1. Leggi, decreti e regolamenti – Atto regolamentare – R.R. Puglia n. 13/2009 – Obbligo di motivazione – Comunicazione di avvio del procedimento – Non occorrono – Ragioni


2. Sanità  e farmacie – Servizio Sanitario Regionale – Servizio tecnico di prevenzione – Art. 34, L.R. n. 26/2006 – Art. 9, R.R. n. 13/2009 – Lesione principio autonomia tecnico professionale – Non sussiste


3. Processo amministrativo – Principi generali – Interesse a ricorrere – Atto regolamentare

1. I regolamenti regionali, in quanto atti normativi, non sono soggetti all’obbligo di motivazione (art. 3, comma 2, L. n. 241/1990) e, ai sensi dell’art. 13, L. n. 241/1990, agli oneri procedimentali di cui all’art. 7, L. n. 241/1990 (nel caso di specie i ricorrenti lamentavano la violazione da parte della Regione Puglia delle regole del procedimento volto all’emanazione del Regolamento n. 13/2009 recante “Organizzazione del Dipartimento di Prevenzione”). 


2. L’autonomia professionale del servizio tecnico della prevenzione A.S.L. è garantita dall’art. 34 della L.R. Puglia n. 26/2006 che, quale principio contenuto in una fonte sovraordinata, non può essere inciso da parte di un regolamento regionale (nel caso di specie il ricorrente lamentava la dipendenza gerarchica del servizio tecnico di prevenzione nei confronti della direzione di dipartimento della prevenzione contenuta nella previsione di cui all’art. 9 del Regolamento regionale n. 13/2009).


3. Le disposizioni contenute in un atto regolamentare  affinchè possano essere direttamente impugnate abbisognano dell’effetto immediatamente lesivo degli interessi del ricorrente (nel caso di specie il TAR  – delibando sul ricorso avverso l’impugnazione di parte del Regolamento n. 13/2009 recante “Organizzazione del Dipartimento di Prevenzione” – non ha rilevato la presenza di disposizioni direttamente lesive degli interessi dei ricorrenti, lesioni che, a suo avviso, al più potrebbero derivare dall’adozione di singoli atti separatamente contestabili).   

N. 00604/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01593/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1593 del 2009, proposto da UNPISI (Unione Nazionale del Personale Ispettivo Sanitario d’Italia), in persona del Segretario Regionale, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Gentile, con domicilio eletto presso lo studio legale Leo – Bianchini in Bari, via Quintino Sella, 27;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Lucrezia Girone, con domicilio eletto presso la propria Avvocatura in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

