1. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Condizioni di  ammissibilità 


2. Energia da fonti rinnovabili – Parco eolico – Valutazione di impatto ambientale – Conclusione del procedimento – Termine – Perentorietà 

1. Costituiscono condizioni di ammissibilità  del giudizio avverso il silenzio della p.A. intimata (art. 31, comma 1, 2 e 3 c.p.a): la titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e l’inutile decorso del termine di conclusione del procedimento amministrativo con conseguente formazione del silenzio.


2. In materia di procedimento di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un parco eolico, l’amministrazione competente (nella specie la Provincia) è obbligata a pronunciarsi entro il termine perentorio di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza, secondo il disposto dell’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006, non ammettendosi deroghe al disposto normativo da parte di Regioni o enti da questa delegati.


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Idem Tar Puglia Bari, sez. I, sentenza 29 gennaio 2013, n. 108.


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N. 00109/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01559/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1559 del 2012, proposto da: 
Vittoria s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Scillitani, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Francesco Crispi n.14; 

contro
Provincia di Foggia, Regione Puglia, Comune di Castelluccio dei Sauri, Comune di Ascoli Satriano, Comune di Ordona; 

per l’accertamento
della illegittimità  del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza per la valutazione di impatto ambientale del progetto per la realizzazione di un parco eolico nei Comuni di Castelluccio dei Sauri, Ascoli Satriano e Ordona;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Patrizia Ciorciari, per delega dell’avv. Marco Scillitani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La società  ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza di valutazione di impatto ambientale, relativa al progetto di costruzione di un parco eolico nei Comuni di Castelluccio dei Sauri, Ascoli Satriano e Ordona presentato il 24 febbraio 2012 e successivamente rettificato, giusta istanza depositata alla Provincia di Foggia il 1° marzo 2012 e inviata ai Comuni interessati a mezzo raccomandata il 23 marzo successivo.
Deduce la violazione dell’art.26 del d.lgs. n. 152 del 2006, lamentando che la Provincia di Foggia non si è espressamente pronunciata entro il termine di centocinquanta giorni.
Espone di aver provveduto a tutti gli adempimenti istruttori ed alle pubblicazioni previste dalla legge.
Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità  del rito previsto dall’art. 31 cod. proc. amm., costituiti dalla titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse della società  richiedente alla definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, avendo essa presentato specifica istanza alla Provincia al fine di realizzare il parco eolico progettato nei predetti comuni.
Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di centocinquanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 152 del 2006.
L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità  ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati.
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza di valutazione di impatto ambientale.
Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Provincia di Foggia di pronunciarsi espressamente sulla domanda della società  ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Per il caso di persistente inadempienza, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Dirigente del Settore Ambiente, Energia, Aree protette della Provincia B.A.T., con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dipendente del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà  entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell’Amministrazione intimata. Il relativo compenso è posto a carico della Provincia di Foggia e sarà  liquidato su documentata istanza del commissario.
Vanno, altresì, poste a carico della Provincia di Foggia le spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, che tiene conto della contemporanea pendenza di identico ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Provincia di Foggia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente, per la valutazione di impatto ambientale in ordine alla realizzazione di un parco eolico nei Comuni di Castelluccio dei Sauri, Ascoli Satriano e Ordona.
Nomina quale commissario ad acta il Dirigente Settore Ambiente, Energia, Aree protette della Provincia B.A.T., con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dipendente del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà  entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata.
Condanna la Provincia di Foggia al pagamento delle spese di giudizio in favore della società  ricorrente, nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) oltre contributo unificato, i.v.a., c.a.p. nonchè al pagamento del compenso al commissario ad acta, se dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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