Enti e organi della p.A. – Organi comunali – Sindaco –  Ordinanza contingibile e urgente –  Presupposti – Fattispecie

L’ordinanza contingibile e urgente costituisce esercizio di un potere extra ordinem da parte del Sindaco fondato, ai sensi dell’art. 54 comma quanto del d. lgs. 267/2000, sulla necessità  di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità  pubblica rispetto a casi di improrogabile necessità  (presupposti assenti nel caso di specie, in cui il Collegio ha annullato l’ordinanza sindacale: infatti, il Sindaco aveva utilizzato l’ordinanza per intimare alla società  ricorrente l’immediato trasferimento della centrale telefonica e degli impianti di trasmissione – necessari a garantire il servizio di telecomunicazioni sull’isola – per agevolare l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’abbazia sulla cui sommità  detti impianti erano stati collocati, giustificando l’esercizio dei poteri contingibili e urgenti con il rischio della perdita del finanziamento erogato per la ristrutturazione).

N. 00441/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00507/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 507 del 2009, proposto dalla Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Maria Riccardi e Andrea Rallo, con domicilio eletto presso il primo in Bari, piazza Umberto I n. 32; 

contro
Agenzia del Territorio di Foggia; 
Comune di Isole Tremiti, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ignazio Lagrotta e Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso la seconda in Bari, via Nicolai n. 29; 

per l’annullamento
– dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 12.2.2009 (prot. n. 630), trasmessa dall’Amministrazione Comunale a mezzo fax del 17.2.2009, con la quale il Sindaco del Comune di Isole Tremiti ha ingiunto alla ricorrente lo spostamento della centrale telefonica e degli impianti di trasmissione dalla sommità  dell’Abbazia di Santa Maria a Mare sull’Isola di San Nicola; ove occorra, in via cautelativa, delle note dell’Amministrazione comunale del 22.9.2007, del 2.10.2007, del 26.1.2008 e del 25.10.2008 (quest’ultima non conosciuta);
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Isole Tremiti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Elda Pianese, su delega dell’avv. Riccardo Riccardi, e avv. Ignazio Lagrotta;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La Società  Telecom Italia, su esplicita richiesta del Comune di Isole Tremiti, sin dal 1965 ha installato apparecchiature telefoniche sulla sommità  dell’Abbazia di Santa Maria a Mare sull’lsola di San Nicola, giusta delibera di Giunta 8 maggio 1965 n. 91, per garantire il servizio telefonico nell’Arcipelago.
Con note del 22 settembre 2007 e del 2 ottobre 2007, il Sindaco ha comunicato che I’Ente aveva affidato i lavori di consolidamento e restauro dell’Abbazia e che pertanto era opportuno verificare in contraddittorio l’eventuale spostamento delle infrastrutture telefoniche ivi allocate per agevolare l’esecuzione dei lavori.
La Società  ha allora individuato due soluzioni alternative tra loro che prevedevano la delocalizzazione di gran parte della apparecchiature, anche se poi, per inidoneità  dei locali messi a disposizione dall’Amministrazione municipale, lo spostamento non è stato effettuato.
La TELECOM ITALIA S.p.A. impugna con il ricorso in esame, l’ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 12 febbraio 2009, (prot. n. 630), con la quale il Sindaco ha ingiunto all’istante di spostare la centrale telefonica e gli impianti sulla premessa di voler concludere i lavori di ristrutturazione dell’Abbazia per salvaguardare il finanziamento ricevuto.
Si è costituito l’Ente locale chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza 16 aprile 2009 n. 221 è stata accolta la domanda cautelare, “ordinando altresì alla Telecom di procedere immediatamente al trasferimento dell’impianto di che trattasi, ferme restando eventuali ed auspicabili intese tra le parti sulle modalità , garantendo comunque la continuità  del servizio pubblico”, per i seguenti motivi:
“rilevato:
– che è incontestata tra le parti l’urgenza di procedere ai lavori di consolidamento della Abbazia di Santa Maria a Mare sull’Isola di San Nicola, e, in base ai principi generali di diritto civile, il titolare della servitù e/o concessione non può ostacolare l’esecuzione di lavori necessari sul fondo servente, nella specie ravvisabili nel sopra indicato intervento di consolidamento statico;
– che le questioni di ordine patrimoniale connesse alle spese per il trasferimento degli impianti debbono essere risolte dalle parti in separata sede, fermo restando che, in via generale e sempre con riferimento alle norme di diritto comune, gli oneri economici connessi al trasferimento ricadono sul soggetto proprietario dell’immobile o nel cui interesse debbono essere realizzati i lavori, eventualmente con anticipazione delle spese medesime salva ripetizione;
– che, peraltro, l’ordinanza impugnata non appare costituire, all’esame sommario degli atti proprio della fase cautelare, lo strumento più idoneo per il perseguimento di tale fine pubblico;
– che parimenti incontestata è la circostanza che l’immediata rimozione dell’antenna e degli impianti telefonici, intimata con il provvedimento impugnato, è idonea a compromettere il servizio di telecomunicazioni sulle Isole Tremiti;
– che perciò appare necessario – attesi i tempi tecnici prospettati per l’attivazione del nuovo impianto e per il trasferimento delle linee al fine di evitare soluzione di continuità  nella erogazione dei servizi – sospendere il provvedimento impugnato ed avviare senza indugio i lavori di trasferimento di che trattasi, tanto più che le parti hanno già  individuato il sito idoneo ad ospitare il nuovo impianto”.
Successivamente la Telecom ha annunciato lo spostamento della centrale telefonica con raccomandata del 7 luglio 2009 indirizzata all’Agenzia del Demanio, della cui effettiva realizzazione non c’è prova (anzi, il fatto è smentito dal Comune nella memoria del 21-25 gennaio 2013).
Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 14 febbraio 2013.
2. Il ricorso dev’essere accolto.
La questione centrale della controversia, anche a voler trascurare gli altri profili dedotti, s’incentra sulle peculiarità  dell’ordinanza contingibile e urgente. Tale atto rappresenta l’esercizio di un potere extra ordinem, la cui applicazione è limitata a casi particolari d’improrogabile necessità .
Il provvedimento gravato perciò non può trovare idonea giustificazione nell’opportunità  di rendere più agevoli i lavori di ristrutturazione di un edificio, per quanto pregevole e per questo ritenuto degno di tutela. Infatti, per l’art. 54, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), «Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità  pubblica e la sicurezza urbana».
Nell’ipotesi concreta, è evidente che le esigenze dell’Amministrazione comunale poste a fondamento del provvedimento non configurano una situazione di contingibilità  ed urgenza che invece costituisce necessariamente presupposto, condizione e limite per l’esercizio del potere in questione, nè sono stati evidenziati dall’Ente profili riguardanti un possibile pericolo per l’incolumità  pubblica e la sicurezza urbana.
L’ordinanza sindacale n. 1 del 12 febbraio 2009 va quindi annullata.
Le peculiarità  della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale n. 1 del 12 febbraio 2009.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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