per l’annullamento
nei limiti d’interesse, degli artt. 1, 7 e 9 del regolamento regionale n. 13 del 30.6.2009 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 6.7.2009 recante “Organizzazione del Dipartimento di Prevenzione”;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2013 per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Gentile e Lucrezia Girone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente UNPISI (Unione Nazionale del Personale Ispettivo Sanitario d’Italia), in persona del Segretario Regionale, Francesco De Vitis, impugna, nei limiti del proprio interesse, gli artt. 1, 7 e 9 del regolamento regionale n. 13 del 30 giugno 2009 recante “Organizzazione del Dipartimento di Prevenzione”.
Rileva parte ricorrente di essere un’associazione che riunisce e rappresenta sull’intero territorio nazionale i tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Deduce motivi così sinteticamente riassumibili:
1) illegittimità  per violazione di legge (artt. 3 e 7 legge n. 241/1990); violazione del principio del giusto procedimento anche in relazione alla specifica normativa statutaria regionale e segnatamente agli artt. 13, 14 e 51 dello Statuto: sarebbero stati violati gli oneri procedimentali previsti dalla normativa, omettendo il doveroso coinvolgimento dell’associazione ricorrente nel procedimento che ha condotto all’adozione del regolamento regionale n. 13/2009; comunque, per quanto l’art. 13 legge n. 241/1990 sottrae gli atti amministrativi generali (tra cui i regolamenti) ad oneri procedimentali, trovano applicazione le norme in tema di partecipazione previste dallo Statuto della Regione Puglia (artt. 13 e 51);
2) illegittimità  per violazione dell’art. 34 legge Regione Puglia n. 26/2006, dell’art. 4 legge n. 251/2000 anche in relazione all’art. 4, comma 2 legge Regione Puglia n. 20/2005, degli artt. 6 e 8 del CCNL area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (parte normativa quadriennio 2006 – 2009) da parte dell’art. 9 del regolamento ed eccesso di potere per contraddittorietà , illogicità , disparità  di trattamento, incongruenza e sviamento; illegittimità  ulteriore per violazione degli artt. 1, 2 e 6 legge n. 43/2006, nonchè del D.M. 24/2001 – 19.2.2009: la normativa regolamentare impugnata (in particolare l’art. 9 nel prevedere un ruolo ancillare del dirigente del servizio tecnico della prevenzione rispetto al Direttore del Dipartimento della prevenzione, degradando la posizione dirigenziale alla dimensione di mera collaborazione) si porrebbe in contrasto con l’art. 34, comma 3 legge regionale n. 26/2006 che riconosce la piena autonomia tecnico-professionale del servizio tecnico della prevenzione; la scelta regolamentare violerebbe, inoltre, l’art. 4 legge regionale n. 20/2005 che obbliga le ASL a dare attuazione alla legge n. 251/2000; le disposizioni regolamentari censurate di fatto svuoterebbero la responsabilità , in termini di autonomia organizzativa e gestionale, della figura dirigenziale del servizio tecnico della prevenzione; sarebbe irragionevole la previsione di cui agli artt. 1 e 7 del regolamento n. 13/2009, non essendo riconosciuto il principio della territorialità  anche con riferimento al servizio della prevenzione, in contrasto con il citato art. 34 legge regionale n. 26/2006 (contemplante l’istituzione presso ogni ASL del servizio tecnico della prevenzione dotato di specifica autonomia).
Si costituiva l’Amministrazione regionale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, per quanto concerne la doglianza sub 1), va evidenziato che nel caso di specie non possono trovare applicazione gli oneri procedimentali di cui all’art. 7 legge n. 241/1990, essendo oggetto del ricorso un atto normativo (cfr. art. 13 legge n. 241/1990).
Inoltre, le disposizioni statutarie regionali invocate da parte ricorrente non paiono dotate del carattere della immediata azionabilità  in giudizio, recando l’enunciazione di meri principi generali.
Va, altresì, evidenziato che gli atti normativi non necessitano di motivazione (cfr. art. 3, comma 2 legge n. 241/1990).
Ne consegue che anche la censura relativa alla “illegittimità  per violazione di legge (art. 3 legge n. 241/1990)” non può trovare accoglimento.
Relativamente alla censura sub 2), ritiene questo Giudice che non sia ravvisabile alcuna violazione dell’art. 34, comma 3 legge Regione Puglia n. 26/2006 da parte delle norme regolamentari censurate (artt. 1, 7 e 9).
Ai sensi dell’art. 34, comma 3 legge Regione Puglia n. 26/2006 “I Servizi di cui ai commi 1 e 2 operano in autonomia tecnico-professionale nel rispetto dei decreti ministeriali d’individuazione delle figure e dei relativi profili professionali delle professioni sanitarie non mediche, nonchè nel rispetto della legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie)”.
Di seguito si riporta il testo delle disposizioni regolamentari in esame:
Art. 1 (Organizzazione del Dipartimento)
«1. Il Dipartimento di Prevenzione ha competenza nell’ambito territoriale della ASL coincidente con la provincia.
2. La direzione del Dipartimento di Prevenzione è assicurata dal:
a. Direttore del Dipartimento b. Comitato di Direzione del Dipartimento.
3. Il Dipartimento di Prevenzione è articolato in Aree Territoriali composte dalle Unità  Operative Complesse di:
a) Igiene e Sanità  Pubblica (SISP),
b) Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPESAL),
c) Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN),
d) Sanità  animale (SIAVAREAA),
e) Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (SIAVAREA B),
f) Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAVAREA C).
