1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate –  Riconoscimento infermità  dipendente causa di servizio  – Comitato di verifica – Diniego – Motivazione per relationem – Legittimità   


2.  Procedimento amministrativo – Partecipazione – Forze armate –  Riconoscimento infermità  dipendente causa di servizio  – Diniego – Preavviso di rigetto – Irrilevanza 

3. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Riconoscimento infermità  dipendente da causa di servizio – Comitato di verifica –  Parere – Sindacabilità  – Limiti
 
4. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Istruttoria – CTU – Applicazione – Limiti 

1. Il provvedimento di diniego del riconoscimento dell’infermità  da causa di servizio  risulta adeguatamente motivato con il richiamo al parere negativo espresso dal comitato di verifica, attesa la sua natura di parere vincolante per l’Amministrazione procedente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.p.R. 461/200.


2. Il diniego di riconoscimento del riconoscimento dell’infermità  dipendente da causa di servizio non richiede l’adempimento da parte dell’amministrazione procedente dell’obbligo di preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis della l. 241/1990, in quanto la natura vincolante del predetto parere esclude che, pur garantendo la partecipazione al procedimento, il provvedimento finale avrebbe potuto avere un contenuto differente.


3. Il comitato di verifica delle cause di servizio è l’unico organo competente, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 461 del 2001, anche in relazione al riconoscimento dell’equo indennizzo, ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità  da causa di servizio con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale su tali decisioni è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati che al parere vincolante del predetto comitato rinviano (come accade nel caso di specie in cui il provvedimento di diniego del relativo riconoscimento fonda, per relationem, sul parere del  comitato di verifica).
 
4. L’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio nel giudizio impugnatorio è molto limitato quando oggetto di impugnazione sono le valutazioni emesse da organi collegiali composti di funzionari di diversa estrazione e professionalità , connotate, quindi da un pregnante carattere tecnico discrezionale.
*
Cfr. anche TAR Puglia Bari, sez.II, sentenza n.  617/2013.

N. 00619/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02119/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2119 del 2010, proposto da D. P., rappresentato e difeso dall’avv. Amerigo Maggi, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Ilenia Macchia in Bari, via Bovio, 43/L; 

contro
Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
– del decreto n. 08161/2010 del Ministero della Giustizia, notificato il 4 ottobre 2010, con il quale sono state dichiarate non dipendenti da causa di servizio le infermità : spondiloartrosi C5 – C6, esofagite di 2° grado, ernia iatale da scivolamento, gastrite antrale HP positiva;
– della presupposta delibera del Comitato di verifica per le cause di servizio resa nell’adunanza del 16 aprile 2008;
– del decreto n. 08434/2010 del Ministero della Giustizia, notificato il 9 ottobre 2010, con il quale sono state dichiarate non dipendenti da causa di servizio le infermità : esiti stabilizzati di intervento chirurgico per sindrome del tunnel carpale destro e pregressa fascite plantare piede sinistro, sperone calcaneare bilaterale;
– della presupposta delibera del Comitato di verifica per le cause di servizio resa nell’adunanza del 16 aprile 2008;
– nonchè per l’accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle suddette infermità  e la conseguente ascrizione della menomazione complessiva dell’integrità  fisica, psichica e sensoriale alla categoria VIII della Tabella A, o, in subordine, alla Tabella B, o alla maggiore o minore tabella e categoria che sarà  accertata in corso di causa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Amerigo Maggi;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;
Premesso che il ricorrente, assistente capo del corpo di polizia penitenziaria, impugna gli atti in epigrafe con i quali sono state respinte le domande di equo indennizzo e di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie spondiloartrosi C5 – C6, esofagite di 2° grado, ernia iatale da scivolamento, gastrite antrale HP positiva, esiti stabilizzati di intervento chirurgico per sindrome del tunnel carpale destro e pregressa fascite plantare piede sinistro, sperone calcaneare bilaterale, che a suo dire sarebbero causalmente collegate al servizio svolto a partire dall’anno 1990;
Considerato che la dipendenza da causa di servizio è stata esclusa dal Comitato di verifica per le cause di servizio, con pareri del 16 aprile 2010;
Ritenuto di dover respingere l’impugnativa, tenuto conto che:
– ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 461 del 2001, il parere del Comitato è vincolante per l’Amministrazione, che può legittimamente motivare la decisione di rigetto dell’istanza mediante il suo richiamo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2011 n. 2683; Id., sez. V, 7 febbraio 2012 n. 658);
– non sussiste la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, considerata la natura e la portata vincolante del parere espresso dal Comitato (cfr., in questo senso: TAR Puglia, Bari, sez. II, 1 marzo 2013 n. 327 ed i precedenti ivi richiamati);
– gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità  dei pubblici dipendenti, anche in relazione all’equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità  tecnica del Comitato, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale su tali decisioni è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l’inattendibilità  metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2009 n. 3500);
– nella fattispecie, il Comitato ha congruamente argomentato la propria decisione negativa, affermando che le infermità  riportate dal ricorrente sono dovute ad affezioni di natura costituzionale (reflusso gastro-esofageo per incontinenza della valvola cardiale, ampiezza dello iato esofageo e lassità  delle fibre diaframmatiche che lo delimitano, fatti dismetabolico-degenerativi correlati con l’usura delle articolazioni, labilità  dell’equilibrio neurovegetativo con alterazione della secrezione gastrica, compressione del nervo mediano nel canale del carpo di carattere idiomatico) e che l’attività  lavorativa svolta non è stata causa o concausa efficiente e determinante dell’insorgere delle patologie;
– non sussistono i presupposti per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, tenuto conto dei limiti che, per costante giurisprudenza, l’utilizzo di questo mezzo istruttorio incontra nel processo amministrativo, specialmente al cospetto di valutazioni, quali quelle sulla dipendenza da causa di servizio, che la legge riserva in via tendenzialmente esclusiva a determinati organi collegiali composti da funzionari di diversa estrazione e professionalità  (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2012 n. 1510);
Ritenuto, in conclusione, di dover respingere il ricorso, con compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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