q. Sella, 36; 

per l’annullamento
del decreto rettorale n. 2952 del 13 giugno 2012, i cui estremi di pubblicazione all’albo non sono noti, conosciuto successivamente, con il quale il Rettore dell’Università  degli Studi di Bari ha approvato gli atti della procedura di valutazione comparativa a 1 posto di ricercatore universitario di ruolo presso la Facoltà  di Medicina e Chirurgia per il settore scientifico – disciplinare MED/06 Oncologia Medica ed ha dichiarato vincitore della valutazione comparativa predetta, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego, il dott. Ciavarella Sabino;
nonchè di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi i verbali della commissione giudicatrice e il provvedimento di nomina del controinteressato, ove già  emanato, di estremi sconosciuti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari e di Sabino Ciavarella;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Mauro Putignano, Cecilia Antuofermo, Giacomo Valla e Tommaso Matteo Ferrario;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La dott.ssa Marchionne ha esposto di aver partecipato alla procedura comparativa indetta dall’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro” con decreto n. 9660 del 15 dicembre 2010, per un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà  di Medicina e Chirurgia, per il settore scientifico disciplinare MED/06 – Oncologia medica.
Con D.R. del I agosto 2011 veniva nominata la commissione giudicatrice, composta dai prof. Pierfranco Conte, Niccolò Gebbia e Francesco Silvestris; questi ultimi si riunivano per via telematica il 10 ottobre 2011 per predeterminare i criteri di valutazione e il 7 novembre 2011 per procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni; il 9 gennaio 2012 aveva luogo la discussione orale dei tre candidati presentatisi e la formulazione dei giudizi complessivi individuali e collegiali, con individuazione del vincitore, all’unanimità  dei membri della commissione, nel dott. Sabino Ciavarella.
Con la nota del 31 gennaio 2012 il Rettore aveva richiesto chiarimenti alla commissione, rilevando che nel verbale n. 4, relativo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, era stata menzionata l’attività  didattica svolta dal vincitore, attività  che però non era compresa tra i titoli valutabili elencati nel verbale n. 2; la commissione, in risposta, aveva precisato che la menzione dell’attività  didattica del dott. Ciavarella aveva valore meramente ricognitivo di quanto dichiarato nel curriculum, che comunque non aveva costituito elemento di valutazione, tanto che non era stata richiamata nel giudizio collegiale finale.
Con la successiva nota del 29 marzo 2012 il Rettore aveva evidenziato che era stato considerato tra i titoli valutabili per il dott. Ciavarella il diploma di specializzazione in oncologia, che non avrebbe potuto rientrarvi, e che questi risultava aver discusso solo sul titolo “Specializzazione in oncologia: tesi dal titolo¦”; veniva segnalato, inoltre, che nei verbali nn. 4 e 5 si faceva riferimento all’attività  clinica svolta dal medesimo dott. Ciavarella e alla sua partecipazione ad alcuni progetti di ricerca finanziati dal MIUR, dall’AIRC e dai fondi di ateneo, che però non si rinvenivano tra i titoli valutabili elencati nel verbale n. 2.
La commissione aveva replicato, quanto al diploma di specializzazione, che non era stato considerato il titolo in sè, ma l’attività  clinica svolta durante il percorso formativo per il conseguimento della qualifica; quanto ai progetti di ricerca, che gli stessi, indicati nel curriculum e riconosciuti da uno dei componenti della commissione, non avevano comunque costituito elemento di giudizio.
Il 15 maggio 2012 il Rettore aveva chiesto ulteriori chiarimenti evidenziando che il vincitore appariva prima facieriportare titoli quantitativamente inferiori a quelli degli altri candidati e, in relazione a tale aspetto, la commissione aveva ribadito che il dott. Ciavarella presentava “elementi di giudizio qualitativamente superiori” per l’innovatività  e l’apporto personale quasi sempre come primo autore nella produzione scientifica e, in particolare, rispetto alla ricorrente, per la piena padronanza conoscitiva delle proprie tematiche di studio e delle relative applicazioni cliniche, laddove la ricorrente presentava una produzione di minore originalità  e, nella discussione dei titoli, una scarsa conoscenza delle tematiche di studio affrontate.
