1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Bando – Requisiti di ammissione – Relazione geologica – Mancata inclusione – Eterointegrazione del bando – Esclusione 


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Gara –  Bando – Clausole immediatamente lesive – Omessa impugnazione – Inammissibilità 

1. Non è sufficiente per ricomprendere la relazione geologica tra i documenti da redigere a cura dell’aggiudicatario di una gara d’appalto per l’affidamento della progettazione di un’opera pubblica  il mero silenzio al riguardo della lex specialis. Infatti, non è configurabile, in tal caso,  l’eterointegrazione automatica delle regole di gara, essendo, viceversa, necessario che la stazione appaltante definisca nel bando, in modo completo, tutti  gli elaborati che costituiscono l’oggetto dell’affidamento, compresi i riferimenti alle prestazioni del geologo e al suo specifico onorario (cfr. TAR Bari n. 1958/2012).


2. L’omessa impugnazione, unitamente alla graduatoria finale e al provvedimento di aggiudicazione, delle clausole della lex specialis ritenute immediatamente lesive determina l’inammissibilità  del ricorso (nel caso di specie, non è stata impugnata la lex specialis nella parte in cui non prescriveva, tra i requisiti di ammissione, la presenza del geologo all’interno dello staff di progettazione).
*
Vedi Cons. St., sez. V, ric. n. 3555 – 2013; sentenza 13 giugno 2016, n. 2541 – 2016

N. 00118/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00715/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 715 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Luanco s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Supino, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari, 6; 

contro
Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Piccinni, 150; 

nei confronti di
MA.RA.G. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Barbara Sgarra, con domicilio eletto presso l’avv. Romualdo Pecorella in Bari, via San Francesco d’Assisi, 40; 
Arch. Matteo di Venosa, Impresa Sabino Dicataldo, Finepro s.r.l., Edilelettra di De Nicolò Donato & Figli s.r.l., Ingegneria e Costruzione s.r.l., Giuseppe Veronico s.r.l., Studio Associato di Ingegneria Bacco e Monterisi, Riv. Edil Costruzioni s.r.l., Arch. Vito Leonardo Petrozza, Terlizzi s.r.l., Ing. Vito Paparella, CO.NE.S. s.r.l., S.IN.CO. s.r.l., SAV s.r.l., Arch. Raffaele Defilippis, Squicciarini & C. s.n.c., Serving s.r.l., tutti non costituiti; 

e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Ordine dei Geologi della Campania, rappresentato e difeso dall’avv. Otello Emanuele, con domicilio eletto presso l’avv. Nico Dalfino in Bari, via Crisanzio, 32; 

per l’annullamento
della nota del Comune di Bisceglie del 29 marzo 2012, avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori di costruzione di una scuola materna in via Cadorna;
della determina n. 01178/2012 del 19 luglio 2012, a firma del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Bisceglie;
dei verbali di gara e di tutti gli atti della procedura;
e per la caducazione del contratto stipulato con l’aggiudicataria;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie e di MA.RA.G. s.r.l.;
Viste le memorie difensive e l’atto di intervento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Luigi Supino, Antonia Molfetta (per delega di Gennaro Notarnicola), Otello Emanuele, Michele Perrone (per delega di Maria Barbara Sgarra);
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 120, decimo comma, cod. proc. amm.;
Ritenuto di dover dichiarare inammissibile il ricorso, per omessa impugnativa della lex specialis di gara nella parte in cui non prescriveva, tra i requisiti di ammissione, la presenza del geologo all’interno dello staff di progettazione (cfr., in specie, le pagg. 7-ss. dell’avviso di gara);
Richiamato il precedente di questa Sezione su controversia analoga, ove si è affermato che non è sufficiente, per ricomprendere la relazione geologica nell’affidamento di un appalto di progettazione ed esecuzione di opera pubblica, il mero silenzio al riguardo della lex specialis, non operando alcuna eterointegrazione automatica ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 207 del 2010, poichè è viceversa necessario che la stazione appaltante definisca nel bando di gara i requisiti di qualificazione dei concorrenti, le prestazioni del geologo ed il suo specifico onorario (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 19 novembre 2012 n. 1958);
Rilevato, in tal senso, che al progetto preliminare pubblicato dal Comune di Bisceglie era già  allegata la relazione geologica afferente ad un suolo finitimo e che la volontà  di non richiedere all’aggiudicatario la redazione della relazione geologica risultava chiara fin dalla lettura del bando e dei relativi allegati tecnici, atti dai quali discendeva in via immediata la lesione prospettata dalla ricorrente (decima classificata), che avrebbe dovuto impugnarli unitamente alla graduatoria finale ed al provvedimento di aggiudicazione;
Rilevato, altresì, che tale volontà  era stata esplicitamente confermata dal Comune in fase di chiarimenti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
Ritenuto, per quanto detto, di dover dichiarare inammissibili il ricorso ed i motivi aggiunti, nonchè l’atto di intervento ad adiuvandum dell’Ordine dei Geologi della Campania, che segue le sorti del ricorso principale;
Ritenuto di dover condannare le parti soccombenti alla refusione delle spese processuali, nella misura indicata in dispositivo che tiene conto del valore dell’appalto e dell’attività  difensiva svolta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la Luanco s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Bisceglie e della MA.RA.G. s.r.l., a ciascuno nella misura di euro 5.000,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge). Condanna l’Ordine dei Geologi della Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Bisceglie e della MA.RA.G. s.r.l., a ciascuno nella misura di euro 3.000,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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