1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Legittimazione a ricorrere – Pari opportunità  – Fattispecie


2. Enti e organi della p.a. – Organi comunali – Giunta comunale – Pari opportunità  – Principio costituzionale – Valenza precettiva


3. Enti e organi della p.a. – Organi comunali – Giunta comunale – Pari opportunità  – Delega di funzioni – Insufficiente – Fattispecie

1. Nei giudizi in materia di discriminazione di genere è esclusa la legittimazione attiva di una componente della Commissione regionale per le pari opportunità  tra uomo e donna,  spettando la stessa esclusivamente al Presidente della Commissione stessa.


2. L’art. 51, comma 1, Cost. ha valenza precettiva e non programmatica; conseguentemente, anche in mancanza di espressa previsione nello Statuto comunale, deve essere rispettato il principio delle pari opportunità  nella composizione della Giunta locale.


3. Non è sufficiente il conferimento di una delega di funzioni da parte del Sindaco ad assicurare l’osservanza del principio di parità  di genere se la delegata non è componente della Giunta, dunque soggetto istituzionalmente e permanentemente strutturato all’interno dell’organo di governo locale.

N. 02200/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01555/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1555 del 2011, proposto da Frontuto Addolorata, Terrevoli Magda (Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità  tra Uomo e Donna), Molendini Serenella (Consigliera di Parità  Effettiva della Regione Puglia), Cicchetti Angela (Componente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità  tra Uomo e Donna e Responsabile Provinciale UDC Pari Opportunità ), rappresentate e difese dagli avv.ti Francesca La Forgia, Valeria Pellegrino e Andrea Blonda, con domicilio eletto presso l’avv. Francesca La Forgia in Bari, via Principe Amedeo, 40;