A sostegno del ricorso sono state articolate, in unico motivo, le censure di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1 e ss. D.P.R. 117/2000, art. 1, comma 7, L. 1/2009, art. 2 D.M. 89/2009, anche in relazione al D.m. 89/2009, art. 3 L. 241/90), violazione dei principi di buon andamento e imparzialità , eccesso di potere sotto vari profili.
In particolare la ricorrente ha dedotto che il diploma di specializzazione non era compreso tra i titoli valutabili nei concorsi per il reclutamento dei ricercatori universitari, mentre dal verbale della discussione del 9 gennaio 2012 risultava che il dott. Ciavarella aveva riferito su tre pubblicazioni e sull’unico titolo “specializzazione in oncologia”; inoltre nei giudizi relativi al dott. Ciavarella era richiamata la partecipazione ad alcuni progetti di ricerca che, tuttavia, il candidato non aveva in alcun modo documentato, limitandosi a menzionarli genericamente nel curriculum, senza individuarne nemmeno l’oggetto.
Le precisazioni fornite dalla commissione non consentivano di superare tali incongruenze, in quanto la rilevanza di tali elementi ai fini della valutazione emergeva dalla lettura dei giudizi espressi dai commissari; peraltro il fatto che la partecipazione a progetti di ricerca fosse stata “riconosciuta” da uno dei commissari introduceva una evidente disparità  di trattamento tra i candidati, giudicati sulla base delle eventuali conoscenze “private” della commissione e non dei dati di fatto documentati.
L’esponente ha aggiunto che la commissione aveva erroneamente valutato come partecipazione a congressi alcuni interventi qualificabili solo come “comunicazioni orali”, ovvero interventi volontari prestati non in qualità  di relatore; di contro la produzione scientifica e le attività  svolte dalla ricorrente erano state sottovalutate dalla commissione, che non aveva tenuto conto dello svolgimento di attività  di ricerca per oltre un anno presso l’Università  degli Studi di Brescia, aveva qualificato erroneamente come “convenzione libero-professionale” l’incarico di dirigenza medica di I livello a tempo determinato e non aveva adeguatamente considerato il possesso del dottorato di ricerca.
Infine sono state rilevate incongruenze anche nel giudizio sulle pubblicazioni, ritenute complessivamente solo “parzialmente affini con il settore”, mentre nel giudizio analitico 13 su 16 delle pubblicazioni erano state giudicate “buone” con riferimento al parametro della congruenza con la materia di concorso; la partecipazione della ricorrente era stata ritenuta non sostanziale nei lavori “originali” (la dott.ssa Merchionne figurava come primo autore in 5 su 16 delle pubblicazioni presentate, di cui 10 erano lavori originali), ma tale distinzione non era stata operata con riferimento alle pubblicazioni del dott. Ciavarella, 6 in totale, di cui 4 reviews, un capitolo di libro e solo un “original research report”.
Si sono costituiti l’Università  di Bari e il controinteressato dott. Sabino Ciavarella, chiedendo il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 20 marzo 2013 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità  del ricorso, essendo lo stesso infondato nel merito.
Benchè, infatti alcuni dei rilievi critici formulati dalla ricorrente circa l’operato della commissione trovino supporto nell’esame degli atti, le doglianze sollevate non risultano comunque idonee a inficiare l’esito finale della procedura comparativa con riferimento al giudizio sulla ricorrente.
Premesso, infatti, che, trattandosi di valutazioni aventi natura tecnico-discrezionale, il sindacato giurisdizionale può svolgersi anche con la verifica dell’attendibilità  delle operazioni tecniche compiute dalla commissione esaminatrice rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati, con la precisazione che resta comunque fermo il limite della relatività  delle valutazioni scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità , poichè altrimenti all’apprezzamento opinabile dell’Amministrazione sostituirebbe quello proprio e altrettanto opinabile (ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 694; C.d.S., Sez. VI, 4 settembre 2007, n. 4635; Sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6201), nel caso di specie le censure d’incongruità  e di insufficienza motivazionale dedotte dall’odierna ricorrente non possono trovare accoglimento alla luce del vaglio concreto dell’operato della commissione.
