Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza del G.O. – Condanna per rivalutazione monetaria 

In sede di ottemperanza alla sentenza del G.O. di condanna al pagamento della rivalutazione dell’importo percepito dal ricorrente ai sensi dell’art. 2 della L. 210/1992, deve essere ordinato al Ministero della Salute di provvedere alla relativa liquidazione. 

N. 00312/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01522/2012 REG.RIC.
N. 00312/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01522/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1522 del 2012, proposto da Luigi Sciusco, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Sciusco, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari 6; 

contro
Ministero della Salute, non costituito; 

per l’esecuzione
della sentenza del Tribunale di Trani n. 6486 del 12 dicembre 2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Francesco Sciusco;
 

Premesso che, con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Trani ha condannato il Ministero della Salute al pagamento in favore di Luigi Sciusco:
– della somma di euro 1.665,46 (a titolo di rivalutazione dell’importo percepito ai sensi dell’art. 2 della legge n. 210 del 1992, fino alla data del 31 dicembre 2008), oltre alle somme successivamente maturate ed agli accessori ex art. 429 cod. proc. civ.;
– della somma di euro 900,00 oltre i.v.a. e c.a.p. (a titolo di spese processuali);
Considerato che il Ministero della Salute non ha corrisposto le somme dovute e che la domanda del ricorrente deve essere accolta, anche alla luce dei precedenti di questa Sezione (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. II, 28 febbraio 2012 n. 452);
Ritenuto, in conclusione, di dover ordinare all’Amministrazione intimata di provvedere al pagamento di quanto dovuto, nei termini di cui al dispositivo, con condanna della stessa al pagamento delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
1) ordina al Ministero della Salute di provvedere, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, alla liquidazione delle differenze di indennità  spettanti al ricorrente, per gli importi indicati in motivazione ed oltre rivalutazione ed interessi secondo le indicazioni contenute nella sentenza del Tribunale di Trani n. 6486/2011, nonchè al pagamento delle spese di giudizio pari ad euro 900,00 oltre i.v.a. e c.a.p.;
2) per il caso di ulteriore inadempimento, nomina commissario ad acta il Prefetto di Bari o suo delegato, il quale provvederà  dopo aver accertato l’inottemperanza dell’Amministrazione nel termine di cui sopra;
3) condanna il Ministero della Salute alla rifusione delle spese relative alla presente fase di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidandole in complessivi euro 1.000,00 oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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