contro
Comune di Ascoli Satriano, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Prencipe, con domicilio eletto presso l’avv. Nino Matassa in Bari, via Andrea da Bari, 35;
Prefettura di Foggia, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di
Marano Nicola Potito;
Caggianello Paolo;
Gallo Biagio;
Mastracchio Pasquale;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del 25.5.2011, n. 2 del Sindaco del Comune di Ascoli Satriano, di “nomina Componenti della Giunta Comunale”;
– del decreto del 25.5.2011, n. 6 del Sindaco del Comune di Ascoli Satriano, di “delega ¦ allo svolgimento delle funzioni di indirizzo, relative al Settore dei Piani Strategici, Fondi Comunitari e Pari Opportunità “;
– della deliberazione del Consiglio Comunale del 26.5.2011, n. 13, avente ad “Oggetto: elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 15 e 16 maggio 2011. Comunicazione del Sindaco relativa alla nomina di componenti della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000”;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto, e in particolare della nota sindacale del 12.7.2011, prot. n. 6693 e della ivi richiamata nota della Prefettura – Ufficio territoriale di Foggia del 12.5.2010;
– e, solo in subordine, ove occorra, dello Statuto del Comune di Ascoli Satriano come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 20.12.2002, n. 112;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ascoli Satriano e della Prefettura di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 per le parti i difensori avv.ti Valeria Pellegrino e Gaetano Prencipe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
In data 25 maggio 2011 il Sindaco del Comune di Ascoli Striano, Savino Danaro, con decreto n. 2 procedeva alla nomina della Giunta comunale, assegnando le deleghe assessorili e di vicesindaco in favore di soli uomini e, in particolare, dei sig.ri Marano Nicola Potito, Caggianello Paolo, Gallo Biagio, Mastracchio Pasquale.
Il primo cittadino rendeva edotto il Consiglio comunale della nomina della Giunta in data 26 maggio 2011.
Le ricorrenti (i.e. Frontuto Addolorata, il Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità  tra Uomo e Donna, Terrevoli Magda, la Consigliera di Parità  Effettiva della Regione Puglia, Molendini Serenella, e la Componente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità  tra Uomo e Donna e Responsabile Provinciale UDC Pari Opportunità , Cicchetti Angela) impugnavano gli atti in epigrafe indicati in quanto non rispettosi del fondamentale principio di parità  di genere.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato.
Preliminarmente, va evidenziato che le istanti Frontuto Addolorata, Terrevoli Magda (Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità  tra Uomo e Donna) e Molendini Serenella (Consigliera di Parità  Effettiva della Regione Puglia) sono soggetti dotati di legittimazione ad agire in giudizio.
Il Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità  tra Uomo e Donna, Magda Terrevoli, è certamente legittimata ad agire in forza della previsione normativa di cui all’art. 1 legge Regione Puglia 30 aprile 1990, n. 16.
La disposizione da ultimo citata così recita:
«1. Per il conseguimento delle finalità  previste dall’art. 3 della Costituzione e dell’art. 2 dello Statuto della Regione Puglia, è istituita la Commissione regionale per l’attuazione dei principi di parità  di trattamento (legge 9 dicembre 1977, n. 903) e per l’uguaglianza di opportunità  in materia di lavoro fra cittadini di sesso diverso.
2. Essa opera per rimuovere le discriminazioni dirette e indirette e ogni ostacolo che, di fatto, limiti la effettiva uguaglianza fra lavoratori e lavoratrici; per promuovere l’accesso al lavoro e la progressione professionale delle donne.».
Nell’ambito dell’attività  diretta alla rimozione delle discriminazioni dirette e indirette e di ogni ostacolo che, di fatto, limiti l’effettiva uguaglianza fra lavoratori e lavoratrici si inserisce la legittimazione processuale in funzione antidiscriminatoria del Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità  tra Uomo e Donna.
Analogamente deve dirsi con riferimento alla Consigliera di Parità  Effettiva della Regione Puglia, Serenella Molendini, per la quale opera la previsione di cui all’art. 37 dlgs 11 aprile 2006, n. 198 che le riconosce legittimazione processuale in funzione antidiscriminatoria.
In tal senso si sono espressi T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 12 settembre 2008, n. 474, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 21 ottobre 2009, n. 792, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 11 gennaio 2012, n. 79 e T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 17 gennaio 2012, n. 191.
Inoltre, la signora Frontuto Addolorata è parimenti munita di legittimazione ad agire in questo giudizio in quanto cittadina elettrice residente nel Comune di Ascoli Satriano e, conseguentemente, soggetto potenzialmente aspirante alla titolarità  della carica (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 25 luglio 2011, n. 6673).
Deve, viceversa, ritenersi carente di legittimazione attiva la sig. Cicchetti Angela (Componente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità  tra Uomo e Donna e Responsabile Provinciale UDC Pari Opportunità ), posto che detta legittimazione ad agire compete unicamente al Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità  tra Uomo e Donna, in quanto organo di vertice della suddetta Commissione. Nè risulta che la Cicchetti risieda nel territorio del Comune di Ascoli Satriano.
Nel merito, ritiene questo Collegio che il gravato decreto sindacale n. 2/2011, avendo disposto la creazione di una Giunta comunale composta di soli uomini, si ponga – come correttamente evidenziato da parte ricorrente – in aperto contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost. (quest’ultimo integrato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1) e con l’art. 6, comma 3 dlgs 18 agosto 2000, n. 267 (recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), a fronte della chiara e cogente disposizione dello Statuto del Comune di Ascoli Satriano (i.e. art. 2, comma 2, par. 4) che sancisce in modo perentorio la doverosa osservanza del fondamentale principio della parità  di genere nella composizione delle giunte e negli organismi collegiali del Comune.