La selezione in esame, indetta con decreto del Rettore dell’Università  degli Studi di Bari del 15 dicembre 2010, è soggetta all’applicazione del D.M. n. 89 del 2009, che detta i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche nelle procedure comparative per il reclutamento dei ricercatori che siano bandite successivamente all’entrata in vigore del D.l. n. 180 del 2008.
Ai sensi dell’art. 2, primo comma, del D.M. n. 89 del 2009, le commissioni giudicatrici “effettuano analiticamente la valutazione comparativa dei titoli dei candidati” sulla base degli elementi ivi elencati, dal n. I) al n. X): titolo di dottore di ricerca, attività  didattica a livello universitario, attività  di formazione e ricerca presso istituti pubblici e privati, attività  in campo clinico, attività  progettuale, organizzazione e direzione di gruppi di ricerca, titolarità  di brevetti, partecipazione in qualità  di relatore a congressi e convegni, conseguimento di premi e riconoscimenti per la ricerca.
Il terzo comma dell’art. 2 precisa che la valutazione di ciascuno dei predetti elementi deve essere effettuata “considerando specificamente la significatività  che esso assume in ordine alla qualità  e quantità  dell’attività  di ricerca svolta dal singolo candidato”.
L’art. 3, secondo comma, dello stesso decreto stabilisce poi i parametri mediante i quali le commissioni di concorso effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche. Essi sono, nell’ordine (e senza prevalenza dell’uno sull’altro):
– l’originalità , l’innovatività  e l’importanza “di ciascuna pubblicazione scientifica”;
– la congruenza “di ciascuna pubblicazione” con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari correlate;
– la rilevanza scientifica della collocazione editoriale e la diffusione nella comunità  scientifica “di ciascuna pubblicazione”;
– la “determinazione analitica” dell’apporto individuale del candidato ad eventuali lavori in collaborazione.
Inoltre, ai sensi del terzo comma dell’art. 3, le commissioni giudicatrici devono valutare globalmente “la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità  e la continuità  temporale della stessa”.
Nella fattispecie, peraltro, l’art. 7 del bando di concorso riproduce pedissequamente i criteri di valutazione di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 89 del 2009, che dunque costituiscono anche lex specialis della procedura.
Deve ritenersi dunque superato il risalente orientamento giurisprudenziale, anteriore al D.M. n. 89 del 2009, secondo il quale nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario non occorrerebbe una valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni, essendo viceversa sufficiente un accertamento globale e complessivo, finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica.
In contrario, il Collegio rileva che la valutazione della “consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità  e la continuità  temporale della stessa”, ossia quella valutazione globale degli scritti del candidato che un tempo la giurisprudenza riteneva sufficiente, è oggi tuttora prescritta dal terzo comma dell’art. 3 del D.M. n. 89 del 2009, ma deve aggiungersi e seguire (in questo senso depone, nel terzo comma, l’utilizzo dell’avverbio “altresì”) alla presupposta disamina analitica di ciascuna pubblicazione, ormai necessaria per tutti i candidati.
In altri termini, le commissioni devono innanzitutto effettuare la delibazione dei titoli e delle pubblicazioni valutabili per ciascun candidato, indicando puntualmente gli uni e le altre; poi devono formulare la valutazione comparativa avente ad oggetto ogni singolo titolo ed ogni singola pubblicazione, in base ai parametri di giudizio fissati dagli artt. 2 e 3 del D.M. n. 89 del 2009; infine, devono pronunciarsi sul valore complessivo dei curricula e della produzione scientifica dei candidati (TAR Puglia, Bari, sez. I, sent. n. 391/2012).
