Pubblica sicurezza – Licenza porto d’armi – Presentazione querela – Revoca – Illegittimità  – Fattispecie

àˆ illegittimo il provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi adottato esclusivamente sulla base della proposizione, avverso il titolare della licenza, di una querela, peraltro successivamente rimessa con conseguente archiviazione del procedimento penale iniziato a suo carico, atteso che la mera proposizione di una querela non è idonea ex se a determinare un fondato convincimento sulla inaffidabilità  in ordine al corretto uso delle armi.

N. 00085/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00664/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2009, proposto da: 
Matteo De Letteriis, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola De Letteriis, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari; 

contro
Questura di Foggia in persona del Questore pro tempore, Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Giuseppina De Letteriis; 

per l’annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Foggia del 2.2.2009, cat. 6F/09, notificato in data 20.2.2009, con cui veniva revocata al ricorrente la licenza di porto di fucile;
di ogni atto al suddetto connesso, presupposto e consequenziale, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Nicola De Letteriis e Massimo Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Matteo De Letteriis ha impugnato il provvedimento con il quale gli è stata revocata la licenza di porto di fucile.
Il ricorrente ha esposto che il decreto era motivato sul presupposto del procedimento penale iniziato nei suoi confronti per percosse, lesioni, ingiuria e minaccia nei confronti della figlia Giuseppina, e della conseguente sua inaffidabilità  in ordine al corretto uso delle armi detenute.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. violazione di legge, ovvero degli artt. 3, 7, 8, 10, 21 octies L. 241/90 e degli artt. 24 e 97 Cost., motivazione carente ed illogica, carente istruttoria, omessa comunicazione dell’avvio del procedimento;
2. violazione e falsa applicazione di legge, ovvero degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S. e della L. 157/92, con particolare riferimento all’art. 32;
3. sviamento di potere, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonchè per ingiustizia manifesta ed illogicità .
Il provvedimento impugnato non recava infatti alcuna motivazione in ordine alla revoca della licenza, se non la menzione del procedimento penale iniziato nei confronti del ricorrente, senza che la pubblica amministrazione avesse in alcun modo valutato autonomamente la condotta del ricorrente; inoltre si era tenuto conto della mera denuncia, mentre l’art. 32 L. 157/92 richiede ai fini della revoca la pronuncia di una sentenza di condanna o decreto penale di condanna definitivi.
Infine non era stata consentita la partecipazione dell’interessato al procedimento.
Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Foggia chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 10.1.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Con la produzione documentale del 27.12.2012, infatti, il ricorrente ha depositato il verbale di remissione della querela da parte della figlia Giuseppina De Letteriis del 14.6.2009 e il decreto di archiviazione emesso dal Giudice di Pace di Foggia in data 16.11.2010; di conseguenza è documentalmente provata l’archiviazione del procedimento penale a carico del ricorrente che costituiva l’unica ragione a sostegno del provvedimento di revoca impugnato.
L’amministrazione intimata, infatti, si è basata esclusivamente sulla querela sporta nei confronti del ricorrente, senza null’altro addurre in ordine ad eventuali condotte del De Letteriis che evidenziassero la sua inaffidabilità  in ordine al corretto uso delle armi.
L’esito favorevole del procedimento penale fa dunque venir meno l’unico presupposto della revoca e comprova, sotto altro profilo, la non idoneità  della sola querela, successivamente rimessa, a fondare il provvedimento di revoca.
Il ricorso va quindi accolto.
Ricorrono, comunque, giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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