Giurisdizione – Extracomunitari – Provvedimento respingimento alla frontiera – Impugnazione – Giurisdizione del G.O. – Sussistenza

Poichè il provvedimento di respingimento alla frontiera costituisce una species appartenente al genus dei provvedimenti espulsivi, la controversia avente a oggetto il suo annullamento rientra, ex art 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998, nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario.

N. 00581/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00197/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a., sul ricorso numero di registro generale 197 del 2013, proposto da: 
E.G., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Reginelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Tiziana Sangiovanni in Bari, via Napoli, n. 138; 

contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“del Provvedimento di Respingimento alla Frontiera emesso dalla Polizia di Stato, Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Bari, in data 24 novembre 2012, conosciuto in pari data a seguito di notificazione a mani effettuata dal medesimo Ufficio, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Tiziana Sangiovanni e l’avv. dello Stato Walter Campanile;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
 

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata;
CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato in data 6 febbraio 2013 e depositato il 9 febbraio 2013, il cittadino albanese E. G. ha chiesto l’annullamento del provvedimento di respingimento alla frontiera emesso dalla Polizia di Stato, Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Bari in data 24 novembre 2012, conosciuto in pari data, a seguito di notificazione a mani effettuata dal medesimo Ufficio;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 7 marzo 2013 il Presidente, ritenendo di porre a fondamento dell’odierna decisione la questione di difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, rilevata d’ufficio, ha indicato la questione medesima in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;
VISTA la memoria presentata da parte ricorrente per la camera di consiglio del 21 marzo 2013;
CONSIDERATO che il provvedimento di respingimento con accompagnamento alla frontiera rappresenta, per omogeneità  contenutistica e funzionale, una “species” appartenente al “genus” provvedimento di espulsione, e pertanto rientra, ex art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, nella giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle controversie aventi ad oggetto l’espulsione dello straniero (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 13 giugno 2012, n. 9596, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione III, 11 febbraio 2013, n. 210, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, 29 luglio 2008, n. 1890, T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione III, 12 luglio 2012, n. 1990, T.A.R. Liguria, Genova, Sezione II, 2 novembre 2011, n. 1502, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VI, 3 luglio 2007, n. 6441);
RITENUTO, conseguentemente, che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario;
RILEVATO che la riproposizione della domanda è disciplinata dell’art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
RITENUTO quanto alle spese che, alla luce dell’esito della causa e della natura della presente controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario, innanzi al quale la causa dovrà  essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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