Venendo all’esame dei motivi di ricorso, la ricorrente ha lamentato, da un lato, che siano stati illegittimamente considerati, in favore del dott. Ciavarella, il possesso del diploma di specializzazione, non compreso tra i titoli valutabili nei concorsi per il reclutamento dei ricercatori universitari, e la partecipazione ad alcuni progetti di ricerca, non supportata da idonea documentazione; la produzione scientifica e le attività  svolte dalla ricorrente sarebbero state invece sottovalutate dalla commissione, che non avrebbe tenuto conto dello svolgimento di attività  di ricerca per oltre un anno presso l’Università  degli Studi di Brescia, per lo studio del ruolo di una molecola nei tumori epiteliali, identificandolo con la fruizione della borsa di studio FIRC, relativa ad un ulteriore periodo di studio come assegnista; l’incarico di dirigenza medica di I livello a tempo determinato ricoperto dalla ricorrente sarebbe stato qualificato erroneamente come “convenzione libero-professionale”; non sarebbe stato adeguatamente considerato, altresì, il dottorato di ricerca.
Tali contestazioni non colgono nel segno.
In proposito vanno esaminati, in primo luogo, i giudizi sui titoli e sulle pubblicazioni della ricorrente espressi dai singoli commissari e quello collegiale della commissione.
Nei giudizi individuali si evidenzia: che la candidata “ha partecipato ad attività  di ricerca in discipline diversificate rientranti per lo più nel settore dell’Ematologia e della Medicina interna”; che la partecipazione della stessa agli studi presentati appare “non sostanziale in relazione alla collocazione sequenziale del proprio nome nel novero degli autori” (prof. Silvestris); che l’ “innovatività  ed originalità  delle sue ricerche sono di livello non molto elevato e con frequenza i lavori risultano essere una raccolta dei casi clinici delle strutture presso cui ha svolto la sua attività ” (prof. Gebbia); che “il percorso professionale della candidata, sia dal punto di vista assistenziale, sia dal punto di vista scientifico, si è quasi esclusivamente sviluppato nel settore dell’ematologia” (prof. Conte).
Il giudizio complessivo elaborato dalla commissione all’esito della discussione orale con riferimento alla ricorrente risulta del seguente tenore: “Relativamente alla produzione scientifica della candidata, la Commissione riconosce come non sostanziale la partecipazione della stessa agli studi esibiti, essendo il proprio nome presente non in posizione di rilievo nel novero degli autori in tutti i lavori originali, mentre la stessa discussione della tesi di dottorato e delle pubblicazioni selezionate, ha dimostrato una incompleta padronanza conoscitiva delle tematiche affrontate nei vari studi in cui la candidata è coautrice”.
Dall’esame di tali giudizi è agevole rilevare come la commissione abbia riscontrato, a seguito dell’analisi del curriculume della discussione orale della ricorrente, sia una minore attinenza degli studi alla materia di concorso, che un apporto di peso inferiore per originalità , novità  e contributo personale nelle pubblicazioni presentate, che, infine, una minore dimestichezza con i temi oggetto di studio, fattori tutti che sorreggono la valutazione deteriore all’esito del concorso; in ordine a tali aspetti nessuna puntuale contestazione è stata dedotta dalla ricorrente, di tal che le censure sollevate, a fronte dei dati citati, non potrebbero condurre ad un diverso e più favorevole risultato nei suoi confronti.
Le notazioni contenute nei giudizi singoli e in quello collegiale costituiscono quindi logico antecedente del giudizio finale, che non risulta inficiato, alla luce delle suesposte considerazioni, dalle contestazioni della ricorrente in ordine alla ponderazione dei titoli e delle pubblicazioni.
Con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni, deve evidenziarsi che il giudizio di affinità  solo parziale con il settore disciplinare messo a concorso non si pone in contrasto logico con il giudizio analitico di “buono” riportato, per la confluenza con la materia, da 13 su 16 delle pubblicazioni della ricorrente.
La “parziale” affinità  risulta infatti giustificata, da un lato, se si considera che il giudizio di “buono” rivela, per la sua stessa connotazione semantica, un distacco dal valore massimo della scala di valutazione, rappresentato dall’ “ottimo”, e quindi non si pone in contraddizione con una congruenza parziale con la materia oggetto della procedura; dall’altro, a determinare il giudizio complessivo confluisce, ovviamente, anche la minore congruenza delle residue tre pubblicazioni, di tal che la valutazione complessiva di parziale affinità  non confligge con i precedenti giudizi singoli ma li sintetizza.