L’art. 51, comma 1 Cost. (come novellato nel 2003) stabilisce che “tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità  tra donne e uomini”.
L’art. 6, comma 3 dlgs n. 267/2000 impone, con previsione dall’indubbio carattere cogente, che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità  tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune e della Provincia, nonchè degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
La necessità  del rispetto del principio delle pari opportunità  nella composizione della Giunta locale è stata recentemente affermata dalla giurisprudenza amministrativa con particolare riferimento ad ipotesi, identiche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, in cui lo statuto dell’ente conteneva espressa previsione a tal riguardo (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 18 dicembre 2008, n. 2913; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 ottobre 2009, n. 2443; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 25 luglio 2011, n. 6673; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 7 aprile 2011, n. 1985; Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 11 gennaio 2012, n. 79).
Ad analoghe conclusioni si è giunti in un caso in cui lo Statuto era carente di una specifica disposizione volta a garantire le pari opportunità  nella formazione della Giunta comunale (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 17 gennaio 2012, n. 191).
Si deve, infatti, ritenere che l’innovativa previsione costituzionale di cui al novellato art. 51, comma 1 Cost. abbia valenza precettiva (e quindi sia di immediata applicabilità ) e non meramente programmatica (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 24 febbraio 2010, n. 622; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 7 giugno 2010, n. 12668; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 15 dicembre 2010, n. 14310; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 10 marzo 2011, n. 1427; T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 2 agosto 2011, n. 864; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 26 ottobre 2011, n. 750; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 11 gennaio 2012, n. 79; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 17 gennaio 2012, n. 191).
Inoltre, va rimarcato che la delega conferita al consigliere comunale avv. Giuseppina Sciarappa con il decreto sindacale del 25 maggio 2011, n. 6 per lo “¦ svolgimento delle funzioni di indirizzo, relative al Settore dei Piani Strategici, Fondi Comunitari e Pari Opportunità ” non può essere reputata sufficiente al fine di garantire l’osservanza del menzionato principio di parità  di genere.
Dagli atti di causa, invero, emerge come la Sciarappa non faccia parte della Giunta comunale quale assessore, essendo stata designata con autonomo atto sindacale (decreto n. 6 del 25 maggio 2011) immediatamente successivo rispetto al distinto decreto di nomina degli assessori (Marano Nicola Potito, Caggianello Paolo, Gallo Biagio, Mastracchio Pasquale) facenti parte, assieme al Sindaco Danaro Savino, della Giunta (decreto sindacale n. 2 del 25 maggio 2011).
In tal senso depone, altresì, la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26 maggio 2011 che prende atto da un lato dell’assetto della nuova Giunta (componenti: Marano Nicola Potito, Caggianello Paolo, Gallo Biagio, Mastracchio Pasquale), dall’altro della decisione del Sindaco di avvalersi della collaborazione di alcuni consiglieri (tra cui la Sciarappa designata con il citato decreto sindacale n. 6/2011) delegando agli stessi l’esercizio delle funzioni di indirizzo in taluni settori (nel caso della Sciarappa relativamente al settore “Piani Strategici, Fondi Comunitari e Pari Opportunità “).
E’ evidente come tali consiglieri delegati siano figure distinte rispetto ai membri (i.e. assessori) della Giunta.
Non a caso nel corso di tale seduta consiliare del 26 maggio 2011 il Sindaco manifestava un mero impegno al successivo coinvolgimento della Sciarappa “in tutti i settori della amministrazione”, il che è sintomatico della circostanza del non stabile inserimento della Sciarappa, quale assessore, all’interno della compagine della Giunta, non essendo evidentemente compatibile con la figura stessa dell’assessore quella di un consigliere comunale delegato, la cui presenza all’interno dell’organo esecutivo locale nel corso delle singole sedute è puramente facoltativa e condizionata alla decisione di un altro soggetto.
Peraltro, dall’esame di una successiva deliberazione giuntale presente in atti (la n. 100 del 23 agosto 2011 di conferimento dell’incarico all’avv. Prencipe per resistere nel presente giudizio) emerge in modo chiaro la suddetta circostanza, e cioè la non appartenenza della Sciarappa alla compagine della Giunta.
Detta deliberazione reca in premessa l’indicazione del Sindaco e degli assessori presenti ovvero assenti (Marano Nicola Potito, Caggianello Paolo, Gallo Biagio, Mastracchio Pasquale); ma dalla lettura della deliberazione si evince come la Sciarappa non sia un soggetto istituzionalmente e permanentemente strutturato all’interno della Giunta con la qualifica di assessore.
Della Sciarappa, infatti, non vi è alcuna menzione quale componente della Giunta all’interno della deliberazione giuntale n. 100/2011.
Resta, pertanto, ferma allo stato la constatazione circa l’inammissibile presenza di soli uomini all’interno della Giunta comunale.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso introduttivo e, per l’effetto, l’annullamento degli atti gravati in via principale.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Deve, infine, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Foggia, posto che i provvedimenti realmente lesivi sono stati adottati dall’Amministrazione comunale.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione attiva di Cicchetti Angela;
2) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Bari;
3) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti gravati in via principale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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