4. Tenendo conto della peculiarità  di ciascun territorio, degli insediamenti produttivi del radicamento territoriale dei servizi ed in considerazione della entità  numerica della popolazione, delle caratteristiche orografiche del territorio, della viabilità  e dei collegamenti il territorio della ASL Bari è diviso in 2 Aree Territoriali, quello di Lecce in n.2, quello di Foggia n. 2, quello di Taranto, Brindisi e BAT in n. 1 Area Territoriale.
La definizione dell’ambito territoriale di pertinenza delle Unità  Operative Territoriali è effettuata con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario e acquisito il parere del Direttore del Dipartimento di Prevenzione.
5. In staff alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione sono istituite tre strutture semplici con funzioni tecnico-sanitarie:
1. Epidemiologia e flussi informativi
2. Qualità , comunicazione, formazione, Educazione sanitaria
3. Servizio Tecnico della Prevenzione ai sensi dell’art. 34 della L.R. 26/06.
4. I Direttori Generali delle ASL su proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione possono ricomprendere le funzioni e le attività  delle strutture semplici di cui al punto 1 e 2 in un’unica struttura organizzativa.
àˆ prevista, inoltre, una struttura amministrativa con funzioni di:
1. Segreteria
2. Gestione del personale
3. Collaborazione nella gestione del budget assegnato al Dipartimento
4. Collaborazione nel controllo di gestione
5. Predisposizione di atti amministrativi
Lo svolgimento delle funzioni del Dipartimento di Prevenzione è garantito mediante le Unità  Operative Complesse Territoriali e le loro articolazioni organizzative.
6. Il Dipartimento di Prevenzione assolve alle funzioni di coordinamento dell’attività  di promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative condotte in collaborazione con gli altri Servizi e Dipartimenti della ASL.».
Art. 7 (Unità  Operative Semplici Territoriali)
«Le U.O. Semplici Territoriali svolgono compiti funzionali al raggiungimento degli obiettivi delle U.O.C, in relazione a specifici bisogni espressi dal territorio.
Il Direttore Generale individua le strutture semplici territoriali su proposta del Comitato di Direzione.
I Responsabili delle U.O.S. Territoriali sono individuati tra i Dirigenti medici e/o veterinari delle U.O.C. territoriali di competenza, e nominati dal Direttore Generale su proposta del Direttore di Dipartimento previa intesa con i Direttori della U.O.C.
Alla U.O. Semplice vengono assegnate risorse dedicate in linea con gli obiettivi ed il budget a loro ribaltati dal Direttore dell’U.O.C. di riferimento.
Il Responsabile della U.O. Semplice ha il compito di gestire le risorse affidate, programmare ed eseguire gli interventi di competenza, coerenti con gli obiettivi assegnati.».
Art. 9 (Servizio Tecnico della Prevenzione)
«Nell’ambito della Direzione del Dipartimento opera un servizio Tecnico della Prevenzione di cui all’art. 3 lett. d). Il servizio è affidato ad un dirigente a cui sono assegnati i seguenti compiti:
a. Concorrere all’individuazione degli obiettivi del Dipartimento di Prevenzione in ordine alle attività  delle prestazioni professionali specifiche;
b. Collaborare con il Direttore del Dipartimento ai fini di una verifica delle attività  di vigilanza;
c. Collaborare con le Università  sedi di corsi di laurea delle professioni sanitarie della prevenzione;
d. Collaborare alla realizzazione dei processi di formazione professionale del personale, elaborando progetti formativi;
e. Collaborare alla individuazione del fabbisogno del personale tecnico nelle varie U.O.C. del Dipartimento di Prevenzione.
f. Concorrere al governo complessivo delle funzioni della prevenzione garantendo l’uniformità  delle procedure nell’ambito degli interventi di vigilanza ed ispezione.
I dirigenti delle professioni sanitarie sono nominati dal Direttore Generale con le procedure previste dall’art. 34 comma 8 della L.R. n. 26/2006.
I Coordinatori dei Tecnici della Prevenzione rispondono degli obiettivi assegnati dai Direttori dei Servizi di appartenenza.».
Da una attenta disamina delle disposizioni regolamentari contestate (artt. 1, 7 e 9) emerge come nessuna di esse ponga in discussione il principio di autonomia tecnico-professionale del servizio della prevenzione sancito (peraltro, con specifico riferimento all’attività  operativa: “i servizi di cui ai commi 1 e 2 operano in autonomia tecnico – professionale”) dall’art. 34 legge Regione Puglia n. 26/2006.
Invero, la previsione di cui all’art. 9 del regolamento n. 13/2009 (secondo cui “nell’ambito della Direzione del Dipartimento opera un servizio Tecnico della Prevenzione di cui all’art. 3 lett. d.”), oltre a non contemplare una dipendenza gerarchia del servizio rispetto alla Direzione, non incide sull’autonomia tecnico professionale dello stesso servizio tecnico, comunque garantita dall’art. 34 legge Regione Puglia n. 26/2006 (la cui natura di fonte sovraordinata comporta evidentemente l’impossibilità  che detta previsione normativa sia posta in discussione da un regolamento regionale).
Pertanto, l’inserimento del Servizio Tecnico della Prevenzione all’interno della Direzione del Dipartimento di per sè non costituisce una compressione di tale autonomia tecnico professionale.
Una lesione del principio di autonomia potrebbe al più derivare dall’adozione di singoli atti lesivi, che potranno eventualmente essere oggetto di separata contestazione.
Infine, va rimarcato come dalla lettura del disposto dell’art. 7 regolamento regionale n. 13/2009 emerge l’osservanza, da parte della disposizione in esame, del principio di territorialità  del servizio di prevenzione, essendo le Unità  Operative Semplici organizzate su base territoriale.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti e della novità  delle questioni affrontate, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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