Inoltre, quanto alla ritenuta non sostanziale partecipazione della ricorrente ai lavori “originali”, si osserva che dall’esame dei giudizi sulle pubblicazioni la dott.ssa Merchionne figura come primo autore in 5 su 16 delle pubblicazioni presentate (meno di un terzo del totale) e che, quindi, anche sotto tale aspetto, le conclusioni a cui è giunta la commissione non rivelano vizi logici.
Vanno anche esaminate, per completezza, le contestazioni afferenti al difetto di motivazione in ordine alla prevalenza del controinteressato, pur a fronte del fatto che la ricorrente poteva vantare il dottorato di ricerca nella materia di concorso (titolo preferenziale secondo il decreto citato), la partecipazione ad un progetto di ricerca dell’Università  di Brescia e la fruizione di una borsa di studio FIRC.
Tale doglianza è smentita dall’esame dei giudizi dei singoli commissari e dal giudizio della commissione sui titoli, in cui si evidenziano le attività  scientifiche e didattiche svolte e i titoli ritenuti rilevanti per entrambi i candidati; è sulla base di tutti i suddetti elementi che è stato formulato il giudizio sulla ricorrente e naturalmente sugli altri partecipanti alla procedura selettiva.
Il dottorato e le attività  di ricerca svolte sono stati considerati dalla commissione, come si evince dalla lettura del giudizio complessivo, in cui la commissione “riconosce all’unanimità  la dedizione della Candidata a perseguire percorsi di formazione specialistica post-laurea anche con il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in ˜Diagnostica Biomolecolare in Medicina Interna e Oncologia’, nonchè con la partecipazione a studi collaborativi nell’ambito dei vari gruppi del Dipartimento universitario sede del corso di Dottorato che veniva completato con una tesi clinica di valutazione epidemiologica della sopravvivenza nel mieloma multiplo. Ha partecipato a studi patogenetici in particolare nell’ambito del mieloma multiplo anche in un periodo di studio finanziato da una Borsa FIRC presso l’Università  di Brescia. La Commissione inoltre rileva anche l’esperienza clinica della Candidata maturata in contratti di lavoro di tipo assistenziale presso strutture del SSN di interesse oncologico, ma più consistentemente di pertinenza internistica o ematologica come ultima sede lavorativa presso gli OO.RR. di Foggia”.
A fronte di tali aspetti, tuttavia, la commissione ha rimarcato la qualificazione non sostanziale della partecipazione della ricorrente “agli studi esibiti, essendo il proprio nome presente non in posizioni di rilievo nel novero degli autori in tutti i lavori originali, mentre la stessa discussione della tesi di Dottorato e delle pubblicazioni selezionate, ha dimostrato una incompleta padronanza conoscitiva delle tematiche affrontate nei vari studi in cui la Candidata è coautrice. La Commissione valuta tuttavia solo parzialmente affini al settore MED/06 quasi tutti i lavori presentati dalla Candidata, la cui consistenza numerica non appare peraltro elevata se commisurata al periodo temporale, superiore ad un decennio, in cui viene collocata l’intera produzione scientifica. Pertanto, la Commissione pur riconoscendo la propensione della Candidata a dedicarsi a studi sperimentali e clinici in ambito emato-oncologico e apprezzando la sua connotazione nell’ambito della presente procedura concorsuale, la esorta a perseguire ulteriori studi per potersi caratterizzare in maniera completa nel settore dell’Oncologia Medica”.
Tali elementi rispecchiano fedelmente quanto emerge dalla produzione scientifica della candidata, di tal che le considerazioni espresse dalla commissione si rivelano aderenti ai dati emergenti dagli atti e idonee a supportare il giudizio di prevalenza del dott. Ciavarella.
Raffrontando i giudizi di cui ai verbali non si ravvisano, pertanto, evidenti illogicità , irrazionalità  o manifeste disparità  tali da configurare un palese eccesso di potere censurabile sul piano della legittimità .
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla particolare complessità  della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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